TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/05/2026, n. 885
TAR
Sentenza breve 12 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Genericità nella disposizione di acquisizione al patrimonio comunale

    L'ordinanza di demolizione individua l'oggetto dell'acquisizione nelle opere abusive e nell'area di sedime, come previsto dalla legge. La precisa indicazione dei beni è elemento essenziale del successivo atto di accertamento dell'inottemperanza.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 per acquisizione senza indennizzo

    L'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ha natura sanzionatoria e non espropriativa, essendo funzionale al ripristino della legalità urbanistica.

  • Rigettato
    Illegittimità per eccessivo lasso di tempo tra realizzazione opere e ordinanza

    Il decorso del tempo non è idoneo a determinare l'illegittimità del potere repressivo né a creare un legittimo affidamento in sanatoria, trattandosi di situazioni contra legem.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata indicazione di interesse pubblico ulteriore

    L'ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, l'interesse pubblico è insito nella repressione dell'abuso edilizio.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione delle opere come richiedenti permesso di costruire

    Le opere, tra cui un capannone, un piazzale, una pensilina e una recinzione, integrano interventi di nuova costruzione o sostanziale alterazione, richiedenti permesso di costruire.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della sanzione demolitoria

    Le opere sono state correttamente qualificate come richiedenti permesso di costruire e quindi soggette a sanzione demolitoria.

  • Rigettato
    Erronea assimilazione di opere eterogenee

    Le opere costituiscono un insieme organico che determina una significativa trasformazione del territorio.

  • Rigettato
    Natura pertinenziale delle opere accessorie

    Le opere non sono considerate pertinenziali ai fini edilizi e hanno rilevanza urbanistica.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    In materia di abusi edilizi, i provvedimenti sanzionatori sono vincolati e l'apporto partecipativo del privato non è idoneo a incidere sul contenuto del provvedimento, applicandosi l'art. 21-octies L. 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione del DPR 753/1980 per costruzione in prossimità della linea ferroviaria

    Le opere abusive sono state costruite a circa 11 metri dal confine ferroviario, in violazione del DPR 753/1980, che impone una distanza minima di 30 metri, senza autorizzazione.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dai vizi del ricorso principale

    I vizi dedotti nel ricorso principale sono stati rigettati, pertanto gli atti consequenziali sono legittimi.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità nell'estensione dell'area acquisita e nella sanzione pecuniaria

    La sanzione pecuniaria è stata calcolata secondo criteri predeterminati e oggettivi basati sulla superficie abusiva e tipologia di intervento, in linea con la ratio dell'istituto. L'acquisizione dell'area è automatica ex lege e determinata secondo criteri urbanistici.

  • Rigettato
    Erronea determinazione dell'area acquisita

    L'area acquisita è stata determinata in base ai presupposti urbanistici e alla destinazione di zona, risultando inferiore a quanto consentito per opere analoghe.

  • Rigettato
    Illegittimità della sanzione pecuniaria per criteri irragionevoli

    La sanzione è stata determinata sulla base di criteri oggettivi e coerenti con la ratio dell'istituto.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative nel procedimento sanzionatorio

    L'apporto partecipativo del privato non è idoneo a determinare un diverso esito del procedimento sanzionatorio, applicandosi l'art. 21-octies L. 241/1990. L'amministrazione ha svolto un'adeguata istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/05/2026, n. 885
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 885
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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