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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro in grado di appello iscritta nel R.G.468 del Registro del Ruolo Generale dell'anno
2021, avverso la sentenza n. 2887/21, in materia di differenze retributive
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella LOIACONO e Nicola NERO
Appellante
E
, rappr. e dif. dagli avv.ti Nicola GRIPPA e Claudio CURRO' Controparte_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/12/2021, Parte_2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2887 dell'01.12.2021 con il quale il Tribunale del lavoro di
Taranto ha accolto la domanda proposta da per il calcolo nella retribuzione spettante Controparte_1 durante le ferie, relativamente al periodo dall'01.01.2015 al 30.6.2020, dell'indennità Acc. Naz. 21.5.81 art. 5/a, Indennità aziendale, indennità aggiuntiva, indennità Fuori Nastro 12, 13, 14, 15, percorrenze, duplici Par mansioni, guida 1 e 2, trasferte/diarie, condannando al pagamento in suo favore della somma di €
3.415,19 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
1.1. La sentenza, in particolare, ha rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dalla società e in applicazione dei principi affermati dalla recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ha riconosciuto la spettanza nel calcolo della retribuzione per il periodo di ferie delle sopra richiamate indennità, con la sola esclusione della indennità autosnodato, calcolando le somme rivendicate tenuto conto di 4 settimane di ferie annuali e secondo il divisore di 365 giorni, previa divisione dell'importo percepito nell'anno precedente a quello di godimento.
1.2. La società di trasporto (su gomma e ferro), con il primo motivo di appello, ha, preliminarmente, riproposto l'eccezione di prescrizione dei crediti maturati sino alla data dell'08.04.2015 stante il ricorso gerarchico dell'08.04.2020, essendo il dipendente soggetto alla disciplina del RD 148/1931, con stabilità rafforzata del rapporto lavorativo degli autoferrotranvieri.
Con il secondo motivo ha dedotto l'inapplicabilità nell'ordinamento italiano delle sentenze della Corte di
Giustizia CE sulla retribuzione per ferie non essendovi nello Stato Italiano il rischio del lavoratore di rinunciare alle ferie non essendo libero di decidere liberamente se fruirne o meno.
Con il terzo motivo, in subordine, ha invocato l'applicabilità dei principi comunitari in relazione alla retribuzione delle sole quattro settimane di ferie minime garantite, precisando non essere in discussione il metodo del conteggio, bensì l'accoglimento della decisione con riferimento a 24 giorni minimi annui di ferie.
Con il quarto motivo di appello ha criticato la sentenza nella parte in cui ha incluso i compensi indicati dal basandosi sul criterio di continuità della erogazione e del nesso con la mansione svolta e non CP_1 anche al disagio connesso alla mansione svolta, omettendo altresì la valutazione circa la mancanza di allegazione e prova di tale disagio. Ha altresì ritenuto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto soffermarsi specificatamente su ciascuno degli accordi per rendere palese il ragionamento sotteso alla loro interpretazione.
Nel quinto motivo di appello, in via gradata, in ordine alla natura e finalità degli emolumenti indicati in ricorso ha dedotto quanto segue: 1) per l'indennità di “duplici mansioni”, inizialmente introdotta in relazione allo svolgimento da parte degli autisti anche delle mansioni di vendita dei biglietti sugli autobus, il
CCNL 27.11.2000 all'art. 2 lett. b) prevede lo svolgimento, all'occorrenza e in via alternativa alle prevalenti mansioni di guida, di detta attività oltre a quella di informazioni alla clientela, versamento ed incasso, capolinea e di polizia amministrativa, costituendo, la vendita dei biglietti mansione tipica degli operatori di esercizio non compensando più l'indennità un disagio;
2) l'indennità di presenza ex AN del 21.5.81 art. 5/a è basata sulla mera presenza;
3) per l'indennità fuori nastro, il Giudice avrebbe dovuto, innanzitutto, dar conto dell'accordo aziendale di riferimento per la sussistenza del disagio intrinsecamente correlato allo svolgimento delle mansioni ordinarie del lavoratore, verificandone l'effettiva ricorrenza nel mese e poi nell'anno, senza limitarsi a prendere a riferimento i conteggi allegati al ricorso, ma esaminando le buste paga nelle quali, in concreto, detta indennità per l'anno 2019 è stata corrisposta solo 4 mesi e per pochi euro al mese;
4) l'indennità di guida (c.d. guida 1) è volta a compensare la maggiore produttività ed è conteggiata per ore di guida, scorta o condotta, non spettando al personale utilizzato in attività di riserva o disponibilità o manovra;
5) l'indennità aggiuntiva giornaliera (c.d guida 2) è liquidata al personale comandato alla guida di un mezzo aziendale soltanto qualora essa non rientri tra le mansioni proprie della qualifica rivestita, essendo pertanto distinta dalla indennità di “guida 1” inserita cumulativamente nei conteggi inducendo in errore il Tribunale;
6) l'indennità di percorrenza, istituita dall'accordo aziendale del
3.2.90, è connessa a compensare il disagio di guida in determinate fasce orarie connotate da traffico intenso;
7) per l'indennità aziendale ex accordo 23.7.09, prevista per compensare i capi treno per la disponibilità a svolgere con continuità tutte le attività previste dalle necessità aziendali, non è dimostrato lo svolgimento dell'attività richiesta e diversa da quella della declaratoria contrattuale e se sia gravosa. Con il sesto motivo di appello, deducendo la mancata ricostruzione del lavoratore della natura e finalità della indennità di trasferta e diaria, la mancata allegazione della loro connessione con lo svolgimento ordinario della prestazione oltre al loro inserimento in un'unica voce, la società ha richiamato la normativa contrattuale (artt. 20 e 21 CCNL 23.7.76) richiedente il disagio dello spostamento del personale degli impianti fissi (art. 20) o viaggiante (art. 21) dalla propria residenza per lo svolgimento della mansione, la mancanza di un compenso fisso trattandosi di quota percentuale della retribuzione giornaliera, la loro eccezionalità richiedendo un minimo di assenza dalla residenza di 7 ore e la loro natura mista retributiva- risarcitoria entrando nella base imponibile per la parte eccedente € 46,48 al giorno. Ha quindi criticato la sentenza per mancata disamina delle buste paga ed alla mancata verifica della loro effettiva ricorrenza nel mese e nell'anno per valutarne il collegamento con la prestazione, in quanto indennità tra loro distinte ovvero procedere al riconoscimento per importi erogati sotto la soglia minima giornaliera stabilita dall'art. 51 (ex 48) TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.lgs. 314/1997 rilevando, quindi, come meri rimborsi.
Parte appellante, con il settimo motivo, ha inoltre lamentato che l'appellato avrebbe dovuto depositare i turni di servizio effettuati per dimostrare la ricorrenza, continuità e ordinarietà delle prestazioni cui sono connesse le indennità.
Con l'ottavo e nono motivo, l'appellante ha criticato la decisione impugnata nella parte relativa all'interpretazione del diritto comunitario (art 7 Dir. 2003/88 CE come interpretata dalla Corte di Giustizia) oltre al riconoscimento degli emolumenti tanto da dar luogo al paradosso di attribuire al lavoratore una retribuzione durante le ferie maggiore rispetto a quella ordinaria. Ha, altresì, evidenziato che il lavoratore dal 2015 al 2020 ha goduto di ferie in misura superiore al periodo minimo garantito.
Infine, ha contestato i conteggi riportati nella sentenza dovendosi, di contro, “1) quantificare i compensi percepiti ai titoli su indicati in ciascun mese di ciascun anno e quindi la media degli stessi nei 12 mesi precedenti ciascun anno di godimento delle ferie;
2) l'importo medio mensile va, quindi, suddiviso per 30 ai sensi dell'art. 15 CCNL 23.7.76 per ottenere il compenso medio percepito su base giornaliera”.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “1) in via preliminare, dichiarare prescritti i crediti vantati per supposte differenze retributive con riferimento ai giorni di ferie goduti prima del 04.08.2015; 2) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che non sussiste il diritto del lavoratore al ricalcolo della retribuzione per ferie per i motivi e i titoli illustrati nel suo ricorso introduttivo di I grado”. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
1.3. Parte appellata ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto, riproponendo ai sensi dell'art. 346 cpc la domanda formulata in primo grado di dichiarazione di nullità e/o comunque inopponibilità al ricorrente dell'art. 10, ferie, del CCNL degli autoferrotranvieri del 12.03.1980.
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa, previa lettura, come da infrascritto dispositivo.
2. Con riguardo al primo motivo di appello, relativo alla prescrizione del diritto, lamenta la società di essere a totale capitale pubblico detenuto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, per cui l'introduzione della
Legge Fornero non ha inciso in alcun modo sulla stabilità del rapporto, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto.
Orbene, detto rilievo non è condivisibile, dovendosi richiamare quanto affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 35421/2022, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante
Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016).
L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stat. Ad. Plen. n.
10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che “le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”.
Il sistema delle fonti così delineato è stato ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi” ( art. 19, comma 1).
Nei medesimi termini, da ultimo Cass. n. 25590/2023 secondo cui “il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.” ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla Legge Fornero in tema di licenziamenti individuali (ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631/2023 la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici, neppure si può fare leva, nel singolo contesto, “sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché
l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con
i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo….”.
Conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022).
2.1. Gli ulteriori motivi di appello possono essere congiuntamente trattati investendo l'applicabilità dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 e dell'art. 10 del D.Lgs n. 66/2003 (ritenuta sussistente dal primo giudice nell'ordinamento italiano), ritenendo la società che la direttiva citata si limiti a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie garantendo una tutela minima, non prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva, spettando ciò allo Stato membro, dovendosi garantire l'inserimento degli emolumenti connessi ad ogni incomodo collegato alle mansioni e sancendo l'art. 7 della Direttiva il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Secondo l'appellante, il primo giudice non avrebbe analizzato la contrattazione collettiva nella determinazione della indennità connesse al disagio nell'espletamento delle mansioni, mancando allegazione e prova dell'effetto dissuasivo, procedendo, quindi, ad analizzare le indennità riconosciute dal primo giudice, evidenziandone, da un lato, la non continuità della relativa percezione, dall'altro l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dall'istante.
2.2. Ai fini del decidere, può richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, oltre ai precedenti emessi da codesta Corte in analoghe controversie (v. ex plurimis, Sentenza n. 296 del 06.07.2024, est. dott.ssa
Lastella) anche Cassazione civile sez. lav. - 05/05/2025, n. 11778 (di rigetto del ricorso di legittimità proposto dalla società odierna appellante avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce investente le medesime questioni ed indennità del presente giudizio) la quale, a sua volta, richiamando anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., altrettanti precedenti tra cui Cass. n. 11758, 11760 e 13321 del 2024, ha affermato quanto segue:
“
2.1. i primi sei motivi possono essere esaminati congiuntamente, per reciproca connessione, dichiarando la loro infondatezza alla stregua della giurisprudenza di legittimità che si è andata consolidando (cfr. Cass. nn.
18160, 19663, 19711, 19716 del 2023; in conformità: Cass. n. 35146 del 2023; Cass. n. 2963 del 2024; Cass.
n. 2431 del 2024; v., altresì, Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089, 19992, 25840 del 2024 e Cass. n.
2487 del 2025);
è stato più volte ribadito dal predetto indirizzo che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
(sentenze del 2006; OF e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C520/06; IL e Persona_1 altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17), la quale ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie
è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, C.G.U.E. 13.1.2022, C514/20);
è poi pacifico che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e
n. 170/1984, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e Cass. n. 22577 del 2012);
di tali principi si è fatta interprete questa Corte che, in più occasioni, ha sancito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021); tale orientamento è stato ulteriormente confermato in sede di pubblica udienza, nell'ambito di un procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (v. Cass. n. 34088 del 2024), dove si è pure sottolineato che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c.,
n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del
2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la
"conoscenza" delle regole e, quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n.
8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022);
il Collegio reputa che la sentenza impugnata, confermando la decisione di primo grado, sia conforme ai princìpi enunciati e in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, mentre le censure proposte non evidenziano vizi idonei a determinarne la cassazione”.
2.3. Deve, quindi, rimarcarsi che con riguardo all'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, la Corte ha affermato che detta indennità deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021; Cassazione civile sez. lav. - 02/05/2024, n. 11760, anche quest'ultima di rigetto del ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce).
Qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea
(cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216), deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre, da una parte, tra i vari elementi, anche per le voci variabili, che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva
2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
2.4. Alla luce dei predetti principi, il ricorso in appello già si presenta infondato in quanto contrario al complessivo quadro normativo e giurisprudenziale formatosi sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, dovendosi evidenziare che il giudice di prime cure ha correttamente individuato le indennità che concorrono a formare regolarmente la sua busta paga e devono essere corrisposte anche nel periodo di ferie, per rendere effettivo tale diritto, procedendo al corretto calcolo delle spettanze in relazione ai giorni di ferie annui spettanti e tenuto conto dell'importo percepito nell'anno precedente previa divisione per 365 giorni.
2.5. Comunque, ad abundatiam, deve rilevarsi l'infondatezza della deduzione del difetto di allegazione e prova, dovendo, per un verso, evidenziarsi che nel ricorso introduttivo del giudizio sono state dedotte le mansioni svolte e le indennità ritenute collegate alle stesse ai fini del riconoscimento della corretta retribuzione durante il periodo di ferie;
per altro, verso, merita evidenziare che ciò che conta è che sia stata dedotta, sin dall'inizio, come causa petendi, la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass.
n. 35578/2023 la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
2.6. Riguardo alle indennità per le quali nel ricorso in appello è stata svolta specifica contestazione di cui il primo giudice ha accertato il diritto all'inclusione nella retribuzione feriale – e posto che, in relazione a quella esclusa di autosnodato, il lavoratore non ha spiegato appello incidentale e si è quindi formato il giudicato interno – va osservato quanto segue.
L'indennità giornaliera di presenza di cui al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (0,52 euro al giorno) ed è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa, dunque, costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo
(v. anche Corte di Appello di Bari sentenza n. 146/2025).
Analoghe considerazioni valgono per l'indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista già dall'accordo dell'agosto 1997 (investendo i successivi accordi aziendali del 3 febbraio e del 9 giugno
1998, gli aspetti economici dell'emolumento, senza incidere affatto sulla regolamentazione dei relativi presupposti di attribuzione) la quale viene corrisposta nella (eventuale) ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale, indennità pacificamente correlabile alle specifiche mansioni del personale dei comparti macchina, scorta treni, guida e viaggiante autolinee in quanto diretta a compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo. Nel caso di specie, pacificamente l'appellato ha svolto mansioni di operatore di esercizio.
Per l'indennità di trasferta/ diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, la circostanza che tale voce possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante. In termini, v. da ultimo Cass. n. 14011/2024, pronunciatasi nel senso della correttezza della decisione inclusiva della Corte di merito, sul presupposto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021; nello stesso senso, v. Cass. nn. 11760 e 13321 del 2024, che hanno respinto il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria Pt_1 ridotta).
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante, peraltro giammai in questo giudizio allegate, anche solo genericamente, né tanto meno comprovate).
Neppure giova – al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – il richiamo all'art. 51 del TUIR n.
917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte
“da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”: tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
Condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui
l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una
(residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 3278/2004, n. 27826/2009 e n. 18479/2014). Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla Suprema Corte) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente
“carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594/2018, la quale ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità e obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
Quanto alla dedotta esiguità dell'indennità di fuori nastro o la non continuità della sua erogazione, si tratta di questione che non incide sul diritto del lavoratore al suo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlata allo status ed alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei relativi importi;
v. al riguardo Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile, previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale, che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate) ma al più incidente sull'importo delle differenze retributive spettanti e, di conseguenza, delibabile in seno ad un eventuale giudizio di quantificazione. Su detta quantificazione, le difese della società si presentano generiche e prive di concreto riscontro.
Quanto alle ulteriori indennità deve evidenziarsi quanto segue: l'indennità di percorrenza (ex accordo aziendale del 30 febbraio 1990, pag. 2, il quale tra l'altro precisa espressamente che “tale compenso attiene unicamente alla peculiarità delle mansioni di guida in quelle determinate fasce orarie, in quanto caratterizzate da specifico maggior impegno…”) risulta finalizzata, appunto, a compensare il maggior impegno psico -fisico dei conducenti di linea in concomitanza con il servizio espletato durante determinate fasce orarie (7.30 – 9.00, 12.30 – 14.30 e 18.30 – 20.30) caratterizzate da traffico più intenso;
l'indennità di duplici mansioni (ex accordi aziendali del 18 ottobre 1984 e del 20 aprile 1988), originariamente prevista in favore degli autisti che sceglievano di svolgere anche mansioni di vendita di biglietti, continua ad essere erogata per volontà delle parti sociali anche in seguito all'entrata in vigore del CCNL del 27 novembre 2000, il quale ha previsto che l'operatore di esercizio sia chiamato a svolgere anche operazioni di vendita e verifica del titoli di viaggio, sicché risulta correlata alle specifiche caratteristiche lavorative degli operatori di esercizio, adibiti in quanto tali allo svolgimento di duplici mansioni;
l'indennità di guida 1 e 2 – altrimenti denominata indennità aggiuntiva ovvero indennità ore di scorta – è prevista dall'accordo del 3 febbraio
1998, paragrafo 5.3), in favore delle qualifiche di “macchinista, capotreno, conduttore, agente di scorta e conducente di linea” e computata “per ora di condotta o di scorta o di guida, al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti” (indennità poi aumentata tramite gli accordi successivi).
Come ben evidenziato dal Tribunale, v'è inoltre che dalle buste paga – non specificamente contestate dall'azienda – emerge che (anche) le citate voci - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di
Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” - risultano corrisposte in modo pressoché stabile e continuativo. Ne consegue che detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale”, o, se vogliamo, “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
2.7. In ordine al quantum debeatur, i criteri invocati dalla parte appellante in concreto non evidenziano evidenti e sostanziali elementi di palese erroneità nei conteggi elaborati nella sentenza appellata, in mancanza anche di appello incidentale sul punto.
