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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n°1533 R.G.L. del 2020, promossa
D A
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
2, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Antonella Spata, per procura in C.F._1 calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Samperi n. 309, Niscemi;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Santo
[...]
Scaglione dell'Avvocatura interna dell' , giusta determinazione dirigenziale e mandato in calce alla CP_1 memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'istituto, sita in via L. Rizzo n.
14/A, ; CP_1
- resistente -
E N E I C O N F R O N T I in persona del suo Sindaco p.t., avente sede in P.zza Vittorio Emanuele Controparte_2
n. 1, Niscemi (CL)
- convenuto -
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 15/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 11 e 18 D.P.R. 30.12.1972, n.1035 Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 11 e 18 D.P.R. n. 1035/1972 depositato il 15.10.2020 il ricorrente in epigrafe, premettendo di essere assegnatario di un alloggio popolare sito a Niscemi in via Ninnì Cassarà n. 2, di proprietà dello di , impugnava il decreto n. 16 del 23.09.2020 con il quale era stata Pt_2 CP_1 disposta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio in questione per abbandono, nonché l'ordine di rilascio dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.P.R. n. 1035/1972.
Nella specie, il ricorrente deduceva:
- di essere assegnatario dell'alloggio popolare sito a Niscemi in via Ninni Cassarà n. 2, p.t., di proprietà dello di e di avere regolarmente corrisposto il relativo canone di locazione;
Pt_2 CP_1
- che a partire dal 2014 si era saltuariamente recato in Germania, ove aveva spostato la propria residenza anagrafica, in parte per motivi di lavoro ed in parte di salute, trovando ivi ospitalità presso dei familiari, per poi riportare la residenza anagrafica presso il Comune di Niscemi in data 20.02.2019;
- che, per tale ragione, il Comune di Niscemi con nota prot. n. 28245 del 13.12.2018, gli aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione, essendo la circostanza del trasferimento della residenza anagrafica del in Germania ostativa alla permanenza dei requisiti di occupazione Pt_1 dell'alloggio ai sensi dell'art. 17 D.P.R. n. 1035/1972;
- di aver fatto pervenire agli Enti competenti una memoria scritta con allegata apposita documentazione e che, tuttavia, non ritenendo sufficienti le giustificazioni ivi addotte, il Comune di Niscemi con determina n. 397 del 23.05.2019 aveva disposto la revoca dell'alloggio per abbandono dello stesso, mentre l'Istituto resistente con nota prot. n. 9025 del 03.09.2019 lo aveva diffidato a rilasciare l'immobile libero e sgombero da persone e cose, previa la corresponsione di una indennità di occupazione con decorrenza dalla data di determina della revoca;
- di aver presentato in data 19.06.2019 istanza ai sensi dell'art. 63, comma 2, L.R. n. 8/2018 al fine di regolarizzare il rapporto di locazione, la quale, tuttavia, a sua volta, dapprima con nota dell'11.07.2019 e poi definitivamente con nota n. 10458 del 02.10.2019, era stata rigettata dallo di in Pt_2 CP_1 quanto l'istante “dagli atti d'ufficio, non risulta occupare abusivamente l'alloggio, ma essere locatario…”;
- che, infine, con decreto n. 16 del 23.09.2020, notificato il 05.10.2020, lo di aveva Pt_2 CP_1 disposto il definitivo rilascio dell'alloggio per cui è causa.
Tanto ciò premesso, il ricorrente, assumendo la giurisdizione del giudice ordinario nella materia de qua, si doleva innanzitutto dell'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegnazione contestandone la sussistenza dei presupposti applicativi, con particolare riguardo all'asserito abbandono dell'immobile popolare, evidenziando che il trasferimento della residenza anagrafica all'estero, non aveva implicato l'effettiva volontà del beneficiario di abbandonare l'alloggio, come comprovato sia dalla permanenza per lunghi periodi presso il Comune di Niscemi, sia dalla circostanza per cui lo stesso aveva sostenuto le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'immobile in discussione. In via gradata, deduceva la legittimità e fondatezza della successiva istanza di sanatoria per l'assegnazione dell'alloggio ai sensi della L.R. n. 8/2018, erroneamente rigettata dall' resistente, CP_1 sussistendone i presupposti previsti dalla legge poiché alla data del 31.12.2017 il in via di fatto Pt_1 occupava/deteneva l'alloggio popolare, così come comprovato dai canoni di affitto corrisposti e dalle utenze pagate.
Chiedeva dunque che, previa sospensione dell'efficacia del decreto n. 16 del 23.09.2020 per evidente fondatezza dei motivi di ricorso e il pregiudizio di danno grave e irreparabile per il ricorrente, venisse dichiarata l'illegittimità e/o la nullità del predetto decreto e della sottesa revoca di assegnazione con conseguente diritto al ripristino del contratto di locazione;
in subordine, che venisse accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente alla regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio popolare in questione e/o alla sua riassegnazione;
con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 19.02.2021, si costituiva l' Controparte_1
, contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto della domanda di
[...] sospensione dell'efficacia del decreto di rilascio dell'immobile e il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese.
Eccepiva innanzitutto sia la legittimità del provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare per sussistenza del relativo presupposto contestato, id est l'abbandono dell'alloggio (revoca questa disposta anche dal Comune di Niscemi con provvedimento del 23.05.2019, mai impugnato o validamente contestato dal sig. , per questo definitivo) così come del provvedimento di rigetto della sanatoria Pt_1
(anch'esso da ritenersi oramai definitivo per mancata impugnazione), sia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti contestati dal ricorrente nel presente giudizio.
L' resistente evidenziava inoltre il proprio difetto di legittimazione in relazione all'attività di CP_1 assegnazione degli alloggi di E.R.P., la cui competenza oggi sarebbe in capo ai Comuni interessati e riguarderebbe la fase costitutiva dell'assegnazione ma anche tutti gli atti ad essa connessi, così come previsto dall'art. 95 D.P.R. n. 616/1977.
La causa, senza alcuna istruzione diversa da quella puramente documentale (stante il rigetto delle prove orali articolate dal ricorrente, in quanto generiche e valutative, giusta ordinanza del 14.08.2021, con la quale
è stata anche rigettata la chiesta sospensione del provvedimento di revoca per insussistenza del fumus di fondatezza della domanda), veniva dunque decisa a seguito dell'udienza del 16.01.2025, convertita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, la domanda è infondata e non può pertanto essere accolta.
Occorre premettere che in materia di edilizia residenziale pubblica la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo e/o di revoca della relativa assegnazione, quale quella per cui è causa, rientra pacificamente nell'ambito di giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a) il principio secondo il quale, in tale materia, è necessario tenere distinta la prima fase antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, avente natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto – come quelle del caso di specie – (principio del tutto analogo è stato espresso dalle SS.UU. della Corte di
Cassazione, sentenza n. 4366 del 2021).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, in ordine alla ripartizione di giurisdizione in materia di edilizia residenziale pubblica, il principio secondo il quale le ipotesi di revoca pedissequamente individuate dall'art. 17 D.P.R. 1035/1972 (come quella della vicenda in questione) “non importano in alcun modo una nuova valutazione dell'interesse pubblico”, condizione quest'ultima necessaria per radicare la giurisdizione del Giudice Amministrativo (cfr. TAR Palermo – sede Sicilia, sez. II, sentenza n. 1153 del
2022).
Sussiste dunque la giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda di annullamento della revoca dell'assegnazione disposta con determinazione del Comune di Niscemi n. 397 del 23.5.2019 e del conseguente decreto n. 16 del 23.9.2020, con cui lo di ha intimato al il rilascio Pt_2 CP_1 Pt_1 dell'alloggio.
Venendo al merito, non possono condividersi le difese svolte dal ricorrente a sostegno dell'assunta illegittima condotta dell'ente convenuto. Invero, non è seriamente contestabile il venir meno nel caso di specie del requisito della stabile occupazione dell'alloggio popolare, stante il suo pacifico abbandono da parte del;
circostanza, quest'ultima, di per se sola giustificante l'emissione del provvedimento di Pt_1 revoca dell'assegnazione.
In punto di diritto, l'art. 17 D.P.R. n. 1035/1972, peraltro richiamato dallo stesso ricorrente, dispone che la revoca dell'assegnazione deve essere disposta laddove sia intervenuto l'abbandono dell'alloggio
“per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi”.
Tale circostanza risulta essersi verificata nel caso di specie. Invero, emerge per tabulas, oltre ad essere comunque pacifico, che il ricorrente aveva trasferito la propria residenza anagrafica in Germania dal
14.01.2014 al 20.02.2019, per poi riportarla preso il solo in tale data (cfr. all. n. 7 Controparte_2 memoria di costituzione dell' e all. n. 4 al ricorso). Pt_2
Va peraltro esclusa la presunta temporaneità e/o provvisorietà del trasferimento in Germania, comunque irrilevante per le ragioni che si verranno di seguito ad esporre, giacché nel mese di dicembre
2014 (quindi ben oltre i tre mesi prescritti dalla normativa de qua, stante la residenza già comprovata dal mese di Gennaio 2014) l'assegnatario non sarebbe stato rinvenuto nel proprio alloggio in occasione del tentativo di notifica dell'atto di precetto avente ad oggetto il recupero delle somme dovute e non versate a titolo di canone di locazione (vds. all. n. 5 memoria di costituzione di parte resistente); condizione questa che sarebbe continuata a sussistere anche nel 2018, come si evince dagli accertamenti posti in essere dalla
Polizia Municipale di Niscemi in occasione del tentativo di notifica del primo provvedimento di contestazione e di revoca dell'assegnazione (vds. all. n. 6 memoria di costituzione di parte resistente).
Circostanze, queste ultime, che, valutate in uno allo spostamento della residenza anagrafica per un periodo di gran lunga superiore a quello tollerato dalla legge, si pongono come rimarchevoli indici della mancata stabile occupazione dell'alloggio.
Ancora, il ricorrente non ha neppure fornito la prova di aver presentato istanza di autorizzazione di allontanamento temporaneo dall'abitazione.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che uno dei requisiti indispensabili per l'assegnazione e il mantenimento dell'alloggio è che l'assegnatario vi risieda stabilmente, con la conseguenza che si incorre nella decadenza della sua assegnazione allorquando chi vi abita “non abbia fissato effettivamente e stabilmente la propria abitazione nell'alloggio come sede esclusiva e principale della propria vita domestica, non essendo sufficiente che egli tenga l'alloggio a disposizione rientrandovi solo saltuariamente e non avendo rilevanza le ragioni per cui non abiti stabilmente l'alloggio” (cfr.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1414/2016).
A nulla rileva, inoltre, che l'abbandono dell'abitazione popolare per un periodo superiore a quello prescritto dalla legge sia avvenuto per esigenze di lavoro o per motivi di salute (cfr. Cassazione civile sez.
I sentenza 8519/2008 e Consiglio di Stato, sentenza n. 2645/2002).
A tal riguardo, non può non condividersi l'assunto di parte resistente secondo cui l'abbandono del godimento di un alloggio economico e popolare ne giustifica la revoca dell'assegnazione anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento non sia sorretto da animus dereliquendi, perseguendo il provvedimento di revoca delle finalità di interesse pubblico. Difatti ciò che rileva nella materia in questione è la funzione propria dell'edilizia residenziale pubblica che è quella, appunto, di fornire e garantire alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti e che il diritto all'abitazione di tali categorie, seppur costituisca un connotato della forma costituzionale di Stato sociale, resta assoggettato ad una serie di imprescindibili e tassative condizioni fissate dalla legge, tra cui vi è ricompreso il requisito essenziale della stabile abitazione da parte dell'assegnatario (cfr. Cons. St., sez. V, 6. dicembre 2007, n. 6243, Cons. St., sez. II, 12, n. 8276/2019).
La Suprema Corte ha sul punto affermato che “L'abbandono del godimento di un alloggio economico
e popolare, che si protragga per un periodo superiore a tre mesi e manchi della preventiva autorizzazione dell'istituto assegnante, giustifica, (anche) nel vigore della l. 8 agosto 1977 n. 513 ed a norma del suo art.
11 lett. b, la revoca della assegnazione, pur quando l'abbandono stesso sia motivato da ragioni di vita e di lavoro (e non sorretto quindi da animus derelinquendi), essendo la revoca ispirata non da finalità sanzionatorie, bensì da quella di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi abbia tenuto un comportamento dal quale comunque si desuma che non ne abbia effettivamente bisogno;
a tal fine, l'abbandono non perde il suo carattere sintomatico di mancanza di una effettiva esigenza abitativa per il solo fatto che il provvedimento di revoca non sia stato tempestivamente adottato, ma solo in presenza di peculiari circostanze del caso singolo (nella specie, morte del figlio dell'assegnatario) che, opportunamente valutate, possono indurre l'amministrazione a tollerare un allontanamento non autorizzato” (Cass. civ., Sez. I, 09/03/1990, n. 1931).
Alla luce delle considerazioni che precedono il rilascio e la revoca dell'alloggio popolare sito a Niscemi in via N. Cassarà n. 2, intimato dallo di nei confronti di con il decreto Pt_2 CP_1 Parte_1
n. 16 del 23.09.2020 deve ritenersi legittimo e come tale va confermato.
Va invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo, in ordine alla domanda, proposta in via gradata, di accertamento dell'illegittimità del diniego della regolarizzazione richiesta ex art. 63 co. 2 L.R. 8/2018 e alla L.R. 11/2002. Invero, “in materia di edilizia economica e popolare pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, e non già a quella successiva ricadente nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato, senza che rilevi la connessa richiesta di revoca del decreto di rilascio del medesimo immobile, emesso dalla P.A. in quanto detenuto senza titolo, che si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell'alloggio” (v. Cass. Sez. U n. 20589 del 9.9.2013).
La soccombenza del ricorrente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda proposta e dell'attività in concreto svolta [causa di valore indeterminato - parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso proposto da per le ragioni sopra meglio specificate e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto n. 16 del 23.09.2020 di revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare emesso dallo
I.A.C.P di Caltanissetta;
- dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento dell'illegittimità del diniego della regolarizzazione richiesta ex art. 63 co. 2 L.R. 8/2018 e alla L.R. 11/2002, appartenendo la giurisdizione al T.A.R. Sicilia, dinanzi alla quale le parti potranno riassumere la causa entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Gela il 04.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Polizzi