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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 5008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5008 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16008/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURETTI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e , elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI, 5 04022 FONDI presso il difensore avv. LAURETTI GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI Controparte_1 P.IVA_1 ANDREA e elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. ZEROLI ANDREA
CONVENUTO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria – opposizione decreto ingiuntivo n.1714/2023 del 21.1.2013 – n.654/2023 R.G.
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 11.2.2025:
Parte_1
In via preliminare.
Voglia il Tribunale adito, per i motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio e nei successivi atti di causa, qualificare la Sig. Parte_1 quale consumatore ex art. 3 Codice del Consumo e per l'effetto dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore del
Tribunale di Latina quale foro del consumatore ex art. 33 Codice del
Consumo, e quindi revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 1714/23 del Tribunale di Milano. pagina 1 di 7 Voglia il Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, dichiarata la nullità della fideiussione prestata dalla Sig. in data Parte_1
29/9/16, la violazione dell'art. 1957 c.c., la violazione degli artt. 3, 33,
34, 35 e 36 del Codice del Consumo e comunque contraria alla normativa antitrust e, per l'effetto, liberata da ogni obbligazione nei confronti della ,. Controparte_1
Voglia il Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, dichiarare la spirato il termine di cui all'art. 1957 cc e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 1714/23 del Tribunale di
Milano e comunque liberare la da ogni obbligazione nei Parte_1 confronti della opposta.
Nel merito.
Ove il Tribunale adito nella denegata ipostesi in cui ritenga valida ed efficace la fideiussione prestata dall'opponente, Voglia, per i motivi di cui in premessa, dichiarare nulla, vessatoria ed illegittima la clausola contrattuale di cui art. 17 del contratto di leasing ovvero rideterminare la penale ex art. 1384 c.c. nel inferiore importo che si riterrà di giustizia.
Ove il Tribunale adito nella denegata ipostesi in cui ritenga valida ed efficace la fideiussione prestata dall'opponente, Voglia, per i motivi di cui in premessa, rideterminare il credito vantato dalla nei CP_1 confronti della Sig.ra nella minor misura che si riterrà di Pt_1 giustizia e comunque epurato da importi e spese non provate e/o documentate.
Riservato ogni ulteriore diritto ed azione anche in separato giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto,
Nel merito ed in via definitiva rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 1714/2023 (R.G.N. 654/2023); conseguentemente condannare pagina 2 di 7 la IG (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
04019 Terracina (LT), via Seconda Macchia di Piano 9, int. 2, a pagare a la somma di € 15.710,30.- oltre agli interessi Controparte_1 convenzionali di mora da calcolarsi dalle singole scadenze insolute sino al saldo, a favore di Il tutto maggiorato delle spese Controparte_1 del giudizio monitorio.
In via subordinata per il non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la IG (C.F. Parte_1
), residente a [...]
Macchia di Piano 9, int. 2 al pagamento, in favore di Controparte_1
della diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda
[...] istruttoria. Il tutto a fronte dell'intervenuto scioglimento del contratto di leasing nn. 7752 garantito dalla fideiussione rilasciata dalla IG . Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti in corso di causa.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della società questo Tribunale ha emesso a carico di Controparte_1 Pt_1
ingiunzione di pagamento per la somma di € 15.710,30, oltre interessi e spese del
[...] procedimento monitorio, a titolo di saldo di quanto ancora dovuto in forza di un contratto di locazione finanziaria del 29.9.2016 n.007752 (doc.2), già risolto per inadempimento della società utilizzatrice cooperativa (dichiarata fallita), in relazione al quale ha prestato Controparte_2 Parte_1 garanzia fideiussoria sino all'importo di € 102.014,33. Il bene è stato restituito alla concedente che ha provveduto a rivenderlo detraendo poi dal quantum dovuto il ricavato dlela vendita.
Ha proposto tempestiva opposizione la NO contestando la pretesa creditoria per Parte_1 diverse ragioni: inefficacia fideiussione per violazione 1957 c.c. (scadenza del debito al 23.9.2019 e primo atto di formale messa in mora ricevuto il 25.10.2022) e nullità della deroga all'art.1957 c.c. perché la fideiussione è conforme allo schema ABI censurato dalla Banca di Italia con provveidmento n.55 del 2 maggio 2005; violazione dell'art. 33 del codice del consumo con conseguente necessità che il professionista provi che le clausole vessatorie sono state oggetto di trattativa individuale non essendo sufficiente la doppia approvazione ex 1341 c.c.; nullità della clausola di cui all'art. 17 del contratto di pagina 3 di 7 leasing nella determinazione della penale perché vessatoria ovvero eccessivamente onerosa – violazione degli artt. 1175, 1375, 1383 e 1384 c.c. e degli artt.3, 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo;
incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Latina quale foro del consumatore.
