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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/12/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7923/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7923/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti DALL'ARA PAOLO e MARCATO ALESSIA
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ILARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositata tele- maticamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione, previo accertamento, dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intervenuto tra il Dr. e il Sig. Controparte_1 Parte_1
dichiarare altresì che il danno subito da quest'ultimo è riconducibile ad un
[...] comportamento colposo del Dr. e/o comunque alla violazione degli Controparte_1 obblighi contrattualmente assunti da quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il Dr.
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti Controparte_1 dall'attore, così calcolati:
- Danno emergente (spese per nuovo trattamento ortodontico) € 8.000,00 (oltre oneri di legge)
- Invalidità temporanea parziale al 5% per 20 mesi (€ 4,4 x 600 giorni) € 2.640,00
- incremento per danno morale € 1.500,00 - rimborso importi versati € 5.000,00
- rimborso spese di perizia dott. € 3.050,00 Per_1
Per_
- rimborso spese CTU (dott. e dott. € 3.660,00 Per_2
TOTALE € 23.850,00 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle spese legali del procedimento di mediazione.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Il convenuto ha concluso come da comparsa conclusionale:
“NEL MERITO
In via pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità e indeterminatezza della domanda attorea ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, terzo comma, n, 4, c.p.c., con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
In principalità:
- rigettare tutte le domande ex adverso avanzate nei confronti del TT CP_2
, perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
- con vittoria di compensi, inclusivi di IVA e CPA, e rimborso forfetario spese gene- rali 15%.
- 2 - In subordine
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle doman- de formulate nei riguardi del TT , limitarne l'esposizione ai soli Controparte_1 danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano reputati risarcibili, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare diretta- mente e personalmente imputabile al TT , con esclusione di quella parte CP_1 di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni che dovessero essere accertati in corso di causa, involonta- riamente dallo stesso cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale svolta. Con compensazione delle spese di lite”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato via pec in data 22.12.2022 il sig. Parte_2
conveniva in giudizio il dott. onde sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ecce- zione e deduzione, previo accertamento, dichiarare la risoluzione del contratto di pre- stazione d'opera professionale intervenuto tra il Dr. e il Sig. Controparte_1 [...]
, dichiarare altresì che il danno subito da quest'ultimo è riconducibile Parte_1 ad un comportamento colposo del Dr. e/o comunque alla violazione Controparte_1 degli obblighi contrattualmente assunti da quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il Dr. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1 subiti dall'attore nella misura di € 19.920,80, così calcolati: - Danno emergente– (spese per nuovo trattamento ortodontico) € 7.500,00 - Invalidità temporanea parziale al 10% per 44 mesi (€ 3,94 x 1320 giorni) € 5.200,80 - danno morale € 1.000,00 - rimborso importi versati € 5.000,00 - rimborso spese di perizia dott. € Per_1
1.220,00 TOTALE € 19.920,80 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle spese legali del procedimento di mediazione per € 48,80 (DOC. 17). Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria, si chiede disporsi CTU medico legale onde accertare i danni patiti dall'attore a causa e per effetto dell'inadempimento del Dr. . Con ri- Controparte_1 serva di indicare ulteriori mezzi di prova”. All'udienza ex art. 183, I co. c.p.c. del 13.4.2023, nessuno compariva per il dott. ; parte attrice chiedeva, pertanto, CP_1 ne venisse dichiarata la contumacia. Il Giudice, verificato che l'atto introduttivo era stato notificato unicamente via pec, “essendo il contenzioso da considerarsi di vec- chio rito, sicché rimane comunque prioritaria la notifica ex art. 139 e ss. cpc”, dispo- neva l'interrogatorio libero delle parti per l'udienza del 28.9.2023, invitando parte attrice a rinnovare la notifica del verbale d'udienza e dell'atto di citazione anche presso la residenza e/o domicilio del convenuto. Atto e verbale di causa venivano no-
- 3 - tificati il 19.6.2023, a mezzo posta, presso la residenza del Dott. , a mani CP_1 della sig.ra “persona di famiglia convivente” (cfr. atto di citazione Persona_4 notificato depositato nel fascicolo telematico in data 27.9.2023).
Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa dd.
8.9.2023 con cui contestava quanto avverso di lui dedotto ed eccepito sia in relazione all'an che in ordine al quan- tum debeatur, eccependo il difetto di nesso di causalità tra la condotta contestatagli e il danno lamentato dall'attore. Sollevava altresì eccezione di nullità dell'atto di cita- zione per assoluta indeterminatezza e genericità degli addebiti mossigli. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite. In subordine, nella denegata ipotesi di loro accoglimento anche parziale, chiedeva venisse limitata l'esposizione ai soli danni accertati in corso di causa reputati risarcibili, e in ogni ca- so per la sola quota di danno dovesse risultare direttamente e personalmente imputa- bile al Dott. , con esclusione di quella parte di responsabilità che gli potes- CP_1 se derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente, dallo stesso ca- gionati a terzi, in relazione all'attività professionale svolta. Con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 28.9.2023, presenziava il solo sig. Il Giudice rigettava Pt_1
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ritenendone il contenuto idoneo all'individuazione della causa petendi, ed assegnava alle parti i termini per il deposi- to delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. Alla successiva udienza cartolare del 7.3.2024 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico legale. Il Collegio peri- tale designato (dott. e dott. prestava il giuramento di rito Persona_5 Persona_6 all'udienza del 23.5.2024, all'esito della quale il Giudice ordinava al dott. CP_1 ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio entro il 15 giugno 2024 della documenta- zione medica e radiografica relativa al periziando, anche nel periodo antecedente all'intervento oggetto di causa e durante le cure stesse. La CTU veniva depositata in data 11.11.2024. All'udienza dell'1.7.2025, veniva assunta la prova testimoniale ammessa con ordinanza dd. 23.1.2025. A verbale si dava atto che la teste Tes_1 era entrata in aula con copia della memoria istruttoria, conoscendo già le
[...] domande alle quali la stessa era tenuta a rispondere. Alla successiva udienza del 18.9.2025 le parti precisavano le conclusioni. Nello specifico, parte attrice conclude- va come segue: “Ribadito quanto allegato e richiesto in atti, si contestano le eccezio- ni, deduzioni ed istanze avversarie e si precisano le conclusioni come segue. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pre- vio accertamento, dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera pro- fessionale intervenuto tra il Dr. e il Sig. , dichia- Controparte_1 Parte_1 rare altresì che il danno subito da quest'ultimo è riconducibile ad un comportamento colposo del Dr. e/o comunque alla violazione degli obblighi contrat- Controparte_1 tualmente assunti da quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il Dr. Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore, così
- 4 - calcolati: - Danno emergente (spese per nuovo trattamento ortodontico) € 8.000,00 (oltre oneri di legge) - Invalidità temporanea parziale al 5% per 20 mesi (€ 4,4 x 600 giorni) € 2.640,00 - danno morale € 1.000,00 - rimborso importi versati € 5.000,00 - rimborso spese di perizia dott. € 3.050,00– - rimborso spese CTU (dott. Per_1 Per_ e dott. € 3.660,00 TOTALE € 23.350,00 o nella diversa maggiore o mi- Per_2 nore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle spese legali del procedimento di mediazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”. Parte convenuta precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, ri- servandosi di riprodurle in apposito foglio da depositare in pct (ad oggi, non deposi- tato). Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Assume il signor di essersi rivolto, nel mese di febbraio 2014, allo studio del Pt_1 TT “per la necessità di raddrizzare i denti di entrambe le arcate”. Indi, CP_1 eseguiti gli opportuni accertamenti preliminari, il sanitario proponeva l'applicazione di un'apparecchiatura ortodontica fissa per un periodo di 30 mesi. Il paziente, dun- que, accettava il preventivo di euro 5.000,00 proposto per il trattamento e concordava con il sanitario la rateizzazione mensile dello stesso. Il trattamento veniva regolar- mente avviato, con controlli a cadenza mensile. Senonché, sempre secondo la pro- spettazione attorea, a partire dall'anno 2018, quando ancora le cure erano in corso, il TT “si rendeva irreperibile, non essendo più raggiungibile allo Studio CP_1 nè telefonicamente”.
Riferisce, quindi il signor che “con l'apparecchiatura fissa indosso” era co- Pt_1 stretto ad interrompere il trattamento, con “fastidiosi dolori e disagio”. Il signor
[...] Pt_
, allora, nel mese di marzo 2021, richiedeva l'intervento dei propri legali che – dapprima- trasmettevano al sanitario odierno convenuto – senza esito- una diffida;
indi, nell'ottobre dello stesso anno, reiteravano la richiesta di ricevere la documenta- zione sanitaria del paziente sul presupposto che, stante la perdurante assenza di con- tatti da parte del TT , il signor necessitasse comunque di finaliz- CP_1 Pt_1 zare le cure avviate. L'odierno attore, quindi, si sottoponeva a visita medico-legale presso il proprio medico di fiducia, il TT , sulla scorta dei cui rilievi viene Per_1 formulata l'odierna richiesta risarcitoria. Sul presupposto che la responsabilità di quanto occorsogli sia da attrbuire in toto all'operato del soggetto evocato, l'odierno attore incardinava il presente giudizio, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni pa- trimoniali e non patrimoniali conseguenti al danno asseritamente patito.
La CTU disposta in corso di causa ha accertato che: - il trattamento all'arcata supe- riore -seppur portato a termine- non ha raggiunto l'obiettivo di cura (vds. CTU, pag. 13 ove si legge: “la rimozione dell'apparecchiatura ortodontica sottende implicita- mente il termine del trattamento, pertanto la deviazione a destra dell'intero arco den- tario superiore costituisce un obiettivo di cura non ancora raggiunto”); - il trattamen- to all'arcata inferiore non è stato portato a termine (vds. CTU, pag. 13 ove è scritto:
- 5 - “lo stato della dentatura e dei residui di apparecchio ortodontico dimostrano che il trattamento è stato interrotto – in pratica non risulta terminato – con la comparsa di una recidiva verso l'anomala posizione dentaria originale, poiché persiste un affol- lamento dentario nel sestante frontale ed è rilevabile un deterioramento delle condi- zioni generali della dentatura”), demandando al Giudice di stabilire se si è trattato di abbandono del paziente da parte del medico o viceversa.
Il Tribunale osserva che le emergenze istruttorie evidenziano l'assenza di qualsivo- glia profilo di responsabilità nella condotta posta in essere dal TT es- CP_1 sendo emersa l'insussistenza di profili di responsabilità nella condotta di cure posta in essere nei riguardi dell'odierno attore.
Invero, nel mese di febbraio 2014, il signor si recava presso lo studio profes- Pt_1 sionale del Dott. per eseguire cure odontoiatriche in più sedute mensili. Si CP_1 procedeva, quindi, del tutto regolarmente, ad applicazione di due apparecchi fissi, in arcata superiore ed inferiore. In relazione ai predetti trattamenti, risulta che nessuna problematica di sorta è mai stata segnalata dal paziente. Nessuna contestazione può, dunque, essere validamente formulata, con ogni evidenza, avuto riguardo alla esecu- zione tecnica della prestazione da parte del sanitario odierno convenuto. Merita conto opportunamente considerare come l'unico addebito che parte attrice imputa al sani- tario consiste nella presunta irreperibilità del TT a decorrere dall'anno CP_1
2018; irreperibilità dalla quale sarebbe derivato al paziente il danno oggi contestato, qualificabile in termini di “fastidiosi dolori e disagio”. Tale condizione – che, secon- do la ricostruzione di parte attrice, avrebbe necessitato di un non meglio precisato in- tervento da parte del convenuto- diveniva oggetto di formale contestazione soltanto a distanza di ben tre anni, ovvero quando, nel mese di marzo 2021, il signor ri- Pt_1 ferisce di avere richiesto l'intervento legale. Ebbene, del tutto sfornita di fondamento alcuno risulta – anche sul piano fattuale- la ricostruzione attorea prospettata, atteso che la condotta abbandonica del medico per presunta presunta irreperibilità del con- venuto mai si è verificata, se sol si consideri che il TT , nonostante la CP_1 chiusura di precedente studio e trasferimento in altra allocazione aveva debitamente fornito al paziente, per ogni eventualità, come provato tutti i propri contatti (anche, ovviamente, il numero di cellulare), ai quali nessuna richiesta/segnalazione/doglianza risulta essere mai pervenuta. Né risulta chiarito che tipo di ricerche abbia svolto il paziente ai fini di reperire utili contatti, né da quando fossero fruibili gli indirizzi uti- lizzati dai legali per inviare diffide e inviti alla negoziazione e radicazione del con- traddittorio.E' chiaro, infatti, che – se solo il sanitario fosse stato notiziato in ordine alla presenza di presunte problematiche - certamente non avrebbe fatto mancare al paziente, né si deduce abbia mai rifiutato il proprio pronto intervento;
intervento che
- per il vero- non veniva direttamente richiesto se non, appunto, per il tramite degli odierni difensori, sul presupposto – del tutto inveritiero, di una irreperibilità del Pro- fessionista convenuto. Non è dato rinvenire in alcun modo, dunque, la sussistenza, e la correlativa – necessaria - prova del nesso di derivazione causale tra le prestazioni
- 6 - eseguite dal TT ed i danni così come lamentati dall'attore. In conside- CP_1 razione di quanto sopra esposto, quindi, non sono ravvisabili profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'operato del TT , il quale ha correttamente CP_1 eseguito il trattamento concordato con il paziente, da ritenersi indicato e appropriato in rapporto al caso clinico concreto, oltre che eseguito nel pieno rispetto delle regole dell'arte medica e del tutto conforme alle Linee Guida. Quanto sinora dedotto vale in primis ad escludere in toto ogni asserita responsabilità in capo al Dott. Parte_3
[
in ordine ai fatti di cui al presente procedimento L'infondatezza della domanda at- torea in punto an assorbe di per sé ogni ulteriore questione.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda e per tutte le fasi del giudizio
Spese di CTU come liquidate in corso di causa a definitivo carico di parte attrice soccombente.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attore.
Condanna l'attore alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese di lite liquidate in complessive euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Spese di CTU a definitivo carico di parte attrice.
Padova, 23-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7923/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti DALL'ARA PAOLO e MARCATO ALESSIA
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ILARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositata tele- maticamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione, previo accertamento, dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intervenuto tra il Dr. e il Sig. Controparte_1 Parte_1
dichiarare altresì che il danno subito da quest'ultimo è riconducibile ad un
[...] comportamento colposo del Dr. e/o comunque alla violazione degli Controparte_1 obblighi contrattualmente assunti da quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il Dr.
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti Controparte_1 dall'attore, così calcolati:
- Danno emergente (spese per nuovo trattamento ortodontico) € 8.000,00 (oltre oneri di legge)
- Invalidità temporanea parziale al 5% per 20 mesi (€ 4,4 x 600 giorni) € 2.640,00
- incremento per danno morale € 1.500,00 - rimborso importi versati € 5.000,00
- rimborso spese di perizia dott. € 3.050,00 Per_1
Per_
- rimborso spese CTU (dott. e dott. € 3.660,00 Per_2
TOTALE € 23.850,00 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle spese legali del procedimento di mediazione.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Il convenuto ha concluso come da comparsa conclusionale:
“NEL MERITO
In via pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità e indeterminatezza della domanda attorea ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, terzo comma, n, 4, c.p.c., con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
In principalità:
- rigettare tutte le domande ex adverso avanzate nei confronti del TT CP_2
, perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
- con vittoria di compensi, inclusivi di IVA e CPA, e rimborso forfetario spese gene- rali 15%.
- 2 - In subordine
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle doman- de formulate nei riguardi del TT , limitarne l'esposizione ai soli Controparte_1 danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano reputati risarcibili, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare diretta- mente e personalmente imputabile al TT , con esclusione di quella parte CP_1 di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni che dovessero essere accertati in corso di causa, involonta- riamente dallo stesso cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale svolta. Con compensazione delle spese di lite”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato via pec in data 22.12.2022 il sig. Parte_2
conveniva in giudizio il dott. onde sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ecce- zione e deduzione, previo accertamento, dichiarare la risoluzione del contratto di pre- stazione d'opera professionale intervenuto tra il Dr. e il Sig. Controparte_1 [...]
, dichiarare altresì che il danno subito da quest'ultimo è riconducibile Parte_1 ad un comportamento colposo del Dr. e/o comunque alla violazione Controparte_1 degli obblighi contrattualmente assunti da quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il Dr. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1 subiti dall'attore nella misura di € 19.920,80, così calcolati: - Danno emergente– (spese per nuovo trattamento ortodontico) € 7.500,00 - Invalidità temporanea parziale al 10% per 44 mesi (€ 3,94 x 1320 giorni) € 5.200,80 - danno morale € 1.000,00 - rimborso importi versati € 5.000,00 - rimborso spese di perizia dott. € Per_1
1.220,00 TOTALE € 19.920,80 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle spese legali del procedimento di mediazione per € 48,80 (DOC. 17). Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria, si chiede disporsi CTU medico legale onde accertare i danni patiti dall'attore a causa e per effetto dell'inadempimento del Dr. . Con ri- Controparte_1 serva di indicare ulteriori mezzi di prova”. All'udienza ex art. 183, I co. c.p.c. del 13.4.2023, nessuno compariva per il dott. ; parte attrice chiedeva, pertanto, CP_1 ne venisse dichiarata la contumacia. Il Giudice, verificato che l'atto introduttivo era stato notificato unicamente via pec, “essendo il contenzioso da considerarsi di vec- chio rito, sicché rimane comunque prioritaria la notifica ex art. 139 e ss. cpc”, dispo- neva l'interrogatorio libero delle parti per l'udienza del 28.9.2023, invitando parte attrice a rinnovare la notifica del verbale d'udienza e dell'atto di citazione anche presso la residenza e/o domicilio del convenuto. Atto e verbale di causa venivano no-
- 3 - tificati il 19.6.2023, a mezzo posta, presso la residenza del Dott. , a mani CP_1 della sig.ra “persona di famiglia convivente” (cfr. atto di citazione Persona_4 notificato depositato nel fascicolo telematico in data 27.9.2023).
Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa dd.
8.9.2023 con cui contestava quanto avverso di lui dedotto ed eccepito sia in relazione all'an che in ordine al quan- tum debeatur, eccependo il difetto di nesso di causalità tra la condotta contestatagli e il danno lamentato dall'attore. Sollevava altresì eccezione di nullità dell'atto di cita- zione per assoluta indeterminatezza e genericità degli addebiti mossigli. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite. In subordine, nella denegata ipotesi di loro accoglimento anche parziale, chiedeva venisse limitata l'esposizione ai soli danni accertati in corso di causa reputati risarcibili, e in ogni ca- so per la sola quota di danno dovesse risultare direttamente e personalmente imputa- bile al Dott. , con esclusione di quella parte di responsabilità che gli potes- CP_1 se derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente, dallo stesso ca- gionati a terzi, in relazione all'attività professionale svolta. Con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 28.9.2023, presenziava il solo sig. Il Giudice rigettava Pt_1
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ritenendone il contenuto idoneo all'individuazione della causa petendi, ed assegnava alle parti i termini per il deposi- to delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. Alla successiva udienza cartolare del 7.3.2024 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico legale. Il Collegio peri- tale designato (dott. e dott. prestava il giuramento di rito Persona_5 Persona_6 all'udienza del 23.5.2024, all'esito della quale il Giudice ordinava al dott. CP_1 ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio entro il 15 giugno 2024 della documenta- zione medica e radiografica relativa al periziando, anche nel periodo antecedente all'intervento oggetto di causa e durante le cure stesse. La CTU veniva depositata in data 11.11.2024. All'udienza dell'1.7.2025, veniva assunta la prova testimoniale ammessa con ordinanza dd. 23.1.2025. A verbale si dava atto che la teste Tes_1 era entrata in aula con copia della memoria istruttoria, conoscendo già le
[...] domande alle quali la stessa era tenuta a rispondere. Alla successiva udienza del 18.9.2025 le parti precisavano le conclusioni. Nello specifico, parte attrice conclude- va come segue: “Ribadito quanto allegato e richiesto in atti, si contestano le eccezio- ni, deduzioni ed istanze avversarie e si precisano le conclusioni come segue. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pre- vio accertamento, dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera pro- fessionale intervenuto tra il Dr. e il Sig. , dichia- Controparte_1 Parte_1 rare altresì che il danno subito da quest'ultimo è riconducibile ad un comportamento colposo del Dr. e/o comunque alla violazione degli obblighi contrat- Controparte_1 tualmente assunti da quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il Dr. Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore, così
- 4 - calcolati: - Danno emergente (spese per nuovo trattamento ortodontico) € 8.000,00 (oltre oneri di legge) - Invalidità temporanea parziale al 5% per 20 mesi (€ 4,4 x 600 giorni) € 2.640,00 - danno morale € 1.000,00 - rimborso importi versati € 5.000,00 - rimborso spese di perizia dott. € 3.050,00– - rimborso spese CTU (dott. Per_1 Per_ e dott. € 3.660,00 TOTALE € 23.350,00 o nella diversa maggiore o mi- Per_2 nore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle spese legali del procedimento di mediazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”. Parte convenuta precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, ri- servandosi di riprodurle in apposito foglio da depositare in pct (ad oggi, non deposi- tato). Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Assume il signor di essersi rivolto, nel mese di febbraio 2014, allo studio del Pt_1 TT “per la necessità di raddrizzare i denti di entrambe le arcate”. Indi, CP_1 eseguiti gli opportuni accertamenti preliminari, il sanitario proponeva l'applicazione di un'apparecchiatura ortodontica fissa per un periodo di 30 mesi. Il paziente, dun- que, accettava il preventivo di euro 5.000,00 proposto per il trattamento e concordava con il sanitario la rateizzazione mensile dello stesso. Il trattamento veniva regolar- mente avviato, con controlli a cadenza mensile. Senonché, sempre secondo la pro- spettazione attorea, a partire dall'anno 2018, quando ancora le cure erano in corso, il TT “si rendeva irreperibile, non essendo più raggiungibile allo Studio CP_1 nè telefonicamente”.
Riferisce, quindi il signor che “con l'apparecchiatura fissa indosso” era co- Pt_1 stretto ad interrompere il trattamento, con “fastidiosi dolori e disagio”. Il signor
[...] Pt_
, allora, nel mese di marzo 2021, richiedeva l'intervento dei propri legali che – dapprima- trasmettevano al sanitario odierno convenuto – senza esito- una diffida;
indi, nell'ottobre dello stesso anno, reiteravano la richiesta di ricevere la documenta- zione sanitaria del paziente sul presupposto che, stante la perdurante assenza di con- tatti da parte del TT , il signor necessitasse comunque di finaliz- CP_1 Pt_1 zare le cure avviate. L'odierno attore, quindi, si sottoponeva a visita medico-legale presso il proprio medico di fiducia, il TT , sulla scorta dei cui rilievi viene Per_1 formulata l'odierna richiesta risarcitoria. Sul presupposto che la responsabilità di quanto occorsogli sia da attrbuire in toto all'operato del soggetto evocato, l'odierno attore incardinava il presente giudizio, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni pa- trimoniali e non patrimoniali conseguenti al danno asseritamente patito.
La CTU disposta in corso di causa ha accertato che: - il trattamento all'arcata supe- riore -seppur portato a termine- non ha raggiunto l'obiettivo di cura (vds. CTU, pag. 13 ove si legge: “la rimozione dell'apparecchiatura ortodontica sottende implicita- mente il termine del trattamento, pertanto la deviazione a destra dell'intero arco den- tario superiore costituisce un obiettivo di cura non ancora raggiunto”); - il trattamen- to all'arcata inferiore non è stato portato a termine (vds. CTU, pag. 13 ove è scritto:
- 5 - “lo stato della dentatura e dei residui di apparecchio ortodontico dimostrano che il trattamento è stato interrotto – in pratica non risulta terminato – con la comparsa di una recidiva verso l'anomala posizione dentaria originale, poiché persiste un affol- lamento dentario nel sestante frontale ed è rilevabile un deterioramento delle condi- zioni generali della dentatura”), demandando al Giudice di stabilire se si è trattato di abbandono del paziente da parte del medico o viceversa.
Il Tribunale osserva che le emergenze istruttorie evidenziano l'assenza di qualsivo- glia profilo di responsabilità nella condotta posta in essere dal TT es- CP_1 sendo emersa l'insussistenza di profili di responsabilità nella condotta di cure posta in essere nei riguardi dell'odierno attore.
Invero, nel mese di febbraio 2014, il signor si recava presso lo studio profes- Pt_1 sionale del Dott. per eseguire cure odontoiatriche in più sedute mensili. Si CP_1 procedeva, quindi, del tutto regolarmente, ad applicazione di due apparecchi fissi, in arcata superiore ed inferiore. In relazione ai predetti trattamenti, risulta che nessuna problematica di sorta è mai stata segnalata dal paziente. Nessuna contestazione può, dunque, essere validamente formulata, con ogni evidenza, avuto riguardo alla esecu- zione tecnica della prestazione da parte del sanitario odierno convenuto. Merita conto opportunamente considerare come l'unico addebito che parte attrice imputa al sani- tario consiste nella presunta irreperibilità del TT a decorrere dall'anno CP_1
2018; irreperibilità dalla quale sarebbe derivato al paziente il danno oggi contestato, qualificabile in termini di “fastidiosi dolori e disagio”. Tale condizione – che, secon- do la ricostruzione di parte attrice, avrebbe necessitato di un non meglio precisato in- tervento da parte del convenuto- diveniva oggetto di formale contestazione soltanto a distanza di ben tre anni, ovvero quando, nel mese di marzo 2021, il signor ri- Pt_1 ferisce di avere richiesto l'intervento legale. Ebbene, del tutto sfornita di fondamento alcuno risulta – anche sul piano fattuale- la ricostruzione attorea prospettata, atteso che la condotta abbandonica del medico per presunta presunta irreperibilità del con- venuto mai si è verificata, se sol si consideri che il TT , nonostante la CP_1 chiusura di precedente studio e trasferimento in altra allocazione aveva debitamente fornito al paziente, per ogni eventualità, come provato tutti i propri contatti (anche, ovviamente, il numero di cellulare), ai quali nessuna richiesta/segnalazione/doglianza risulta essere mai pervenuta. Né risulta chiarito che tipo di ricerche abbia svolto il paziente ai fini di reperire utili contatti, né da quando fossero fruibili gli indirizzi uti- lizzati dai legali per inviare diffide e inviti alla negoziazione e radicazione del con- traddittorio.E' chiaro, infatti, che – se solo il sanitario fosse stato notiziato in ordine alla presenza di presunte problematiche - certamente non avrebbe fatto mancare al paziente, né si deduce abbia mai rifiutato il proprio pronto intervento;
intervento che
- per il vero- non veniva direttamente richiesto se non, appunto, per il tramite degli odierni difensori, sul presupposto – del tutto inveritiero, di una irreperibilità del Pro- fessionista convenuto. Non è dato rinvenire in alcun modo, dunque, la sussistenza, e la correlativa – necessaria - prova del nesso di derivazione causale tra le prestazioni
- 6 - eseguite dal TT ed i danni così come lamentati dall'attore. In conside- CP_1 razione di quanto sopra esposto, quindi, non sono ravvisabili profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'operato del TT , il quale ha correttamente CP_1 eseguito il trattamento concordato con il paziente, da ritenersi indicato e appropriato in rapporto al caso clinico concreto, oltre che eseguito nel pieno rispetto delle regole dell'arte medica e del tutto conforme alle Linee Guida. Quanto sinora dedotto vale in primis ad escludere in toto ogni asserita responsabilità in capo al Dott. Parte_3
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in ordine ai fatti di cui al presente procedimento L'infondatezza della domanda at- torea in punto an assorbe di per sé ogni ulteriore questione.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda e per tutte le fasi del giudizio
Spese di CTU come liquidate in corso di causa a definitivo carico di parte attrice soccombente.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attore.
Condanna l'attore alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese di lite liquidate in complessive euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Spese di CTU a definitivo carico di parte attrice.
Padova, 23-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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