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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6562/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 Parte 2 Parte 3 "
Parte 4 Parte 5 Parte 6 '
Parte 7 Parte 8 Parte 9 ' "
[...] , rappresentati e difesi, Parte 10 tutti "
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti COSTABILE ANTONIO e
, giusta mandato in calce al ricorso introduttivoControparte 1
Ricorrenti
E
Controparte 2
[...] , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to COLANTUONO ANNARITA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 13.12.2024 i ricorrenti esponevano di essere dipendenti a tempo indeterminato della convenuta con il profilo professionale CPS - Infermiere, ovvero con quello di CP_3 - ex categorie B e D del CCNL del Personale del Comparto
Sanità del 21.05.2018, tutti impiegati presso il P.O. " Controparte_2
[...] di Salerno.
Rappresentavano che nel corso della loro attività lavorativa avevano sempre osservato turni rotativi nell'arco di 24 ore (mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo) e ciò anche nei giorni festivi, civili e religiosi, infrasettimanali.
Deducevano, al riguardo, che l' Controparte_2 convenuta aveva usufruito delle loro prestazioni lavorative anche nei giorni festivi infrasettimanali, senza tuttavia corrispondergli alcun incremento retributivo a tale titolo e che tale condotta doveva ritenersi illegittima, in quanto violativa della normativa regolante la materia, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
In tal senso, evidenziavano che la contrattazione collettiva di settore e, in particolare,
l'art. 9 del C.C.N.L. del 20.09.2001, integrativo della Contrattazione Collettiva del
7.4.1999, poi riconfermato dall'art. 29, comma 6, del nuovo C.C.N.L. relativo al triennio
2016/2018, aveva stabilito il diritto dei dipendenti a godere del riposo nelle feste infrasettimanali o, in alternativa, alla monetarizzazione dell'attività svolta in quelle giornate.
Sottolineavano, ancora, che, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del richiamato C.C.N.L., è disposta una maggiorazione del 30% della paga oraria per lo straordinario festivo e una maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno.
Al riguardo, precisavano che, così come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 (oggi recepito dall'art. 86 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 21.05.2018) e quella di cui all'art. 9 del CCNL
20.9.2001 sono cumulabili tra loro in favore del personale del comparto sanità, poiché tale meccanismo permette di compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema della turnazione, che aumenta quando il turno ricade in una giornata festiva.
Evidenziavano, quindi, che il comportamento contra ius dell'Azienda datrice era evidente, anche considerando il fatto che, a partire dal 2023, essa eroga regolarmente ai propri dipendenti l'indennità per lavoro festivo infrasettimanale. Esponevano, perciò, di aver maturato il diritto di ottenere la corresponsione della predetta maggiorazione retributiva, per gli importi e in relazione ai periodi così specificati: Parte 1 , € 1.565,00 (€ 17,53 x 57 ore in straordinario diurno;
€ 20,22 x 28 ore in straordinario notturno), a far data dall'1.12.2020 al 31.12.2022; Parte 2 € '
1.263,00 (€ 20,55 x 43 ore in straordinario diurno;
€ 23,71 x 16 ore in straordinario notturno), per il periodo che andava dall'1.12.2019 al 31.05.2021;
€ Parte 3 "
4.742,00 (€ 20,55 x 150 ore in straordinario diurno;
€ 23,71 x 70t ore in straordinario notturno), in relazione all'arco di tempo che andava dall'1.01.2018 al 31.12.2022;
[...]
Parte 4 € 1.776,00 (€ 15,13 × 69 ore in straordinario diurno;
€ 17,42 x 42 ore in '
straordinario notturno), a far data dall'1.04.2020 al 31.12.2022; Parte 5 € '
2.435,00 (€ 15,13 x 131 ore in straordinario diurno;
€ 17,45 x 26 ore in straordinario notturno), per il periodo dall'1.12.2019 al 31.12.2022; Parte 6 , € 2.596,00 (€ 17,53
x 102 ore in straordinario diurno;
€ 20,22 x 40 ore in straordinario notturno), con riguardo all'arco di tempo dall'1.12.2019 al 31.12.2022; Parte 7 € 3.810,00 (€ 21,29 x
119 ore in straordinario diurno;
€ 246,56 x 52 ore in straordinario notturno), relativamente al periodo che andava dall'1.01.2018 al 31.12.2022; € 3.468,00 Parte 8
(€ 21,29 x 126 ore in straordinario diurno;
€ 24,56 x 32 ore in straordinario notturno) a far data dall'1.14.2018 al 30.09.2021; € 1.297,00 (€ 17,53 x 44Parte_9 '
ore in straordinario diurno;
€ 20,22 x 26 ore in straordinario notturno), in relazione all'arco temporale che andava dall'1.12.2017 al 31.12.2022; Parte 10 € 2.988,00 (€ '
15,13 x 126 ore in straordinario diurno;
€ 17,45 x 62 ore in straordinario notturno), per il periodo dall'1.12.2018 al 31.12.2022.