Con decreto del 2.5.2023 questa giudice, rilevato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso su ricorso monitorio depositato in data antecedente il 1 marzo 2023 (e precisamente il 5.1.2023), ritenuto che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione della disciplina processuale da applicare, si debba considerare il principio enunciato dalle Sezioni Unite della
Cassazione nell'ordinanza n. 20596/2007 secondo cui gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono al momento del ricorso monitorio e ritenuto pertanto che alla presente opposizione vadano applicate le disposizioni processuali anteriori alla modifiche di cui al D.L.vo n.149/2022 (ex art.35 del D.L.vo 10.10.2022 n.149, come sostituito dalla L.
29.12.2022 n.197, a norma del quale le nuove norme processuali hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data), ha differito la prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 19/12/2023, alla quale i procuratori delle parti hanno convenuto quanto alla individuazione del rito processuale applicabile.
All'udienza, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione in relazione ad alcuno degli altri motivi di contestazione, questa giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto opposto e assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c..
Respinte le istanze istruttorie, all'udienza del 11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni come precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
L'opposizione è infondata sotto ogni profilo.
Va in primo luogo rilevato che l'opponente è stata amministratore unico della società Parte_1 fallita Lu.Ma.Pa. Soc. Coop. sin dalla costituzione della società (doc.4 convenuta) in favore della quale ha prestato fideiussione specifica. Tanto è sufficiente per escludere che l'attrice possa essere qualificata
'consumatore' come definito alla lettera a) dell'art.3 D.L.vo 206/2005.
Ne consegue che non sono pertinenti i plurimi richiami al codice del consumo svolti dalla difesa attorea, sia quanto alla eccepita incompetenza di questo Tribunale (correttamente radicata in relazione pagina 4 di 7 al domicilio del creditore) sia quanto alla approvazione delle clausole (asseritamente) vessatorie con duplice sottoscrizione contenute nella fideiussione, tra le quali anche la deroga dell'art.1957 c.c..
Quale ulteriore motivo di opposizione, ha eccepito la nullità della fideiussione prestata Parte_1 per la sua conformità allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale e censurato dalla Banca di Italia.
In particolare ha affermato la nullità della clausola di deroga alla previsione di cui all'art.1957 c.c. e la decadenza dalla garanzia per mancato rispetto del termine di sei mesi previsto da detta norma.
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall' e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche Controparte_3 associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi -se ben si è inteso-, che la fideiussione rilasciata dall'opponente contenga le clausole il cui contenuto sostanziale riproduce quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, l'attrice ha invocato la nullità della garanzia rilasciata in data 29.9.2016.
Va in contrario rilevato che la fideiussione prestata in data 29.9.2016 dall'attrice, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria (dalla stessa attrice firmato come amministratrice),
è pienamente valida ed efficace, e dunque valida ed efficace è la pattuizione della deroga ai termini di cui all'art.1957 c.c. (art.4) specificatamente approvata. pagina 5 di 7 Si tratta infatti di una garanzia specifica (con essa l'attrice “dichiara costituirsi fideiussore del debitore e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 102.014,33 per l'adempimento delle obbligazioni da questo assunte verso la PFI ai sensi dei contratti di leasing numero
007752”) rispetto alla quale sono estranee le considerazioni della parte.
Il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato era espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'
[...]
ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore Controparte_3 delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
La Suprema Corte ha anche di recente affermato che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus” (così Cass. n.19401/2024; anche Cass.
n.10689/2024 e Cass. 657/2025).
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza, accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori emessi, deve necessariamente essere circoscritta a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento.
Parte opponente ha totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti: la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa, con conseguente piena validità della deroga contenuta nell'art. 4
(specificamente approvato) ove è previsto che i diritti derivanti dalla fideiussione Controparte_1 restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad pagina 6 di 7 escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 cod. civ. che si intende derogato.
Da ultimo va osservato che la pretesa creditoria risulta adeguatamente dimostrata dai documenti già prodotti in sede monitoria e il conteggio di quanto dovuto all'esito della vendita è esattamente esplicitato nel doc.5 redatto secondo la previsione dell'art.17 del contratto e che la penale applicata, corrispondente ai canoni scadere in linea capitale maggiorati dell'opzione d'acquisto, appare coerente sia con il disposto dell'art. 72 quater L.F. sia con quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo unico, comma n. 138. La contestazione della parte risulta affatto generica e di mero stile.
L'opposizione deve essere pertanto respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento allo scaglione tariffario minimo per la fase istruttoria e medio per le restanti fasi.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.1714/2023 del Parte_1
21.1.2023 – n.654/2023 R.G. emesso da questo Tribunale su ricorso di che, Controparte_1 per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 19 giugno 2025
La giudice Laura Massari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16008/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURETTI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e , elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI, 5 04022 FONDI presso il difensore avv. LAURETTI GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI Controparte_1 P.IVA_1 ANDREA e elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. ZEROLI ANDREA
CONVENUTO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria – opposizione decreto ingiuntivo n.1714/2023 del 21.1.2013 – n.654/2023 R.G.
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 11.2.2025:
Parte_1
In via preliminare.
Voglia il Tribunale adito, per i motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio e nei successivi atti di causa, qualificare la Sig. Parte_1 quale consumatore ex art. 3 Codice del Consumo e per l'effetto dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore del
Tribunale di Latina quale foro del consumatore ex art. 33 Codice del
Consumo, e quindi revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 1714/23 del Tribunale di Milano. pagina 1 di 7 Voglia il Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, dichiarata la nullità della fideiussione prestata dalla Sig. in data Parte_1
29/9/16, la violazione dell'art. 1957 c.c., la violazione degli artt. 3, 33,
34, 35 e 36 del Codice del Consumo e comunque contraria alla normativa antitrust e, per l'effetto, liberata da ogni obbligazione nei confronti della ,. Controparte_1
Voglia il Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, dichiarare la spirato il termine di cui all'art. 1957 cc e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 1714/23 del Tribunale di
Milano e comunque liberare la da ogni obbligazione nei Parte_1 confronti della opposta.
Nel merito.
Ove il Tribunale adito nella denegata ipostesi in cui ritenga valida ed efficace la fideiussione prestata dall'opponente, Voglia, per i motivi di cui in premessa, dichiarare nulla, vessatoria ed illegittima la clausola contrattuale di cui art. 17 del contratto di leasing ovvero rideterminare la penale ex art. 1384 c.c. nel inferiore importo che si riterrà di giustizia.
Ove il Tribunale adito nella denegata ipostesi in cui ritenga valida ed efficace la fideiussione prestata dall'opponente, Voglia, per i motivi di cui in premessa, rideterminare il credito vantato dalla nei CP_1 confronti della Sig.ra nella minor misura che si riterrà di Pt_1 giustizia e comunque epurato da importi e spese non provate e/o documentate.
Riservato ogni ulteriore diritto ed azione anche in separato giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto,
Nel merito ed in via definitiva rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 1714/2023 (R.G.N. 654/2023); conseguentemente condannare pagina 2 di 7 la IG (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
04019 Terracina (LT), via Seconda Macchia di Piano 9, int. 2, a pagare a la somma di € 15.710,30.- oltre agli interessi Controparte_1 convenzionali di mora da calcolarsi dalle singole scadenze insolute sino al saldo, a favore di Il tutto maggiorato delle spese Controparte_1 del giudizio monitorio.
In via subordinata per il non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la IG (C.F. Parte_1
), residente a [...]
Macchia di Piano 9, int. 2 al pagamento, in favore di Controparte_1
della diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda
[...] istruttoria. Il tutto a fronte dell'intervenuto scioglimento del contratto di leasing nn. 7752 garantito dalla fideiussione rilasciata dalla IG . Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti in corso di causa.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della società questo Tribunale ha emesso a carico di Controparte_1 Pt_1
ingiunzione di pagamento per la somma di € 15.710,30, oltre interessi e spese del
[...] procedimento monitorio, a titolo di saldo di quanto ancora dovuto in forza di un contratto di locazione finanziaria del 29.9.2016 n.007752 (doc.2), già risolto per inadempimento della società utilizzatrice cooperativa (dichiarata fallita), in relazione al quale ha prestato Controparte_2 Parte_1 garanzia fideiussoria sino all'importo di € 102.014,33. Il bene è stato restituito alla concedente che ha provveduto a rivenderlo detraendo poi dal quantum dovuto il ricavato dlela vendita.
Ha proposto tempestiva opposizione la NO contestando la pretesa creditoria per Parte_1 diverse ragioni: inefficacia fideiussione per violazione 1957 c.c. (scadenza del debito al 23.9.2019 e primo atto di formale messa in mora ricevuto il 25.10.2022) e nullità della deroga all'art.1957 c.c. perché la fideiussione è conforme allo schema ABI censurato dalla Banca di Italia con provveidmento n.55 del 2 maggio 2005; violazione dell'art. 33 del codice del consumo con conseguente necessità che il professionista provi che le clausole vessatorie sono state oggetto di trattativa individuale non essendo sufficiente la doppia approvazione ex 1341 c.c.; nullità della clausola di cui all'art. 17 del contratto di pagina 3 di 7 leasing nella determinazione della penale perché vessatoria ovvero eccessivamente onerosa – violazione degli artt. 1175, 1375, 1383 e 1384 c.c. e degli artt.3, 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo;
incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Latina quale foro del consumatore.
Con decreto del 2.5.2023 questa giudice, rilevato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso su ricorso monitorio depositato in data antecedente il 1 marzo 2023 (e precisamente il 5.1.2023), ritenuto che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione della disciplina processuale da applicare, si debba considerare il principio enunciato dalle Sezioni Unite della
Cassazione nell'ordinanza n. 20596/2007 secondo cui gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono al momento del ricorso monitorio e ritenuto pertanto che alla presente opposizione vadano applicate le disposizioni processuali anteriori alla modifiche di cui al D.L.vo n.149/2022 (ex art.35 del D.L.vo 10.10.2022 n.149, come sostituito dalla L.
29.12.2022 n.197, a norma del quale le nuove norme processuali hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data), ha differito la prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 19/12/2023, alla quale i procuratori delle parti hanno convenuto quanto alla individuazione del rito processuale applicabile.
All'udienza, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione in relazione ad alcuno degli altri motivi di contestazione, questa giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto opposto e assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c..
Respinte le istanze istruttorie, all'udienza del 11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni come precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
L'opposizione è infondata sotto ogni profilo.
Va in primo luogo rilevato che l'opponente è stata amministratore unico della società Parte_1 fallita Lu.Ma.Pa. Soc. Coop. sin dalla costituzione della società (doc.4 convenuta) in favore della quale ha prestato fideiussione specifica. Tanto è sufficiente per escludere che l'attrice possa essere qualificata
'consumatore' come definito alla lettera a) dell'art.3 D.L.vo 206/2005.
Ne consegue che non sono pertinenti i plurimi richiami al codice del consumo svolti dalla difesa attorea, sia quanto alla eccepita incompetenza di questo Tribunale (correttamente radicata in relazione pagina 4 di 7 al domicilio del creditore) sia quanto alla approvazione delle clausole (asseritamente) vessatorie con duplice sottoscrizione contenute nella fideiussione, tra le quali anche la deroga dell'art.1957 c.c..
Quale ulteriore motivo di opposizione, ha eccepito la nullità della fideiussione prestata Parte_1 per la sua conformità allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale e censurato dalla Banca di Italia.
In particolare ha affermato la nullità della clausola di deroga alla previsione di cui all'art.1957 c.c. e la decadenza dalla garanzia per mancato rispetto del termine di sei mesi previsto da detta norma.
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall' e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche Controparte_3 associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi -se ben si è inteso-, che la fideiussione rilasciata dall'opponente contenga le clausole il cui contenuto sostanziale riproduce quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, l'attrice ha invocato la nullità della garanzia rilasciata in data 29.9.2016.
Va in contrario rilevato che la fideiussione prestata in data 29.9.2016 dall'attrice, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria (dalla stessa attrice firmato come amministratrice),
è pienamente valida ed efficace, e dunque valida ed efficace è la pattuizione della deroga ai termini di cui all'art.1957 c.c. (art.4) specificatamente approvata. pagina 5 di 7 Si tratta infatti di una garanzia specifica (con essa l'attrice “dichiara costituirsi fideiussore del debitore e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 102.014,33 per l'adempimento delle obbligazioni da questo assunte verso la PFI ai sensi dei contratti di leasing numero
007752”) rispetto alla quale sono estranee le considerazioni della parte.
Il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato era espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'
[...]
ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore Controparte_3 delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
La Suprema Corte ha anche di recente affermato che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus” (così Cass. n.19401/2024; anche Cass.
n.10689/2024 e Cass. 657/2025).
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza, accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori emessi, deve necessariamente essere circoscritta a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento.
Parte opponente ha totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti: la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa, con conseguente piena validità della deroga contenuta nell'art. 4
(specificamente approvato) ove è previsto che i diritti derivanti dalla fideiussione Controparte_1 restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad pagina 6 di 7 escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 cod. civ. che si intende derogato.
Da ultimo va osservato che la pretesa creditoria risulta adeguatamente dimostrata dai documenti già prodotti in sede monitoria e il conteggio di quanto dovuto all'esito della vendita è esattamente esplicitato nel doc.5 redatto secondo la previsione dell'art.17 del contratto e che la penale applicata, corrispondente ai canoni scadere in linea capitale maggiorati dell'opzione d'acquisto, appare coerente sia con il disposto dell'art. 72 quater L.F. sia con quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo unico, comma n. 138. La contestazione della parte risulta affatto generica e di mero stile.
L'opposizione deve essere pertanto respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento allo scaglione tariffario minimo per la fase istruttoria e medio per le restanti fasi.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.1714/2023 del Parte_1
21.1.2023 – n.654/2023 R.G. emesso da questo Tribunale su ricorso di che, Controparte_1 per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 19 giugno 2025
La giudice Laura Massari
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