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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5818 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 18.11.2025
R.G. 766/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Francesco Notaro Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 766/2025 R.G.
TRA
“ c.f. , in persona degli Parte_1 P.IVA_1 amministratori giudiziari, avv. Salvatore Scotto di Marrazzo e dott. Mauro Strazzullo, nominati con provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli nel procedimento n. Part 22918/2013 , rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato all'atto di appello, dall'avv. Agnese Carannante, c.f. , pec C.F._1
presso il quale elegge domicilio digitale Email_1
Appellante
E
, c.f. , rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 P.IVA_2 di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antimo Ferraro,
c.f. , pec presso il quale elegge domicilio C.F._2 Email_2 digitale
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
52/2025, pubblicata il 9.01.2025.
1 Conclusioni dell'appellante: in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'eccezione di compensazione sollevata dalla controparte e rigettare l'opposizione ex adverso proposta in primo grado.
Conclusioni dell'appellata: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. La con atto di precetto del 30.11.2022 intimò Parte_1
alla il pagamento della complessiva somma di euro 11.408,10 in forza Parte_3 della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3757/2022, che condannava l'intimata, unitamente ad al pagamento delle spese processuali, liquidate, per il Parte_4 primo grado di giudizio, in € 540,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi e, per il secondo grado, in € 355,00 per esborsi ed € 3.750,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA.
La propose opposizione al precetto eccependo preliminarmente che, Parte_3 non avendo la sentenza della Corte d'Appello ripartito le spese tra i due soccombenti, si imponeva, ai sensi dell'art. 97, 2° comma, c.p.c., l'applicazione del criterio residuale della ripartizione per quote eguali, con la conseguenza che il precetto era insanabilmente viziato e, quindi, nullo, in quanto era stato intimato il pagamento dell'intero importo liquidato per spese processuali nei confronti della sola essa società opponente.
Inoltre la eccepì la compensazione con il controcredito che deduceva Parte_3 di avere nei confronti della in forza del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1545/2017, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
13.06.2017 e depositato in pari data, per complessivi € 601.448,00, munito di decreto di esecutorietà del 18.01.2018.
Concluse chiedendo di accertare e dichiarare nullo l'atto di precetto oggetto di opposizione e, in subordine, operando l'eccepita compensazione, di dichiararne l'inefficacia.
Si costituì l'amministrazione giudiziaria della Parte_1 esponendo che, con provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli, reso nel procedimento n. 52870/12 RGNR, era stato disposto il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (cd. codice Antimafia) delle quote sociali e di ogni altro bene nella disponibilità della suddetta società.
2 L'amministrazione giudiziaria sostenne che i crediti accertati con modalità diverse da quelle contemplate dagli artt. 57, 58 e 59 del citato decreto legislativo non le potevano essere opposti, neppure in compensazione.
Dedusse che, in sede di opposizione all'esecuzione, promossa in base ad un titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
Chiese, quindi, il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, così statuì: “A) Accoglie l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. e, per l'effetto, B) Dichiara l'insussistenza di alcun debito della opponente nei confronti della opposta con riferimento alla sentenza
n. 3757/2022 della Corte d'Appello di Napoli, per effetto della compensazione legale con il maggiore controcredito vantato dalla opponente in virtù del d.i. 1545/2017 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere”.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva in sede di gravame, ha fondato la decisione sulle ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) Va accolta l'eccezione di compensazione legale, sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. Invero, il credito opposto in compensazione (pari ad € 601.448,00), risulta certo, liquido ed esigibile, in quanto fondato su decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 1545/2017, non opposto.
Non si applicano, nel caso di specie, gli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011, atteso che il credito dedotto in compensazione è fondato su un titolo giudiziale formatosi in data successiva al provvedimento di sequestro preventivo richiamato dall'opposta.
2) Quanto all'ammissibilità dell'eccezione di compensazione relativa ad un controcredito sorto anteriormente alla formazione del titolo azionato dal creditore precettante, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 23573/2013, “il credito della parte vittoriosa per le spese giudiziali, nascendo la sua fattispecie costitutiva dal dovere del giudice di provvedere sulle spese e dalla decisione di seguire il criterio della soccombenza, può reputarsi sorto soltanto nel momento della pronuncia stessa, che disponga la condanna alle spese;
nel caso di specie il controcredito dell' [ ] non avrebbe potuto - nonostante l'anteriorità della sua fattispecie costitutiva rispetto al giudicato per le dette spese - in alcun modo dedursi nel giudizio che portò alla condanna alle spese. Ne consegue che alla possibilità della sua deduzione da parte dell' [ ] con
3 l'opposizione all'esecuzione [ ] non poteva essere d'ostacolo il fatto che il credito per cui era stata minacciata l'esecuzione fosse coperto da cosa giudicata formatasi dopo la sua fattispecie costitutiva, poiché la peculiarità della formazione della cosa giudicata al momento della pronuncia sulle spese escludeva la possibilità di far valere il credito
e, quindi, di postularne l'effetto estintivo del controcredito precettato anteriormente e, dunque, detta possibilità si configurava solo con il mezzo dell'opposizione al precetto”.
