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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe ONDEI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 367/23 R.G. promossa in grado d'appello
da
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BERGAMO, N. 8, MILANO, presso lo studio dell'avv. ROBERTO FALESSI, rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv. PIERCARLO MAGNI APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1 rappresentata dal suo procuratore elettivamente domiciliata in Controparte_2
VIALE MONTENERO, N. 82, MILANO presso lo studio dell'avv. MARIA LUISA ALIBRANDI, rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. GENIALE CARUSO APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 219/2023 pubblicata in data 13/01/2023 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante: ''Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello – disattesa ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza – così giudicare: NEL MERITO:
3. Ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in riforma della sentenza nr. 219/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 13 gennaio 2023, notificata 16 gennaio 2023, accertare e dichiarare la nullità dell'accordo elaborato dall' Abi nel 2003, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità della fideiussione generica omnibus, prestata dall'attore in data 9 maggio 2005, per garantire le somme affidate sul conto corrente numero 1000/1557 acceso da presso la filiale di Pasian di Prato Controparte_3 della , nonché, la fideiussione TR per operazione specifica, prestata dall'attore in relazione al contratto di mutuo di data 28 ottobre 2008, atto Notaio di Udine, Rep 194.444, Racc 43.767, Per_1 sottoscritta in data 28 ottobre 2008 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che l'attore nulla deve alla convenuta. In subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo elaborato dall'Abi nel 2003 e conseguentemente la nullità delle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, ossia gli articoli 2, 6, 8 contenuti nel testo delle condizioni generali delle due garanzie sottoscritte: articolo nr. 2, obbligo del fideiussore di rimborsare all'Istituto di Credito le somme che quest'ultimo avesse incassato in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti stessi;
articolo nr. 6, deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.; articolo nr. 8, estensione della garanzia anche all'obbligo di restituzione delle somme erogate in ipotesi di obbligazione principale invalida, in quanto le citate clausole sono conformi allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003, espressione di una intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'LI.
2. Respingere le domande volte a far dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree e il difetto di legittimazione passiva di in quanto infondate per i Controparte_1 motivi esposti.
3. Fare obbligo alla convenuta appellata di rifondere all'attore appellante le spese di lite dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore, il quale dichiara di aver anticipato i costi e di non aver percepito compensi''.
Per parte appellata: ''Nel merito: rigettare l'impugnazione e ogni domanda proposta da nei confronti di con vittoria delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio''.
pagina 2 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, , Parte_1 Controparte_1 chiedendo che venisse dichiarata la nullità dei contratti di fideiussione che aveva sottoscritto il 9/5/2005 e il 28/10/2008 con la (allora) TR
.
[...]
Allegava che le fideiussioni contenevano le medesime clausole, presenti nello schema predisposto dall'ABI, dichiarate contrarie alla normativa Antitrust dal provvedimento della Banca d'LI n. 55 del 2/5/2005. L'attore chiedeva, altresì, la condanna della convenuta a “restituire e/o risarcire” gli importi corrisposti a seguito della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi, promossa nei suoi confronti dalla società resasi cessionaria del menzionato credito della banca, nonché gli esborsi sostenuti nei giudizi intrapresi per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.
Si costituiva in giudizio rappresentata dal suo procuratore Controparte_1
eccependo: Controparte_2
1. l'inammissibilità delle domande alla luce del giudicato formatosi sulla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Trieste, a definizione del giudizio di appello avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Udine nel giudizio di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto nei contro dell'attuale appellante;
- con la prima fideiussione omnibus aveva prestato garanzia per Parte_1
l'adempimento di qualsivoglia obbligazione della società Controparte_3
della quale era socio unico e amministratore unico, nei confronti della
[...]
, derivanti da tutte le operazioni di TR natura bancaria, anche future, fino all'ammontare di € 60.000,00;
- con contratto di mutuo ipotecario di data 28/10/2008 la TR
concedeva un finanziamento alla per la la
[...] Controparte_3 somma di € 800.000,00, finalizzato alla realizzazione di un complesso edilizio in comune di Moruzzo (UD); con fideiussione specifica di pari data Parte_1 garantiva l'adempimento di ogni obbligazione derivante dal contratto di mutuo;
- la veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_3
Udine con sentenza n. 52/2014;
- in data 11/7/2014 la vantava nei TR confronti della Società un credito di € 628.947,76 per la restituzione del mutuo ipotecario e un credito di € 66.265,10 corrispondente al saldo passivo del conto corrente n. 1000/1557 intestato alla società correntista;
pagina 3 di 11 - l'istituto di credito ricorreva in via monitoria nei confronti del e con decreto n. CP_3
1632/14 il Tribunale di Udine ingiungeva al garante, in questa sede appellante, di pagare, in forza delle due fideiussioni sopra menzionate, la somma capitale di € 260.000,00, espressamente riservando ogni maggior diritto;
- il proponeva opposizione avanti al Tribunale di Udine, dando atto di essere CP_3 stato chiamato a garantire il debito della in forza delle due Controparte_3 fideiussioni, rispetto alle quali contestava la natura di contratto autonomo di garanzia ( per la fideiussione omnibus) mentre per la fideiussione specifica rinviava all'art. 1945 cod. civ.; limitava l'opposizione agli illegittimi addebiti nonché ai profili di responsabilità precontrattuale nella fase delle trattative per la conclusione del contratto di mutuo;
- con sentenza n. 989/2016 in data 2/8/2016 il Tribunale di Udine respingeva, in quanto infondata, l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo;
la sentenza veniva confermata con sentenza n. 500/18 in data 11/7/2018 della Corte d'Appello di Trieste, passata in giudicato;
- con contratto di data 20/4/2018 la cedeva TR
a un portafoglio di crediti a sofferenza, comprendente i crediti nei Controparte_5 confronti della fallita e del suo fideiussore;
Controparte_3
- la cessionaria avviava le azioni recuperatorie e in forza dei titoli esecutivi sopra menzionati;
- nel contenzioso che interessa il presente giudizio il ha reiterato la domanda di CP_3 accertamento della nullità delle due fideiussioni da lui prestate in favore della
[...]
ora rappresentata dal suo TR Controparte_1 procuratore proposta per la prima volta nel giudizio avanti al Controparte_2
Tribunale di Milano e definito con la sentenza impugnata;
2. il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione dell'intervenuta cessione del credito verso la società alla società Controparte_3 CP_5
con contratto di cessione in data 20/4/2018 nell'ambito di un'operazione di
[...] cessione in blocco di crediti, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 52 parte 2^ del 5/5/2018 ex art. 58 TUB. Nel merito, concludeva per l'infondatezza delle domande proposte dal . CP_3
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato le domande di Pt_1
, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il Giudice di primo grado:
- ha disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta, argomentando che «l'eccezione svolta dalla banca, riguardando la titolarità del rapporto controverso in conseguenza della cessione del credito litigioso dalla (poi incorporata in TR
) alla società involge una questione attinente Controparte_1 Controparte_5
pagina 4 di 11 al merito della controversia e in tale ambito deve essere quindi affrontata e risolta»;
- ha rigettato le domande del in base alla «ragione più liquida della CP_3 decisione, senza necessità di esaminare previamente le altre questioni pregiudiziali (in primis, quella dedotta con l'eccezione di giudicato) sollevate dalla convenuta»;
- ha ritenuto infondata la domanda di nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti per non aver l' interessato formulato domanda di nullità parziale delle garanzie, affermando che «parte attrice, benché edotta e consapevole che quella evocata costituisce per gran parte della giurisprudenza un'ipotesi di nullità solo parziale
e non integrale delle fideiussioni omnibus, ha insistito per la declaratoria di nullità totale dei contratti sottoscritti nel 2005 e nel 2008 (cfr. ancora foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 09.09.2022)»;
- ha concluso osservando che «quand'anche si volesse ritenere accertata la sussistenza a monte di un'intesa restrittiva della concorrenza, non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento la domanda di nullità totale formulata con riferimento ai contratti di fideiussione a valle, potendosi al più profilare un'ipotesi di nullità parziale di quei negozi – qui non richiesta neanche in via subordinata – in mancanza della prova, non offerta né risultante dagli atti di causa, che le parti non li avrebbero sottoscritti senza le tre clausole (di
“reviviscenza”, di “sopravvivenza” e di deroga del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.) mutuate dallo schema A.B.I. sanzionato dalla Banca d'LI».
ha interposto appello, affidando il gravame ad un unico motivo. Ha Parte_1 lamentato l'erroneità della sentenza per non aver il Tribunale di Milano dichiarato la nullità parziale dei contratti di fideiussione, recanti clausole conformi allo schema redatto dall'ABI e accertate come illegittime con provvedimento della Banca d'LI n. 55/2005. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio e, per essa, Controparte_1 riproponendo l'eccezione di inammissibilità per l'esistenza del Controparte_2 giudicato e, comunque, contestando la fondatezza dei motivi posti a sostegno del gravame. Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale che pone il motivo di appello concerne la censura formulata dal per non avere, il Tribunale di Milano, esaminato d'ufficio la questione della CP_3
pagina 5 di 11 nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte, in relazione alle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI, interessate all' istruttoria della Banca d'LI e definita con il provvedimento n. 55/2005. Il ha sostenuto che l'azione di accertamento della nullità totale delle fideiussioni CP_3 non poteva essere considerata un ostacolo al vaglio, in via subordinata, da parte del Giudice di primo grado della sussistenza o meno di una nullità parziale. Ha precisato che, con la comparsa conclusionale, il eva dato atto che, all'esito CP_3 della pronuncia delle sezioni unite n. 41994/2021 era configurabile la nullità parziale delle fideiussioni e più precisamente la nullità della clausola n. 6, con rilievo dell'omessa osservanza dei termini ex art. 1957 cod. civ.
