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Ordinanza cautelare 21 luglio 2023
Decreto cautelare 15 settembre 2023
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasqua Triggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Foggia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Mari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento emesso, dal Responsabile del Settore Risorse Umane Affari Generali e Istituzionali, in data 07/04/2023 recante protocollo n. 18401,(all.i) con il quale è stata pubblicata la graduatoria finale, riguardante l'avviso di procedura comparativa per la progressione di categoria giuridica riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della provincia di Foggia per n. 17 posti di istruttore amministrativo, categoria C posizione economica C1, approvato con determinazione del dirigente del settore risorse umane, affari generali e istituzionali n. 1996 del 29/12/2022, nonché della graduatoria analitica di merito a tale provvedimento allegata nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio di 11 punti (all.ii), nonché di tutti gli atti presupposti, anteriori e conseguenti a tali provvedimenti ivi compresa la Determinazione del Responsabile settore Risorse umane, affari generali istituzionale n.1996 del 29.12.2022,(all.iii) nella parte contenente gli schemi di domanda, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno ricorrente nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso nella graduatoria con il punteggio legittimamente spettante.
quanto ai motivi aggiunti:
- della determinazione del Responsabile settore risorse umane, affari generali e istituzionali oggetto: procedura comparativa per la progressione di categoria giuridica riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della provincia di foggia per n. 17 posti di istruttore amministrativo, categoria c posizione economica C1, assunzione vincitori, n. 1179 del 25/07/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026l’avv.NA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la parte ricorrente insorge avverso gli esiti della procedura comparativa per la progressione di categoria giuridica riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. progressione verticale) per n. 17 posti di istruttore amministrativo, categoria C, indetta dalla Provincia di Foggia con determina dirigenziale n. 1996 del 29.12.2022, lamentando la mancata attribuzione, in violazione dell’art. 5 del Regolamento per le progressioni verticali tra categorie giuridiche/aree del personale della provincia di Foggia, approvato con deliberazione del Presidente n. 221 del 19.12.2022, di ulteriori 7 punti rispetto agli 11 assegnati nonché la preclusione della possibilità di indicare, nella domanda di partecipazione alla selezione, l’esperienza e la competenza nello svolgimento delle mansioni del posto messo a concorso.
2. Giova immediatamente evidenziare che, in sede di rivalutazione, la Commissione ha attribuito al ricorrente ulteriori tre punti ovvero:
2 punti per l’abilitazione alla professione di avvocato, ai sensi dell’art. 5, lett. c), del Regolamento;
1 punto per il corso di formazione organizzato dalla Scuola forense di Capitanata ai sensi della medesima lett. c) che prevede l’attribuzione di 1 punto per ciascun “attestato di profitto e/o certificazione di competenze conseguiti al termine di corso di formazione e corso di aggiornamento attinenti le aree di conoscenze e competenze del posto messo a concorso e che si sia concluso con esami o verifiche finali”.
Avverso siffatta emendata valutazione insorge ulteriormente la parte ricorrente con atto di motivi aggiunti.
La Provincia, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso principale e l’infondatezza dei motivi aggiunti.
3. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in ragione della intervenuta rettifica della valutazione.
4. I motivi aggiunti sono infondati.
4.1 Quanto alla contestata mancata attribuzione di un ulteriore punto per la frequenza di un corso organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Collegio ne rileva l’infondatezza considerato che l’attestato di partecipazione prodotto non dà atto di alcuna verifica finale delle competenze, come invece richiesto dal Regolamento.
4.2 Quanto alla pretesa attribuzione di 5 punti, in luogo dei 4 assegnati, in ragione del possesso di un’anzianità di servizio pari a 33 anni, il Collegio rileva che l’art. 5, lett. b), del Regolamento prende in considerazione il solo servizio prestato presso la Provincia di Foggia: il ricorrente è stato assunto il 26 novembre 1999, sicché l’attribuzione dei 4 punti previsti per lo scaglione da 20 a 30 anni è corretta, non potendo attribuirsi rilievo al servizio in precedenza prestato presso il Ministero del Lavoro.
4.3 Quanto alla pretesa attribuzione di n. 2 punti per la “Valutazione Performance”, la stessa si basa su una lettura errata del Regolamento e dell’Avviso.
Il ricorrente ha conseguito una media aritmetica nell’ultimo triennio di servizio pari a 75,583.
L’art, 5, lett. a), del Regolamento prende in considerazione solo una media superiore a 80 (con l’attribuzione del minimo di due punti).
La media non inferiore a 70/100 è richiesta come requisito di ammissione alla procedura, sicché la censura è infondata.
4.4 Da ultimo, quanto alla pretesa di vedersi attribuito un punteggio compreso fra 1 e 5 per “avere svolto, presso l’Ente convenuto per un periodo superiore a 5 anni esattamente le mansioni messe a concorso, ovvero quelle di istruttore amministrativo categoria C, come indiscutibilmente accertato nella sentenza passata in giudicato del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, n. 3410/2019”, rileva il Collegio che alcuna norma di legge impone alla Provincia di valorizzare lo svolgimento di mansioni superiori. Non essendone legittimamente prevista la valorizzazione nel Regolamento, la censura è infondata.
5. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’intervenuta rivalutazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD LE, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
NA NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NI | RD LE |
IL SEGRETARIO