Deducevano, infine, che vani erano stati i tentativi di recupero stragiudiziale da essi esperiti al fine di ottenere l'attribuzione delle predette spettanze economiche, per cui si era reso indispensabile il ricorso all'autorità giudiziaria.
Per i suesposti motivi i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:" 1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL Integrativo del Comparto Sanità del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali per i periodi per cui è causa, come sopra indicati, e per l'effetto:
2. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ciascuno di essi delle seguenti somme: Parte 1 € "
1.565,00; Parte 2 € 1.263,00; Parte 3 , € 4.742,00; Parte 4 € ' " 1.776,00; Parte 5 € 2.435,00; Parte 6 " € 2.596,00;
€ Parte 7 ' "
Parte 8 € 3.468,00;
€ 1.297,00; 3.810,00; Parte 9
[...] Parte 10 € 2.988,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori "
o risultanti a seguito di espletanda c.t.u. o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari".
La convenuta si costituiva in giudizio, seppur tardivamente, comunicando l'avvenuto pagamento delle somme richieste ai ricorrenti.
Nelle note autorizzate, trasmesse il 6.10.2025, il procuratore dei lavoratori dava atto del pagamento solo parziale delle somme rivendicate da Parte 1 Parte 7 "
e, pertanto, chiedeva la condanna della parte Parte_8 e Parte 10
convenuta al pagamento delle somme residue ancora dovute e la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto riconoscimento delle ragioni limitatamente ai restanti ricorrenti, le cui pretese erano state integralmente soddisfatte, il tutto con regolamentazione delle spese processuali anche secondo il principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 14.10.2025, il Giudice, subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione del dott. Gibboni in forza del decreto n. 183/2025 emesso dal Presidente del Tribunale, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, contenute nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle pretese azionate in giudizio da Parte 3 Parte 4 Parte 2
Parte 5 Parte 6 e Parte 9 "
Giova, in tal senso, rimarcarsi che, mediante due tranches di pagamento, avvenute, rispettivamente, il 27 maggio e il 27 luglio 2025, I' Controparte_2 convenuta ha provveduto a corrispondere l'indennità richiesta, in misura integrale, in favore dei ricorrenti appena menzionati (si cfr., in merito, i cedolini di maggio e luglio 2025, versati in atti).
Dunque, si deve ritenere che per essi sia venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio. Invero, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Inoltre, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Tanto chiarito con riguardo alla posizione dei ricorrenti Parte_2 Parte 3
Parte 4 Parte 5 Parte 6 e Parte 9 Occorre ora '
soffermarsi su quella degli altri lavoratori, parti del presente giudizio, che pure hanno agito nei confronti della Controparte_2 al fine di ottenere il pagamento in loro favore del lavoro festivo infrasettimanale svolto.
Ebbene, con le note di trattazione, trasmesse il 6.10.2025, il loro procuratore ha evidenziato che è intervenuto da parte della convenuta un pagamento solo parziale delle spettanze retributive dovute per il titolo azionato da Parte 1 Parte 7 '
Parte 8 di talché essi non risultano integralmente e Parte 10 '
soddisfatti nelle richieste economiche avanzate in questa sede. Orbene, questo giudice, sulla scorta della disciplina regolante la materia, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e considerata, altresì, la documentazione prodotta dalle parti interessate, ritiene che tali doglianze siano fondate e, quindi, meritevoli di accoglimento, considerando altresì che l' Controparte_2 nel costituirsi '
in giudizio, non ha in alcun modo contestato la fondatezza dell'avversa pretesa né nell'an né nel quantum.
I principali, anche se non esclusivi, referenti normativi, in tal senso, vanno individuati nell'art. 20 del C.C.N.L. del 1° settembre 1995 e nell'art. 34 del C.C.N.L. del 7 aprile
1999.
Il primo, rubricato, “Riposo settimanale” prescrive: “1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2".
L'Art. 34 C.C.N.L. 7 aprile 1999 – “Lavoro straordinario" stabilisce, invece, che: "1. || lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1° gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.
Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1".
Le regole così cristallizzate sono state, successivamente, riprese dall'art. 9 del CCNL
20 settembre 2001 e ribadite dalla Contrattazione Collettiva di Categoria afferente al triennio 2016 - 2018 che, all'art. 29, comma 6, recita: "l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Il suddetto art. 29, comma 6, è stato poi oggetto di interpretazione giurisprudenziale circa la sua portata applicativa.
In particolare, ad avviso dei Supremi Giudici di Legittimità – espressisi sull'esegesi della disposizione poc'anzi richiamata in base all'iter legislativo che ha condotto alla sua adozione - l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL
20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n.
260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5); il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del
1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n.
16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva"; in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore"; il
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo"; infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive mediante l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"; all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria, determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità; la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "); occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7
e 17); si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo (si veda, per la ricostruzione illustrata, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., 24/01/2022, n. 2006 e, in senso conforme, la recente Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 1747 del 2023, nonché Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1505 del 2021, Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 6716 del 2021 e Cass. Civ., Sez. Lav., n. 33126 del 2021).
Dunque, alla luce dei principi espressi, l'indennità prevista dall'art. 44 è pienamente compatibile e cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001 - attuale art. 29, comma 6, del
C.C.N.L. relativo al triennio 2016-2018.
Orbene, questo giudice, sulla scorta delle norme richiamate, dell'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità delineatosi in materia e della documentazione versata in atti (cartellini marcatempo e buste paga versati in atti, dai quali risulta che i dipendenti in questione non sono stati retribuiti integralmente per il titolo da essi azionato), ritiene che i ricorrenti e [...] Parte 1 Parte 7 Parte 8 Parte 10 vantino il pieno diritto a fruire dell'indennità per il lavoro festivo infrasettimanale nell'arco temporale da essi rivendicato.
In ordine al quantum degli emolumenti richiesti, si ribadisce che non vi è stata specifica contestazione da parte dell' degli importi così come determinati Controparte_2
dalla controparte, per cui non si può far altro che reputare corretti i conteggi allegati alla produzione dei ricorrenti.
Al riguardo, come già detto, i detti ricorrenti hanno ricevuto un pagamento parziale delle spettanze per lavoro festivo infrasettimanale da essi svolto nel periodo dedotto e che, quindi, risultano tuttora creditori, nei confronti dell'Azienda datrice, dei seguenti importi:
Parte 1 di € 1.296,44; Parte 7 ' 'di € 792,64; Parte 8 di € ' Parte 10 di € 728,63.850,73;
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene, quindi, la parziale cessata materia del contendere e, per la parte restante, l'accoglimento del ricorso proposto Parte 1 Parte 8 e Parte 10 Parte 7 '
nei confronti dell' Parte 11 Controparte 4 [...] , in persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima, con riguardo all'arco temporale dedotto, al pagamento, in loro favore, delle somme residue ancora a loro dovute, oltre accessori di legge.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, giustificano la compensazione parziale delle spese, specie considerando l'esistenza di divergenti interpretazioni del dato normativo e del recente consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in materia, cui anche lo scrivente si è uniformato Controparte_5 tenuto, altresì, conto del comportamento processuale tenuto dall'Ente, che ha provveduto al pagamento della quasi la totalità delle somme richieste, dopo l'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
1.dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea volta alla condanna della convenuta al pagamento delle somme a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale per i ricorrenti Parte 2 Parte 3 ' ' [...]
e per le somme Parte 4 , Parte 5 Parte 6 e Parte 9 '
parzialmente corrisposte a Parte 1 Parte 7 Parte 8 e '
in relazione ai periodi rispettivamente dedotti da ciascuno di essi;
Parte 10 '
2. accoglie il ricorso per la parte restante e, per l'effetto, condanna l'
[...] in persona del legale rapp. te, al Controparte 2
pagamento in favore di: dell'importo di € 1.296,44; Parte 7 Parte 1 di '
Parte 8 di € 850,73 e ' di € 728,63, il tutto a Parte 10
€ 792,64;
titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale reso nell'arco temporale innanzi specificato per ognuno, oltre accessori di legge;
3. condanna l' Controparte 2
€al pagamento della metà delle spese processuali che si liquidano per intero in
2.695,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari;
compensa tra le parti la restante metà.
