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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12525 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°Sezione lavoro–
Il Giudice del lavoro dr.ssa AnnaMaria Lionetti all'udienza del
4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°13777\2025 del r. g. lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dagli avv.ti C. Liso e S. Sernia in Parte_1 virtù di mandato a margine del ricorso
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2 rapp.to e difeso dal funzionario avv.to A. Cavallo ai sensi dell'art.417 bis c.p.c.
Convenuto
OGGETTO: pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non fruite
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.4.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che aveva stipulato contratti di lavoro a termine in qualità di docente nell'a.s. 2022\2023 con decorrenza finale al
30 giugno, che non aveva fruito di alcun giorno di ferie volontario in quanto era stata illegittimamente collocata in ferie d'ufficio nei periodi di sospensione delle lezioni, che con l.n.228\2012 è stata prevista una disciplina speciale per le ferie nel settore della scuola, che per effetto dell'art.1 co 55 era disposta l'inapplicabilità per il perdonale assunto a termine del precedente co.54 con il quale era stabilita per il personale docente la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, che la richiamata normativa va interpretata alle luce delle sentenze della CGUE indicate in ricorso per effetto delle quali il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore sia messo in grado di fruire delle ferie invitandolo a farlo e avvisandolo della perdita delle ferie in caso di mancata relativa richiesta, che parte ricorrente aveva maturato a titolo di ferie non fruite il numero di giorni dedotto per ciascun anno scolastico, ha chiesto di accertare il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite per le annualità suindicate e, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento della CP_1 somma a tale titolo maturata tenuto conto del numero di giorni di ferie non fruite dedotto per ciascun anno scolastico, vinte le spese.
Si è costituito il e del eccependo la Controparte_1 legittimità dell'operato della p.a., l'omessa prova da parte del docente di non aver fruito di ferie, che dalle allegazioni attoree non emerge che i giorni di ferie non fruiti non ricadono nei giorni di sospensione delle attività didattiche e chiedendo il rigetto delle domande con vittoria di spese.
La domanda è fondata.
Deve anzitutto condividersi l'orientamento della Suprema Corte la quale, in materia di riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute al personale docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha sancito il seguente principio di diritto:
‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››. (Cass. sez lav. ord. n.16715\2024).
In applicazione del riportato principio di diritto non può, dunque, condividersi l'assunto di parte convenuta secondo il quale all'art.5 co.8 ultimo periodo d.l. n.95\2012 conv. nella l.n.135\2012 per come integrato dall'art.1 co.55 L.n.228\2012 che dispone: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” è fatto riferimento non già ai giorni in cui il personale ha fruito di ferie bensì ai giorni in cui allo stesso è consentita tale fruizione.
La Suprema Corte ha, al contrario, interpretato tale norma nel senso di escludere la perdita automatica dell'indennità sostitutiva altresì per i giorni di sospensione dell'attività didattica ovvero di cessazione delle lezioni in cui è consentito al personale di fruire delle ferie non potendo considerarsi tale personale automaticamente in ferie in mancanza di verifica della adeguata informazione al lavoratore circa la possibilità di fruire delle ferie medesime.
Nell'ordinanza richiamata è, inoltre, fatto riferimento all'art.19 co.2 ccnl 2006\2009 comparto scuola che detta un regime differenziato per i docenti a termine rispetto ai docenti a tempo indeterminato stabilendo che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». Nella richiamata pronuncia è chiarito, altresì, che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non
è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola
- come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.“.
Costituiscono, perciò, oneri a carico del datore di CP_1 lavoro, al fine di escludere il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite per il docente con contratto a termine, l'allegazione e la prova di aver posto quest'ultimo nelle condizioni di fruire delle ferie maturate mediante invito alla fruizione medesima prima della scadenza del rapporto di lavoro accompagnato da adeguata informazione circa la perdita del diritto alle ferie e dell'indennità sostitutiva in caso di mancato accoglimento dell'invito senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla pure eccepita impossibilità di verifica che i giorni di ferie dedotti come non fruiti ricadano nei periodi di sospensione dell'attività scolastica.
Ciò posto, il convenuto nulla ha eccepito in ordine alla CP_1 comunicazione dell'invito nei termini richiamati a parte ricorrente di fruire delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Né può attribuirsi rilievo all'eccepita omissione probatoria relativa alla mancata fruizione delle ferie atteso che l'eventuale fruizione di ferie al di fuori dei periodi di sospensione avrebbe comportato l'adozione da parte del datore di lavoro pubblico di specifici provvedimenti quali la relativa autorizzazione nonché
l'organizzazione della sostituzione del docente medesimo che, nel caso di specie, non sono stati in alcun modo allegati. Da ultimo va escluso ogni profilo di disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato avendo sia la l.
n.228\2012 (art.1 co.54 e 55) sia la contrattazione collettiva richiamate disposto un regime differenziato per i docenti a termine rispetto ai docenti a tempo indeterminato legittimato dalla difformità delle posizioni contrattuali.
In ordine alla quantificazione dell'indennità, parte ricorrente ha prodotto il contratto a termine stipulato dai quale emerge la durata dello stesso ed il conseguente numero di ferie maturato, in nessun modo contestato, pari a n.21,2 per l'a.s. 2022\2023.
Il convenuto è, dunque, condannato al pagamento in favore CP_1 di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per ferie non fruite nelle annualità e per i giorni suindicati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in considerazione della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite per l'annualità suindicata in relazione ai giorni di ferie maturati pari a n.21,2 per l'a.s. 2022\2023 e condanna il CP_1 convenuto al pagamento della somma a tale titolo maturata.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio CP_1 liquidate nella somma di E.400,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 4.12.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°Sezione lavoro–
Il Giudice del lavoro dr.ssa AnnaMaria Lionetti all'udienza del
4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°13777\2025 del r. g. lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dagli avv.ti C. Liso e S. Sernia in Parte_1 virtù di mandato a margine del ricorso
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2 rapp.to e difeso dal funzionario avv.to A. Cavallo ai sensi dell'art.417 bis c.p.c.