La Corte considera il motivo infondato per le ragioni che seguono. Va premesso che l'appellante, dopo aver invocato, nel corso del giudizio di primo grado, la “nullità totale” delle fideiussioni per violazione della normativa Antitrust ha, poi, limitato la propria domanda all'ipotesi della nullità parziale, da ritenersi circoscritta alla c.d. clausola di reviviscenza della fideiussione (art. 2), alla c.d. clausola derogativa dell'art. 1957 cod. civ. (art. 6) ed alla c.d. clausola di sopravvivenza della fideiussione (art. 8). Pare evidente che tale migliore definizione delle domande del abbia tenuto conto CP_3 dei principi affermati dalla Suprema Corte che, pronunciandosi a ss.uu. come in precedenza riportato, ha chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”1. Ritiene la Corte che, proprio in ragione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, ben avrebbe dovuto il Giudice di primo grado, dopo aver disatteso la domanda di nullità totale, esaminare - sotto il profilo della nullità parziale - quantomeno la fideiussione omnibus del 9/5/2005. Tali conclusioni trovano conferma nell'ulteriore principio di diritto, espresso sempre dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la natura specifica della fideiussione, sottoscritta in data 28/10/2008, escludeva che il garante potesse avvalersi, quale prova privilegiata, dell'intesa anticoncorrenziale, del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI, che “fa esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, e non è automaticamente 1 Cass. ss.uu. n. 41994/2021. pagina 6 di 11 estensibile alle fideiussioni specifiche attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia”2.
Tanto premesso in diritto, la Corte ritiene che, comunque, la sentenza impugnata possa trovare conferma in ragione dell'eccezione preliminare di giudicato, ribadita dall'appellata.
sin dal primo atto difensivo, depositato avanti al Tribunale di Controparte_1
Milano, ha sollevato la questione di ammissibilità della domanda di accertamento promossa dal fideiussore. La banca ha richiesto l'applicazione del principio di diritto in base al quale l'autorità del giudicato (nella fattispecie la sentenza del Tribunale di Udine poi confermata dalla Corte di Appello di Trieste) «copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo»3.
nell'opporsi al provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Udine Parte_1 non ha messo in discussione la validità delle fideiussioni sottoscritte e si è limitato a contestare il credito ingiunto che, seppur diverso da quello interessato al presente contenzioso, traeva origine dalle medesime garanzie sottoposte e al vaglio di questa Corte.
Le conclusioni rassegnate in quel giudizio non lasciano dubbi poiché rivolte esclusivamente a «revocare, annullare o dichiarare inefficace per i motivi su esposti il decreto contraddistinto dal nr. ing. 1632/14, R.G. 4065/14 in favore della
[...]
e conseguentemente, respingere o Parte_2 ridurre la domanda dalla convenuta opposta nei termini che risulteranno di giustizia in corso di causa.
2. Respingere la domanda promossa dall'odierna convenuta opposta, in quanto infondata per i motivi sopra esposti, o ridurla nei termini che verranno ritenuti di giustizia.
3. Fare obbligo alla convenuta opposta di rifondere all'attore opponente le spese del presente giudizio». Tali conclusioni presuppongono logicamente valide fideiussioni e alla Corte non pare dubbio che in quei giudizi la nullità, totale o parziale, non era stata eccepita. La questione della nullità delle fideiussioni sottoscritte è correlata ai giudizi esaminati e, a parere della Corte, ricade nell'ambito di operatività del giudicato formatosi con la pronuncia della Corte di Appello di Trieste, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile4.
Il giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. formatosi ha riguardato una pronuncia che ha definito un giudizio, precedente rispetto a quello instaurato avanti al Tribunale di
Milano, con identità della posizione delle parti e il cui oggetto deve essere esaminato, diversamente da quanto l'appellante vorrebbe sentire affermare, con riferimento all'insieme delle circostanze, in fatto e in diritto, che il ha posto alla base delle CP_3 proprie richieste5.
La Corte osserva ulteriormente che anche a voler accedere all'impostazione difensiva della nullità parziale sostenuta dal , l'appello è da ritenersi, comunque, infondato. CP_3
La Suprema Corte6 ha ritenuto coperte dall'accertamento le condotte degli intermediari antecedenti al maggio 2005, poiché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni di Banca d'LI hanno riguardato l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55/2005. Proprio nel senso della nullità parziale delle fideiussioni conformi al modello ABI, dichiarato nullo dalla Banca d'LI con provvedimento n. 55/2005, si sono espresse le ss.uu. della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 41997/2021, hanno composto il pagina 8 di 11 contrasto interpretativo esistente al riguardo, secondo una impostazione argomentativa peraltro già consolidatasi presso questa Corte7.
In particolare, le sezioni unite hanno chiarito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. L'estensione della nullità all'intero contratto ha portata eccezionale. E' a carico di chi ha interesse a far cadere l'intero schema contrattuale fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla8. Nel caso oggetto di esame l'onere non è stato adempiuto. Gli appellanti, come si legge negli atti difensivi, hanno circoscritto le generiche contestazioni alla clausola n. 6, recante la deroga all'art. 1957 cod. civ. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, cui questa Corte ha già prestato adesione9, in presenza della clausola di “pagamento a prima richiesta” anche una richiesta stragiudiziale di pagamento può e deve essere consideratauna valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 cod. civ.. La Corte di legittimità ha osservato che l'impegno del fideiussore a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta” o, comunque, entro un termine predeterminato può essere interpretato “come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass. ss.uu. n.5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva)”10. Ne consegue che, la clausola “a prima richiesta” in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 1957 cod. civ., divenuta operativa in conseguenza della nullità della deroga pattizia, non implica l'elusione del termine semestrale ivi previsto, quanto piuttosto il venir meno dell'obbligo per il beneficiario della garanzia di esperire un'azione giudiziale per il recupero del proprio credito, “atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”11. Nel caso di specie, con il ricorso ex art. 633 cpc era stata prodotta una lettera raccomandata del 12/7/2011, con le relative ricevute di ritorno, con cui la banca aveva comunicato la revoca delle linee di credito concesse sul conto corrente di appoggio dei finanziamenti e dichiarato la società debitrice principale decaduta dal beneficio del termine, per entrambi i contratti di finanziamento.
Contestualmente era stato intimato - tanto ad quanto ai fideiussori Controparte_6
, e - il pagamento “entro 10 (dieci) giorni dalla CP_7 Parte_4 Parte_5 presente” delle somme dovutole in virtù di tali rapporti12. La banca, pertanto, non è incorsa in alcuna decadenza idonea a determinare l'invocata estinzione dell'obbligazione derivante dalla fideiussione omnibus sottoscritta. Pur non avendo gli appellanti prospettato, in specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di cui alle clausole di cui agli artt. n. 2 e 8, la Corte ulteriormente osserva:
- quanto alla clausola di cui all'art. 2, l'appellante non ha allegato, ancora prima che provato, di avere rimborsato alla banca le somme incassate dalla medesima, in pagamento di obbligazioni garantitele e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti;
- quanto alla clausola n. 8, il non ha allegato né provato di essere stato costretto CP_3
a pagare le somme oggetto di garanzia, in caso di dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata sulla base della motivazione che precede. Di qui la condanna dell'appellante, parte soccombente, al pagamento delle spese di lite del grado, che vengono liquidate come da dispositivo, considerato lo scaglione del DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia (€ 52.001,00 – 260.000,00), con applicazione dei parametri medi, considerate le questioni di diritto affrontate e l'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Specializzata Controparte_1 in materia di Impresa n. 219/2023 pubblicata in data 13/1/2022, così dispone: − rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle ulteriori spese del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori dovuti per legge;
− dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, come modificato dall'art 1 comma 17 l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, in data 14/1/2025.
Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Corte Appello di Milano n. 922/2023; Corte Appello Milano n. 3082/2022; Cass. sez. I civ. n. 21841/2024. 3 Cass. 3 gennaio 2020 n. 16; Cass. 26 febbraio 2019 n. 5486. pagina 7 di 11 4 Cass. sez. I civ. ord. n. 33021/2022. 5 Cass. II civ. sentenza n. 16688/2018. 6 Cass. sez. I civ. n. 29810/2017 punto 11.5;”Ovviamente tale accertamento, già compiuto dalla Banca
d'LI e pubblicizzato nel maggio del 2005, ha avuto un periodo temporale di osservazione e di rilievo che (com'è facile arguire dalla vicinanza temporale tra il contratto qui contestato, stipulato a febbraio
2005, e il completamento dell'istruttoria e la sua formalizzazione - come si è detto - del maggio successivo), fanno ritenere assai probabile che l'intesa (o gli altri comportamenti lesivi della concorrenza tra imprese bancarie) sia stata consumata ancor prima della contrattazione da parte del signor . 11.6. Ad ogni modo, la Corte territoriale, che è l'organo deputato all'accertamento in Pt_3 fatto, alla luce dei principi sulla prova privilegiata elaborati da questa Corte, non può (né potrà, ancora) escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2 della legge antritrust)”. 7 Cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3580/2021. 8 Cass., 05/02/2016, n. 2314 9 Cfr. Corte d'Appello di Milano sentenza n. 569/2024; Corte d'Appello di Milano sentenza n. 3636/2023; Corte d'Appello di Milano sentenza n. 2561/2023. 10 Cass. n. 13078/2018. pagina 9 di 11 11 Cass. n. 22346/2017. 12 Cfr. doc. n. 14 fascicolo monitorio. pagina 10 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe ONDEI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 367/23 R.G. promossa in grado d'appello
da
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BERGAMO, N. 8, MILANO, presso lo studio dell'avv. ROBERTO FALESSI, rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv. PIERCARLO MAGNI APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1 rappresentata dal suo procuratore elettivamente domiciliata in Controparte_2
VIALE MONTENERO, N. 82, MILANO presso lo studio dell'avv. MARIA LUISA ALIBRANDI, rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. GENIALE CARUSO APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 219/2023 pubblicata in data 13/01/2023 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante: ''Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello – disattesa ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza – così giudicare: NEL MERITO:
3. Ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in riforma della sentenza nr. 219/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 13 gennaio 2023, notificata 16 gennaio 2023, accertare e dichiarare la nullità dell'accordo elaborato dall' Abi nel 2003, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità della fideiussione generica omnibus, prestata dall'attore in data 9 maggio 2005, per garantire le somme affidate sul conto corrente numero 1000/1557 acceso da presso la filiale di Pasian di Prato Controparte_3 della , nonché, la fideiussione TR per operazione specifica, prestata dall'attore in relazione al contratto di mutuo di data 28 ottobre 2008, atto Notaio di Udine, Rep 194.444, Racc 43.767, Per_1 sottoscritta in data 28 ottobre 2008 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che l'attore nulla deve alla convenuta. In subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo elaborato dall'Abi nel 2003 e conseguentemente la nullità delle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, ossia gli articoli 2, 6, 8 contenuti nel testo delle condizioni generali delle due garanzie sottoscritte: articolo nr. 2, obbligo del fideiussore di rimborsare all'Istituto di Credito le somme che quest'ultimo avesse incassato in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti stessi;
articolo nr. 6, deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.; articolo nr. 8, estensione della garanzia anche all'obbligo di restituzione delle somme erogate in ipotesi di obbligazione principale invalida, in quanto le citate clausole sono conformi allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003, espressione di una intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'LI.
2. Respingere le domande volte a far dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree e il difetto di legittimazione passiva di in quanto infondate per i Controparte_1 motivi esposti.
3. Fare obbligo alla convenuta appellata di rifondere all'attore appellante le spese di lite dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore, il quale dichiara di aver anticipato i costi e di non aver percepito compensi''.
Per parte appellata: ''Nel merito: rigettare l'impugnazione e ogni domanda proposta da nei confronti di con vittoria delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio''.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, , Parte_1 Controparte_1 chiedendo che venisse dichiarata la nullità dei contratti di fideiussione che aveva sottoscritto il 9/5/2005 e il 28/10/2008 con la (allora) TR
.
[...]
Allegava che le fideiussioni contenevano le medesime clausole, presenti nello schema predisposto dall'ABI, dichiarate contrarie alla normativa Antitrust dal provvedimento della Banca d'LI n. 55 del 2/5/2005. L'attore chiedeva, altresì, la condanna della convenuta a “restituire e/o risarcire” gli importi corrisposti a seguito della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi, promossa nei suoi confronti dalla società resasi cessionaria del menzionato credito della banca, nonché gli esborsi sostenuti nei giudizi intrapresi per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.
Si costituiva in giudizio rappresentata dal suo procuratore Controparte_1
eccependo: Controparte_2
1. l'inammissibilità delle domande alla luce del giudicato formatosi sulla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Trieste, a definizione del giudizio di appello avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Udine nel giudizio di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto nei contro dell'attuale appellante;
- con la prima fideiussione omnibus aveva prestato garanzia per Parte_1
l'adempimento di qualsivoglia obbligazione della società Controparte_3
della quale era socio unico e amministratore unico, nei confronti della
[...]
, derivanti da tutte le operazioni di TR natura bancaria, anche future, fino all'ammontare di € 60.000,00;
- con contratto di mutuo ipotecario di data 28/10/2008 la TR
concedeva un finanziamento alla per la la
[...] Controparte_3 somma di € 800.000,00, finalizzato alla realizzazione di un complesso edilizio in comune di Moruzzo (UD); con fideiussione specifica di pari data Parte_1 garantiva l'adempimento di ogni obbligazione derivante dal contratto di mutuo;
- la veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_3
Udine con sentenza n. 52/2014;
- in data 11/7/2014 la vantava nei TR confronti della Società un credito di € 628.947,76 per la restituzione del mutuo ipotecario e un credito di € 66.265,10 corrispondente al saldo passivo del conto corrente n. 1000/1557 intestato alla società correntista;
pagina 3 di 11 - l'istituto di credito ricorreva in via monitoria nei confronti del e con decreto n. CP_3
1632/14 il Tribunale di Udine ingiungeva al garante, in questa sede appellante, di pagare, in forza delle due fideiussioni sopra menzionate, la somma capitale di € 260.000,00, espressamente riservando ogni maggior diritto;
- il proponeva opposizione avanti al Tribunale di Udine, dando atto di essere CP_3 stato chiamato a garantire il debito della in forza delle due Controparte_3 fideiussioni, rispetto alle quali contestava la natura di contratto autonomo di garanzia ( per la fideiussione omnibus) mentre per la fideiussione specifica rinviava all'art. 1945 cod. civ.; limitava l'opposizione agli illegittimi addebiti nonché ai profili di responsabilità precontrattuale nella fase delle trattative per la conclusione del contratto di mutuo;
- con sentenza n. 989/2016 in data 2/8/2016 il Tribunale di Udine respingeva, in quanto infondata, l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo;
la sentenza veniva confermata con sentenza n. 500/18 in data 11/7/2018 della Corte d'Appello di Trieste, passata in giudicato;
- con contratto di data 20/4/2018 la cedeva TR
a un portafoglio di crediti a sofferenza, comprendente i crediti nei Controparte_5 confronti della fallita e del suo fideiussore;
Controparte_3
- la cessionaria avviava le azioni recuperatorie e in forza dei titoli esecutivi sopra menzionati;
- nel contenzioso che interessa il presente giudizio il ha reiterato la domanda di CP_3 accertamento della nullità delle due fideiussioni da lui prestate in favore della
[...]
ora rappresentata dal suo TR Controparte_1 procuratore proposta per la prima volta nel giudizio avanti al Controparte_2
Tribunale di Milano e definito con la sentenza impugnata;
2. il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione dell'intervenuta cessione del credito verso la società alla società Controparte_3 CP_5
con contratto di cessione in data 20/4/2018 nell'ambito di un'operazione di
[...] cessione in blocco di crediti, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 52 parte 2^ del 5/5/2018 ex art. 58 TUB. Nel merito, concludeva per l'infondatezza delle domande proposte dal . CP_3
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato le domande di Pt_1
, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il Giudice di primo grado:
- ha disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta, argomentando che «l'eccezione svolta dalla banca, riguardando la titolarità del rapporto controverso in conseguenza della cessione del credito litigioso dalla (poi incorporata in TR
) alla società involge una questione attinente Controparte_1 Controparte_5
pagina 4 di 11 al merito della controversia e in tale ambito deve essere quindi affrontata e risolta»;
- ha rigettato le domande del in base alla «ragione più liquida della CP_3 decisione, senza necessità di esaminare previamente le altre questioni pregiudiziali (in primis, quella dedotta con l'eccezione di giudicato) sollevate dalla convenuta»;
- ha ritenuto infondata la domanda di nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti per non aver l' interessato formulato domanda di nullità parziale delle garanzie, affermando che «parte attrice, benché edotta e consapevole che quella evocata costituisce per gran parte della giurisprudenza un'ipotesi di nullità solo parziale
e non integrale delle fideiussioni omnibus, ha insistito per la declaratoria di nullità totale dei contratti sottoscritti nel 2005 e nel 2008 (cfr. ancora foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 09.09.2022)»;
- ha concluso osservando che «quand'anche si volesse ritenere accertata la sussistenza a monte di un'intesa restrittiva della concorrenza, non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento la domanda di nullità totale formulata con riferimento ai contratti di fideiussione a valle, potendosi al più profilare un'ipotesi di nullità parziale di quei negozi – qui non richiesta neanche in via subordinata – in mancanza della prova, non offerta né risultante dagli atti di causa, che le parti non li avrebbero sottoscritti senza le tre clausole (di
“reviviscenza”, di “sopravvivenza” e di deroga del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.) mutuate dallo schema A.B.I. sanzionato dalla Banca d'LI».
ha interposto appello, affidando il gravame ad un unico motivo. Ha Parte_1 lamentato l'erroneità della sentenza per non aver il Tribunale di Milano dichiarato la nullità parziale dei contratti di fideiussione, recanti clausole conformi allo schema redatto dall'ABI e accertate come illegittime con provvedimento della Banca d'LI n. 55/2005. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio e, per essa, Controparte_1 riproponendo l'eccezione di inammissibilità per l'esistenza del Controparte_2 giudicato e, comunque, contestando la fondatezza dei motivi posti a sostegno del gravame. Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale che pone il motivo di appello concerne la censura formulata dal per non avere, il Tribunale di Milano, esaminato d'ufficio la questione della CP_3
pagina 5 di 11 nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte, in relazione alle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI, interessate all' istruttoria della Banca d'LI e definita con il provvedimento n. 55/2005. Il ha sostenuto che l'azione di accertamento della nullità totale delle fideiussioni CP_3 non poteva essere considerata un ostacolo al vaglio, in via subordinata, da parte del Giudice di primo grado della sussistenza o meno di una nullità parziale. Ha precisato che, con la comparsa conclusionale, il eva dato atto che, all'esito CP_3 della pronuncia delle sezioni unite n. 41994/2021 era configurabile la nullità parziale delle fideiussioni e più precisamente la nullità della clausola n. 6, con rilievo dell'omessa osservanza dei termini ex art. 1957 cod. civ.
La Corte considera il motivo infondato per le ragioni che seguono. Va premesso che l'appellante, dopo aver invocato, nel corso del giudizio di primo grado, la “nullità totale” delle fideiussioni per violazione della normativa Antitrust ha, poi, limitato la propria domanda all'ipotesi della nullità parziale, da ritenersi circoscritta alla c.d. clausola di reviviscenza della fideiussione (art. 2), alla c.d. clausola derogativa dell'art. 1957 cod. civ. (art. 6) ed alla c.d. clausola di sopravvivenza della fideiussione (art. 8). Pare evidente che tale migliore definizione delle domande del abbia tenuto conto CP_3 dei principi affermati dalla Suprema Corte che, pronunciandosi a ss.uu. come in precedenza riportato, ha chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”1. Ritiene la Corte che, proprio in ragione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, ben avrebbe dovuto il Giudice di primo grado, dopo aver disatteso la domanda di nullità totale, esaminare - sotto il profilo della nullità parziale - quantomeno la fideiussione omnibus del 9/5/2005. Tali conclusioni trovano conferma nell'ulteriore principio di diritto, espresso sempre dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la natura specifica della fideiussione, sottoscritta in data 28/10/2008, escludeva che il garante potesse avvalersi, quale prova privilegiata, dell'intesa anticoncorrenziale, del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI, che “fa esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, e non è automaticamente 1 Cass. ss.uu. n. 41994/2021. pagina 6 di 11 estensibile alle fideiussioni specifiche attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia”2.
Tanto premesso in diritto, la Corte ritiene che, comunque, la sentenza impugnata possa trovare conferma in ragione dell'eccezione preliminare di giudicato, ribadita dall'appellata.
sin dal primo atto difensivo, depositato avanti al Tribunale di Controparte_1
Milano, ha sollevato la questione di ammissibilità della domanda di accertamento promossa dal fideiussore. La banca ha richiesto l'applicazione del principio di diritto in base al quale l'autorità del giudicato (nella fattispecie la sentenza del Tribunale di Udine poi confermata dalla Corte di Appello di Trieste) «copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo»3.
nell'opporsi al provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Udine Parte_1 non ha messo in discussione la validità delle fideiussioni sottoscritte e si è limitato a contestare il credito ingiunto che, seppur diverso da quello interessato al presente contenzioso, traeva origine dalle medesime garanzie sottoposte e al vaglio di questa Corte.
Le conclusioni rassegnate in quel giudizio non lasciano dubbi poiché rivolte esclusivamente a «revocare, annullare o dichiarare inefficace per i motivi su esposti il decreto contraddistinto dal nr. ing. 1632/14, R.G. 4065/14 in favore della
[...]
e conseguentemente, respingere o Parte_2 ridurre la domanda dalla convenuta opposta nei termini che risulteranno di giustizia in corso di causa.
2. Respingere la domanda promossa dall'odierna convenuta opposta, in quanto infondata per i motivi sopra esposti, o ridurla nei termini che verranno ritenuti di giustizia.
3. Fare obbligo alla convenuta opposta di rifondere all'attore opponente le spese del presente giudizio». Tali conclusioni presuppongono logicamente valide fideiussioni e alla Corte non pare dubbio che in quei giudizi la nullità, totale o parziale, non era stata eccepita. La questione della nullità delle fideiussioni sottoscritte è correlata ai giudizi esaminati e, a parere della Corte, ricade nell'ambito di operatività del giudicato formatosi con la pronuncia della Corte di Appello di Trieste, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile4.
Il giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. formatosi ha riguardato una pronuncia che ha definito un giudizio, precedente rispetto a quello instaurato avanti al Tribunale di
Milano, con identità della posizione delle parti e il cui oggetto deve essere esaminato, diversamente da quanto l'appellante vorrebbe sentire affermare, con riferimento all'insieme delle circostanze, in fatto e in diritto, che il ha posto alla base delle CP_3 proprie richieste5.
La Corte osserva ulteriormente che anche a voler accedere all'impostazione difensiva della nullità parziale sostenuta dal , l'appello è da ritenersi, comunque, infondato. CP_3
La Suprema Corte6 ha ritenuto coperte dall'accertamento le condotte degli intermediari antecedenti al maggio 2005, poiché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni di Banca d'LI hanno riguardato l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55/2005. Proprio nel senso della nullità parziale delle fideiussioni conformi al modello ABI, dichiarato nullo dalla Banca d'LI con provvedimento n. 55/2005, si sono espresse le ss.uu. della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 41997/2021, hanno composto il pagina 8 di 11 contrasto interpretativo esistente al riguardo, secondo una impostazione argomentativa peraltro già consolidatasi presso questa Corte7.
In particolare, le sezioni unite hanno chiarito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. L'estensione della nullità all'intero contratto ha portata eccezionale. E' a carico di chi ha interesse a far cadere l'intero schema contrattuale fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla8. Nel caso oggetto di esame l'onere non è stato adempiuto. Gli appellanti, come si legge negli atti difensivi, hanno circoscritto le generiche contestazioni alla clausola n. 6, recante la deroga all'art. 1957 cod. civ. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, cui questa Corte ha già prestato adesione9, in presenza della clausola di “pagamento a prima richiesta” anche una richiesta stragiudiziale di pagamento può e deve essere consideratauna valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 cod. civ.. La Corte di legittimità ha osservato che l'impegno del fideiussore a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta” o, comunque, entro un termine predeterminato può essere interpretato “come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass. ss.uu. n.5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva)”10. Ne consegue che, la clausola “a prima richiesta” in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 1957 cod. civ., divenuta operativa in conseguenza della nullità della deroga pattizia, non implica l'elusione del termine semestrale ivi previsto, quanto piuttosto il venir meno dell'obbligo per il beneficiario della garanzia di esperire un'azione giudiziale per il recupero del proprio credito, “atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”11. Nel caso di specie, con il ricorso ex art. 633 cpc era stata prodotta una lettera raccomandata del 12/7/2011, con le relative ricevute di ritorno, con cui la banca aveva comunicato la revoca delle linee di credito concesse sul conto corrente di appoggio dei finanziamenti e dichiarato la società debitrice principale decaduta dal beneficio del termine, per entrambi i contratti di finanziamento.
Contestualmente era stato intimato - tanto ad quanto ai fideiussori Controparte_6
, e - il pagamento “entro 10 (dieci) giorni dalla CP_7 Parte_4 Parte_5 presente” delle somme dovutole in virtù di tali rapporti12. La banca, pertanto, non è incorsa in alcuna decadenza idonea a determinare l'invocata estinzione dell'obbligazione derivante dalla fideiussione omnibus sottoscritta. Pur non avendo gli appellanti prospettato, in specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di cui alle clausole di cui agli artt. n. 2 e 8, la Corte ulteriormente osserva:
- quanto alla clausola di cui all'art. 2, l'appellante non ha allegato, ancora prima che provato, di avere rimborsato alla banca le somme incassate dalla medesima, in pagamento di obbligazioni garantitele e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti;
- quanto alla clausola n. 8, il non ha allegato né provato di essere stato costretto CP_3
a pagare le somme oggetto di garanzia, in caso di dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata sulla base della motivazione che precede. Di qui la condanna dell'appellante, parte soccombente, al pagamento delle spese di lite del grado, che vengono liquidate come da dispositivo, considerato lo scaglione del DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia (€ 52.001,00 – 260.000,00), con applicazione dei parametri medi, considerate le questioni di diritto affrontate e l'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Specializzata Controparte_1 in materia di Impresa n. 219/2023 pubblicata in data 13/1/2022, così dispone: − rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle ulteriori spese del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori dovuti per legge;
− dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, come modificato dall'art 1 comma 17 l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, in data 14/1/2025.
Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Corte Appello di Milano n. 922/2023; Corte Appello Milano n. 3082/2022; Cass. sez. I civ. n. 21841/2024. 3 Cass. 3 gennaio 2020 n. 16; Cass. 26 febbraio 2019 n. 5486. pagina 7 di 11 4 Cass. sez. I civ. ord. n. 33021/2022. 5 Cass. II civ. sentenza n. 16688/2018. 6 Cass. sez. I civ. n. 29810/2017 punto 11.5;”Ovviamente tale accertamento, già compiuto dalla Banca
d'LI e pubblicizzato nel maggio del 2005, ha avuto un periodo temporale di osservazione e di rilievo che (com'è facile arguire dalla vicinanza temporale tra il contratto qui contestato, stipulato a febbraio
2005, e il completamento dell'istruttoria e la sua formalizzazione - come si è detto - del maggio successivo), fanno ritenere assai probabile che l'intesa (o gli altri comportamenti lesivi della concorrenza tra imprese bancarie) sia stata consumata ancor prima della contrattazione da parte del signor . 11.6. Ad ogni modo, la Corte territoriale, che è l'organo deputato all'accertamento in Pt_3 fatto, alla luce dei principi sulla prova privilegiata elaborati da questa Corte, non può (né potrà, ancora) escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2 della legge antritrust)”. 7 Cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3580/2021. 8 Cass., 05/02/2016, n. 2314 9 Cfr. Corte d'Appello di Milano sentenza n. 569/2024; Corte d'Appello di Milano sentenza n. 3636/2023; Corte d'Appello di Milano sentenza n. 2561/2023. 10 Cass. n. 13078/2018. pagina 9 di 11 11 Cass. n. 22346/2017. 12 Cfr. doc. n. 14 fascicolo monitorio. pagina 10 di 11