Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 964
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per impugnazione di estratto di ruolo

    La Corte conferma la sentenza di primo grado, ribadendo il principio consolidato secondo cui l'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto mera riproduzione interna priva di efficacia lesiva. L'impugnazione è ammessa solo se l'estratto consente di conoscere un atto già perfezionatosi la cui mancata notifica impedisca la difesa, e se il contribuente dimostri un pregiudizio concreto e attuale (es. atto cautelare o esecutivo in corso). Nel caso di specie, l'appellante non ha provato alcun pregiudizio o atto esecutivo.

  • Rigettato
    Difetto di specificità dei motivi e carenza del thema decidendum

    La Corte rileva che il ricorso introduttivo non individuava l'atto presupposto, la pretesa tributaria sottesa o il contenuto della contestazione, impedendo l'instaurazione di un valido contraddittorio e la delimitazione del thema decidendum. La mancanza di un atto tipico e la genericità dei motivi rendono impossibile l'esame nel merito.

  • Rigettato
    Irrilevanza dei motivi inerenti notificazioni, decadenza e prescrizione

    La Corte dichiara che, data l'inammissibilità del ricorso, le ulteriori doglianze relative a notifiche, decadenza e prescrizione non possono essere esaminate nel merito, poiché l'inammissibilità preclude ogni valutazione del merito della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 964
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 964
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo