Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1345 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
e (avv. Fabrizio Pileggi) Parte_1 Parte_2 appellanti
E avv. Elena Pollio), Controparte_1 CP_2
, , , ,
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, (avv.ti Gianfranco Spinelli e Paolo Pecora)
[...] CP_7 appellati
Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato agricolo a tempo indeterminato e rivendicazioni salariali.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. e hanno adito, con distinti ricorsi del 5.1.2012 Pt_1 Parte_2 successivamente riuniti, il tribunale di Lamezia Terme per ottenere il riconoscimento che i rapporti di lavoro agricolo che avevano prestato nella medesima azienda sita nel comune di Soveria Mannelli e che formalmente, nel corso degli anni, avevano instaurato
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e, infine, la società a responsabilità limitata “azienda
[...] Controparte_1
), si erano in realtà svolti senza soluzione di continuità e con modalità (relative
[...] alle mansioni prestate e all'orario osservato) che legittimavano la rivendicazione di differenze retributive pari a 326.131,05 euro per il primo e a 308.162,80 euro per il secondo.
2. Il tribunale, con sentenza del 29.10.2019, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , e e, nel resto, Controparte_5 CP_6 CP_7 ha respinto i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
3. Essi hanno appellato la decisione chiedendone l'integrale riforma.
4. Costituitisi gli appellati, che hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione, questa Corte, con ordinanza del 7.4.2022, ha sospeso il processo ai sensi dell'art. art. 337, c. 2, c.p.c., in attesa che fossero definiti in
Cassazione i giudizi che gli appellanti hanno proposto avverso i licenziamenti intimatigli il 21.3.2012 dal loro ultimo formale datore di lavoro (la
[...]
) e che questa stessa Corte ha dichiarato nulli, condannando i Controparte_1 medesimi odierni appellati a reintegrare i due lavoratori e a risarcirli dei danni subiti.
5. A seguito delle sentenze con cui la Cassazione ha definito quei giudizi, confermando le decisioni di questa Corte, i due ricorrenti hanno tempestivamente proposto ricorso in riassunzione per la prosecuzione del processo sospeso, con atto che hanno depositato il 23.2.2024.
6. Le parti appellate che si erano già costituite nel processo sospeso, non hanno depositato alcuna nuova memoria.
7. Il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione e constatato che nessuna delle parti ha depositato le note autorizzate, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
8. Il ricorso in riassunzione del processo sospeso non è stato notificato, né gli appellanti hanno depositato note di trattazione scritta.
Pag. 2 di 4 9. Si determina, pertanto, una situazione analoga a quella che si verifica nel caso in cui alla omessa notifica dell'atto di appello si somma la mancata comparizione dell'appellante in udienza.
10. In entrambi i casi, l'assenza di prova della notificazione del ricorso (in riassunzione o d'appello)1 concorre con l'inattività del ricorrente (che non compare in udienza o non deposita note di trattazione scritta) a rivelare il suo disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
11. Tale disinteresse si apprezza nel caso di specie ancor più evidente, ove si consideri l'indifferenza alla duplice sollecitazione processuale che ai ricorrenti è pervenuta da questa Corte, la quale ha comunicato al loro difensore dapprima (in data
26.3.2024) il decreto di fissazione dell'udienza in prosecuzione e, successivamente (in data 5.5.2025), il decreto con cui ha disposto la trattazione scritta di quella stessa udienza.
12. Sommandosi alla mancata dimostrazione della notifica del ricorso in prosecuzione, il mancato deposito di note sostitutive della discussione (al pari della mancata comparizione dell'appellante in udienza) impedisce al Collegio
l'interlocuzione funzionale alla verifica dell'esistenza della notificazione medesima o alla concessione di un nuovo termine per rinnovare la notificazione mancante2.
13. Ne consegue l'improcedibilità dell'appello3.
14. Le spese del grado si compensano tra le parti, stante la loro comune condotta processuale che ne ha determinato l'esito.
Pag. 3 di 4 15. Dal tenore della decisione discende per gli appellanti l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione da accertare da parte della cancelleria (Cass. SU n. 4123/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e , con ricorso depositato il 29.11.2019, avverso la Pt_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 540/19, pubblicata in data 29.10.2019, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 13/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 8595/2017 in mot. “la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte”. 2 Cass. 20613/2013: “Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente …”. 3 Cass. 3145/2024: “Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione …”.