3. L'appello deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Stante la proposizione dello stesso dopo il 31/1/2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta l'appello; - Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 1900,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione. Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L.
n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro in grado di appello iscritta nel R.G.468 del Registro del Ruolo Generale dell'anno
2021, avverso la sentenza n. 2887/21, in materia di differenze retributive
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella LOIACONO e Nicola NERO
Appellante
E
, rappr. e dif. dagli avv.ti Nicola GRIPPA e Claudio CURRO' Controparte_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/12/2021, Parte_2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2887 dell'01.12.2021 con il quale il Tribunale del lavoro di
Taranto ha accolto la domanda proposta da per il calcolo nella retribuzione spettante Controparte_1 durante le ferie, relativamente al periodo dall'01.01.2015 al 30.6.2020, dell'indennità Acc. Naz. 21.5.81 art. 5/a, Indennità aziendale, indennità aggiuntiva, indennità Fuori Nastro 12, 13, 14, 15, percorrenze, duplici Par mansioni, guida 1 e 2, trasferte/diarie, condannando al pagamento in suo favore della somma di €
3.415,19 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
1.1. La sentenza, in particolare, ha rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dalla società e in applicazione dei principi affermati dalla recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ha riconosciuto la spettanza nel calcolo della retribuzione per il periodo di ferie delle sopra richiamate indennità, con la sola esclusione della indennità autosnodato, calcolando le somme rivendicate tenuto conto di 4 settimane di ferie annuali e secondo il divisore di 365 giorni, previa divisione dell'importo percepito nell'anno precedente a quello di godimento.
1.2. La società di trasporto (su gomma e ferro), con il primo motivo di appello, ha, preliminarmente, riproposto l'eccezione di prescrizione dei crediti maturati sino alla data dell'08.04.2015 stante il ricorso gerarchico dell'08.04.2020, essendo il dipendente soggetto alla disciplina del RD 148/1931, con stabilità rafforzata del rapporto lavorativo degli autoferrotranvieri.
Con il secondo motivo ha dedotto l'inapplicabilità nell'ordinamento italiano delle sentenze della Corte di
Giustizia CE sulla retribuzione per ferie non essendovi nello Stato Italiano il rischio del lavoratore di rinunciare alle ferie non essendo libero di decidere liberamente se fruirne o meno.
Con il terzo motivo, in subordine, ha invocato l'applicabilità dei principi comunitari in relazione alla retribuzione delle sole quattro settimane di ferie minime garantite, precisando non essere in discussione il metodo del conteggio, bensì l'accoglimento della decisione con riferimento a 24 giorni minimi annui di ferie.
Con il quarto motivo di appello ha criticato la sentenza nella parte in cui ha incluso i compensi indicati dal basandosi sul criterio di continuità della erogazione e del nesso con la mansione svolta e non CP_1 anche al disagio connesso alla mansione svolta, omettendo altresì la valutazione circa la mancanza di allegazione e prova di tale disagio. Ha altresì ritenuto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto soffermarsi specificatamente su ciascuno degli accordi per rendere palese il ragionamento sotteso alla loro interpretazione.
Nel quinto motivo di appello, in via gradata, in ordine alla natura e finalità degli emolumenti indicati in ricorso ha dedotto quanto segue: 1) per l'indennità di “duplici mansioni”, inizialmente introdotta in relazione allo svolgimento da parte degli autisti anche delle mansioni di vendita dei biglietti sugli autobus, il
CCNL 27.11.2000 all'art. 2 lett. b) prevede lo svolgimento, all'occorrenza e in via alternativa alle prevalenti mansioni di guida, di detta attività oltre a quella di informazioni alla clientela, versamento ed incasso, capolinea e di polizia amministrativa, costituendo, la vendita dei biglietti mansione tipica degli operatori di esercizio non compensando più l'indennità un disagio;
2) l'indennità di presenza ex AN del 21.5.81 art. 5/a è basata sulla mera presenza;
3) per l'indennità fuori nastro, il Giudice avrebbe dovuto, innanzitutto, dar conto dell'accordo aziendale di riferimento per la sussistenza del disagio intrinsecamente correlato allo svolgimento delle mansioni ordinarie del lavoratore, verificandone l'effettiva ricorrenza nel mese e poi nell'anno, senza limitarsi a prendere a riferimento i conteggi allegati al ricorso, ma esaminando le buste paga nelle quali, in concreto, detta indennità per l'anno 2019 è stata corrisposta solo 4 mesi e per pochi euro al mese;
4) l'indennità di guida (c.d. guida 1) è volta a compensare la maggiore produttività ed è conteggiata per ore di guida, scorta o condotta, non spettando al personale utilizzato in attività di riserva o disponibilità o manovra;
5) l'indennità aggiuntiva giornaliera (c.d guida 2) è liquidata al personale comandato alla guida di un mezzo aziendale soltanto qualora essa non rientri tra le mansioni proprie della qualifica rivestita, essendo pertanto distinta dalla indennità di “guida 1” inserita cumulativamente nei conteggi inducendo in errore il Tribunale;
6) l'indennità di percorrenza, istituita dall'accordo aziendale del
3.2.90, è connessa a compensare il disagio di guida in determinate fasce orarie connotate da traffico intenso;
7) per l'indennità aziendale ex accordo 23.7.09, prevista per compensare i capi treno per la disponibilità a svolgere con continuità tutte le attività previste dalle necessità aziendali, non è dimostrato lo svolgimento dell'attività richiesta e diversa da quella della declaratoria contrattuale e se sia gravosa. Con il sesto motivo di appello, deducendo la mancata ricostruzione del lavoratore della natura e finalità della indennità di trasferta e diaria, la mancata allegazione della loro connessione con lo svolgimento ordinario della prestazione oltre al loro inserimento in un'unica voce, la società ha richiamato la normativa contrattuale (artt. 20 e 21 CCNL 23.7.76) richiedente il disagio dello spostamento del personale degli impianti fissi (art. 20) o viaggiante (art. 21) dalla propria residenza per lo svolgimento della mansione, la mancanza di un compenso fisso trattandosi di quota percentuale della retribuzione giornaliera, la loro eccezionalità richiedendo un minimo di assenza dalla residenza di 7 ore e la loro natura mista retributiva- risarcitoria entrando nella base imponibile per la parte eccedente € 46,48 al giorno. Ha quindi criticato la sentenza per mancata disamina delle buste paga ed alla mancata verifica della loro effettiva ricorrenza nel mese e nell'anno per valutarne il collegamento con la prestazione, in quanto indennità tra loro distinte ovvero procedere al riconoscimento per importi erogati sotto la soglia minima giornaliera stabilita dall'art. 51 (ex 48) TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.lgs. 314/1997 rilevando, quindi, come meri rimborsi.
Parte appellante, con il settimo motivo, ha inoltre lamentato che l'appellato avrebbe dovuto depositare i turni di servizio effettuati per dimostrare la ricorrenza, continuità e ordinarietà delle prestazioni cui sono connesse le indennità.
Con l'ottavo e nono motivo, l'appellante ha criticato la decisione impugnata nella parte relativa all'interpretazione del diritto comunitario (art 7 Dir. 2003/88 CE come interpretata dalla Corte di Giustizia) oltre al riconoscimento degli emolumenti tanto da dar luogo al paradosso di attribuire al lavoratore una retribuzione durante le ferie maggiore rispetto a quella ordinaria. Ha, altresì, evidenziato che il lavoratore dal 2015 al 2020 ha goduto di ferie in misura superiore al periodo minimo garantito.
Infine, ha contestato i conteggi riportati nella sentenza dovendosi, di contro, “1) quantificare i compensi percepiti ai titoli su indicati in ciascun mese di ciascun anno e quindi la media degli stessi nei 12 mesi precedenti ciascun anno di godimento delle ferie;
2) l'importo medio mensile va, quindi, suddiviso per 30 ai sensi dell'art. 15 CCNL 23.7.76 per ottenere il compenso medio percepito su base giornaliera”.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “1) in via preliminare, dichiarare prescritti i crediti vantati per supposte differenze retributive con riferimento ai giorni di ferie goduti prima del 04.08.2015; 2) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che non sussiste il diritto del lavoratore al ricalcolo della retribuzione per ferie per i motivi e i titoli illustrati nel suo ricorso introduttivo di I grado”. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
1.3. Parte appellata ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto, riproponendo ai sensi dell'art. 346 cpc la domanda formulata in primo grado di dichiarazione di nullità e/o comunque inopponibilità al ricorrente dell'art. 10, ferie, del CCNL degli autoferrotranvieri del 12.03.1980.
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa, previa lettura, come da infrascritto dispositivo.
2. Con riguardo al primo motivo di appello, relativo alla prescrizione del diritto, lamenta la società di essere a totale capitale pubblico detenuto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, per cui l'introduzione della
Legge Fornero non ha inciso in alcun modo sulla stabilità del rapporto, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto.
Orbene, detto rilievo non è condivisibile, dovendosi richiamare quanto affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 35421/2022, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante
Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016).
L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stat. Ad. Plen. n.
10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che “le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”.
Il sistema delle fonti così delineato è stato ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi” ( art. 19, comma 1).
Nei medesimi termini, da ultimo Cass. n. 25590/2023 secondo cui “il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.” ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla Legge Fornero in tema di licenziamenti individuali (ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631/2023 la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici, neppure si può fare leva, nel singolo contesto, “sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché
l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con
i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo….”.
Conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022).
2.1. Gli ulteriori motivi di appello possono essere congiuntamente trattati investendo l'applicabilità dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 e dell'art. 10 del D.Lgs n. 66/2003 (ritenuta sussistente dal primo giudice nell'ordinamento italiano), ritenendo la società che la direttiva citata si limiti a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie garantendo una tutela minima, non prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva, spettando ciò allo Stato membro, dovendosi garantire l'inserimento degli emolumenti connessi ad ogni incomodo collegato alle mansioni e sancendo l'art. 7 della Direttiva il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Secondo l'appellante, il primo giudice non avrebbe analizzato la contrattazione collettiva nella determinazione della indennità connesse al disagio nell'espletamento delle mansioni, mancando allegazione e prova dell'effetto dissuasivo, procedendo, quindi, ad analizzare le indennità riconosciute dal primo giudice, evidenziandone, da un lato, la non continuità della relativa percezione, dall'altro l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dall'istante.
2.2. Ai fini del decidere, può richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, oltre ai precedenti emessi da codesta Corte in analoghe controversie (v. ex plurimis, Sentenza n. 296 del 06.07.2024, est. dott.ssa
Lastella) anche Cassazione civile sez. lav. - 05/05/2025, n. 11778 (di rigetto del ricorso di legittimità proposto dalla società odierna appellante avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce investente le medesime questioni ed indennità del presente giudizio) la quale, a sua volta, richiamando anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., altrettanti precedenti tra cui Cass. n. 11758, 11760 e 13321 del 2024, ha affermato quanto segue:
“
2.1. i primi sei motivi possono essere esaminati congiuntamente, per reciproca connessione, dichiarando la loro infondatezza alla stregua della giurisprudenza di legittimità che si è andata consolidando (cfr. Cass. nn.
18160, 19663, 19711, 19716 del 2023; in conformità: Cass. n. 35146 del 2023; Cass. n. 2963 del 2024; Cass.
n. 2431 del 2024; v., altresì, Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089, 19992, 25840 del 2024 e Cass. n.
2487 del 2025);
è stato più volte ribadito dal predetto indirizzo che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
(sentenze del 2006; OF e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C520/06; IL e Persona_1 altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17), la quale ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie
è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, C.G.U.E. 13.1.2022, C514/20);
è poi pacifico che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e
n. 170/1984, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e Cass. n. 22577 del 2012);
di tali principi si è fatta interprete questa Corte che, in più occasioni, ha sancito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021); tale orientamento è stato ulteriormente confermato in sede di pubblica udienza, nell'ambito di un procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (v. Cass. n. 34088 del 2024), dove si è pure sottolineato che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c.,
n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del
2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la
"conoscenza" delle regole e, quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n.
8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022);
il Collegio reputa che la sentenza impugnata, confermando la decisione di primo grado, sia conforme ai princìpi enunciati e in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, mentre le censure proposte non evidenziano vizi idonei a determinarne la cassazione”.
2.3. Deve, quindi, rimarcarsi che con riguardo all'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, la Corte ha affermato che detta indennità deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021; Cassazione civile sez. lav. - 02/05/2024, n. 11760, anche quest'ultima di rigetto del ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce).
Qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea
(cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216), deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre, da una parte, tra i vari elementi, anche per le voci variabili, che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva
2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
2.4. Alla luce dei predetti principi, il ricorso in appello già si presenta infondato in quanto contrario al complessivo quadro normativo e giurisprudenziale formatosi sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, dovendosi evidenziare che il giudice di prime cure ha correttamente individuato le indennità che concorrono a formare regolarmente la sua busta paga e devono essere corrisposte anche nel periodo di ferie, per rendere effettivo tale diritto, procedendo al corretto calcolo delle spettanze in relazione ai giorni di ferie annui spettanti e tenuto conto dell'importo percepito nell'anno precedente previa divisione per 365 giorni.
2.5. Comunque, ad abundatiam, deve rilevarsi l'infondatezza della deduzione del difetto di allegazione e prova, dovendo, per un verso, evidenziarsi che nel ricorso introduttivo del giudizio sono state dedotte le mansioni svolte e le indennità ritenute collegate alle stesse ai fini del riconoscimento della corretta retribuzione durante il periodo di ferie;
per altro, verso, merita evidenziare che ciò che conta è che sia stata dedotta, sin dall'inizio, come causa petendi, la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass.
n. 35578/2023 la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
2.6. Riguardo alle indennità per le quali nel ricorso in appello è stata svolta specifica contestazione di cui il primo giudice ha accertato il diritto all'inclusione nella retribuzione feriale – e posto che, in relazione a quella esclusa di autosnodato, il lavoratore non ha spiegato appello incidentale e si è quindi formato il giudicato interno – va osservato quanto segue.
L'indennità giornaliera di presenza di cui al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (0,52 euro al giorno) ed è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa, dunque, costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo
(v. anche Corte di Appello di Bari sentenza n. 146/2025).
Analoghe considerazioni valgono per l'indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista già dall'accordo dell'agosto 1997 (investendo i successivi accordi aziendali del 3 febbraio e del 9 giugno
1998, gli aspetti economici dell'emolumento, senza incidere affatto sulla regolamentazione dei relativi presupposti di attribuzione) la quale viene corrisposta nella (eventuale) ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale, indennità pacificamente correlabile alle specifiche mansioni del personale dei comparti macchina, scorta treni, guida e viaggiante autolinee in quanto diretta a compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo. Nel caso di specie, pacificamente l'appellato ha svolto mansioni di operatore di esercizio.
Per l'indennità di trasferta/ diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, la circostanza che tale voce possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante. In termini, v. da ultimo Cass. n. 14011/2024, pronunciatasi nel senso della correttezza della decisione inclusiva della Corte di merito, sul presupposto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021; nello stesso senso, v. Cass. nn. 11760 e 13321 del 2024, che hanno respinto il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria Pt_1 ridotta).
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante, peraltro giammai in questo giudizio allegate, anche solo genericamente, né tanto meno comprovate).
Neppure giova – al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – il richiamo all'art. 51 del TUIR n.
917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte
“da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”: tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
Condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui
l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una
(residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 3278/2004, n. 27826/2009 e n. 18479/2014). Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla Suprema Corte) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente
“carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594/2018, la quale ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità e obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
Quanto alla dedotta esiguità dell'indennità di fuori nastro o la non continuità della sua erogazione, si tratta di questione che non incide sul diritto del lavoratore al suo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlata allo status ed alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei relativi importi;
v. al riguardo Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile, previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale, che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate) ma al più incidente sull'importo delle differenze retributive spettanti e, di conseguenza, delibabile in seno ad un eventuale giudizio di quantificazione. Su detta quantificazione, le difese della società si presentano generiche e prive di concreto riscontro.
Quanto alle ulteriori indennità deve evidenziarsi quanto segue: l'indennità di percorrenza (ex accordo aziendale del 30 febbraio 1990, pag. 2, il quale tra l'altro precisa espressamente che “tale compenso attiene unicamente alla peculiarità delle mansioni di guida in quelle determinate fasce orarie, in quanto caratterizzate da specifico maggior impegno…”) risulta finalizzata, appunto, a compensare il maggior impegno psico -fisico dei conducenti di linea in concomitanza con il servizio espletato durante determinate fasce orarie (7.30 – 9.00, 12.30 – 14.30 e 18.30 – 20.30) caratterizzate da traffico più intenso;
l'indennità di duplici mansioni (ex accordi aziendali del 18 ottobre 1984 e del 20 aprile 1988), originariamente prevista in favore degli autisti che sceglievano di svolgere anche mansioni di vendita di biglietti, continua ad essere erogata per volontà delle parti sociali anche in seguito all'entrata in vigore del CCNL del 27 novembre 2000, il quale ha previsto che l'operatore di esercizio sia chiamato a svolgere anche operazioni di vendita e verifica del titoli di viaggio, sicché risulta correlata alle specifiche caratteristiche lavorative degli operatori di esercizio, adibiti in quanto tali allo svolgimento di duplici mansioni;
l'indennità di guida 1 e 2 – altrimenti denominata indennità aggiuntiva ovvero indennità ore di scorta – è prevista dall'accordo del 3 febbraio
1998, paragrafo 5.3), in favore delle qualifiche di “macchinista, capotreno, conduttore, agente di scorta e conducente di linea” e computata “per ora di condotta o di scorta o di guida, al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti” (indennità poi aumentata tramite gli accordi successivi).
Come ben evidenziato dal Tribunale, v'è inoltre che dalle buste paga – non specificamente contestate dall'azienda – emerge che (anche) le citate voci - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di
Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” - risultano corrisposte in modo pressoché stabile e continuativo. Ne consegue che detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale”, o, se vogliamo, “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
2.7. In ordine al quantum debeatur, i criteri invocati dalla parte appellante in concreto non evidenziano evidenti e sostanziali elementi di palese erroneità nei conteggi elaborati nella sentenza appellata, in mancanza anche di appello incidentale sul punto.
3. L'appello deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Stante la proposizione dello stesso dopo il 31/1/2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta l'appello; - Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 1900,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione. Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L.
n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella