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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/11/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano”
Sentenza
n. 1042/2015 rgl
(+ 1043/2015 e 3/2017 rgl)
Svolgimento del processo.
(c.f. Parte_1 C.F._1
(difesa dall'avv. Alessandro Massai) a mezzo ricorso depositato il 30/11/2015
contro
(c.f. ) CP_1 P.IVA_1
(che sarà difeso dall'avv. Massimo Autieri)
propose opposizione ad avviso di addebito formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 39, letterali):
“Voglia L'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena rilevata altresì l'illegittimità ingiustizia Avviso di addebito n. 404-2015-00008914-83-000 codice fiscale accertata matricola 1378329310– inerente un richiesta di C.F._1
1 addebito per omessi versamenti contributivi per l'anno 2008 – per gli importi riportati a tassazione pari - che comprensivi di sanzioni ammontano a € 3.796,61
– accertamento emesso a seguito dell'altrettanto ingiusto e illegittimo accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siena avente n. T8V014T01398/2014 essendo stato emesso appunto in violazione di legge per carenza di motivazione, erroneità mancanza degli elementi certi precisi e concordanti idonei a attestare e dimostrare la certezza nell'imputazione e del recupero a tassazione di spese per sponsorizzazione ritenuti dall'Agenzia delle Entrate indeducibili, per l'importo di contribuzione , non onorate pari a € CP_1
3.769,61; Nella denegata ipotesi di non accoglimento della prima doglianza del ricorso Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma dell'accertamento per addebito accertare e imputare come interamente deducibili le spese di sponsorizzazione in quanto inerenti e di competenza dell'attività, in ossequio alla normativa di legge e recenti interpretazioni Giurisprudenziali e quindi ridurre l'imposizione contributiva nel reddito il quale deve essere decurtato dei relativi costi di produzione. E comunque per tutte le motivazioni espresse nel ricorso e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze e onorari oltre IVA e CAP e con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge”.
*
(c.f. Parte_1 C.F._1
(difesa dall'avv. Alessandro Massai) a mezzo ricorso depositato il 30/11/2015 contro
(c.f. ) CP_1 P.IVA_1
(che sarà difeso dall'avv. Massimo Autieri)
Nel fascicolo riunito 1043/2015 rgl formulava le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 39, letterali):
“Voglia L'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena rilevata altresì l'illegittimità ingiustizia Avviso di addebito n. 404-2015-00008915-84-000 codice fiscale accertata matricola 1378329310– inerente un richiesta C.F._1 di addebito per omessi versamenti contributivi per l'anno 2008 – per gli importi
2 riportati a tassazione pari - che comprensivi di sanzioni ammontano a € 7.139,81 – accertamento emesso a seguito dell'altrettanto ingiusto e illegittimo accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siena avente n. T8V014T01399/2014 essendo stato emesso appunto in violazione di legge per carenza di motivazione, erroneità mancanza degli elementi certi precisi e concordanti idonei a attestare e dimostrare la certezza nell'imputazione e del recupero a tassazione di spese per sponsorizzazione ritenuti dall'Agenzia delle Entrate indeducibili, per l'importo di contribuzione , non onorate pari a € CP_1
7.139,81; Nella denegata ipotesi di non accoglimento della prima doglianza del ricorso Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma dell'accertamento per addebito accertare e imputare come interamente deducibili le spese di sponsorizzazione in quanto inerenti e di competenza dell'attività, in ossequio alla normativa di legge e recenti interpretazioni Giurisprudenziali e quindi ridurre l'imposizione contributiva del reddito dei relativi costi di produzione. E comunque per tutte le motivazioni espresse nel ricorso e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze e onorari oltre IVA e CAP e con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge”.