Il caso esaminato dalla Corte di legittimità è analogo a quello in esame, in cui il credito azionato col precetto riguarda le spese giudiziali liquidate con la sentenza n. 3757/2022 della Corte d'Appello di Napoli - mentre il controcredito è sorto anteriormente (d.i. n.
1545/2017) - ma non poteva essere opposto in compensazione nel giudizio di cognizione concluso con la sentenza fatta valere dal creditore precettante. Ne consegue che l'eccezione di compensazione è ammissibile.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado l'amministrazione giudiziaria della
[...] ha proposto appello, a cui ha resistito, costituendosi, la Parte_1
, già Controparte_2 Parte_3
All'esito dell'udienza di discussione orale del 18.11.2025, la Corte ha deciso la causa ai sensi dell'art. 350bis c.p.c.
§ 2.1. Con il gravame l'appellante lamenta che “il percorso logico-giuridico compiuto dal giudice di primo grado è manifestamente viziato, in quanto condotto con una valutazione superficiale che non tiene conto: - della esistenza di un sequestro preventivo antimafia che riguarda la società appellante;
-della normativa speciale applicabile;
- della concessione del decreto ingiuntivo (per presunto credito anteriore), della provvisoria esecuzione e della sua notifica dopo il sequestro”.
L'appellante sostiene l'inopponibilità all'amministrazione giudiziaria dell'eccezione di compensazione formulata dalla controparte. Reitera il richiamo al d.lgs. n. 159 del 2011
(cd. Codice Antimafia), il quale prevede che i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro devono essere accertati secondo le modalità
e le forme ivi indicate, in presenza delle condizioni indicate, al fine di garantire, tra l'altro, l'estraneità degli stessi all'attività illecita e la buona fede del preteso creditore.
Deduce che il giudice di prime cure non avrebbe dovuto escludere l'applicazione nel caso di specie degli artt. 52 e ss. del Codice Antimafia sul presupposto “che il credito opposto in compensazione risulta fondato su un titolo giudiziale formatosi in data successiva al sequestro preventivo”, essendo inconferente la presenza di un titolo giudiziale in quanto - ai fini della applicazione o meno della disciplina di cui agli artt.
4 52 e ss. del citato codice - il discrimine è rappresentato dalla dedotta sussistenza di crediti che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro, con la conseguenza tali (presunti) crediti (come quello del caso in esame) devono essere accertati dinanzi al giudice penale, secondo la normativa del codice antimafia.
Argomenta che il decreto ingiuntivo - di cui il primo giudice ha tenuto conto ai fini della compensazione - è tamquam non esset ed inopponibile all'amministrazione giudiziaria.
I crediti che siano stati accertati secondo modalità diverse da quelle previste dal codice antimafia, non possono essere opposti, neppure in compensazione, all'amministrazione giudiziaria, “la quale non può e non deve pagare crediti che non siano stati ritualmente accertati”.
A sostegno delle ragioni del gravame evidenzia che, analogamente - secondo una giurisprudenza granitica - l'opponibilità alla massa fallimentare dei crediti anteriori sussiste solo se il decreto ingiuntivo è stato emesso e dichiarato esecutivo prima della dichiarazione di fallimento, in quanto, sopraggiunta la procedura concorsuale, ogni credito deve essere accertato ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare.
Nel caso di specie, inoltre, come risulta dalla documentazione prodotta ex adverso, il decreto ingiuntivo non solo non è divenuto definitivo prima del decreto di sequestro, ma
è stato notificato molto tempo dopo la pubblicazione del decreto di sequestro (risalente al 2014), per cui, a fortiori, non è opponibile all'amministrazione giudiziaria e il creditore, se intende far valere il credito, deve adire il giudice penale.
Ne consegue, secondo l'appellante, che nessuna compensazione può operare tra il credito vantato da essa società appellante e la . Controparte_3
§ 2.2. L'appellante censura, poi, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'ammissibilità dell'eccezione di compensazione relativa ad un controcredito sorto anteriormente alla formazione del titolo azionato dal creditore precettante
L'appellante argomenta che la decisione impugnata si fonda sull'assunto che "in sede di esecuzione può farsi luogo a compensazione, allorché il debitore opponga un credito che non avrebbe potuto opporre nel giudizio di cognizione concluso con la sentenza in base alla quale l'esecuzione è stata promossa”.
La deduce che tale assunto è smentito dalla lettura della sentenza che Parte_1 costituisce il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto “da cui risulta che, già nel corso di quel giudizio, parte appellata deduceva il presunto credito portato dal decreto ingiuntivo in compensazione con il credito per indennità di occupazione sine titulo vantato dalla parte appellante ed accertato in sentenza”.