Convenuto
OGGETTO: pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non fruite
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.4.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che aveva stipulato contratti di lavoro a termine in qualità di docente nell'a.s. 2022\2023 con decorrenza finale al
30 giugno, che non aveva fruito di alcun giorno di ferie volontario in quanto era stata illegittimamente collocata in ferie d'ufficio nei periodi di sospensione delle lezioni, che con l.n.228\2012 è stata prevista una disciplina speciale per le ferie nel settore della scuola, che per effetto dell'art.1 co 55 era disposta l'inapplicabilità per il perdonale assunto a termine del precedente co.54 con il quale era stabilita per il personale docente la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, che la richiamata normativa va interpretata alle luce delle sentenze della CGUE indicate in ricorso per effetto delle quali il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore sia messo in grado di fruire delle ferie invitandolo a farlo e avvisandolo della perdita delle ferie in caso di mancata relativa richiesta, che parte ricorrente aveva maturato a titolo di ferie non fruite il numero di giorni dedotto per ciascun anno scolastico, ha chiesto di accertare il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite per le annualità suindicate e, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento della CP_1 somma a tale titolo maturata tenuto conto del numero di giorni di ferie non fruite dedotto per ciascun anno scolastico, vinte le spese.
Si è costituito il e del eccependo la Controparte_1 legittimità dell'operato della p.a., l'omessa prova da parte del docente di non aver fruito di ferie, che dalle allegazioni attoree non emerge che i giorni di ferie non fruiti non ricadono nei giorni di sospensione delle attività didattiche e chiedendo il rigetto delle domande con vittoria di spese.
La domanda è fondata.
Deve anzitutto condividersi l'orientamento della Suprema Corte la quale, in materia di riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute al personale docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha sancito il seguente principio di diritto:
‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››. (Cass. sez lav. ord. n.16715\2024).
In applicazione del riportato principio di diritto non può, dunque, condividersi l'assunto di parte convenuta secondo il quale all'art.5 co.8 ultimo periodo d.l. n.95\2012 conv. nella l.n.135\2012 per come integrato dall'art.1 co.55 L.n.228\2012 che dispone: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” è fatto riferimento non già ai giorni in cui il personale ha fruito di ferie bensì ai giorni in cui allo stesso è consentita tale fruizione.
La Suprema Corte ha, al contrario, interpretato tale norma nel senso di escludere la perdita automatica dell'indennità sostitutiva altresì per i giorni di sospensione dell'attività didattica ovvero di cessazione delle lezioni in cui è consentito al personale di fruire delle ferie non potendo considerarsi tale personale automaticamente in ferie in mancanza di verifica della adeguata informazione al lavoratore circa la possibilità di fruire delle ferie medesime.
Nell'ordinanza richiamata è, inoltre, fatto riferimento all'art.19 co.2 ccnl 2006\2009 comparto scuola che detta un regime differenziato per i docenti a termine rispetto ai docenti a tempo indeterminato stabilendo che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». Nella richiamata pronuncia è chiarito, altresì, che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non
è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola
- come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.“.
Costituiscono, perciò, oneri a carico del datore di CP_1 lavoro, al fine di escludere il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite per il docente con contratto a termine, l'allegazione e la prova di aver posto quest'ultimo nelle condizioni di fruire delle ferie maturate mediante invito alla fruizione medesima prima della scadenza del rapporto di lavoro accompagnato da adeguata informazione circa la perdita del diritto alle ferie e dell'indennità sostitutiva in caso di mancato accoglimento dell'invito senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla pure eccepita impossibilità di verifica che i giorni di ferie dedotti come non fruiti ricadano nei periodi di sospensione dell'attività scolastica.
Ciò posto, il convenuto nulla ha eccepito in ordine alla CP_1 comunicazione dell'invito nei termini richiamati a parte ricorrente di fruire delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Né può attribuirsi rilievo all'eccepita omissione probatoria relativa alla mancata fruizione delle ferie atteso che l'eventuale fruizione di ferie al di fuori dei periodi di sospensione avrebbe comportato l'adozione da parte del datore di lavoro pubblico di specifici provvedimenti quali la relativa autorizzazione nonché
l'organizzazione della sostituzione del docente medesimo che, nel caso di specie, non sono stati in alcun modo allegati. Da ultimo va escluso ogni profilo di disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato avendo sia la l.
n.228\2012 (art.1 co.54 e 55) sia la contrattazione collettiva richiamate disposto un regime differenziato per i docenti a termine rispetto ai docenti a tempo indeterminato legittimato dalla difformità delle posizioni contrattuali.
In ordine alla quantificazione dell'indennità, parte ricorrente ha prodotto il contratto a termine stipulato dai quale emerge la durata dello stesso ed il conseguente numero di ferie maturato, in nessun modo contestato, pari a n.21,2 per l'a.s. 2022\2023.
Il convenuto è, dunque, condannato al pagamento in favore CP_1 di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per ferie non fruite nelle annualità e per i giorni suindicati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in considerazione della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite per l'annualità suindicata in relazione ai giorni di ferie maturati pari a n.21,2 per l'a.s. 2022\2023 e condanna il CP_1 convenuto al pagamento della somma a tale titolo maturata.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio CP_1 liquidate nella somma di E.400,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 4.12.2025 Il Giudice