Articolo 20 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 19Articolo 21
Versione
10 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 20.
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o sui richiesta del ((Presidente della Regione)) o di un quarto dei suoi componenti.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001