Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00846/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02855/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2855 del 2025, proposto da
Ediliblea S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Molè, con domicilio digitale ex art. 25, commi 1- bis e 1- ter , c.p.a. presso l’indirizzo PEC salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it;
contro
Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC s.boncoraglio@pec.comune.ragusa.it;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ragusa sull'istanza del 12 giugno 2025 volta ad ottenere l’emissione di un provvedimento espresso relativo alla pratica edilizia n. 15149 in relazione all’istanza permesso di costruire (prot. n. 141642 dell’8 novembre 2023) che ne attesti l'avvenuta formazione per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001 e per la conseguente condanna dell'Amministrazione al rilascio della relativa attestazione;
inoltre, per la condanna
del Comune di Ragusa al pagamento dell'indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2- bis della Legge n. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. NN PE ON TO e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 31 dicembre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La società ricorrente, in data 8 novembre 2023, ha presentato al Comune di Ragusa un'istanza per il rilascio di un permesso di costruire, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della L.R. n. 16/2016.
Nonostante la conclusione positiva dell'istruttoria e l'adempimento di tutte le condizioni richieste, il Comune di Ragusa è rimasto inerte, omettendo di formalizzare il rilascio il permesso di costruire che già si era formato per silentium giusta approvazione espressa del progetto.
Pertanto, in data 12 giugno 2025, la deducente ha inoltrato formale istanza di conclusione del procedimento, sollecitando l'adozione di un provvedimento espresso e, in ogni caso, chiedendo il rilascio della certificazione attestante l'avvenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001; tale istanza è però rimasta priva di riscontro.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la società ricorrente ha proposto le domande in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Ragusa argomentando che l'inerzia della medesima Amministrazione è venuta meno atteso che, in data 16 gennaio 2026, il dirigente del Settore III del Comune di Ragusa ha emesso il provvedimento espresso finale, rilasciando il permesso di costruire prot. n. 0005724/2026 sulla pratica U.15149/2023, donde la cessazione della materia del contendere, venendo meno l'oggetto stesso del giudizio (l'inerzia) e l'interesse alla pronuncia.
Infine, il Comune resistente ha chiesto di respingere la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo per mero ritardo ex art. 2 -bis L. 241/1990.
3. Alla camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, il difensore della società ricorrente, come da verbale, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, la rinuncia alla domanda indennitaria e ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Su richiesta dello stesso difensore, dunque, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il Collegio ritiene che, in ordine al proposto ricorso, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto all’azione contra silentium , mentre debba darsi atto della rinuncia da parte della società ricorrente quanto alla domanda di condanna del Comune di Ragusa al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2- bis , comma 1- bis , della legge n. 241/1990.
4.1. Il Comune resistente ha versato nel fascicolo del giudizio il permesso di costruire prot. n. 0005724/2026 del 16 gennaio 2026, sulla pratica U.15149/2023 (istanza dell’8 novembre 2023); l’emanazione del detto provvedimento espresso, conclusivo del procedimento iniziato con l'istanza del privato, determina il soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione, dell'interesse azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 17 aprile 2025, n. 327), come peraltro comprovato dalla dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente all’udienza camerale del 10 marzo 2026.
4.2. Quanto alla domanda di condanna del Comune di Ragusa al pagamento dell’indennizzo da ritardo ex art. 2- bis , comma 1- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Collegio non può che dare atto della rinuncia formulata dal difensore della società ricorrente nel corso della stessa udienza camerale sopra richiamata.
5. L’esito del giudizio e la richiesta formulata dal Comune resistente (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione) e dal difensore della società ricorrente (cfr. il verbale d’udienza del 10 marzo 2026) giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla proposta azione contra silentium ;
- dà atto della rinuncia da parte della società ricorrente alla domanda di indennizzo da ritardo ex art. 2- bis , comma 1- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NN NE, Presidente
NN PE ON TO, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN PE ON TO | SE NN NE |
IL SEGRETARIO