Salerno, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6562/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 Parte 2 Parte 3 "
Parte 4 Parte 5 Parte 6 '
Parte 7 Parte 8 Parte 9 ' "
[...] , rappresentati e difesi, Parte 10 tutti "
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti COSTABILE ANTONIO e
, giusta mandato in calce al ricorso introduttivoControparte 1
Ricorrenti
E
Controparte 2
[...] , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to COLANTUONO ANNARITA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 13.12.2024 i ricorrenti esponevano di essere dipendenti a tempo indeterminato della convenuta con il profilo professionale CPS - Infermiere, ovvero con quello di CP_3 - ex categorie B e D del CCNL del Personale del Comparto
Sanità del 21.05.2018, tutti impiegati presso il P.O. " Controparte_2
[...] di Salerno.
Rappresentavano che nel corso della loro attività lavorativa avevano sempre osservato turni rotativi nell'arco di 24 ore (mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo) e ciò anche nei giorni festivi, civili e religiosi, infrasettimanali.
Deducevano, al riguardo, che l' Controparte_2 convenuta aveva usufruito delle loro prestazioni lavorative anche nei giorni festivi infrasettimanali, senza tuttavia corrispondergli alcun incremento retributivo a tale titolo e che tale condotta doveva ritenersi illegittima, in quanto violativa della normativa regolante la materia, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
In tal senso, evidenziavano che la contrattazione collettiva di settore e, in particolare,
l'art. 9 del C.C.N.L. del 20.09.2001, integrativo della Contrattazione Collettiva del
7.4.1999, poi riconfermato dall'art. 29, comma 6, del nuovo C.C.N.L. relativo al triennio
2016/2018, aveva stabilito il diritto dei dipendenti a godere del riposo nelle feste infrasettimanali o, in alternativa, alla monetarizzazione dell'attività svolta in quelle giornate.
Sottolineavano, ancora, che, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del richiamato C.C.N.L., è disposta una maggiorazione del 30% della paga oraria per lo straordinario festivo e una maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno.
Al riguardo, precisavano che, così come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 (oggi recepito dall'art. 86 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 21.05.2018) e quella di cui all'art. 9 del CCNL
20.9.2001 sono cumulabili tra loro in favore del personale del comparto sanità, poiché tale meccanismo permette di compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema della turnazione, che aumenta quando il turno ricade in una giornata festiva.
Evidenziavano, quindi, che il comportamento contra ius dell'Azienda datrice era evidente, anche considerando il fatto che, a partire dal 2023, essa eroga regolarmente ai propri dipendenti l'indennità per lavoro festivo infrasettimanale. Esponevano, perciò, di aver maturato il diritto di ottenere la corresponsione della predetta maggiorazione retributiva, per gli importi e in relazione ai periodi così specificati: Parte 1 , € 1.565,00 (€ 17,53 x 57 ore in straordinario diurno;
€ 20,22 x 28 ore in straordinario notturno), a far data dall'1.12.2020 al 31.12.2022; Parte 2 € '
1.263,00 (€ 20,55 x 43 ore in straordinario diurno;
€ 23,71 x 16 ore in straordinario notturno), per il periodo che andava dall'1.12.2019 al 31.05.2021;
€ Parte 3 "
4.742,00 (€ 20,55 x 150 ore in straordinario diurno;
€ 23,71 x 70t ore in straordinario notturno), in relazione all'arco di tempo che andava dall'1.01.2018 al 31.12.2022;
[...]
Parte 4 € 1.776,00 (€ 15,13 × 69 ore in straordinario diurno;
€ 17,42 x 42 ore in '
straordinario notturno), a far data dall'1.04.2020 al 31.12.2022; Parte 5 € '
2.435,00 (€ 15,13 x 131 ore in straordinario diurno;
€ 17,45 x 26 ore in straordinario notturno), per il periodo dall'1.12.2019 al 31.12.2022; Parte 6 , € 2.596,00 (€ 17,53
x 102 ore in straordinario diurno;
€ 20,22 x 40 ore in straordinario notturno), con riguardo all'arco di tempo dall'1.12.2019 al 31.12.2022; Parte 7 € 3.810,00 (€ 21,29 x
119 ore in straordinario diurno;
€ 246,56 x 52 ore in straordinario notturno), relativamente al periodo che andava dall'1.01.2018 al 31.12.2022; € 3.468,00 Parte 8
(€ 21,29 x 126 ore in straordinario diurno;
€ 24,56 x 32 ore in straordinario notturno) a far data dall'1.14.2018 al 30.09.2021; € 1.297,00 (€ 17,53 x 44Parte_9 '
ore in straordinario diurno;
€ 20,22 x 26 ore in straordinario notturno), in relazione all'arco temporale che andava dall'1.12.2017 al 31.12.2022; Parte 10 € 2.988,00 (€ '
15,13 x 126 ore in straordinario diurno;
€ 17,45 x 62 ore in straordinario notturno), per il periodo dall'1.12.2018 al 31.12.2022.
Deducevano, infine, che vani erano stati i tentativi di recupero stragiudiziale da essi esperiti al fine di ottenere l'attribuzione delle predette spettanze economiche, per cui si era reso indispensabile il ricorso all'autorità giudiziaria.
Per i suesposti motivi i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:" 1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL Integrativo del Comparto Sanità del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali per i periodi per cui è causa, come sopra indicati, e per l'effetto:
2. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ciascuno di essi delle seguenti somme: Parte 1 € "
1.565,00; Parte 2 € 1.263,00; Parte 3 , € 4.742,00; Parte 4 € ' " 1.776,00; Parte 5 € 2.435,00; Parte 6 " € 2.596,00;
€ Parte 7 ' "
Parte 8 € 3.468,00;
€ 1.297,00; 3.810,00; Parte 9
[...] Parte 10 € 2.988,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori "
o risultanti a seguito di espletanda c.t.u. o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari".
La convenuta si costituiva in giudizio, seppur tardivamente, comunicando l'avvenuto pagamento delle somme richieste ai ricorrenti.
Nelle note autorizzate, trasmesse il 6.10.2025, il procuratore dei lavoratori dava atto del pagamento solo parziale delle somme rivendicate da Parte 1 Parte 7 "
e, pertanto, chiedeva la condanna della parte Parte_8 e Parte 10
convenuta al pagamento delle somme residue ancora dovute e la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto riconoscimento delle ragioni limitatamente ai restanti ricorrenti, le cui pretese erano state integralmente soddisfatte, il tutto con regolamentazione delle spese processuali anche secondo il principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 14.10.2025, il Giudice, subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione del dott. Gibboni in forza del decreto n. 183/2025 emesso dal Presidente del Tribunale, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, contenute nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle pretese azionate in giudizio da Parte 3 Parte 4 Parte 2
Parte 5 Parte 6 e Parte 9 "
Giova, in tal senso, rimarcarsi che, mediante due tranches di pagamento, avvenute, rispettivamente, il 27 maggio e il 27 luglio 2025, I' Controparte_2 convenuta ha provveduto a corrispondere l'indennità richiesta, in misura integrale, in favore dei ricorrenti appena menzionati (si cfr., in merito, i cedolini di maggio e luglio 2025, versati in atti).
Dunque, si deve ritenere che per essi sia venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio. Invero, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Inoltre, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Tanto chiarito con riguardo alla posizione dei ricorrenti Parte_2 Parte 3
Parte 4 Parte 5 Parte 6 e Parte 9 Occorre ora '
soffermarsi su quella degli altri lavoratori, parti del presente giudizio, che pure hanno agito nei confronti della Controparte_2 al fine di ottenere il pagamento in loro favore del lavoro festivo infrasettimanale svolto.
Ebbene, con le note di trattazione, trasmesse il 6.10.2025, il loro procuratore ha evidenziato che è intervenuto da parte della convenuta un pagamento solo parziale delle spettanze retributive dovute per il titolo azionato da Parte 1 Parte 7 '
Parte 8 di talché essi non risultano integralmente e Parte 10 '
soddisfatti nelle richieste economiche avanzate in questa sede. Orbene, questo giudice, sulla scorta della disciplina regolante la materia, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e considerata, altresì, la documentazione prodotta dalle parti interessate, ritiene che tali doglianze siano fondate e, quindi, meritevoli di accoglimento, considerando altresì che l' Controparte_2 nel costituirsi '
in giudizio, non ha in alcun modo contestato la fondatezza dell'avversa pretesa né nell'an né nel quantum.
I principali, anche se non esclusivi, referenti normativi, in tal senso, vanno individuati nell'art. 20 del C.C.N.L. del 1° settembre 1995 e nell'art. 34 del C.C.N.L. del 7 aprile
1999.
Il primo, rubricato, “Riposo settimanale” prescrive: “1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2".
L'Art. 34 C.C.N.L. 7 aprile 1999 – “Lavoro straordinario" stabilisce, invece, che: "1. || lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1° gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.
Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1".
Le regole così cristallizzate sono state, successivamente, riprese dall'art. 9 del CCNL
20 settembre 2001 e ribadite dalla Contrattazione Collettiva di Categoria afferente al triennio 2016 - 2018 che, all'art. 29, comma 6, recita: "l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Il suddetto art. 29, comma 6, è stato poi oggetto di interpretazione giurisprudenziale circa la sua portata applicativa.
In particolare, ad avviso dei Supremi Giudici di Legittimità – espressisi sull'esegesi della disposizione poc'anzi richiamata in base all'iter legislativo che ha condotto alla sua adozione - l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL
20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n.
260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5); il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del
1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n.
16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva"; in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore"; il
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo"; infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive mediante l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"; all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria, determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità; la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "); occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7
e 17); si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo (si veda, per la ricostruzione illustrata, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., 24/01/2022, n. 2006 e, in senso conforme, la recente Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 1747 del 2023, nonché Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1505 del 2021, Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 6716 del 2021 e Cass. Civ., Sez. Lav., n. 33126 del 2021).
Dunque, alla luce dei principi espressi, l'indennità prevista dall'art. 44 è pienamente compatibile e cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001 - attuale art. 29, comma 6, del
C.C.N.L. relativo al triennio 2016-2018.
Orbene, questo giudice, sulla scorta delle norme richiamate, dell'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità delineatosi in materia e della documentazione versata in atti (cartellini marcatempo e buste paga versati in atti, dai quali risulta che i dipendenti in questione non sono stati retribuiti integralmente per il titolo da essi azionato), ritiene che i ricorrenti e [...] Parte 1 Parte 7 Parte 8 Parte 10 vantino il pieno diritto a fruire dell'indennità per il lavoro festivo infrasettimanale nell'arco temporale da essi rivendicato.
In ordine al quantum degli emolumenti richiesti, si ribadisce che non vi è stata specifica contestazione da parte dell' degli importi così come determinati Controparte_2
dalla controparte, per cui non si può far altro che reputare corretti i conteggi allegati alla produzione dei ricorrenti.
Al riguardo, come già detto, i detti ricorrenti hanno ricevuto un pagamento parziale delle spettanze per lavoro festivo infrasettimanale da essi svolto nel periodo dedotto e che, quindi, risultano tuttora creditori, nei confronti dell'Azienda datrice, dei seguenti importi:
Parte 1 di € 1.296,44; Parte 7 ' 'di € 792,64; Parte 8 di € ' Parte 10 di € 728,63.850,73;
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene, quindi, la parziale cessata materia del contendere e, per la parte restante, l'accoglimento del ricorso proposto Parte 1 Parte 8 e Parte 10 Parte 7 '
nei confronti dell' Parte 11 Controparte 4 [...] , in persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima, con riguardo all'arco temporale dedotto, al pagamento, in loro favore, delle somme residue ancora a loro dovute, oltre accessori di legge.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, giustificano la compensazione parziale delle spese, specie considerando l'esistenza di divergenti interpretazioni del dato normativo e del recente consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in materia, cui anche lo scrivente si è uniformato Controparte_5 tenuto, altresì, conto del comportamento processuale tenuto dall'Ente, che ha provveduto al pagamento della quasi la totalità delle somme richieste, dopo l'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
1.dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea volta alla condanna della convenuta al pagamento delle somme a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale per i ricorrenti Parte 2 Parte 3 ' ' [...]
e per le somme Parte 4 , Parte 5 Parte 6 e Parte 9 '
parzialmente corrisposte a Parte 1 Parte 7 Parte 8 e '
in relazione ai periodi rispettivamente dedotti da ciascuno di essi;
Parte 10 '
2. accoglie il ricorso per la parte restante e, per l'effetto, condanna l'
[...] in persona del legale rapp. te, al Controparte 2
pagamento in favore di: dell'importo di € 1.296,44; Parte 7 Parte 1 di '
Parte 8 di € 850,73 e ' di € 728,63, il tutto a Parte 10
€ 792,64;
titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale reso nell'arco temporale innanzi specificato per ognuno, oltre accessori di legge;
3. condanna l' Controparte 2
€al pagamento della metà delle spese processuali che si liquidano per intero in
2.695,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari;
compensa tra le parti la restante metà.
Salerno, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino