Sentenza breve 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/05/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00885/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da UA D'IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria Tar;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Violante e Adriano Giallauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Amelia Naddei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell'ordinanza del Comune di Angri, a firma del Responsabile UOC Promozione Sviluppo e Gestione Territoriale, n. 81/23, Prt.G 0009133/2023 – U - 14.3.2023, notificata al ricorrente in data 15.3.23, ad oggetto "Ordinanza di demolizione di opere edili abusive realizzate in Via Nazionale trav.sa Rivigliano”, con la quale il Comune di Angri, individuate come abusive le opere edilizie nella stessa indicate, ingiunge al ricorrente “per le motivazioni rappresentate in premessa, di DEMOLIRE le opere abusive sopra descritte e RIPRISTINARE il legittimo stato dei luoghi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione, avvisando che l'intervento deve avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza per il lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e con il corretto smaltimento dei materiali di demolizione ai sensi del D.lgs. 152/2006”.
b) per quanto occorra, del verbale di accertamento della U.O.S. Polizia Giudiziaria e Tutela del territorio, n. 8351/2019, prot. 23968/2019;
c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\4\2026:
a) dell’ordinanza del Comune di Angri, a firma del Responsabile UOC Promozione Sviluppo e Gestione Territoriale, n. 81/23, Prt.G 0009133/2023 – U - 14.3.2023, notificata al ricorrente in data 15.3.23, ad oggetto "Ordinanza di demolizione di opere edili abusive realizzate in Via Nazionale trav.sa Rivigliano”, con la quale il Comune di Angri, individuate come abusive le opere edilizie nella stessa indicate, ha ingiunto al ricorrente “per le motivazioni rappresentate in premessa, di DEMOLIRE le opere abusive sopra descritte e RIPRISTINARE il legittimo stato dei luoghi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione, avvisando che l’intervento deve avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza; per il lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e con il corretto smaltimento dei materiali di demolizione ai sensi del D.lgs. 152/2006”.
b) per quanto occorra, del verbale di accertamento della U.O.S. Polizia Giudiziaria e Tutela del territorio, n. 8351/2019, prot. 23968/2019;
c)di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale;
d)del provvedimento prot. n. 2334 del 23/01/2026 a firma del Responsabile U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri, Ing. Flavia Atorino, di accertamento della (presunta) inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 81/2023 e di applicazione della sanzione pecuniaria, notificato al ricorrente in data 3 febbraio 2026;
e) ove occorra, del verbale di constatazione e verifica di ottemperanza ad ordinanza prot. n. 24 del 20/01/2026;
f ) ove occorra, della deliberazione di C.C. n. 18 del 03/05/2018, mai notificata e di contenuto ignoto, richiamata nel provvedimento di cui al sub e);
g) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Angri e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. CH Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso principale, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 14.09.2023 e depositato in pari data, il ricorrente, premesso di essere proprietario di un risalente deposito agricolo con antistante area pavimentata, sito nel Comune di Angri, alla via Nazionale, traversa Rivigliano, ricadente in zona urbanistica “E3 agricola”, manufatto esistente da epoca remoto, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento.
2. A fondamento del ricorso, ha allegato e dedotto che: a causa delle condizioni di degrado e del pericolo di crollo del predetto immobile, ha provveduto ad eseguire interventi di ristrutturazione del cespite; successivamente, il Responsabile della U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri ha adottato l’ordinanza n. 81/23, prot. n. 0009133/2023 del 14 marzo 2023, notificata in data 15 marzo 2023, con la quale, sulla scorta del verbale di accertamento della Polizia Locale n. 8351 del 10 luglio 2019 (fascicolo n. 24/98), ha contestato la realizzazione delle seguenti opere ritenute abusive: 1) un capannone ad uso deposito avente dimensioni in pianta pari a mt 17,55 x 13,55, per una superficie complessiva di mq 237,50, altezza a due falde pari a mt 3,17 e mt 4,50 nei punti minimi e mt 5,00 nel punto massimo, per un volume complessivo di mc 1.003,52, realizzato con pareti in cemento armato e copertura in struttura metallica con lamiere coibentate; 2) un piazzale antistante al capannone, realizzato in cemento armato industriale levigato, avente dimensioni pari a mt 23,80 x 14,00, per una superficie complessiva di mq 333,20; 3) una pensilina in ferro priva di copertura, avente dimensioni pari a mt 3,00 x 18,00, per una superficie complessiva di mq 54,00; 4) la recinzione dell’intero appezzamento di terreno, costituita da muretto in cemento armato con sovrastante inferriata; nel medesimo provvedimento, l’Amministrazione ha, altresì, evidenziato la sussistenza del vincolo ferroviario gravante sull’area ed ha disposto che, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in caso di mancata demolizione e rimessione in pristino nel termine assegnato, le opere abusive e l’area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, sarebbero state acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio comunale, con conseguente trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno.
3. Avverso la predetta ordinanza, il ricorrente ha proposto il presente gravame, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
4. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, nonché dei principi di buon andamento, proporzionalità, buona fede e tutela dell’affidamento.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l’eccessivo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione delle opere, il verbale di accertamento del 10 luglio 2019 e l’adozione dell’ordinanza repressiva del 14 marzo 2023, assumendo che il ritardo dell’Amministrazione avrebbe ingenerato un legittimo affidamento circa la regolarità delle opere stesse.
Parte ricorrente ha, altresì, evidenziato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, rilevando come l’Amministrazione non abbia esplicitato specifiche ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità violata, nonostante il considerevole decorso del tempo e la risalenza delle opere contestate.
5. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 6-bis, 10, 22, 31, 33 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, nonché per difetto di istruttoria e motivazione, assumendo l’erronea qualificazione delle opere contestate ai fini sanzionatori.
In particolare, il ricorrente ha lamentato che gli interventi oggetto di contestazione non sarebbero assoggettabili al regime del permesso di costruire di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di opere riconducibili all’attività edilizia libera ovvero, in via subordinata, a interventi soggetti a CILA o SCIA.
Secondo la prospettazione ricorsuale, le opere avrebbero dovuto essere eventualmente assoggettate alle diverse sanzioni previste dagli artt. 33 o 37 del d.P.R. n. 380/2001 e non alla sanzione demolitoria contemplata dall’art. 31 del medesimo testo normativo per gli interventi eseguiti in assenza o totale difformità dal permesso di costruire.
6. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 3, 6, 10, 22, 31, 33 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, nonché della normativa regionale e urbanistica applicabile alla zona agricola interessata.
In particolare, il ricorrente ha censurato l’erronea assimilazione, nell’ambito del medesimo provvedimento repressivo, di opere eterogenee soggette a differenti regimi edilizi, ossia il capannone ad uso deposito, il piazzale, la pensilina e la recinzione dell’appezzamento.
Secondo la prospettazione attorea, il capannone costituirebbe il risultato di un intervento di ristrutturazione di un preesistente deposito agricolo, coerente con la destinazione urbanistica “E3 agricola” dell’area, eseguito al fine di evitare il crollo del manufatto originario.
Quanto alle ulteriori opere, il ricorrente ne ha sostenuto la natura pertinenziale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), del d.P.R. n. 380/2001, evidenziando l’assenza di autonomo carico urbanistico e la riconducibilità delle stesse all’attività edilizia libera ovvero, in via subordinata, agli interventi soggetti a CILA o SCIA.
Parte ricorrente ha quindi dedotto che, anche a voler ritenere necessario un titolo edilizio, l’eventuale assenza dello stesso avrebbe comportato esclusivamente l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 33 o 37 del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente inapplicabilità della sanzione demolitoria di cui all’art. 31 del medesimo testo normativo.
7. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
In particolare, il ricorrente ha lamentato la genericità del provvedimento, assumendo che lo stesso non individuerebbe con precisione i beni e le aree oggetto di acquisizione, in assenza di analitica indicazione dei dati catastali, delle superfici e della consistenza delle opere interessate.
A dire di parte ricorrente, tale carenza renderebbe il provvedimento nullo ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990 ovvero, in subordine, annullabile per difetto di motivazione e istruttoria, oltre che lesivo del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 113 Cost.
7.1. In via ulteriormente subordinata, parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui prevede effetti acquisitivi ritenuti assimilabili a misure espropriative in assenza di indennizzo.
8. Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio conclusosi con l’adozione dell’ordinanza impugnata.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto di non essere stato posto in condizione di partecipare al procedimento amministrativo, mediante la presentazione di osservazioni e memorie difensive, con conseguente lesione delle garanzie partecipative previste dalla legge.
Da ciò il ricorrente ha fatto discendere l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per difetto di istruttoria e motivazione.
9. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento del ricorso principale.
10. Con i motivi aggiunti del 10.04.2026, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e i successivi atti conseguenziali, deducendone sia l’illegittimità derivata, per i vizi già denunciati con il ricorso principale, sia l’illegittimità propria sotto plurimi profili.
11. Segnatamente, il ricorrente ha censurato la prosecuzione dell’iter sanzionatorio da parte del Comune di Angri, che, nonostante la pendenza del giudizio, ha proceduto alla verifica dell’ottemperanza all’ingiunzione demolitoria mediante verbale della Polizia Locale del 20 gennaio 2026 e successivo provvedimento del 23 gennaio 2026, con il quale è stata dichiarata la presunta inottemperanza e disposta l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area interessata, nonché irrogata una sanzione pecuniaria.
12. Con ulteriore motivo, ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità e dei criteri di cui all’art. 11 della l. n. 689/1981, evidenziando come l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della pendenza del contenzioso, della tipologia e datazione degli abusi, nonché della posizione di buona fede del ricorrente, procedendo all’applicazione di misure sanzionatorie in modo automatico e non graduato.
13. Il ricorrente ha, inoltre, censurato la determinazione dell’area acquisita al patrimonio comunale, deducendo l’erroneità e la sproporzione della scelta di acquisire l’intera superficie di proprietà, pari a 3.020 mq (irrogando, in aggiunta, la sanzione pecuniaria di € 18.750,00), a fronte di presunti abusi insistenti su una superficie inferiore e in assenza di adeguata dimostrazione della necessità urbanistica dell’area acquisita.
14. Ulteriormente, è stata dedotta l’illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 34, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, come determinata sulla base di criteri comunali ritenuti irragionevoli e non proporzionati, in quanto non calibrati sulla diversa natura delle opere contestate.
15. Da ultimo, parte ricorrente ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio endoprocedimentale, deducendo la mancata comunicazione e il mancato coinvolgimento nel procedimento, in assenza di ragioni di urgenza idonee a giustificarne l’omissione.
16. Si è costituito il Comune di Angri, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso principale per tardività e per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento presupposto.
In particolare, ha dedotto che l’ordinanza dirigenziale n. 81/2023, avente ad oggetto la demolizione delle opere edilizie realizzate in via Nazionale, traversa Rivigliano, è stata notificata al ricorrente in data 15 marzo 2023, sicché il ricorso risulterebbe proposto oltre i termini di legge.
L’Amministrazione ha, inoltre, sostenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti e prodromici determinerebbe il consolidamento degli effetti degli stessi e, conseguentemente, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse e di azione.
16.1. Nel merito, ha invocato la reiezione del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti perché infondati in fatto e in diritto.
17. Si è, altresì, costituita la controinteressata R.F.I. s.p.a. per resistere al ricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, deducendone l’infondatezza nel merito e contestando analiticamente le censure articolate ex adverso, con conseguente richiesta di conferma della legittimità degli atti impugnati.
18. All’udienza camerale del 6 maggio 2026, la causa è stata chiamata e discussa dalle parti costituite.
19. All’esito della discussione, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, previo avviso di possibile definizione della causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
20. Tanto doverosamente premesso, il ricorso principale deve essere respinto in quanto infondato, non ravvisandosi nei provvedimenti impugnati i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, risultando gli stessi adottati in corretta applicazione della normativa urbanistico-edilizia vigente e sorretti da adeguata istruttoria e motivazione.
21. In primo luogo, possono essere superate le eccezioni preliminari sollevate dal Comune resistente, in applicazione del principio della ‘ragione più liquida’, atteso che il ricorso principale si rivela comunque infondato nel merito, con conseguente insussistenza di utilità ad una loro disamina prioritaria.
