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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/09/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n° 232/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra in persona del legale rappresentante RT pro-tempore, sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Vastano ed RT elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lanciano al V.le Marconi n.11, giusta procura in atti;
-opponente-
e
, elettivamente domiciliata in Lanciano al Largo Carlo Tappia n.7, Controparte_1 presso l'avv. Errico Sacco, che la rappresenta e difende per delega in atti;
- opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 36/2022 il Tribunale di Lanciano ha ingiunto alla
[...] di pagare entro 40 gg. dall'avvenuta notifica del decreto la somma di € RT
1.786,80, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di TFR maturato in costanza del rapporto contrattuale dal 11.11.2017 al 09.02.2020, pari a complessivi € 2.539,71, versato solo in parte nella misura di € 750,00, oltre al cumulo di interessi legali e svalutazione monetaria come per legge, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo, nonché le spese e competenze di procedura.
Con ricorso la ha proposto opposizione avverso il RT predetto decreto ingiuntivo precisando che:
- la sig.ra prima di rassegnare le dimissioni, aveva chiesto ed ottenuto le Controparte_1 ferie con decorrenza dal 30.01.2020 e obbligo di rientro per il giorno 09.02.2020, ma che in data
31.01.2020, con l'ausilio del patronato, aveva rassegnato le proprie dimissioni tramite invio in modalità telematica all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con indicazione della decorrenza dal
10.02.2020;
-l'avviso relativo alle dimissioni della dipendente era pervenuto dall'Ispettorato del Lavoro allo studio commerciale del dott. consulente del lavoro della Persona_1 RT
-la dipendente, senza comunicare nulla all'amministratore pro tempore della
[...]
[..
aveva iniziato un periodo di prova presso altra ditta denominata RT
”, con sede in Lanciano in V.le dei Cappucini n. 84; AR
-il datore di lavoro, dopo aver appreso delle dimissioni dallo studio del dott. Persona_1 aveva contattato telefonicamente la dipendente chiedendo spiegazioni, ma la stessa aveva comunicato che non sarebbe più rientrata, in quanto aveva trovato lavoro presso la ditta
[...]
”, più vicina al proprio domicilio di Via Martiri VI ottobre, distante pochi AR metri dalla sede;
-che in conseguenza delle improvvise e non comunicate dimissioni della sig.ra CP_1
l'attività di pizzeria aveva subito dei pregiudizi dal punto di vista economico.
[...]
La società ha in sintesi lamentato:
- che la dipendente ha rassegnato le dimissioni senza rispettare il termine di preavviso previsto dal
CCNL di riferimento (settore turismo, pubblici esercizi, ristorazione), che, nel caso specifico, sulla base dell'inquadramento al 4° livello e anzianità inferiore a 5 anni, è pari a giorni 20 ex art. 50 del
CCNL citato, con conseguente suo diritto all'indennità per mancato preavviso pari ad € 1.179,20;
-che la condotta ha causato disagi notevoli all'attività di ristorazione poiché la dipendente ricopriva un ruolo di tutto rilievo dirigendo il comparto pizzeria e, dunque, il datore di lavoro ha dovuto operare una riorganizzazione di tale comparto, affidando l'incarico a ER RO, previa formazione della stessa;
-che la dipendente, lavorando presso la ditta ” (che opera nel AR settore della panificazione, producendo anche prodotti di pizzeria) in costanza di rapporto di lavoro con la ha violato il rapporto fiduciario con il proprio RT datore di lavoro, nonché le regole poste alla base del divieto di concorrenza, con conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti, nella misura pari alla diminuzione di cassa patita dalla
[...] di € 30,00 giornaliere, per la durata del periodo feriale e del RT preavviso, e /o comunque nella misura anche equitativamente stabilita dal Giudice adito. La società ha, dunque, così concluso:
“- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'esistenza del credito in favore della
[...]
a titolo d'indennità per mancato preavviso, nella misura di € RT
1179,20, e per l'effetto revocare e/o modificare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 36/2022, emesso nei confronti dell'opponente perché infondato, ingiusto e illegittimo;
- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'esistenza del credito in favore della
[...]
ex art. 2105 c.c., nella misura di € 900,00, o nella misura RT equitativamente dichiarata dal Giudice adito.
