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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 18 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 800/2023 R.G. promossa da c.f.: in persona del legale rappresentante, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Milena Sindoni (c.f. ), in virtù di procura CodiceFiscale_1
generale alle liti in notar di Palermo del 19/1/2023 repertorio n. 2356 Persona_1
contro
nata il [...] residente in [...]di Militello ( Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Arasi, (c.f. C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina C.F._3
via Giuseppe Garibaldi 114
Avente ad oggetto: rimborso spese mediche
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1914/2023 il Giudice Unico del Lavoro di Patti, pronunciando sulla domanda proposta da - volta ad ottenere risarcimento del danno Parte_2 biologico residuato in relazione all'infortunio sul lavoro occorsole il 25 gennaio 2020, allorquando la ricorrente, di professione insegnante, cadeva nel cortile della scuola, battendo con la fronte per terra - dichiarava la cessazione della materia del contendere, avendo l'interessata accettato la percentuale di danno (10%) riconosciuta dall' in Pt_1
sede di verbale di visita collegiale, intervenuta in corso di causa.
Condannava, altresì, l' a rifondere alla ricorrente le spese mediche sostenute e Pt_1
documentate in atti, ammontanti ad euro 1.160,00, oltre il pagamento “del medico legale
CTU pari ad euro 488,00” nonche alla liquidazione delle spese legali.
Avverso detta pronuncia, con atto del 9 novembre 2023, proponeva appello l'istituto assicurativo contestando il capo di sentenza relativo al rimborso delle spese mediche e la condanna integrale delle spese giudiziali.
Costituitosi in giudizio controparte si opponeva al gravame eccependone preliminarmente la genericità; indi, disposta la trattazione scritta, in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di contro a quanto eccepito dall'appellata, detto gravame soddisfa i necessari requisiti motivazionali di cui all'art 434 c.p.c., così come chiariti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. ex multis Cass. n. 13293/2020). L'appello indica i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma, prospettando le diverse ricostruzioni in fatto nonché le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza.
Può pertanto procedersi al relativo esame.
L' contesta il rimborso liquidato nella sentenza sia perché erroneo in quanto la Pt_1
sommatoria degli scontrini e delle ricevute allegate in fotocopia ammonterebbe ad una
Pag. 2 di 5 cifra (€ 856,36) inferiore a quella riconosciuta giudizialmente (€ 1160) sia soprattutto perché in gran parte non dovuto per legge.
Ribadisce, come già fatto in primo grado, che le uniche spese erogabili da esso , CP_1 alla luce della normativa vigente, sarebbero solo quelle “necessarie” e, comunque, supportate da prescrizione medica e solo in relazione al ticket pagato. Nella fattispecie, viceversa, dal controllo effettuato dall'Area medica si sarebbe rilevato che alcune spese non sarebbero state effettuate per l'acquisto di farmaci ma integratori, altre si riferirebbero a problematiche preesistenti e/o non inerenti all'infortunio, altre ancora sarebbero prive di prescrizione medica o riporterebbero codice fiscale diverso o non sarebbero neppure spese mediche.
Gli unici esborsi rimborsabili sarebbero, in conclusione, l'importo di € 59,19 per RM encefalo del 2 marzo 2020 e l'importo di € 50,00 del 5 marzo 2020 del
[...]
nonché l'importo di € 488 per la ctp di cui non contesta la dovutezza, Parte_3
limitandosi a chiedere la correzione della sentenza, in parte motiva e dispositiva, laddove il primo Giudice erroneamente riferisce che trattasi di “pagamento del medico legale CTU”, anziché del “consulente tecnico di parte”. In conseguenza dell'accoglimento dell' appello chiede, altresì, la compensazione, anche in minima parte, della condanna alle spese di lite.
Il gravame è fondato.
Il comma 5-bis1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attribuisce espressamente il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico.
La disposizione chiarisce inequivocabilmente che l' continua a essere l'istituzione Pt_1 garante del diritto in questione. Infatti, l'ultima parte del predetto comma 5-bis precisa che l' svolge il compito affidatogli dalla disposizione in esame e cioè quello di CP_1
garantire il diritto degli infortunati e dei tecnopatici alle cure necessarie, con le risorse finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese. La norma in questione, dunque, legittima il rimborso, da parte dell' , CP_1
delle spese per prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti con la sola condizione Pt_1
che tali prestazioni siano riconosciute necessarie ai fini del miglioramento dello stato
Pag. 3 di 5 psico-fisico in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di origine lavorativa dell'assistito.
Orbene, nella specie le fatture prodotte si riferiscono a visite o esami riguardanti distretti del corpo non coinvolti dal sinistro, come ad esempio la fattura di euro 31 del 26.02.20 emessa dallo studio radiologico S. Agata per rx arcate dentarie o la fattura di euro 48,73 del 27.05.20 emessa dal Centro Neurolesi per visita cardiologica mentre altre riportano la generica dicitura senza la produzione del correlato certificato medico onde poter apprezzare l'inerenza dell'intervento curativo ai postumi infortunistici ( ad es. fattura di euro 49,19 del 4.09.20 emessa da ospedale Giglio di
Cefalù per prestazioni sanitarie).
Con riguardo, invece, alla fattura di euro 48,80 del 18.07.20 Asp Messina per visita psichiatrica ed a quella di euro 17,75 del 13.08.20 Asp Messina per test psichiatrici, in mancanza della produzione della diagnosi, non è dato stabilire la stretta connessione degli accertamenti con la natura dell'incidente sul lavoro né al riguardo può supplire il certificato medico dell'Asp prodotto dall'appellata in cui viene diagnosticato un disturbo post traumatico da stress poiché si riferisce a visita eseguita il 18 agosto 2020
e, quindi, successiva alle prestazioni oggetto di fattura.
Anche con riguardo agli scontrini di farmaci versati in atti le obiezioni sollevate dall' vanno condivise posto che alcuni di essi si riferiscono a meri integratori e non Pt_1
già a medicinali, altri a farmaci di cui, in difetto di prescrizione medica, non è possibile apprezzarne l'inerenza causale all'infortunio.
Gli unici rimborsi di spese mediche da riconoscere sono, pertanto, quelli indicati dallo stesso ente appellante e cioè l'importo di € 59,19 per RM encefalo del 2 marzo 2020 e l'importo di € 50,00 del 5 marzo 2020 del oltre l'importo di € 488 che Parte_3
va tuttavia rettamente imputato alla ctp e non alla ctu come erratamente indicato dal tribunale in sentenza.
Avuto riguardo all'esito della lite, appare equo compensare tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3 ponendo a carico dell' la restante quota liquidata come in CP_1
dispositivo tenuto conto che, per il presente grado, il valore della controversia è circoscritto all'importo del chiesto rimborso, ricadente nel secondo scaglione.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, condanna a rimborsare le spese mediche nella minor misura di Pt_1
€ 109,19.
Dispone la correzione della sentenza nel senso che laddove è scritto “oltre il pagamento del medico legale CTU pari ad euro: 488,00” vada letto ed inteso “oltre il pagamento del consulente tecnico di parte pari ad € 488”.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna l' al pagamento Pt_1
della restante quota che liquida, quanto al primo grado, in euro 4777,33 da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e, quanto al presente grado, in euro 641,33 oltre Iva, Cpa e rimborso pese generali nella misura del 15%.
Messina, 19.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 18 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 800/2023 R.G. promossa da c.f.: in persona del legale rappresentante, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Milena Sindoni (c.f. ), in virtù di procura CodiceFiscale_1
generale alle liti in notar di Palermo del 19/1/2023 repertorio n. 2356 Persona_1
contro
nata il [...] residente in [...]di Militello ( Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Arasi, (c.f. C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina C.F._3
via Giuseppe Garibaldi 114
Avente ad oggetto: rimborso spese mediche
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1914/2023 il Giudice Unico del Lavoro di Patti, pronunciando sulla domanda proposta da - volta ad ottenere risarcimento del danno Parte_2 biologico residuato in relazione all'infortunio sul lavoro occorsole il 25 gennaio 2020, allorquando la ricorrente, di professione insegnante, cadeva nel cortile della scuola, battendo con la fronte per terra - dichiarava la cessazione della materia del contendere, avendo l'interessata accettato la percentuale di danno (10%) riconosciuta dall' in Pt_1
sede di verbale di visita collegiale, intervenuta in corso di causa.
Condannava, altresì, l' a rifondere alla ricorrente le spese mediche sostenute e Pt_1
documentate in atti, ammontanti ad euro 1.160,00, oltre il pagamento “del medico legale
CTU pari ad euro 488,00” nonche alla liquidazione delle spese legali.
Avverso detta pronuncia, con atto del 9 novembre 2023, proponeva appello l'istituto assicurativo contestando il capo di sentenza relativo al rimborso delle spese mediche e la condanna integrale delle spese giudiziali.
Costituitosi in giudizio controparte si opponeva al gravame eccependone preliminarmente la genericità; indi, disposta la trattazione scritta, in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di contro a quanto eccepito dall'appellata, detto gravame soddisfa i necessari requisiti motivazionali di cui all'art 434 c.p.c., così come chiariti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. ex multis Cass. n. 13293/2020). L'appello indica i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma, prospettando le diverse ricostruzioni in fatto nonché le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza.
Può pertanto procedersi al relativo esame.
L' contesta il rimborso liquidato nella sentenza sia perché erroneo in quanto la Pt_1
sommatoria degli scontrini e delle ricevute allegate in fotocopia ammonterebbe ad una
Pag. 2 di 5 cifra (€ 856,36) inferiore a quella riconosciuta giudizialmente (€ 1160) sia soprattutto perché in gran parte non dovuto per legge.
Ribadisce, come già fatto in primo grado, che le uniche spese erogabili da esso , CP_1 alla luce della normativa vigente, sarebbero solo quelle “necessarie” e, comunque, supportate da prescrizione medica e solo in relazione al ticket pagato. Nella fattispecie, viceversa, dal controllo effettuato dall'Area medica si sarebbe rilevato che alcune spese non sarebbero state effettuate per l'acquisto di farmaci ma integratori, altre si riferirebbero a problematiche preesistenti e/o non inerenti all'infortunio, altre ancora sarebbero prive di prescrizione medica o riporterebbero codice fiscale diverso o non sarebbero neppure spese mediche.
Gli unici esborsi rimborsabili sarebbero, in conclusione, l'importo di € 59,19 per RM encefalo del 2 marzo 2020 e l'importo di € 50,00 del 5 marzo 2020 del
[...]
nonché l'importo di € 488 per la ctp di cui non contesta la dovutezza, Parte_3
limitandosi a chiedere la correzione della sentenza, in parte motiva e dispositiva, laddove il primo Giudice erroneamente riferisce che trattasi di “pagamento del medico legale CTU”, anziché del “consulente tecnico di parte”. In conseguenza dell'accoglimento dell' appello chiede, altresì, la compensazione, anche in minima parte, della condanna alle spese di lite.
Il gravame è fondato.
Il comma 5-bis1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attribuisce espressamente il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico.
La disposizione chiarisce inequivocabilmente che l' continua a essere l'istituzione Pt_1 garante del diritto in questione. Infatti, l'ultima parte del predetto comma 5-bis precisa che l' svolge il compito affidatogli dalla disposizione in esame e cioè quello di CP_1
garantire il diritto degli infortunati e dei tecnopatici alle cure necessarie, con le risorse finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese. La norma in questione, dunque, legittima il rimborso, da parte dell' , CP_1
delle spese per prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti con la sola condizione Pt_1
che tali prestazioni siano riconosciute necessarie ai fini del miglioramento dello stato
Pag. 3 di 5 psico-fisico in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di origine lavorativa dell'assistito.
Orbene, nella specie le fatture prodotte si riferiscono a visite o esami riguardanti distretti del corpo non coinvolti dal sinistro, come ad esempio la fattura di euro 31 del 26.02.20 emessa dallo studio radiologico S. Agata per rx arcate dentarie o la fattura di euro 48,73 del 27.05.20 emessa dal Centro Neurolesi per visita cardiologica mentre altre riportano la generica dicitura senza la produzione del correlato certificato medico onde poter apprezzare l'inerenza dell'intervento curativo ai postumi infortunistici ( ad es. fattura di euro 49,19 del 4.09.20 emessa da ospedale Giglio di
Cefalù per prestazioni sanitarie).
Con riguardo, invece, alla fattura di euro 48,80 del 18.07.20 Asp Messina per visita psichiatrica ed a quella di euro 17,75 del 13.08.20 Asp Messina per test psichiatrici, in mancanza della produzione della diagnosi, non è dato stabilire la stretta connessione degli accertamenti con la natura dell'incidente sul lavoro né al riguardo può supplire il certificato medico dell'Asp prodotto dall'appellata in cui viene diagnosticato un disturbo post traumatico da stress poiché si riferisce a visita eseguita il 18 agosto 2020
e, quindi, successiva alle prestazioni oggetto di fattura.
Anche con riguardo agli scontrini di farmaci versati in atti le obiezioni sollevate dall' vanno condivise posto che alcuni di essi si riferiscono a meri integratori e non Pt_1
già a medicinali, altri a farmaci di cui, in difetto di prescrizione medica, non è possibile apprezzarne l'inerenza causale all'infortunio.
Gli unici rimborsi di spese mediche da riconoscere sono, pertanto, quelli indicati dallo stesso ente appellante e cioè l'importo di € 59,19 per RM encefalo del 2 marzo 2020 e l'importo di € 50,00 del 5 marzo 2020 del oltre l'importo di € 488 che Parte_3
va tuttavia rettamente imputato alla ctp e non alla ctu come erratamente indicato dal tribunale in sentenza.
Avuto riguardo all'esito della lite, appare equo compensare tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3 ponendo a carico dell' la restante quota liquidata come in CP_1
dispositivo tenuto conto che, per il presente grado, il valore della controversia è circoscritto all'importo del chiesto rimborso, ricadente nel secondo scaglione.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, condanna a rimborsare le spese mediche nella minor misura di Pt_1
€ 109,19.
Dispone la correzione della sentenza nel senso che laddove è scritto “oltre il pagamento del medico legale CTU pari ad euro: 488,00” vada letto ed inteso “oltre il pagamento del consulente tecnico di parte pari ad € 488”.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna l' al pagamento Pt_1
della restante quota che liquida, quanto al primo grado, in euro 4777,33 da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e, quanto al presente grado, in euro 641,33 oltre Iva, Cpa e rimborso pese generali nella misura del 15%.
Messina, 19.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
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