*
Nel fascicolo riunito 3/2017 rgl formulava le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 24, letterali):
“Voglia L'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena rilevata altresì l'illegittimità ingiustizia e quindi l'annullamento dell'avviso di addebito n. 404-2016- 00013170-44-000 codice fiscale accertata matricola C.F._1
1378329310– inerente un richiesta di a ersamenti contributivi per l'anno 2012 – per gli importi riportati a tassazione ammontano a € 6.112,24 – Dichiarare l'illegittimità e l'annullamento dell'accertamento - addebito 404-2016-00013170-44-000 emesso dall' scaturito a seguito CP_1 dell'altrettanto ingiusto e illegittimo accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siena avente n. T8V014T01048/2015 essendo stato emesso appunto in violazione di legge per carenza di motivazione, erroneità mancanza degli elementi certi precisi e concordanti idonei a attestare e dimostrare la certezza nell'imputazione e del recupero a tassazione di spese per sponsorizzazione ritenuti dall'Agenzia delle Entrate indeducibili, per l'importo di contribuzione
, non onorate pari a € 6.112,24; CP_1
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della prima doglianza del ricorso Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma dell'accertamento per addebito accertare e imputare come interamente deducibili le spese di sponsorizzazione in quanto inerenti e di competenza dell'attività, in ossequio alla normativa di legge e recenti interpretazioni Giurisprudenziali e quindi ridurre l'imposizione contributiva nel reddito il quale deve essere decurtato dei relativi costi di produzione.
3 E comunque per tutte le motivazioni espresse nel ricorso e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze e onorari oltre IVA e CAP e con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge”.
Parte opposta – - si costituiva in tutti i giudizi riuniti, contestando CP_1 la fondatezza dell'opp chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 5, letterali):
“respingere integralmente il ricorso presentato da , Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”.
*
All'udienza 15/3/2017, nella causa n. 1042/2015 rgl sono comparsi
[...] difesa dall'avv. Alessandro Massai;
per l' l'avv. Mariarita Parte_1 CP_1
Mirone in sostituzione dell'avv. Massimo Autieri.
Si dà atto della riunione per connessione della causa alla n. 3/2017 rgl.
In attesa degli sviluppi evolutivi del contenzioso tributario pendente, il giudice concordemente aggiorna la causa al 14/3/2018, ore 10:30.
All'udienza 14/3/2018, nella causa n. 1042/2015 rgl e causa ad essa riunita, sono comparsi per difesa dall'avv. Alessandro Parte_1
Massai, l'avv. Guido Angelini l'avv. Massimo Autieri. CP_1
Nuovamente in attesa degli sviluppi evolutivi del contenzioso tributario pendente, il giudice concordemente aggiorna la causa al 16/1/2019, ore 10:30.
All'udienza 16/1/2019, nella causa n. 1042/2015 rgl e causa ad essa riunita, sono comparsi per difesa dall'avv. Alessandro Parte_1
Massai, l'avv. Katia Bistarelli l'avv. Massimo Autieri. CP_1
Nuovamente in attesa degli sviluppi evolutivi del contenzioso tributario pendente, il giudice concordemente aggiorna la causa al 15/1/2020, ore 10:45.
All'udienza 20/1/2020, nella causa n. 1042/2015 rgl e causa ad essa riunita (3/2017 rgl) sono comparsi: per l'avv. Silvia Romani in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandr per l' l'avv. Massimo Autieri. CP_1
Si dà atto della riunione per connessione della ulteriore causa n. 1043/2015 pendente tra le stesse parti.
4 Il giudice aggiorna la causa, per verifica dello stato del contenzioso tributario avente natura pregiudiziale, anche su accordo delle parti, al 15/1/2021, ore 11:00.
All'udienza 15/1/2021, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi: per l'avv. Giulia Lepri in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandro Massai;
per l' , l'avv. Cristiana Beduini in sostituzione dell'avv. Massimo CP_1
Autieri.
Il giudice aggiorna la causa, per nuova verifica dello stato del contenzioso tributario avente natura pregiudiziale, anche su accordo delle parti, al 5/7/2021, ore 10:45.
All'udienza 5/7/2021, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi: per l'avv. Guido Angelini in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandro Massai;
per l' , l'avv. Laura Passero in sostituzione dell'avv. Massimo Autieri. CP_1
Il giudice aggiorna la causa, per ulteriore verifica dello stato del contenzioso tributario avente natura pregiudiziale, anche su accordo delle parti, al 12/1/2022, ore 10:30.
All'udienza 12/1/2022, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi: per l'avv. Maria Cairo in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandro Massai;
nessuno compare per l' (che allo stato ha informalmente comunicato CP_1 alla controparte l'assenza odierna).
Il giudice, assunta informazione dalla parte ricorrente, su istanza della stessa, aggiorna nuovamente la causa per verifica dello stato del contenzioso tributario che non risulta definito e riveste natura pregiudiziale, al 30/9/2022, ore 10:30.
All'udienza 3/3/2023, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi: per l'avv. Francesco Montomoli in sostituzione Parte_1 dell'avv. Alessandro Massai;
nessuno compare per l' (che ha peraltro comunicato impedimento del CP_1 difensore).
Il giudice, in ogni caso, assunta informazione dalla parte ricorrente, anche su istanza della stessa, aggiorna nuovamente la causa per verifica dello stato del contenzioso tributario che non risulta definito e riveste natura pregiudiziale,
5 al 19/1/2024, ore 10:30 (con facoltà di istanza anticipatoria in caso di sopravvenienza definitoria della causa pregiudicante).
All'udienza 19/1/2024, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi: per l'avv. Diego Vaccaro in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandr per l' , l'avv. IN Sofrè, in sostituzione dell'avv. Massimo Autieri. CP_1
Il giudice assunta informazione dalle parti, anche su istanza delle stesse, aggiorna nuovamente la causa per verifica dello stato del contenzioso tributario che non risulta definito e riveste natura pregiudiziale, al 8/11/2024, ore 10:30 (con facoltà di istanza anticipatoria in caso di sopravvenienza definitoria della causa pregiudicante).
All'udienza 8/11/2024, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per l'avv. Guido Angelini in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandro Massai;
per l' , l'avv. Massimo Autieri. CP_1
Il giudice assunta informazione dalle parti, anche su istanza delle stesse, aggiorna nuovamente la causa per verifica dello stato del contenzioso tributario che non risulta definito e riveste natura pregiudiziale, al 4/7/2025, ore 9:45 (con facoltà di istanza anticipatoria in caso di sopravvenienza definitoria della causa pregiudicante) e con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 4/7/2025, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per l'avv. Guido Angelini in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandro Massai;
nessuno compare per l' , l'avv. Massimo Autieri. CP_1
Ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Si dà atto della sopravvenienza, richiamandosi l'avv. Angelini alla nota depositata in data odierna.
Il giudice invita le parti a concordare sul regime delle spese processuali nel caso concreto e fissa in ogni caso la discussione per l'udienza del 3/11/2025 ore 10:00 autorizzando note entro il 23/10 con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 3/11/2025, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc, con la partecipazione, in presenza non virtuale, della funzionaria Parte_2
:
[...]
6 per l'avv. Guido Angelini in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandr per l' , l'avv. Massimo Autieri. CP_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione
§ 1. Oggetto della controversia.
1.1 socia accomandataria della Mofe Pelletteria di Parte_1
GA IN s.a.s., impugnava gli avvisi di accertamento n. 404-2015- 00008914-83-000, n. 404-2015-00008915-84-000 e n. 404-2016-00013170- 44-000 a mezzo dei quali, ad esito dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate con conseguente rettifica del reddito d'impresa dichiarato dalla propria società, seguiva recupero da parte dell' per omessa contribuzione CP_1 previdenziale degli anni 2010, 2011 e 2012.
1.2 L' rilevava che gli avvisi impugnati erano relativi alla c.d. CP_1 contribuzione a percentuale riferita ai rispettivi anni (la contribuzione eccedente il minimale di legge), il cui importo era stato quantificato a seguito di un accertamento compiuto dagli uffici competenti della Agenzia delle Entrate, che aveva riscontrato la produzione di un reddito imponibile maggiore rispetto a quello denunciato e come l'Istituto si fosse limitato a chiedere il pagamento di un credito che aveva fonte in un accertamento non proprio.
*
§ 2. Il rapporto pregiudiziale con l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
2.1 Il contenzioso previdenziale di tutti e tre i ricorsi origina dagli accertamenti operati dall'Agenzia delle Entrate e aventi rispettivamente numero T8V014T01398/2014 riferito all'anno 2010, n. T8V014T01399/2014 riferito all'anno 2011, n.T8V014T01048/2015 riferito all'anno 2012.
2.2 La ricorrente impugnava gli avvisi tutti.
7 2.3 Nei riguardi dell'avviso relativo all'anno 2010 all'esito del giudizio di legittimità è stata pronunciata con ordinanza 2025/n. 8801 del 3/4/2025 della Cassazione dichiarazione di cessazione della materia del contendere dando atto dell'avvenuto annullamento dell'avviso in autotutela il 15/4/2024.
2.4 Per il diverso avviso dell'anno 2011, la Corte di cassazione il 12/3/2021 ha pronunciato ordinanza n. 7117/2021 di rigetto dell'impugnazione promossa dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana che aveva accolto le ragioni della ricorrente.
2.4 Infine, per l'avviso relativo all'anno 2012 è intervenuta la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana del 4/12/2020 che ha dichiarato cessata la materia del contendere a fronte dell'intervenuto annullamento in autotutela di tutti gli atti impugnati da parte dell'Agenzia appellante.
*
§ 3. Soluzione decisoria.
3.1 L'avvenuta caducazione dei tre accertamenti dell'Agenzia delle Entrate comporta il venir meno del presupposto della pretesa contributiva dell' che, CP_1 come ammesso dallo stesso ente nelle sue difese, si è limitato a recuperare i crediti risultanti da accertamenti non propri.
3.2 Sebbene parte ricorrente chieda dichiararsi cessata la materia del contendere, l' non ha fatto pervenire alcuna nota così non aderendo alla CP_1 richiesta di oltre, come già detto, ad essere venuto meno è il presupposto dell'accertamento che non risulta essere stato annullato d'ufficio da parte opposta. Il giudice ritiene quindi doversi procedere all'emanazione di pronuncia di merito.
3.3 Sotto il profilo delle spese, rileviamo che l' ha proceduto al CP_1 recupero nonostante la pendenza dei giudizi di impugnaz egli accertamenti presupposti dell'Agenzia delle Entrate.
3.4 L'art. 24 c. 3 del d.lsg. 1999/n. 46 vigente al momento del fatto e oggi superato dal D. lgs. 2025/ n. 33: “
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
3.5 Cassazione SL, sentenza n. 8379 del 9/4/2014 “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato 8 davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al CP_1 giudice tributario”.
3.6 Cassazione SL, sentenza n. 4032 del 01/03/2016: “L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta. (Nella specie, la S.C., confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall' sulla base di un verbale di accertamento dell' CP_2 CP_1 non esecutivo, in quanto impugnato in un giudizio ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore)”.
P.Q.M.
in accoglimento dei ricorsi in opposizione proposti da Parte_1 dichiara l'infondatezza della pretesa contributiva e sanzionatoria dell' CP_1 contenuta negli avvisi di accertamento n. 404-2015-00008914-83-000, n. 404- 2015-00008915-84-000, n. 404-2016-00013170-44-000.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € CP_1
6.046,00 per compensi professionali (scaglione di valore, minimo per fase studio e fase introduttiva considerate separatamente per i tre giudizi (657+1300+1.300), medio per parte riunita trattazione e decisione (2.789)) oltre maggiorazione (30 %) per le fasi di trattazione e decisione per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)), oltre € 204,50 (43,00+ 43,00 +118,50) per spese (contributo unificato) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Siena, 3/11/2025
9 il giudice
EL AN
10
TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano”
Sentenza
n. 1042/2015 rgl
(+ 1043/2015 e 3/2017 rgl)
Svolgimento del processo.
(c.f. Parte_1 C.F._1
(difesa dall'avv. Alessandro Massai) a mezzo ricorso depositato il 30/11/2015
contro
(c.f. ) CP_1 P.IVA_1
(che sarà difeso dall'avv. Massimo Autieri)
propose opposizione ad avviso di addebito formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 39, letterali):
“Voglia L'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena rilevata altresì l'illegittimità ingiustizia Avviso di addebito n. 404-2015-00008914-83-000 codice fiscale accertata matricola 1378329310– inerente un richiesta di C.F._1
1 addebito per omessi versamenti contributivi per l'anno 2008 – per gli importi riportati a tassazione pari - che comprensivi di sanzioni ammontano a € 3.796,61
– accertamento emesso a seguito dell'altrettanto ingiusto e illegittimo accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siena avente n. T8V014T01398/2014 essendo stato emesso appunto in violazione di legge per carenza di motivazione, erroneità mancanza degli elementi certi precisi e concordanti idonei a attestare e dimostrare la certezza nell'imputazione e del recupero a tassazione di spese per sponsorizzazione ritenuti dall'Agenzia delle Entrate indeducibili, per l'importo di contribuzione , non onorate pari a € CP_1
3.769,61; Nella denegata ipotesi di non accoglimento della prima doglianza del ricorso Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma dell'accertamento per addebito accertare e imputare come interamente deducibili le spese di sponsorizzazione in quanto inerenti e di competenza dell'attività, in ossequio alla normativa di legge e recenti interpretazioni Giurisprudenziali e quindi ridurre l'imposizione contributiva nel reddito il quale deve essere decurtato dei relativi costi di produzione. E comunque per tutte le motivazioni espresse nel ricorso e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze e onorari oltre IVA e CAP e con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge”.
*
(c.f. Parte_1 C.F._1
(difesa dall'avv. Alessandro Massai) a mezzo ricorso depositato il 30/11/2015 contro
(c.f. ) CP_1 P.IVA_1
(che sarà difeso dall'avv. Massimo Autieri)
Nel fascicolo riunito 1043/2015 rgl formulava le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 39, letterali):
“Voglia L'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena rilevata altresì l'illegittimità ingiustizia Avviso di addebito n. 404-2015-00008915-84-000 codice fiscale accertata matricola 1378329310– inerente un richiesta C.F._1 di addebito per omessi versamenti contributivi per l'anno 2008 – per gli importi
2 riportati a tassazione pari - che comprensivi di sanzioni ammontano a € 7.139,81 – accertamento emesso a seguito dell'altrettanto ingiusto e illegittimo accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siena avente n. T8V014T01399/2014 essendo stato emesso appunto in violazione di legge per carenza di motivazione, erroneità mancanza degli elementi certi precisi e concordanti idonei a attestare e dimostrare la certezza nell'imputazione e del recupero a tassazione di spese per sponsorizzazione ritenuti dall'Agenzia delle Entrate indeducibili, per l'importo di contribuzione , non onorate pari a € CP_1
7.139,81; Nella denegata ipotesi di non accoglimento della prima doglianza del ricorso Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma dell'accertamento per addebito accertare e imputare come interamente deducibili le spese di sponsorizzazione in quanto inerenti e di competenza dell'attività, in ossequio alla normativa di legge e recenti interpretazioni Giurisprudenziali e quindi ridurre l'imposizione contributiva del reddito dei relativi costi di produzione. E comunque per tutte le motivazioni espresse nel ricorso e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze e onorari oltre IVA e CAP e con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge”.
*
Nel fascicolo riunito 3/2017 rgl formulava le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 24, letterali):
“Voglia L'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena rilevata altresì l'illegittimità ingiustizia e quindi l'annullamento dell'avviso di addebito n. 404-2016- 00013170-44-000 codice fiscale accertata matricola C.F._1
1378329310– inerente un richiesta di a ersamenti contributivi per l'anno 2012 – per gli importi riportati a tassazione ammontano a € 6.112,24 – Dichiarare l'illegittimità e l'annullamento dell'accertamento - addebito 404-2016-00013170-44-000 emesso dall' scaturito a seguito CP_1 dell'altrettanto ingiusto e illegittimo accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siena avente n. T8V014T01048/2015 essendo stato emesso appunto in violazione di legge per carenza di motivazione, erroneità mancanza degli elementi certi precisi e concordanti idonei a attestare e dimostrare la certezza nell'imputazione e del recupero a tassazione di spese per sponsorizzazione ritenuti dall'Agenzia delle Entrate indeducibili, per l'importo di contribuzione
, non onorate pari a € 6.112,24; CP_1
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della prima doglianza del ricorso Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma dell'accertamento per addebito accertare e imputare come interamente deducibili le spese di sponsorizzazione in quanto inerenti e di competenza dell'attività, in ossequio alla normativa di legge e recenti interpretazioni Giurisprudenziali e quindi ridurre l'imposizione contributiva nel reddito il quale deve essere decurtato dei relativi costi di produzione.
3 E comunque per tutte le motivazioni espresse nel ricorso e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze e onorari oltre IVA e CAP e con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge”.
Parte opposta – - si costituiva in tutti i giudizi riuniti, contestando CP_1 la fondatezza dell'opp chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 5, letterali):
“respingere integralmente il ricorso presentato da , Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”.
*
All'udienza 15/3/2017, nella causa n. 1042/2015 rgl sono comparsi
[...] difesa dall'avv. Alessandro Massai;
per l' l'avv. Mariarita Parte_1 CP_1
Mirone in sostituzione dell'avv. Massimo Autieri.
Si dà atto della riunione per connessione della causa alla n. 3/2017 rgl.
In attesa degli sviluppi evolutivi del contenzioso tributario pendente, il giudice concordemente aggiorna la causa al 14/3/2018, ore 10:30.
All'udienza 14/3/2018, nella causa n. 1042/2015 rgl e causa ad essa riunita, sono comparsi per difesa dall'avv. Alessandro Parte_1
Massai, l'avv. Guido Angelini l'avv. Massimo Autieri. CP_1
Nuovamente in attesa degli sviluppi evolutivi del contenzioso tributario pendente, il giudice concordemente aggiorna la causa al 16/1/2019, ore 10:30.
All'udienza 16/1/2019, nella causa n. 1042/2015 rgl e causa ad essa riunita, sono comparsi per difesa dall'avv. Alessandro Parte_1
Massai, l'avv. Katia Bistarelli l'avv. Massimo Autieri. CP_1
Nuovamente in attesa degli sviluppi evolutivi del contenzioso tributario pendente, il giudice concordemente aggiorna la causa al 15/1/2020, ore 10:45.
All'udienza 20/1/2020, nella causa n. 1042/2015 rgl e causa ad essa riunita (3/2017 rgl) sono comparsi: per l'avv. Silvia Romani in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandr per l' l'avv. Massimo Autieri. CP_1
Si dà atto della riunione per connessione della ulteriore causa n. 1043/2015 pendente tra le stesse parti.
4 Il giudice aggiorna la causa, per verifica dello stato del contenzioso tributario avente natura pregiudiziale, anche su accordo delle parti, al 15/1/2021, ore 11:00.
All'udienza 15/1/2021, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi: per l'avv. Giulia Lepri in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandro Massai;
per l' , l'avv. Cristiana Beduini in sostituzione dell'avv. Massimo CP_1
Autieri.
Il giudice aggiorna la causa, per nuova verifica dello stato del contenzioso tributario avente natura pregiudiziale, anche su accordo delle parti, al 5/7/2021, ore 10:45.
All'udienza 5/7/2021, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi: per l'avv. Guido Angelini in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandro Massai;
per l' , l'avv. Laura Passero in sostituzione dell'avv. Massimo Autieri. CP_1
Il giudice aggiorna la causa, per ulteriore verifica dello stato del contenzioso tributario avente natura pregiudiziale, anche su accordo delle parti, al 12/1/2022, ore 10:30.
All'udienza 12/1/2022, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi: per l'avv. Maria Cairo in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandro Massai;
nessuno compare per l' (che allo stato ha informalmente comunicato CP_1 alla controparte l'assenza odierna).
Il giudice, assunta informazione dalla parte ricorrente, su istanza della stessa, aggiorna nuovamente la causa per verifica dello stato del contenzioso tributario che non risulta definito e riveste natura pregiudiziale, al 30/9/2022, ore 10:30.
All'udienza 3/3/2023, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi: per l'avv. Francesco Montomoli in sostituzione Parte_1 dell'avv. Alessandro Massai;
nessuno compare per l' (che ha peraltro comunicato impedimento del CP_1 difensore).
Il giudice, in ogni caso, assunta informazione dalla parte ricorrente, anche su istanza della stessa, aggiorna nuovamente la causa per verifica dello stato del contenzioso tributario che non risulta definito e riveste natura pregiudiziale,
5 al 19/1/2024, ore 10:30 (con facoltà di istanza anticipatoria in caso di sopravvenienza definitoria della causa pregiudicante).
All'udienza 19/1/2024, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi: per l'avv. Diego Vaccaro in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandr per l' , l'avv. IN Sofrè, in sostituzione dell'avv. Massimo Autieri. CP_1
Il giudice assunta informazione dalle parti, anche su istanza delle stesse, aggiorna nuovamente la causa per verifica dello stato del contenzioso tributario che non risulta definito e riveste natura pregiudiziale, al 8/11/2024, ore 10:30 (con facoltà di istanza anticipatoria in caso di sopravvenienza definitoria della causa pregiudicante).
All'udienza 8/11/2024, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per l'avv. Guido Angelini in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandro Massai;
per l' , l'avv. Massimo Autieri. CP_1
Il giudice assunta informazione dalle parti, anche su istanza delle stesse, aggiorna nuovamente la causa per verifica dello stato del contenzioso tributario che non risulta definito e riveste natura pregiudiziale, al 4/7/2025, ore 9:45 (con facoltà di istanza anticipatoria in caso di sopravvenienza definitoria della causa pregiudicante) e con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 4/7/2025, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per l'avv. Guido Angelini in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandro Massai;
nessuno compare per l' , l'avv. Massimo Autieri. CP_1
Ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Si dà atto della sopravvenienza, richiamandosi l'avv. Angelini alla nota depositata in data odierna.
Il giudice invita le parti a concordare sul regime delle spese processuali nel caso concreto e fissa in ogni caso la discussione per l'udienza del 3/11/2025 ore 10:00 autorizzando note entro il 23/10 con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 3/11/2025, nella causa n. 1042/2015 rgl e cause ad essa riunite (3/2017 + 1043/2015 rgl) sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc, con la partecipazione, in presenza non virtuale, della funzionaria Parte_2
:
[...]
6 per l'avv. Guido Angelini in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessandr per l' , l'avv. Massimo Autieri. CP_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione
§ 1. Oggetto della controversia.
1.1 socia accomandataria della Mofe Pelletteria di Parte_1
GA IN s.a.s., impugnava gli avvisi di accertamento n. 404-2015- 00008914-83-000, n. 404-2015-00008915-84-000 e n. 404-2016-00013170- 44-000 a mezzo dei quali, ad esito dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate con conseguente rettifica del reddito d'impresa dichiarato dalla propria società, seguiva recupero da parte dell' per omessa contribuzione CP_1 previdenziale degli anni 2010, 2011 e 2012.
1.2 L' rilevava che gli avvisi impugnati erano relativi alla c.d. CP_1 contribuzione a percentuale riferita ai rispettivi anni (la contribuzione eccedente il minimale di legge), il cui importo era stato quantificato a seguito di un accertamento compiuto dagli uffici competenti della Agenzia delle Entrate, che aveva riscontrato la produzione di un reddito imponibile maggiore rispetto a quello denunciato e come l'Istituto si fosse limitato a chiedere il pagamento di un credito che aveva fonte in un accertamento non proprio.
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§ 2. Il rapporto pregiudiziale con l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
2.1 Il contenzioso previdenziale di tutti e tre i ricorsi origina dagli accertamenti operati dall'Agenzia delle Entrate e aventi rispettivamente numero T8V014T01398/2014 riferito all'anno 2010, n. T8V014T01399/2014 riferito all'anno 2011, n.T8V014T01048/2015 riferito all'anno 2012.
2.2 La ricorrente impugnava gli avvisi tutti.
7 2.3 Nei riguardi dell'avviso relativo all'anno 2010 all'esito del giudizio di legittimità è stata pronunciata con ordinanza 2025/n. 8801 del 3/4/2025 della Cassazione dichiarazione di cessazione della materia del contendere dando atto dell'avvenuto annullamento dell'avviso in autotutela il 15/4/2024.
2.4 Per il diverso avviso dell'anno 2011, la Corte di cassazione il 12/3/2021 ha pronunciato ordinanza n. 7117/2021 di rigetto dell'impugnazione promossa dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana che aveva accolto le ragioni della ricorrente.
2.4 Infine, per l'avviso relativo all'anno 2012 è intervenuta la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana del 4/12/2020 che ha dichiarato cessata la materia del contendere a fronte dell'intervenuto annullamento in autotutela di tutti gli atti impugnati da parte dell'Agenzia appellante.
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§ 3. Soluzione decisoria.
3.1 L'avvenuta caducazione dei tre accertamenti dell'Agenzia delle Entrate comporta il venir meno del presupposto della pretesa contributiva dell' che, CP_1 come ammesso dallo stesso ente nelle sue difese, si è limitato a recuperare i crediti risultanti da accertamenti non propri.
3.2 Sebbene parte ricorrente chieda dichiararsi cessata la materia del contendere, l' non ha fatto pervenire alcuna nota così non aderendo alla CP_1 richiesta di oltre, come già detto, ad essere venuto meno è il presupposto dell'accertamento che non risulta essere stato annullato d'ufficio da parte opposta. Il giudice ritiene quindi doversi procedere all'emanazione di pronuncia di merito.
3.3 Sotto il profilo delle spese, rileviamo che l' ha proceduto al CP_1 recupero nonostante la pendenza dei giudizi di impugnaz egli accertamenti presupposti dell'Agenzia delle Entrate.
3.4 L'art. 24 c. 3 del d.lsg. 1999/n. 46 vigente al momento del fatto e oggi superato dal D. lgs. 2025/ n. 33: “
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
3.5 Cassazione SL, sentenza n. 8379 del 9/4/2014 “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato 8 davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al CP_1 giudice tributario”.
3.6 Cassazione SL, sentenza n. 4032 del 01/03/2016: “L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta. (Nella specie, la S.C., confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall' sulla base di un verbale di accertamento dell' CP_2 CP_1 non esecutivo, in quanto impugnato in un giudizio ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore)”.
P.Q.M.
in accoglimento dei ricorsi in opposizione proposti da Parte_1 dichiara l'infondatezza della pretesa contributiva e sanzionatoria dell' CP_1 contenuta negli avvisi di accertamento n. 404-2015-00008914-83-000, n. 404- 2015-00008915-84-000, n. 404-2016-00013170-44-000.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € CP_1
6.046,00 per compensi professionali (scaglione di valore, minimo per fase studio e fase introduttiva considerate separatamente per i tre giudizi (657+1300+1.300), medio per parte riunita trattazione e decisione (2.789)) oltre maggiorazione (30 %) per le fasi di trattazione e decisione per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)), oltre € 204,50 (43,00+ 43,00 +118,50) per spese (contributo unificato) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Siena, 3/11/2025
9 il giudice
EL AN
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