Art. 41. Notificazione delle decisioni 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio dell'ordine nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del capoluogo della regione ove ha sede l'ordine, nonche' al ((Ministero della giustizia)) .
Versione
11 febbraio 1994
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8 maggio 2010
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