5 Sostiene, quindi che “impropriamente” il primo giudice ha richiamato il principio secondo cui "la condanna al pagamento delle spese giudiziali è conseguenza della soccombenza, ed il relativo credito non è, pertanto, accertato in esito ad un contraddittorio in cui la controparte avrebbe potuto far valere in compensazione un suo credito. Consegue che al creditore che agisce esecutivamente per il recupero delle spese giudiziali, in forza di sentenza passata in giudicato, l'esecutato può opporre in compensazione un suo credito anteriore alla formazione di quel giudicato, sempre che
l'esistenza di tale credito non sia stata dedotta o non si sarebbe dovuta dedurre nel processo definito con la sentenza passata in giudicato quale fatto estintivo”.
§ 3. Il primo motivo di gravame è infondato.
§ 3.1. L'art. 52 del decreto legislativo n. 159 del 2011, rubricato “Diritti dei terzi”, dispone: “
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita
o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.”.
La necessità che l'accertamento dei crediti vantati nei confronti di un debitore i cui beni siano sottoposti a sequestro preventivo, ai sensi del citato decreto legislativo antimafia, sia effettuata in sede penale - valutando la sussistenza delle condizioni elencate nel medesimo decreto - risponde all'evidente esigenza di consentire i relativi pagamenti da parte dell'amministrazione giudiziaria, senza che tali crediti possano essere pregiudicati dalla misura ablatoria del sequestro e conseguente confisca. Tale esigenza trova quindi spazio quando i creditori agiscano per la soddisfazione dei loro crediti, sorti anteriormente al decreto di sequestro, chiedendone il pagamento.
6 Nel caso di specie la poi , con il Parte_3 Controparte_3 proposto giudizio di opposizione a precetto, intende esclusivamente paralizzare, con l'eccezione di compensazione fondata su un controcredito, il diritto di procedere ad esecuzione, azionato con l'atto di precetto notificatole dall'amministrazione giudiziaria della e non chiede alcun pagamento a quest'ultima. Parte_1
Peraltro non vi è dubbio che il credito opposto in compensazione sia certo, liquido ed esigibile, in quanto fondato su un decreto ingiuntivo pacificamente non opposto, che, ai fini della proposizione dell'eccezione di compensazione, non può essere considerato - come sostenuto dall'appellante - tamquam non esset, ma consente di sollevare fondatamente la suddetta eccezione fino a concorrenza del controcredito.
Del resto è il medesimo appellante ad evidenziare che la ratio della disciplina introdotta con il citato decreto legislativo antimafia risiede nel fatto che l'amministrazione giudiziaria, “non può e non deve pagare crediti che non siano stati ritualmente accertati”, e ciò non esclude che i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati da terzi possano essere posti in compensazione con un controcredito di un soggetto i cui beni siano sottoposti a sequestro preventivo antimafia - e, quindi, in amministrazione giudiziaria - fino a concorrenza di tale controcredito, senza chiedere il pagamento dell'eventuale eccedenza.
Inoltre si osserva come, proprio in analogia con la procedura concorsuale fallimentare - analogia richiamata dall'appellante - si debba pervenire alle medesime conclusioni sopra illustrate.
E invero sul punto va segnalato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “ Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (cfr., tra le più recenti, Cass. ordinanza n. 13345 del 14.05.2024).
§ 3.2. Non conduce all'accoglimento del gravame neanche la censura della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'ammissibilità dell'eccezione di compensazione relativa ad un controcredito sorto anteriormente alla formazione del titolo azionato dal
7 creditore precettante, sul presupposto che il debitore non avrebbe potuto opporre la compensazione nel giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza in base alla quale l'esecuzione è stata proposta.
L'amministrazione giudiziaria deduce che tale assunto è smentito dalla lettura della sentenza che costituisce il titolo esecutivo a fondamento del precetto opposto “da cui risulta che, già nel corso di quel giudizio, parte appellata deduceva il presunto credito portato dal decreto ingiuntivo in compensazione con il credito per indennità di occupazione sine titulo vantato dalla parte appellante ed accertato in sentenza”.
Al riguardo si osserva che la questione che il credito della era stato Controparte_3 oggetto di eccezione di compensazione nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3757/2022, sulla quale si fonda l'atto di precetto intimato dall'amministrazione giudiziaria, è stata sollevata per la prima volta in grado di appello e, quindi, soggiacendo al divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., non può essere esaminata da questa Corte.
In ogni caso il rilievo non è sufficientemente circostanziato in quanto l'appellante non allega nell'atto di impugnazione in quale passaggio della motivazione della sentenza della Corte d'Appello si evinca che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 1545/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia stato oggetto di eccezione di compensazione, né richiama documentazione ritualmente prodotta in primo grado a sostegno di tale doglianza.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 4. Le spese del grado seguono la soccombenza e si pongono a carico della
[...] in amministrazione giudiziaria. VA liquidate in base al Parte_1
DM 147/2022 in misura prossima ai minimi di tariffa, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento dell'impugnazione e del modello decisorio semplificato adottato per la definizione del gravame.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, a carico dell'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la in persona degli Parte_1 amministratori giudiziari, al pagamento a favore della Controparte_2
8 delle spese del gravame che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al Pt_3 rimborso per spese generali nella misura del 15% IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Napoli, 18.11.2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Francesco Notaro
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