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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 4419 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15/01/2025 e a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127- ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore
Parte_2
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore
Controparte_1
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
tempore elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Fernando
Petrivelli (c.f. ) che le rappresenta e difende per procura in atti – C.F._1
PARTE APPELLANTE PRINCIPALE-
E
ASSOCIAZIONE E.R.A. (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Guido
Giudice (c.f. e l'avvocato Francesco Pipolo (c.f. C.F._2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 ), che la rappresentano e difendono per procura in atti – PARTE C.F._3
APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello principale proposto da Parte_1 [...]
Controparte_3
, nonché appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 9974/2020, Controparte_4 resa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma,
l'08.07.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 38469/2019 promosso da
[...]
Parte_1 Parte_2
e nei confronti di
[...] Controparte_5
da - oggetto: comodato e Controparte_4
risarcimento danni-
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Società Parte_3 Parte_2
e ”,
[...] Controparte_1
con ricorso iscritto a ruolo il 12.06.2019, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, convengono in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma,
. Controparte_4
Allega parte ricorrente:
- la Società Torre Argentina a r.l., per contratto in data 20.02.2017, concede in locazione alcune porzioni immobiliari in Roma, Via di Torre Argentina 76, all' a Parte_2
far data dal 01.03.2017, al canone annuo di euro 120.000,00 rapportato alla superficie utile di mq 512,70;
- l' , alla data del 01.03.2017, Controparte_4 occupa, senza averne più titolo, alcune stanze ubicate all'interno dell'immobile locato di Via di Torre Argentina 76;
- il , precedente Controparte_5
conduttore delle medesime porzioni immobiliari oggetto del contratto di locazione del 20.02.2017, ha disdettato, con raccomandata A/R del 15 aprile r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 2014, il contratto di comodato stipulato con il 30.07.2009, Controparte_4 sollecitando, con nota in data 23.02.2017 alla l' la Controparte_4
liberazione degli spazi oggetto di comodato precario, per essere ormai scaduto anche il proprio contratto di locazione;
- dal 01.03.2017, l'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella -
Notizie Radicali, avendo sottoscritto, con la proprietà, il nuovo contratto di locazione per lo stesso immobile, ne prende possesso;
- nonostante la cessazione del contratto di comodato (di durata annuale e con clausola di rinnovo tacito) alla data del 30.07.2014, a seguito della disdetta di cui alla raccomandata del 15.04.2014, la comodataria non restituisce la porzione di immobile detenuta, riducendo, illegittimamente, l'uso dell'immobile da parte della nuova conduttrice e scaricando, sulla proprietà, i costi per utenza elettrice e condominio;
- l'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella - Notizie Radicali, conduttrice, per il mancato godimento dei locali abusivamente occupati dalla lamenta danni da minore utilizzo delle superfici locate (la Controparte_4 superficie occupata e pari a circa 33,5 mq, oltre all'uso comune del magazzino;
il danno è indicato in euro 18.373,45 per il periodo tra il 01.03.2017 e il
30.09.2018);
- la proprietà chiede il rimborso delle spese sostenute per la fornitura dell'energia elettrica e condominiali, imputabili proporzionalmente ai locali abusivamente occupati dall'associazione intimata tra il 01.03.2017 e il 31.01.2019, allegando di averle sostenute per l'intero immobile locato;
Le ricorrenti concludono per la condanna dell' Controparte_4
al rilascio dei locali in favore dell'
[...] [...]
ovvero della dei Parte_2 Parte_1
locali; per la determinazione di una somma dovuta dalla resistente per ogni violazione o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della statuizione di condanna al rilascio;
per la condanna, della resistente, al risarcimento dei danni riportati.
L'Associazione convenuta resiste alla domanda e, nel merito, allega di aver detenuto legittimamente le porzioni immobiliari in oggetto, prima, per un formale contratto di comodato, poi, a titolo di comodato precario, questo venuto meno solo nel febbraio del
2019, allorquando parte ricorrente, in assenza di formale richiesta di riconsegna r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 dell'immobile, sostituisce le serrature. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, ne allega la mancata prova.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< - condanna l' , al rilascio in favore Controparte_4 Controparte_4 dell' e della Parte_2
delle stanze dalla resistente occupate facenti parte dello stabile di Parte_1
Via di Torre Argentina 76;- condanna l' Controparte_4 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare alle predette due parti ricorrenti la somma di euro 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal 16° giorno successivo alla notifica dello stesso, fino alla data in cui detto provvedimento verrà eseguito e comunque per non oltre 300 giorni;
- compensa fra le parti le spese processuali nella misura di 1/3 e condanna la resistente al pagamento di
1/2 delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti che, rapportate all'importo intero di euro 250,00 per spese ed euro 4.835,00 per compensi, si liquidano in euro 125,00 per spese ed in euro 2.417,5 per compensi, oltre accessori come per legge>>.
