Art. 20.
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o sui richiesta del ((Presidente della Regione)) o di un quarto dei suoi componenti.
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o sui richiesta del ((Presidente della Regione)) o di un quarto dei suoi componenti.