- In subordine, accertare e dichiarare l'esistenza dei crediti sopra indicati, anche disgiuntamente, in favore della e per l'effetto, riconoscere in favore RT dell'opponente la compensazione con la somma di cui al decreto ingiuntivo 36/2022.
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con memoria di costituzione l'opposta ha concluso chiedendo:
“-IN VIA PRELIMINARE: accertati e dichiarati i presupposti di cui all'art.648, c.p.c, concedere l'esecuzione provvisoria anche parziale del decreto ingiuntivo opposto;
-in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande proposte nell'avversario ricorso, perché infondate, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto, condannare la RT
, al pagamento della somma di € 1.786,80 al lordo delle ritenute di legge, oltre al
[...] cumulo di interessi legali e svalutazione monetaria come per legge, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo, nonché le spese e competenze di procedura liquidate in e 450,00 per compensi professionali (oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% iva e cpa come per legge), ovvero quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia.”
-Condannare, in ogni caso la la alla rifusione delle spese RT
e competenze della causa di opposizione nonché alla lite temeraria da liquidarsi in via equitativa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ha dedotto l'opposta, in particolare, che:
- le modalità e i tempi delle dimissioni furono ampiamente concordati tra le parti;
- in ogni caso, il conteggio dell'indennità di mancato preavviso operato dalla controparte sarebbe errato in quanto prende come riferimento una paga giornaliera pari ad € 58,96, mentre il contratto di lavoro prevedeva l'espletamento di attività lavorativa part time, per cui occorrerebbe prendere in considerazione per il calcolo della paga giornaliera la percentuale del part time pari al 52,50%, giungendo per tale via a determinare una paga giornaliera di € 30,95 che, moltiplicati per 10 gg di mancato preavviso (poiché altri dieci sono stati comunque comunicati), assommano a complessivi
€. 309,58 a titolo di presunta indennità di mancato preavviso;
-non avrebbe intrattenuto alcun rapporto di lavoro con ” né in AR costanza del rapporto di lavoro con la , né RT successivamente alle dimissioni;
- che la società opponente avrebbe resistito al presente giudizio con palese mala fede.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, escussi i testi addotti dalle parti, è stata fissata l'udienza per la decisione, assegnando termine per il deposito di note conclusionali e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data odierna, all'esito del deposito in telematico delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il primo motivo di opposizione con cui la società pretende di portare in compensazione dal TFR oggetto del decreto ingiuntivo l'indennità di mancato preavviso dovuta dalla lavoratrice nei suoi confronti appare solo parzialmente fondato.
In punto di fatto, è pacifico tra le parti e risulta documentalmente che la lavoratrice abbia rassegnato formalmente le proprie dimissioni dalla in data RT
31.01.2020, tramite invio in modalità telematica all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con indicazione della decorrenza dal 10.02.2020.
E' parimenti pacifico che nel caso di specie trattandosi di lavoratrice inquadrata al 4° livello con anzianità inferiore a 5 anni il preavviso, ai sensi dell'art. 50 CCNL settore turismo, pubblici esercizi, ristorazione, era pari a giorni 20.
In punto di diritto, va premesso che l'art. 2118 c.c., nonché la dottrina e la giurisprudenza unanimi, stabiliscono che il recesso del lavoratore è atto unilaterale e recettizio, ossia che esplica i suoi effetti dal momento in cui viene a conoscenza dell'altra parte. Ai sensi degli artt. 1324 e 1335 c.c. l'atto si considera conosciuto dal destinatario nel momento in cui giunge al suo indirizzo.
La verifica probatoria sull'effettiva sussistenza di regolari dimissioni dev'essere necessariamente condotta alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 151 del 2015, applicabile ratione temporis, che per quanto qui rileva all'art. 26 stabilisce che: “1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di cui al comma 3”.
Trattandosi di onere a carico del lavoratore, è evidente che laddove quest'ultimo non provveda all'esecuzione di tale incombente la volontà recessiva palesata in altro modo è inefficace.
Risultano, dunque, prive di rilevanza le prospettazioni della difesa di parte opposta in merito al fatto che la volontà e la decisione da parte della lavoratrice di dimettersi fosse maturata già in un periodo precedente e che fosse stata manifestata verbalmente al datore di lavoro alla presenza di testimoni già agli inizi del mese di gennaio 2020. Così come risultano prive di rilevanza probatoria le deposizioni testimoniali che hanno pur confermato la prospettazione della parte opposta che la volontà di dimettersi fu palesata verbalmente dalla lavoratrice prima di seguire l'iter amministrativo previsto (o meglio, imposto) dalla legge.
Appare però fondata la contestazione contenuta nella memoria di costituzione dell'opposta in ordine alle modalità di calcolo dell'indennità di mancato preavviso utilizzate dalla società opponente.
Sotto un primo profilo la difesa della lavoratrice opposta ha evidenziato come il calcolo sia stato effettuato erroneamente prendendo in considerazione 20 giorni di mancato preavviso, mentre nel caso di specie la lavoratrice avrebbe comunque dato formalmente il preavviso al datore di lavoro in data 31.01.2020, tramite invio in modalità telematica all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La censura appare condivisibile.
In punto di fatto è pacifica tra le parti la coincidenza tra il periodo di ferie e il preavviso contrattuale.
In punto di diritto va rammentato che l'art. 2109 ultimo comma c.c. disponendo che “Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118” è chiaro nel porre un divieto di sovrapposizione del periodo di godimento delle ferie con il periodo di preavviso la cui ratio deve individuarsi nelle diverse finalità cui sono preordinati, rispettivamente, l'istituto del preavviso e quello delle ferie.
Orbene, il compendio probatorio in atti, costituito dalle deposizioni rese dai testi escussi nel presente procedimento ( e RO ER) ha fornito riscontro estrinseco alla Testimone_1 prospettazione della lavoratrice opposta secondo cui alla preannunciata volontà della lavoratrice di dimettersi agli inizi di gennaio 2020 è seguita la richiesta del datore di lavoro di proseguire l'attività lavorativa nel mese di gennaio 2020 ed il collocamento in ferie forzate dal 30.01.2020 al
09.02.2020. Tale comportamento può ragionevolmente essere interpretato come una rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso relativamente a quel periodo in quanto l'omessa prestazione di attività lavorativa durante il preavviso è imputabile alla volontà unilaterale del datore di lavoro che ha messo la dipendente in ferie forzate.
D'altronde, è rimasta priva di ogni sostegno processuale la deduzione dell'opponente che la lavoratrice, prima di rassegnare le dimissioni, avesse chiesto ed ottenuto le ferie.
Sotto un secondo profilo la difesa della lavoratrice opposta ha evidenziato l'erroneità del parametro assunto alla base del conteggio dell'indennità di mancato preavviso operato dalla controparte costituito dalla paga giornaliera pari ad € 58,96, quando invece il contratto di lavoro prevedeva l'espletamento di attività lavorativa part time.
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta occorrerà dunque prendere in considerazione per il calcolo della paga giornaliera la percentuale del part time pari al 52,50%, giungendo per tale via a determinare una paga giornaliera di € 30,95 quale parametro di riferimento, con la conseguenza che l'indennità di mancato preavviso sarà quantificata in complessivi €. 309,58
(ossia €. 30,95 per 10 giorni).
Non può invece trovare accoglimento la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla società tesa all'accertamento di un credito pari ad € 900,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2105 c.c. per aver la lavoratrice violato il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e le regole poste alla base del divieto di concorrenza, lavorando presso la ditta “ ” AR
(che opera nel settore della panificazione, producendo anche prodotti di pizzeria) in costanza di rapporto di lavoro con la RT
Le deduzioni della parte opponente sono rimaste del tutto sfornite di supporto probatorio non avendo essa assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare l'esistenza del rapporto lavorativo concorrenziale con la ditta “ ” ed il pregiudizio AR concreto che avrebbe causato.
Invero, non è stato citato in giudizio il responsabile pro tempore della ditta “ AR
” che era stato indicato quale testimone (pur in difetto di indicazione delle sue
[...] generalità) nel presente procedimento al fine di rispondere sul capitolo di prova 12 (“Vero è, che la sig.ra nel periodo dal 30 gennaio 2020 in poi ha prestato attività lavorativa Controparte_1 presso la Vs ditta”).
Inoltre, le testimoni escusse nel presente giudizio, e RO ER, hanno Testimone_1 negato che dopo le dimissioni della sig.ra l'attività di pizzeria abbia risentito Controparte_1 di una lieve flessione, anche a causa dell'organizzazione del comparto pizzeria.
Conclusivamente, per le esposte motivazioni, il decreto ingiuntivo n. 36/2022 dev'essere revocato e la società opponente dev'essere condannata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di €. 1.477,22 (ossia €. 1.786,80 - €. 309,58), oltre interessi sino al saldo effettivo. Considerata la revoca del decreto ingiuntivo le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquidate avuto riguardo ai valori minimi di cui alle tabelle allegate al DM 147/2022, possono essere compensate nella misura di ¼, mentre la restante parte segue la soccombenza della parte opponente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 36/2022 e condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di €. 1.477,22, oltre interessi sino al saldo effettivo;
-compensa le spese del giudizio nella misura di ¼;
-condanna la società opponente a rifondere all'Erario dello Stato la restante parte delle spese del presente giudizio, già liquidata in €. 1.153,5 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso il 30.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra in persona del legale rappresentante RT pro-tempore, sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Vastano ed RT elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lanciano al V.le Marconi n.11, giusta procura in atti;
-opponente-
e
, elettivamente domiciliata in Lanciano al Largo Carlo Tappia n.7, Controparte_1 presso l'avv. Errico Sacco, che la rappresenta e difende per delega in atti;
- opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 36/2022 il Tribunale di Lanciano ha ingiunto alla
[...] di pagare entro 40 gg. dall'avvenuta notifica del decreto la somma di € RT
1.786,80, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di TFR maturato in costanza del rapporto contrattuale dal 11.11.2017 al 09.02.2020, pari a complessivi € 2.539,71, versato solo in parte nella misura di € 750,00, oltre al cumulo di interessi legali e svalutazione monetaria come per legge, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo, nonché le spese e competenze di procedura.
Con ricorso la ha proposto opposizione avverso il RT predetto decreto ingiuntivo precisando che:
- la sig.ra prima di rassegnare le dimissioni, aveva chiesto ed ottenuto le Controparte_1 ferie con decorrenza dal 30.01.2020 e obbligo di rientro per il giorno 09.02.2020, ma che in data
31.01.2020, con l'ausilio del patronato, aveva rassegnato le proprie dimissioni tramite invio in modalità telematica all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con indicazione della decorrenza dal
10.02.2020;
-l'avviso relativo alle dimissioni della dipendente era pervenuto dall'Ispettorato del Lavoro allo studio commerciale del dott. consulente del lavoro della Persona_1 RT
-la dipendente, senza comunicare nulla all'amministratore pro tempore della
[...]
[..
aveva iniziato un periodo di prova presso altra ditta denominata RT
”, con sede in Lanciano in V.le dei Cappucini n. 84; AR
-il datore di lavoro, dopo aver appreso delle dimissioni dallo studio del dott. Persona_1 aveva contattato telefonicamente la dipendente chiedendo spiegazioni, ma la stessa aveva comunicato che non sarebbe più rientrata, in quanto aveva trovato lavoro presso la ditta
[...]