Di seguito, le ragioni della decisione, limitatamente a quanto di rilievo ai fini della trattazione delle cesure dell'appellante.
- Il comodato di cui al contratto del 30.07.2009 è proseguito nella forma precaria assunta a seguito della disdetta. in data 15.04.2014, da parte del precedente conduttore.
- La resistente continua a godere della disponibilità gratuita dei locali anche dopo la comunicazione del 23.02.2017, con cui il Partito Radicale comunica che, essendo scaduto, a far data dal 01.03.2017, il contratto di locazione che lo legittimava a detenere i locali, l'associazione avrebbe dovuto trovare una diversa sistemazione;
- la resistente occupa i locali oggetto del comodato anche dopo la stipula del nuovo contratto di locazione intervenuto tra la proprietà e la Parte_2
che deve ritenersi Parte_2
aver accettato tale stato di fatto fino a febbraio 2019, allorquando provvede alla formale diffida di rilascio di tale porzione di immobile;
non rileva la comunicazione in data 12.07.2018, da alla proprietà (e non Parte_2
alla comodataria); l'occupazione della porzione di immobile da parte della resistente, dunque, è illegittima da febbraio 2019;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 - la richiesta di risarcimento risente dei principi espressi da Cass. n. 13071 del
25/05/2018, per i quali, superando tralatizio orientamento che configura il danno subito dal proprietario quale danno "in re ipsa", rapportato al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, “il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio e nel caso di specie,, parte ricorrente non circostanzia e prova il danno dalla mancata disponibilità dell'immobile (spese per il reperimento di spazi alternativi, perdita di potenziali canoni di locazione avendo l'intenzione di metterlo a reddito, o altro);
- la proprietà percepisce interamente i canoni pattuiti per l'intero immobile;
non prova di aver sostenuto e di essere tenuta a sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica all'interno dei locali oggetto di locazione oppure oneri ad altro titolo in favore o per conto dell'associazione resistente (o della stessa
[...]
nulla avendo il contratto di locazione previsto al riguardo. Parte_2
- Spese di lite in parte compensate per l'accoglimento solo parziale della domanda e per la restante parte regolate secondo soccombenza.
Con l'atto di appello, Parte_1 [...]
, e Controparte_3 CP_5
rassegnano le seguenti conclusioni. CP_5
<< (…):
A. accertare e dichiarare che il contratto di comodato stipulato in data 30 luglio 2009, meglio indicato in premessa, è cessato alla scadenza del 30 luglio 2014 a seguito di disdetta comunicata dal e Controparte_5 che l' , a far data dal 1° marzo 2017 Controparte_4
ovvero dal 14 giugno 2017, occupa senza alcun valido titolo giuridico i locali meglio indicati e descritti nella superiore narrativa, facenti parte dell'immobile di maggior consistenza di proprietà della società sopra meglio descritto, Parte_1 condotto in locazione dall' Parte_2
e, per l'effetto,
[...]
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 B - condannare la resistente , per le Controparte_4 causali sopra meglio illustrate, al risarcimento in favore dell'
[...]
Notizie Radicali dei danni subiti, in misura non Parte_2 inferiore ad € 15.988,48, computata dal 1° marzo 2017 al 30 aprile 2019 ovvero nella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia previo espletamento di
idonea CTU, nonché al risarcimento di tutti i danni subendi, da quantificarsi anche mediante CTU, fino all'effettivo rilascio dei locali abusivamente occupati;
C - accertare e dichiarare, inoltre, che la ha diritto a ripetere Parte_1 dall' quanto anticipato nell'interesse di Controparte_4 quest'ultima per spese di energia elettrica e condominiali, in proporzione alla superficie dei locali abusivamente occupati dalla resistente dal 1° marzo 2017 e fino all'effettivo rilascio degli stessi, e, per l'effetto, condannare l'associazione resistente a pagare in favore della società per le suddette causali, l'importo di Parte_1
€ 3.020,24 calcolato al 31 gennaio 2019, oltre a quanto nelle more maturato ed a quanto maturerà per tale titolo fino all'effettivo rilascio dei locali;
D. confermare per il resto le statuizioni della sentenza impugnata;
E. condannare la resistente al pagamento delle spese processuali e dei compensi del doppio grado, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge
In via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione delle prove articolate nel ricorso introduttivo, oggetto di subordinata istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice, come di seguito riformulate: si chiede disporsi, ove occorrer possa, C.T.U. per la quantificazione dei danni da occupazione abusiva e delle spese anticipate per il pagamento delle utenze elettriche e dei contributi condominiali. Si chiede, altresì, ammettersi prova per testi sulla seguente
circostanza:
a) “Vero che la ha sempre pagato per intero le spese condominiali Parte_1
e quelle relative alle utenze di fornitura dell'energia elettrica riferite all'intero immobile locato all' Parte_2
come riportate nelle fatture e ricevute che si mostrano – docc. 8 e 9 della
[...] produzione di primo grado di parte ricorrente”.
Indica a testimoni i sigg.ri: , nata a [...] il [...], ed ivi Testimone_1
residente; , nato a [...] il [...] ed ivi residente, salvo altri>>. Testimone_2
si costituisce;
resiste alle censure;
Controparte_4
propone appello incidentale e rassegna le seguenti conclusioni.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 << (…) - rigettare l'appello principale proposto e per l'effetto confermare, per tutto quanto non oggetto di impugnazione spiegata in via incidentale, la Sentenza di primo
Con grado;
- e, in ogni caso, accogliere l'appello incidentale spiegato dall'associazione
e per l'effetto riformare la Sentenza n. 9974/2020 dell'08.07.2020 - Tribunale di Roma,
Sez. V Civile -, accertando e dichiarando che il comodato precario, intercorso tra
Con l'associazione “ ” e l'associazione è venuto meno in data 23.05.2019 Parte_2
ovvero, in subordine, in data 12.03.2019, con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano all'uopo antistatari>>.
Pt_1 Parte_1 Controparte_3
, propongono i
[...] Controparte_5
seguenti motivi di appello.
1) rubricato: “Distorta valutazione dei fatti rilevanti, errata interpretazione ed omesso esame dei documenti di causa – Errata e falsa applicazione dell'art.
1810 cod. civ. – Violazione dell'art. 112 cpc”. Parte appellante principale contesta lamenta la errata valutazione delle risultanze istruttorie in punto di cessazione del comodato precario e a tal fine richiama la comunicazione del
23.02.2017 con cui la resistente è formalmente invitata a rilasciare i locali occupati e la lettera del 13.06.2017, in cui la resistente richiama la intimazione al rilascio affissa in bacheca. Chiede accertarsi che il contratto di comodato annuale si è trasformato in comodato di fatto precario a seguito della disdetta a mezzo di raccomandata A/R del 15.04.2014; che le intimazioni al rilascio richiamate hanno determinato la cessazione del comodato precario (ex art. 1810, secondo comma, c.c.) alla data del 28.02.2017 o, al più tardi, alla data del
14.04.2017.; che la richiesta di restituzione del bene oggetto di comodato precario non è soggetta a requisiti di forma. La parte allega, altresì, vizio di omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della intervenuta cessazione, alla data del 30.07.2014, a seguito di formale disdetta.
2) Rubricato: “Sull'erronea interpretazione della domanda risarcitoria spiegata dalle ricorrenti e sull'ingiusto rigetto della stessa”. Parte appellante principale contesta la decisione nella parte in cui respinge le domande risarcitorie spiegate dalle ricorrenti, ritenendole sfornite di prova ed escludendo la configurabilità di un danno in re ipsa. Tal fine deduce di aver compiutamente allegato e di aver provato il danno che per la conduttrice consiste nel pagamento del canone da r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 contratto nonostante la ridotta disponibilità del bene locato, con conseguito pregiudizio economico pari almeno alla quota di canone di locazione riferibile alle superfici occupate abusivamente da e che, per la proprietà, consiste CP_4
nella quota parte degli esborsi sostenuti, per utenza elettrica e oneri condominiali, documentati in atti.
L'unico motivo di appello incidentale proposto è rubricato: “Sull'ommessa ovvero erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla data di cessazione del precario in essere tra le parti”. censura la decisione nella parte in Controparte_4 cui accerta l'inizio della detenzione abusiva e allega la errata valutazione delle risultanze istruttorie. Sostiene che il comodato precario è venuto allorquando la
[...]
, a ciò legittimata, formalmente comunica, all'associazione, la richiesta di Pt_2
restituzione del bene, non il 06.02.2019, con missive che non vi è prova essere state ricevute presso la sede legale dell'associazione Era o presso l'indirizzo di residenza del l.r.p.t. della stessa. Sostiene che la comodataria apprende in data 23.05.2019 la volontà della comodante di ottenere la restituzione dei locali). In subordine, chiede accertarsi la risoluzione dalla data del 12.03.2019, coincidente con il presumibile compimento del termine di “compiuta giacenza”.
Motivo di appello principale sub 1) e motivo di appello incidentale.
Attengono entrambi la valutazione della istruttoria sulla data della cessazione del diritto della comodataria alla disponibilità e al godimento del bene in comodato;
vengono trattati congiuntamente e non hanno pregio.
La richiesta di restituzione del bene e la cessazione del diritto della comodataria alla restituzione del bene è accertata, nella parte motiva della decisione impugnata, al febbraio del 2019.
Le censure dell'appellante dirette ad accertare il venir meno del rapporto di comodato già per effetto della raccomandata del 15.04.2015 per il diniego di rinnovazione del contratto di comodato alla scadenza annuale del 30.07.2014, raccomandata inviata dal
, conduttore dell'immobile sino al 28.02.2017, non sono sostenute da un Controparte_5
interesse giuridicamente rilevante.
A tal fine si osserva che la proprietà e i due conduttori che si sono succeduti nel tempo si sono costituiti insieme, dunque non sono portatori di interessi contrastanti;
la domanda di condanna di rilascio dell'immobile proposta dalla proprietà e dall'Associazione conduttrice per contratto del 20.02.2017 è stata accolta;
le domande risarcitorie sono relative entrambe ad un periodo successivo alla sottoscrizione del r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 nuovo contratto di locazione, con conseguente difetto di interesse ad accertare tale diversa data di risoluzione.
Le censure dirette ad accertare la più risalente data di risoluzione del comodato precario
(23.02.2017 o 13.06.2017) non colgono nel segno.
La lettera del 23.02.2017 non concretizza una disdetta utile: la associazione resistente contesta di aver ricevuto tale comunicazione e parte ricorrente non lo dimostra.
In ogni caso, la lettera del 23.02.2017 proviene dal “ Responsabile legale del Partito
Radicale” dell'epoca il quale, per un verso, quanto al periodo del comodato che trova la propria causa ne primo contratto di locazione (sottoscritto dal partito), da atto del fatto che con riguardo all'utilizzo di tali immobili da parte dei destinatari della comunicazione, e dunque anche dell' erano intervenute proroghe Controparte_4
(in ciò superata anche la valenza della disdetta del 2014 e di cui sopra); la sentenza impugnata accerta che la Associazione conduttrice per successivo contratto del
20.02.2017, ha accettato lo stato di fatto dell'immobile sino al febbraio 2019 e tale punto di motivazione, da solo idoneo a sostenere la decisione, non è oggetto di specifica censura da parte dell'appellante principale.
Quanto alla censura diretta a collocare la risoluzione alla data del 14.06.2017.
La mail proviene dalla associazione resistente, ma non prova la intervenuta richiesta di restituzione dei locali;
nella mail la mittente riscontra la conoscenza di una comunicazione di tale tenore letterale: “entro la mezzanotte del 14 giugno dovranno essere rimossi tutti i materiali presenti nelle due stanze entrando a sinistra del piano inferiore. I materiali resteranno a disposizione per altri 5 giorni data entro la quale potranno essere ritirati da coloro che dimostreranno di esserne i legittimi proprietari e dietro pagamento delle spese per la rimozione”; una comunicazione di tale tenore non riguarda la restituzione dei locali, ma specificamente la rimozione di materiale e la mail tratta del materiale, non specificamente del rilascio dei locali.
Quanto alle censure poste con l'appello incidentale: sono generiche e non inficiano la decisione che, sul punto, richiama la disdetta in data 06.02.2019, a firma dell'avv.
Petrivelli.
L'appellante incidentale allega genericamente la mancata prova, da parte dell'appellante principale, parte ricorrente in primo grado, che l'indirizzo di destinazione corrisponda alla sede della Associazione o all'indirizzo del l.r. della stessa, tuttavia, dallo stesso contratto di comodato emerge che l'associazione comodataria ha la propria sede legale in via di Torre Argentina 76.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 In ogni caso la questione neppure rileva atteso che si verte in ipotesi di comodato precario non soggetto a forme neppure con riguardo alla richiesta di restituzione dell'immobile che, pacificamente, deve avvenire a semplice richiesta e avendo allegato, la stessa parte resistente, che nel febbraio del 2019 è intervenuta la sostituzione delle chiavi di accesso alle stanze oggetto di comodato, con la conseguenza che chiara deve ritenersi essere stata, a tale epoca, la volontà della parte comodante di rientrare immediatamente nella disponibilità dell'immobile.
Motivo di appello principale sub 2)
Non ha pregio.
La conduttrice/ comodante riconduce il danno da occupazione senza titolo al semplice inutilizzo di 33 mq dell'immobile locato, avente una estensione utile pari a 512,70 mq.
Deve darsi atto della più recente affermazione del principio per il quale, in tema di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato alla indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità dell'immobile, dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario (cfr. Cass.
n. 19849 del 18/07/2024), tuttavia, nel concreto la prova contraria è nel fatto stesso che l'immobile locato è concesso in uso gratuito.
Quanto alla domanda di rimborso di spese per utenze e condominiali.
Il contratto di locazione non disciplina il pagamento delle utenze e il fatto, incontestato tra proprietà e conduttrice, che tali utenze le paghi la proprietà, porta a concludere che l'affitto comprende tale utilità.
In ogni caso la domanda è generica e non provata.
A tal fine giova premettere che non tocca al giudice rinvenire, in difetto di specifica allegazione della domanda sul punto, gli elementi di collegamento tra gli immobili, le bollette e i versamenti, rientrando, ciò, nell'onere di allegazione e prova della parte che chiede il rimborso.
Il contratto del 20.02.2017 descrive le porzioni immobiliari concesse in locazione all' facendo riferimento alla loro descrizione catastale. Parte_2
Il contratto di comodato del 30.07.2009 descrive le porzioni immobiliari come interni
9,10A e 11 dello stabile in Roma, via di Torre Argentina 76.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 È pacifico, tra le parti, che l'immobile concesso in comodato (prima per contratto e poi precario) è piccola parte del più grande immobile concesso in locazione, dalla società, prima al Partito Radicale e poi all'Associazione Politica.
I solleciti di pagamento posti a sostegno della domanda di rimborso di oneri condominiali, seppure documentazione priva di rilevanza probatoria in punto di debenza degli importi, in quanto non riferibile, se non per la intestazione del foglio su cui sono redatti i solleciti di pagamento, all'amministratore del condominio dello stabile in cui si trovano gli immobili oggetto di causa , in quanto privi di sottoscrizione o data, tuttavia,
e contro la parte che li produce, prova che alla società, nel medesimo condominio, sono riferiti anche immobili diversi da quelli oggetto del comodato.
A ciò consegue che la documentazione complessivamente prodotta non prova, in ragione della genericità della allegazione, delle peculiarità della situazione concreta e della non univocità dei dati che emergono dalla documentazione stessa, che il numero di utenza è al servizio, e in che misura, dei locali oggetto di comodato, dei locali oggetto di locazione o di altri immobili di proprietà della società.
Quanto al pagamento degli oneri condominiali.
Il sollecito di pagamento non prova la esistenza del credito del e la causale Parte_4
del credito per difetto di forma del documento di cui sopra che lo rende non riconducibile al . Parte_4
Il sollecito di pagamento non prova, comunque, la esistenza di un credito del condominio (in quanto approvato con il bilancio preventivo o consuntivo annuale) e alla natura della voce di spesa (non immediatamente riconducibile al conduttore e dunque al comodatario piuttosto che alla proprietà).
Per contro si rileva:
- il bonifico del 07.07.2018 (euro 3.099,43) descrive un pagamento per “saldo lavori”, spesa che non compete al locatore o al comodatario, neppure per contratto, e riferito anche ad immobili non immediatamente oggetto del comodato;
- il bonifico del 07.07.2018 (euro 1.199,11) descrive un pagamento che riguarda l'interno A/A, non è riportato nel contratto di comodato.
Spese di lite.
Per reciproca soccombenza, le spese del grado si compensano nella misura del 50% e, per la restante parte, sono poste a carico dell'appellante principale, prevalentemente r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 soccombente, e liquidate ai sensi del DM 55/2014, applicati i valori medi, in causa di valore indeterminabile.
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da Parte_1 [...]
e , Parte_2 Controparte_5
e , nonché sull'appello incidentale proposto da CP_5 CP_5
, avverso la sentenza n. 9974/2020, Controparte_4 resa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma,
l'08.07.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 38469/2019, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello principale.
- Rigetta l'appello incidentale.
- Compensa tra le parti, nella misura del 50%, le spese processuali del presente grado di giudizio;
condanna l'appellante principale a rifondere all'appellante incidentale, il restante 50%, che liquida in euro 4.235,00 per compensi ed euro 177,75 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Francesco Pipolo e dell'avv. Guido Giudice, antistatari.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15.01.2025.
Il Consigliere estensore
Maria Speranza Ferrara
Il Presidente
Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12