22. Ciò posto, non colgono nel segno le censure articolare con il primo motivo di ricorso.
Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza, l’ordine di demolizione di opere abusive costituisce atto dovuto e vincolato, che non richiede specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto e attuale, essendo quest’ultimo insito nella stessa esigenza di repressione dell’abuso edilizio e di ripristino della legalità violata (tra le più recenti: Cons. di Stato, Sez. II, sentenza del 22 aprile 2026, n. 2787; Cons. di Stato, Sez. III, sentenza del 17 febbraio 2026, n. 1268).
Il decorso del tempo non è, di per sé, idoneo a determinare l’illegittimità del potere repressivo esercitato dall’Amministrazione, né può ingenerare in capo al privato una posizione di legittimo affidamento nella conservazione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio, trattandosi di situazioni contra legem non suscettibili di consolidamento.
Ne consegue che le doglianze relative alla presunta tardività dell’intervento repressivo e alla carenza di motivazione rafforzata devono essere disattese, risultando correttamente esercitato il potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Il primo motivo di ricorso deve pertanto, essere rigettato.
23. Parimenti, non meritevoli di condivisione si rivelano le doglianze lamentate con il secondo motivo di ricorso.
Dagli atti di causa emerge, invero, che l’abuso contestato al ricorrente si traduce nella realizzazione di un capannone ad uso deposito di circa 1.000,00 mc, di un piazzale in cemento, di una pensilina di 54 mq e di un muro di recinzione sono opere di nuova costruzione,
Pertanto, le opere accertate dall’Amministrazione presentano caratteristiche tali da integrare interventi di rilevanza urbanistico-edilizia, idonei a determinare una trasformazione del territorio e, come tali, assoggettabili al regime del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001.
Ne consegue che correttamente l’Amministrazione ha ricondotto le opere in contestazione nell’alveo applicativo dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, relativo agli interventi eseguiti in assenza o totale difformità dal titolo edilizio, risultando irrilevante la prospettazione difensiva circa la loro diversa qualificazione giuridica.
La doglianza si risolve, pertanto, in una non condivisibile diversa qualificazione giuridica dei fatti, senza che siano stati evidenziati profili di illogicità o travisamento dei presupposti da parte dell’Amministrazione.
24. Anche le contestazioni avanzate con il terzo motivo di ricorso si rivelano prive di pregio.
Invero, le emergenze istruttorie documentali hanno consentito di rilevare ed accertare che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, le opere oggetto di contestazione non possono essere considerate isolate né prive di incidenza urbanistico-edilizia, ma costituiscono un insieme organico di interventi idonei a determinare una significativa trasformazione del preesistente assetto dei luoghi, tale da integrare una nuova costruzione o, comunque, una sostanziale alterazione dello stato dei luoghi.
Ne consegue che le stesse risultano correttamente ricondotte dalla Amministrazione nell’ambito applicativo dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non potendo trovare applicazione né il regime dell’attività edilizia libera né quello delle attività subordinate a CILA o SCIA, invocati da parte ricorrente.
24.1 Fermo ed impregiudicato quanto sopra, va pure detto che il ricorrente ha effettuato le opere abusive, oggi qui contestate, in violazione del DPR 753/1980.
Il dettato normativo di cui al richiamato DPR impone, per la costruzione di opere in prossimità della linea ferroviaria, una distanza minima di 30 metri dalla rotaia più vicina.
Le opere abusive costruite da esso d’IE sono distanti circa 11 mt. dal confine ferroviario, in aperta violazione del richiamato disposto.
La norma in questione tutela sia la conservazione dell’infrastruttura ferroviaria, nonché la reciproca sicurezza tra infrastruttura e zone adiacenti.
Tale vincolo di inedificabilità è di tipo relativo e non assoluto, in quanto l’articolo 60 del DPR 753/80 prevede la possibilità di derogare tale distanza minima, tramite autorizzazione espressa rilasciata dai competenti uffici ferroviari (vedasi Consiglio di Stato n. 4217/2014).
Nel caso che ci occupa, mai nessuna opera è stata espressamente autorizzata ad esso ricorrente dalla RFI o Ferrovie dello Stato Italiane.
Anzi, con nota di Ferrovie dello Stato Italiane, prot. UA 19/02/2018 RFL- DPR- OTP_ NA ING\A0011\p\2018\0000801, il ricorrente era già ampiamente stato informato circa la commissione dell’opera abusiva, denunciata con processo verbale di accertamento Va n° 13/2017/918911 del 22.12.2017.
24.2. Le ulteriori deduzioni relative alla natura pertinenziale delle opere non appaiono idonee a scalfire la valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, la quale ha congruamente accertato la rilevanza urbanistica degli interventi realizzati.
25. Inoltre, contrariamente a quanto lamentato, l’atto impugnato, letto nel suo complessivo contenuto dispositivo e motivazionale, consente di individuare con sufficiente chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, essendo la stessa riferita alle opere abusive accertate e alla relativa area di sedime, secondo quanto previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
In ogni caso, per costante giurisprudenza, non è necessaria la precisa indicazione delle stesse, che è invece elemento essenziale del provvedimento con cui l’Amministrazione accerta la mancata ottemperanza alla demolizione da parte dell’ingiunto (si vedano a tal proposito, tra le tante, T.A.R. Puglia – Lecce Sez. III, 7- 4-2011, n. 618; T.A.R. Campania – Salerno Sez. I, 4-4-2011, n. 628 e T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 9-3-2011, n. 644).
Ne consegue che non sussiste né il lamentato difetto assoluto di determinazione dell’oggetto, né la dedotta lesione del diritto di difesa, risultando comunque assicurata la possibilità per il destinatario di comprendere la portata del provvedimento e di esercitare compiutamente le proprie prerogative difensive.
25.1. Parimenti infondata è la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata, atteso che l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 non ha natura espropriativa, ma sanzionatoria e non determina alcun trasferimento coattivo privo di giustificazione normativa e funzionale al ripristino della legalità urbanistica violata (per tutte Consiglio di Stato sez. VII, 28 aprile 2026, n. 3313; 9 gennaio 2023, n. 237).
A26. nche il quinto motivo di ricorso deve essere respinto.
Parte ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e la conseguente lesione del diritto di partecipazione procedimentale, in violazione dei principi del giusto procedimento.
La censura è infondata.
Come sopra evidenziato, in materia di repressione degli abusi edilizi, i provvedimenti sanzionatori costituiscono atti vincolati, adottati all’esito di un accertamento tecnico dell’illecito edilizio, rispetto ai quali l’apporto partecipativo del destinatario non è idoneo a incidere sul contenuto finale del provvedimento, una volta accertata l’oggettiva sussistenza dell’abuso.
Ne consegue che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina, di regola, l’illegittimità dell’atto finale, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, non risultando che il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso ove il ricorrente avesse partecipato al procedimento (Cons. Stato Sez. VI, 25/09/2020, n. 5632; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 11/03/2020, n. 361).
Peraltro, nel caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente fondato il proprio operato su accertamenti tecnici già compiutamente svolti, dai quali è emersa la realizzazione di opere abusive, sicché alcun effettivo apporto partecipativo avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento.
Il quinto motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
27. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso principale deve essere respinto, in quanto i motivi dedotti non colgono nel segno e non evidenziano profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Gli atti gravati risultano, infatti, adottati in corretta applicazione della normativa urbanistico-edilizia vigente e sorretti da un’istruttoria adeguata e da una motivazione sufficiente, non emergendo né travisamento dei presupposti di fatto né violazioni di legge, né tantomeno vizi sintomatici di eccesso di potere.
28. Venendo al ricorso per motivi aggiunti, va detto che anche lo stesso non si rivela meritevole di positiva valutazione da parte del Collegio.
29. Innanzitutto, come detto, gli atti impugnati in via principale risultano immuni dai vizi dedotti e, quindi, costituiscono un valido presupposto dei successivi provvedimenti.
Ciò posto, neanche le contestazioni con cui il ricorrente ha fatto valere vizi propri dell’atto di accertamento dell’inottemperanza possono essere condivise.
30. La prima censura si fonda essenzialmente sulla dedotta violazione del principio di proporzionalità e sull’asserita errata estensione dell’area oggetto di acquisizione, oltre che sull’irrogazione della sanzione pecuniaria, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata.
Occorre preliminarmente rilevare che il sistema sanzionatorio applicato dall’Amministrazione trova puntuale fondamento nell’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, disposizione che attribuisce ai Comuni il potere di irrogare una sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, demandando alla potestà regolamentare la concreta determinazione dei criteri applicativi.
Nel caso di specie, il Comune di Angri ha esercitato legittimamente tale potestà, adottando criteri predeterminati e oggettivi, idonei a garantire uniformità, trasparenza e parità di trattamento, con particolare riferimento alla superficie abusiva e alla tipologia dell’intervento realizzato.
La quantificazione della sanzione, pertanto, non risulta frutto di automatismo irragionevole, bensì di un sistema normativo e regolamentare coerente con la ratio dell’istituto, che è quella di assicurare l’effettività dell’ordine di ripristino e di evitare che l’inottemperanza si traduca in un indebito vantaggio per il responsabile dell’abuso.
Nel caso in esame, non emergono elementi idonei a dimostrare la denunciata sproporzione, atteso che la sanzione è stata calcolata in base a parametri oggettivi (superficie abusiva e tipologia dell’intervento) e risulta coerente con la finalità ripristinatoria e dissuasiva propria della disciplina urbanistico–edilizia.
32. Va pure detto che la disciplina di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede un meccanismo sanzionatorio di natura legale e vincolata, che non attribuisce all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità nella determinazione dell’effetto acquisitivo, una volta accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
In tale prospettiva, l’acquisizione gratuita dell’area di sedime e di quella ulteriore prevista dalla norma costituisce conseguenza automatica ex lege, non subordinata a valutazioni di opportunità o proporzionalità in senso stretto.
Quanto alla determinazione dell’area acquisita, la giurisprudenza è costante nel ritenere che essa debba essere effettuata in applicazione dei criteri urbanistici vigenti, con riferimento alla porzione necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive secondo la disciplina urbanistica di zona, senza che possa pretendersi una limitazione coincidente esclusivamente con la superficie fisicamente occupata dal manufatto.
Nel caso di specie, il Comune ha dato atto dei presupposti urbanistici e della destinazione di zona, giungendo a una determinazione che non appare manifestamente illogica né sproporzionata, non risultando provata l’asserita eccedenza rispetto ai limiti normativamente consentiti.
Invero, il Comune resistente ha finanche precisato che l'area da acquisire rientra nella zona E3- Area Agricola di salvaguardia peri urbana, del PUC, nella quale, per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono consentite nuove edificazioni con un lotto minimo di mq 5.000 (quella di proprietà del ricorrente è di mq 3.020); nel provvedimento è, altresì, precisato che, a fronte di un indice di fabbricabilità abitativo < 0,03 mc/mq (90,60 mc) e di un indice di fabbricabilità fondiario per pertinenze rurali < 0,07mc/mq (221,40 mc), il Sig. D'IE ha realizzato ben 1.003,52 mc. Pertanto, l'area da acquisire è stata quantificata in meno di cinque volte la superficie utile complessivamente realizzata abusivamente (mq 625) e, comunque, inferiore a dieci volte la stessa.
33. Infine, non colgono nel segno le doglianze lamentate con ultimo motivo di ricorso.
Invero, come sopra detto, in materia di repressione degli abusi edilizi, l’adozione dei provvedimenti sanzionatori ha natura vincolata e si fonda su accertamenti tecnici oggettivi, rispetto ai quali l’apporto partecipativo del privato non è, di regola, idoneo a determinare un diverso esito del procedimento.
Trova quindi applicazione l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, non risultando dimostrato che la mancata partecipazione procedimentale abbia inciso in concreto sul contenuto del provvedimento.
Peraltro, dagli atti emerge che l’Amministrazione ha comunque svolto un’adeguata istruttoria, fondata su sopralluoghi e accertamenti della polizia locale, sicché non risulta neppure provata la dedotta omissione del contraddittorio sostanziale.
34. Per tutte le ragioni esposte, i motivi aggiunti devono essere rigettati, in quanto infondati.
35. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in considerazione della peculiarità della controversia, nonché avuto riguardo al complessivo andamento del giudizio, definito all’esito di un’unica udienza camerale ai sensi dell’art. 60 c.p.a., senza apprezzabile attività istruttoria o fase processuale ulteriore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AR, Presidente
CH Di RT, Primo Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CH Di RT | NA AR |
IL SEGRETARIO