”, più vicina al proprio domicilio di Via Martiri VI ottobre, distante pochi AR metri dalla sede;
-che in conseguenza delle improvvise e non comunicate dimissioni della sig.ra CP_1
l'attività di pizzeria aveva subito dei pregiudizi dal punto di vista economico.
[...]
La società ha in sintesi lamentato:
- che la dipendente ha rassegnato le dimissioni senza rispettare il termine di preavviso previsto dal
CCNL di riferimento (settore turismo, pubblici esercizi, ristorazione), che, nel caso specifico, sulla base dell'inquadramento al 4° livello e anzianità inferiore a 5 anni, è pari a giorni 20 ex art. 50 del
CCNL citato, con conseguente suo diritto all'indennità per mancato preavviso pari ad € 1.179,20;
-che la condotta ha causato disagi notevoli all'attività di ristorazione poiché la dipendente ricopriva un ruolo di tutto rilievo dirigendo il comparto pizzeria e, dunque, il datore di lavoro ha dovuto operare una riorganizzazione di tale comparto, affidando l'incarico a ER RO, previa formazione della stessa;
-che la dipendente, lavorando presso la ditta ” (che opera nel AR settore della panificazione, producendo anche prodotti di pizzeria) in costanza di rapporto di lavoro con la ha violato il rapporto fiduciario con il proprio RT datore di lavoro, nonché le regole poste alla base del divieto di concorrenza, con conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti, nella misura pari alla diminuzione di cassa patita dalla
[...] di € 30,00 giornaliere, per la durata del periodo feriale e del RT preavviso, e /o comunque nella misura anche equitativamente stabilita dal Giudice adito. La società ha, dunque, così concluso:
“- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'esistenza del credito in favore della
[...]
a titolo d'indennità per mancato preavviso, nella misura di € RT
1179,20, e per l'effetto revocare e/o modificare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 36/2022, emesso nei confronti dell'opponente perché infondato, ingiusto e illegittimo;
- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'esistenza del credito in favore della
[...]
ex art. 2105 c.c., nella misura di € 900,00, o nella misura RT equitativamente dichiarata dal Giudice adito.
- In subordine, accertare e dichiarare l'esistenza dei crediti sopra indicati, anche disgiuntamente, in favore della e per l'effetto, riconoscere in favore RT dell'opponente la compensazione con la somma di cui al decreto ingiuntivo 36/2022.
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con memoria di costituzione l'opposta ha concluso chiedendo:
“-IN VIA PRELIMINARE: accertati e dichiarati i presupposti di cui all'art.648, c.p.c, concedere l'esecuzione provvisoria anche parziale del decreto ingiuntivo opposto;
-in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande proposte nell'avversario ricorso, perché infondate, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto, condannare la RT
, al pagamento della somma di € 1.786,80 al lordo delle ritenute di legge, oltre al
[...] cumulo di interessi legali e svalutazione monetaria come per legge, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo, nonché le spese e competenze di procedura liquidate in e 450,00 per compensi professionali (oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% iva e cpa come per legge), ovvero quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia.”
-Condannare, in ogni caso la la alla rifusione delle spese RT
e competenze della causa di opposizione nonché alla lite temeraria da liquidarsi in via equitativa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ha dedotto l'opposta, in particolare, che:
- le modalità e i tempi delle dimissioni furono ampiamente concordati tra le parti;
- in ogni caso, il conteggio dell'indennità di mancato preavviso operato dalla controparte sarebbe errato in quanto prende come riferimento una paga giornaliera pari ad € 58,96, mentre il contratto di lavoro prevedeva l'espletamento di attività lavorativa part time, per cui occorrerebbe prendere in considerazione per il calcolo della paga giornaliera la percentuale del part time pari al 52,50%, giungendo per tale via a determinare una paga giornaliera di € 30,95 che, moltiplicati per 10 gg di mancato preavviso (poiché altri dieci sono stati comunque comunicati), assommano a complessivi
€. 309,58 a titolo di presunta indennità di mancato preavviso;
-non avrebbe intrattenuto alcun rapporto di lavoro con ” né in AR costanza del rapporto di lavoro con la , né RT successivamente alle dimissioni;
- che la società opponente avrebbe resistito al presente giudizio con palese mala fede.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, escussi i testi addotti dalle parti, è stata fissata l'udienza per la decisione, assegnando termine per il deposito di note conclusionali e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data odierna, all'esito del deposito in telematico delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il primo motivo di opposizione con cui la società pretende di portare in compensazione dal TFR oggetto del decreto ingiuntivo l'indennità di mancato preavviso dovuta dalla lavoratrice nei suoi confronti appare solo parzialmente fondato.
In punto di fatto, è pacifico tra le parti e risulta documentalmente che la lavoratrice abbia rassegnato formalmente le proprie dimissioni dalla in data RT
31.01.2020, tramite invio in modalità telematica all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con indicazione della decorrenza dal 10.02.2020.
E' parimenti pacifico che nel caso di specie trattandosi di lavoratrice inquadrata al 4° livello con anzianità inferiore a 5 anni il preavviso, ai sensi dell'art. 50 CCNL settore turismo, pubblici esercizi, ristorazione, era pari a giorni 20.
In punto di diritto, va premesso che l'art. 2118 c.c., nonché la dottrina e la giurisprudenza unanimi, stabiliscono che il recesso del lavoratore è atto unilaterale e recettizio, ossia che esplica i suoi effetti dal momento in cui viene a conoscenza dell'altra parte. Ai sensi degli artt. 1324 e 1335 c.c. l'atto si considera conosciuto dal destinatario nel momento in cui giunge al suo indirizzo.
La verifica probatoria sull'effettiva sussistenza di regolari dimissioni dev'essere necessariamente condotta alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 151 del 2015, applicabile ratione temporis, che per quanto qui rileva all'art. 26 stabilisce che: “1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di cui al comma 3”.
Trattandosi di onere a carico del lavoratore, è evidente che laddove quest'ultimo non provveda all'esecuzione di tale incombente la volontà recessiva palesata in altro modo è inefficace.
Risultano, dunque, prive di rilevanza le prospettazioni della difesa di parte opposta in merito al fatto che la volontà e la decisione da parte della lavoratrice di dimettersi fosse maturata già in un periodo precedente e che fosse stata manifestata verbalmente al datore di lavoro alla presenza di testimoni già agli inizi del mese di gennaio 2020. Così come risultano prive di rilevanza probatoria le deposizioni testimoniali che hanno pur confermato la prospettazione della parte opposta che la volontà di dimettersi fu palesata verbalmente dalla lavoratrice prima di seguire l'iter amministrativo previsto (o meglio, imposto) dalla legge.
Appare però fondata la contestazione contenuta nella memoria di costituzione dell'opposta in ordine alle modalità di calcolo dell'indennità di mancato preavviso utilizzate dalla società opponente.
Sotto un primo profilo la difesa della lavoratrice opposta ha evidenziato come il calcolo sia stato effettuato erroneamente prendendo in considerazione 20 giorni di mancato preavviso, mentre nel caso di specie la lavoratrice avrebbe comunque dato formalmente il preavviso al datore di lavoro in data 31.01.2020, tramite invio in modalità telematica all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La censura appare condivisibile.
In punto di fatto è pacifica tra le parti la coincidenza tra il periodo di ferie e il preavviso contrattuale.
In punto di diritto va rammentato che l'art. 2109 ultimo comma c.c. disponendo che “Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118” è chiaro nel porre un divieto di sovrapposizione del periodo di godimento delle ferie con il periodo di preavviso la cui ratio deve individuarsi nelle diverse finalità cui sono preordinati, rispettivamente, l'istituto del preavviso e quello delle ferie.
Orbene, il compendio probatorio in atti, costituito dalle deposizioni rese dai testi escussi nel presente procedimento ( e RO ER) ha fornito riscontro estrinseco alla Testimone_1 prospettazione della lavoratrice opposta secondo cui alla preannunciata volontà della lavoratrice di dimettersi agli inizi di gennaio 2020 è seguita la richiesta del datore di lavoro di proseguire l'attività lavorativa nel mese di gennaio 2020 ed il collocamento in ferie forzate dal 30.01.2020 al
09.02.2020. Tale comportamento può ragionevolmente essere interpretato come una rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso relativamente a quel periodo in quanto l'omessa prestazione di attività lavorativa durante il preavviso è imputabile alla volontà unilaterale del datore di lavoro che ha messo la dipendente in ferie forzate.
D'altronde, è rimasta priva di ogni sostegno processuale la deduzione dell'opponente che la lavoratrice, prima di rassegnare le dimissioni, avesse chiesto ed ottenuto le ferie.
Sotto un secondo profilo la difesa della lavoratrice opposta ha evidenziato l'erroneità del parametro assunto alla base del conteggio dell'indennità di mancato preavviso operato dalla controparte costituito dalla paga giornaliera pari ad € 58,96, quando invece il contratto di lavoro prevedeva l'espletamento di attività lavorativa part time.
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta occorrerà dunque prendere in considerazione per il calcolo della paga giornaliera la percentuale del part time pari al 52,50%, giungendo per tale via a determinare una paga giornaliera di € 30,95 quale parametro di riferimento, con la conseguenza che l'indennità di mancato preavviso sarà quantificata in complessivi €. 309,58
(ossia €. 30,95 per 10 giorni).
Non può invece trovare accoglimento la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla società tesa all'accertamento di un credito pari ad € 900,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2105 c.c. per aver la lavoratrice violato il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e le regole poste alla base del divieto di concorrenza, lavorando presso la ditta “ ” AR
(che opera nel settore della panificazione, producendo anche prodotti di pizzeria) in costanza di rapporto di lavoro con la RT
Le deduzioni della parte opponente sono rimaste del tutto sfornite di supporto probatorio non avendo essa assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare l'esistenza del rapporto lavorativo concorrenziale con la ditta “ ” ed il pregiudizio AR concreto che avrebbe causato.
Invero, non è stato citato in giudizio il responsabile pro tempore della ditta “ AR
” che era stato indicato quale testimone (pur in difetto di indicazione delle sue
[...] generalità) nel presente procedimento al fine di rispondere sul capitolo di prova 12 (“Vero è, che la sig.ra nel periodo dal 30 gennaio 2020 in poi ha prestato attività lavorativa Controparte_1 presso la Vs ditta”).
Inoltre, le testimoni escusse nel presente giudizio, e RO ER, hanno Testimone_1 negato che dopo le dimissioni della sig.ra l'attività di pizzeria abbia risentito Controparte_1 di una lieve flessione, anche a causa dell'organizzazione del comparto pizzeria.
Conclusivamente, per le esposte motivazioni, il decreto ingiuntivo n. 36/2022 dev'essere revocato e la società opponente dev'essere condannata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di €. 1.477,22 (ossia €. 1.786,80 - €. 309,58), oltre interessi sino al saldo effettivo. Considerata la revoca del decreto ingiuntivo le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquidate avuto riguardo ai valori minimi di cui alle tabelle allegate al DM 147/2022, possono essere compensate nella misura di ¼, mentre la restante parte segue la soccombenza della parte opponente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 36/2022 e condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di €. 1.477,22, oltre interessi sino al saldo effettivo;
-compensa le spese del giudizio nella misura di ¼;
-condanna la società opponente a rifondere all'Erario dello Stato la restante parte delle spese del presente giudizio, già liquidata in €. 1.153,5 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso il 30.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -