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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 964/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3951/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 863/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 23/07/2025
Atti impositivi:
- ATTI ESATT. DIRITTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190031332645000 -- 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210013664328000 -- 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210031525782000 -- 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220011129451000 -- 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230018139109000 -- 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 632/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello ritualmente notificato, la signora Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la sentenza n. 863/2025 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina (R.G. n. 329/2025 1), pubblicata in data 23 luglio 2025, con la quale il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di prime cure, censurandola per i seguenti motivi:
a) l'asserita inammissibilità del ricorso originario in quanto rivolto avverso un estratto di ruolo, ritenuto non impugnabile dai primi giudici;
b) la ritenuta genericità e indeterminatezza della procura alle liti e dell'“incarico” conferito, richiamato in modo improprio all'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000;
c) ulteriori profili di preteso difetto di interesse ad agire e di irregolarità formali e strumentali del ricorso.
Nel presente grado di giudizio, l'Agenzia delle Entrate – IO non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Inammissibilità del ricorso per impugnazione di estratto di ruolo
La sentenza di primo grado merita conferma.
È principio assolutamente consolidato che l'estratto di ruolo non costituisce atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, trattandosi di mera riproduzione informatica interna degli elementi iscritti a ruolo, priva di efficacia lesiva autonoma.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “l'estratto di ruolo non è di per sé impugnabile, costituendo un mero documento interno dell'Amministrazione finanziaria” (Cass., SS.UU., 2 ottobre 2015,
n. 19704); “l'impugnazione è ammissibile solo qualora l'estratto consenta al contribuente di prendere conoscenza dell'esistenza di un atto già perfezionatosi, la cui mancata notifica impedisca l'esercizio del diritto di difesa a fronte di un pregiudizio attuale” (Cass., 28 giugno 2019, n. 17692; conf. Cass. 19 novembre
2020, n. 26537).
La tutela anticipata è dunque ammessa solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto ed attuale
(es. fermo, ipoteca, pignoramento in essere) oppure la mancata notifica del ruolo o della cartella in presenza di attività esecutive già avviate.
Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato né provato l'esistenza di alcun atto cautelare o esecutivo in corso;
né ha prodotto copia di una cartella, né del ruolo, né di provvedimenti quali preavviso di fermo, iscrizione ipotecaria o atti di pignoramento. La mera prospettazione di potenziali effetti pregiudizievoli (verifiche ex art. 48-bis, ostacoli nell'accesso al credito, impedimenti in gare pubbliche) è stata già ritenuta insufficiente dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., 4 giugno 2021, n. 15748), in quanto non radica l'interesse ex art. 100 c.p.c. in mancanza di un atto esistente e attuale.
Ne discende la piena correttezza della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo Giudice per difetto di oggetto impugnabile e assenza di interesse concreto e attuale.
2) Difetto di specificità dei motivi e carenza del thema decidendum
Come osservato nella sentenza impugnata, il ricorso introduttivo non individuava alcun atto presupposto, né forniva la documentazione necessaria o gli estremi di notifica, impedendo al Giudice di identificare: l'atto sostanzialmente impugnato, la pretesa tributaria sottesa, il contenuto della contestazione.
Si è costantemente affermato che: “l'atto introduttivo deve contenere l'indicazione puntuale dell'atto impugnato, nonché i motivi specifici, a pena di inammissibilità”(Cass., 22 febbraio 2019, n. 5302);
“l'incompletezza tale da impedire l'individuazione dell'oggetto della domanda comporta l'impossibilità di instaurare un valido contraddittorio” (Cass., 12 gennaio 2022, n. 739).
La mancanza di un atto tipico e la genericità dei motivi rendevano impossibile delimitare il thema decidendum, venendo meno la stessa vocatio in ius.
3) Irrilevanza dei motivi inerenti notificazioni, decadenza e prescrizione
Le ulteriori doglianze svolte dall'appellante in ordine alla: presunta irregolarità delle notifiche, decadenza ex art. 25 DPR n. 602/1973, prescrizione ex art. 2948 c.c., non sono esaminabili nel merito.
Secondo costante giurisprudenza, “l'inammissibilità del ricorso esclude qualsiasi possibilità di esame del merito, anche in via subordinata” (Cass., 15 marzo 2018, n. 6395).
Il giudice, pertanto, deve fermarsi ai vizi preliminari, senza poter valutare la pretesa tributaria né i relativi atti. Rimangono assorbite, conseguentemente, anche le richieste di risarcimento e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Per le ragioni illustrate, l'appello proposto dalla signora Ricorrente_1 deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza della CGT di primo grado di Latina n. 863/2025, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per: impugnazione di estratto di ruolo (assenza di atto impugnabile e di interesse attuale ex art. 100 c.p.c.).
Considerata la contumacia dell'ADER si dichiara nulla per le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3951/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 863/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 23/07/2025
Atti impositivi:
- ATTI ESATT. DIRITTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190031332645000 -- 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210013664328000 -- 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210031525782000 -- 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220011129451000 -- 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230018139109000 -- 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 632/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello ritualmente notificato, la signora Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la sentenza n. 863/2025 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina (R.G. n. 329/2025 1), pubblicata in data 23 luglio 2025, con la quale il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di prime cure, censurandola per i seguenti motivi:
a) l'asserita inammissibilità del ricorso originario in quanto rivolto avverso un estratto di ruolo, ritenuto non impugnabile dai primi giudici;
b) la ritenuta genericità e indeterminatezza della procura alle liti e dell'“incarico” conferito, richiamato in modo improprio all'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000;
c) ulteriori profili di preteso difetto di interesse ad agire e di irregolarità formali e strumentali del ricorso.
Nel presente grado di giudizio, l'Agenzia delle Entrate – IO non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Inammissibilità del ricorso per impugnazione di estratto di ruolo
La sentenza di primo grado merita conferma.
È principio assolutamente consolidato che l'estratto di ruolo non costituisce atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, trattandosi di mera riproduzione informatica interna degli elementi iscritti a ruolo, priva di efficacia lesiva autonoma.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “l'estratto di ruolo non è di per sé impugnabile, costituendo un mero documento interno dell'Amministrazione finanziaria” (Cass., SS.UU., 2 ottobre 2015,
n. 19704); “l'impugnazione è ammissibile solo qualora l'estratto consenta al contribuente di prendere conoscenza dell'esistenza di un atto già perfezionatosi, la cui mancata notifica impedisca l'esercizio del diritto di difesa a fronte di un pregiudizio attuale” (Cass., 28 giugno 2019, n. 17692; conf. Cass. 19 novembre
2020, n. 26537).
La tutela anticipata è dunque ammessa solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto ed attuale
(es. fermo, ipoteca, pignoramento in essere) oppure la mancata notifica del ruolo o della cartella in presenza di attività esecutive già avviate.
Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato né provato l'esistenza di alcun atto cautelare o esecutivo in corso;
né ha prodotto copia di una cartella, né del ruolo, né di provvedimenti quali preavviso di fermo, iscrizione ipotecaria o atti di pignoramento. La mera prospettazione di potenziali effetti pregiudizievoli (verifiche ex art. 48-bis, ostacoli nell'accesso al credito, impedimenti in gare pubbliche) è stata già ritenuta insufficiente dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., 4 giugno 2021, n. 15748), in quanto non radica l'interesse ex art. 100 c.p.c. in mancanza di un atto esistente e attuale.
Ne discende la piena correttezza della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo Giudice per difetto di oggetto impugnabile e assenza di interesse concreto e attuale.
2) Difetto di specificità dei motivi e carenza del thema decidendum
Come osservato nella sentenza impugnata, il ricorso introduttivo non individuava alcun atto presupposto, né forniva la documentazione necessaria o gli estremi di notifica, impedendo al Giudice di identificare: l'atto sostanzialmente impugnato, la pretesa tributaria sottesa, il contenuto della contestazione.
Si è costantemente affermato che: “l'atto introduttivo deve contenere l'indicazione puntuale dell'atto impugnato, nonché i motivi specifici, a pena di inammissibilità”(Cass., 22 febbraio 2019, n. 5302);
“l'incompletezza tale da impedire l'individuazione dell'oggetto della domanda comporta l'impossibilità di instaurare un valido contraddittorio” (Cass., 12 gennaio 2022, n. 739).
La mancanza di un atto tipico e la genericità dei motivi rendevano impossibile delimitare il thema decidendum, venendo meno la stessa vocatio in ius.
3) Irrilevanza dei motivi inerenti notificazioni, decadenza e prescrizione
Le ulteriori doglianze svolte dall'appellante in ordine alla: presunta irregolarità delle notifiche, decadenza ex art. 25 DPR n. 602/1973, prescrizione ex art. 2948 c.c., non sono esaminabili nel merito.
Secondo costante giurisprudenza, “l'inammissibilità del ricorso esclude qualsiasi possibilità di esame del merito, anche in via subordinata” (Cass., 15 marzo 2018, n. 6395).
Il giudice, pertanto, deve fermarsi ai vizi preliminari, senza poter valutare la pretesa tributaria né i relativi atti. Rimangono assorbite, conseguentemente, anche le richieste di risarcimento e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Per le ragioni illustrate, l'appello proposto dalla signora Ricorrente_1 deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza della CGT di primo grado di Latina n. 863/2025, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per: impugnazione di estratto di ruolo (assenza di atto impugnabile e di interesse attuale ex art. 100 c.p.c.).
Considerata la contumacia dell'ADER si dichiara nulla per le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.