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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/12/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1314 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti DI CASTRO ANTONELLA e TOSCANO ANTONIETTA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale delle Milizie 96, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. USELI MAURIZIO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in ET (RM), PIAZZA G. MAZZINI N° 42, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
coniuge per matrimonio contratto in Anzio in data 1.08.1993 e trascritto nel Registro degli
[...]
atti di matrimonio di quel Comune al n. 119, parte II, serie A, anno 1993.
Il ricorrente ha dedotto che, a seguito di comparizione nanti al Presidente in data 19.12.2019, con decreto di omologa emesso il 4.2.2020 e depositato il 5.2.2020 è intervenuta fra i coniugi separazione consensuale. Da allora non è più ripresa la convivenza. Il ricorrente ha, dunque, chiesto il divorzio senza condizioni, sul presupposto che:
- la moglie ha migliorato la propria posizione economica in quanto lavora stabilmente e quotidianamente come collaboratrice domestica / badante presso l'abitazione della famiglia
[...]
sita ad Anzio, alla Via Corradino di Svevia n. 24 con occupazione che la coinvolge Persona_1
tutti i giorni ad orari prestabiliti;
- la moglie vive in un immobile dello I.A.C.P. al canone di circa 150,00 euro mensili;
- egli lavora come agente immobiliare, con agenzia ad Anzio, ma con redditi fluttuanti in un contesto di crisi del mercato immobiliare;
- egli vive in una casa in locazione col canone di 600,00 euro mensili;
- la figlia (26.04.1994), ancora convivente col padre, ha da poco avviato un'attività di Per_2
toelettatura per animali, ma egli ancora l'aiuta economicamente. I figli e , nati Per_3 Per_4
entrambi il 4 gennaio 1988 ed adottati dal Sig. sono entrambi maggiorenni ed economicamente Pt_1
autosufficienti, come già emerso in sede di separazione;
costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande, Controparte_1
deducendo di essere casalinga e priva di reddito, di essere gravata da un canone mensile di € 124,00 circa, oltre le altre spese, di essere altresì gravata dalle spese per la cura del cane Charlie.
La resistente ha dedotto che il tenore di vita in costanza di matrimonio, grazie all'attività lavorativa svolta dal coniuge, è sempre stato medio altro.
Ha lamentato che il ricorrente non verserebbe il contributo di mantenimento previsto in suo favore nelle condizioni separative e sarebbe, comunque, inadempiente anche rispetto ad altre condizioni.
Ha chiesto che sia pronunciato il divorzio alle stesse condizioni della separazione.
All'udienza presidenziale dell'11.7.2023, il ricorrente ha precisato: “ non è economicamente Per_2
indipendente, nel 2022 abbiamo aperto una attività di tolettatura per animali intestata a mia figlia, ho dato io la provvista per iniziare l'attività e ancora oggi la finanzio. prende circa € Per_2
1000/1200 al mese ma ha le spese relative al negozio, preciso che mia figlia abita con me in casa in locazione, sostengo io tutte le spese di casa (locazione spese vive etc). Spendo per la casa in locazione
€ 600 al mese di affitto oltre utenze. ha un ristorante a Roma e è manager in banca: Per_3 Per_4
sono entrambe economicamente indipendenti. Io lavoro come agente immobiliare (professione che svolgo dal 91), ho una busta paga di € 1200 al mese per 14 mensilità, salvo eventuali premi che per esempio l'anno scorso non ho percepito, ho un affitto di una casetta per la quale prendo € 100 al mese. La resistente ha sempre lavorato dal matrimonio fino al 2012 come mediatore creditizio (non ricordo quanto prendesse). Dal 2012 la resistente è rimasta a casa per sua scelta che risultava sostenibile visto le mie entrate, eravamo separati in casa dal 97. Da circa 2019/2020 la resistente ha iniziato a lavorare in nero come badante, ciò lo ha dichiarato anche in un processo penale. Ciò me lo disse la stessa resistente nel 2020 e poi lo ha confermato nei processi penali sopra menzionati”.
La resistente, per parte sua, ha riferito: “ho sempre lavorato in costanza di matrimonio perché ricercavo dal 93 appartamenti da gestire in vendita mediante l'agenzia immobiliare del ricorrente, ero pagata a provvigioni, dopo il matrimonio ho smesso di lavorare per un periodo, ho quindi iniziato il lavoro da mediatore creditizio a Roma per 5 anni circa, ho poi chiuso l'attività a Roma nel 2010 circa
e mi sono trasferita a lavorare presso la sede del ricorrente ad Anzio, abbiamo lavorato un po' insieme
e poi abbiamo smesso per incompatibilità gestionali del lavoro. Mi sono quindi dedicata alla casa e ai figli nonostante fossero grandi. Mi sono separata dal ricorrente nel 2019, da allora faccio la badante saltuariamente ad ore senza contratto al fine di mantenermi perché il ricorrente non corrispondeva quanto dovuto. Ho lavorato come badante (non esclusiva) di una persona dal giugno 22 sino all'aprile
23 circa essendo deceduta la signora che assistevo. Di media prendevo circa € 100/120 a settimana.
ha aperto un negozio di tolettatura, non ho entrate per mantenere mia figlia, presumo che Per_2
lei sia economicamente indipendente perché ha un negozio. Il ricorrente ha due agenzie ed uffici immobiliari ad Anzio. è la persona deceduta che aiutavo fino ad aprile 23”. Persona_5
Con ordinanza del 14.8.2023, il Presidente ha posto a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della moglie pari a 300,00 euro mensili.
Con memoria integrativa depositata il 22.9.2023, l'attore ha insistito sul fatto che la moglie aveva riconosciuto di svolgere attività lavorativa e, dunque, di percepire un reddito.
Ha anche insistito sulla capacità professionale della resistente derivante dai numerosi anni dedicati all'attività di mediatore creditizio.
Ha lamentato la mancata produzione in giudizio da parte della moglie di documentazione economica comprovante la di lei situazione reddituale e patrimoniale.
Ha infine ribadito il Sig. i essere il solo genitore che si fa carico di tutte le necessità della figlia Pt_1
, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, nella più totale assenza sia Per_6
economica che morale della madre.
Il Ricorrente ha, quindi, concluso in via principale affinché sia pronunciato il divorzio senza condizioni e, in via subordinata, affinché sia dichiarato il divorzio, con riconoscimento in favore della resistente di un assegno non superiore a 300,00 euro mensili.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha ulteriormente ribadito le proprie prospettazioni ed anche la resistente che, dal canto suo, ha pure dedotto un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge e che la figlia partecipa attivamente all'attività di intermediazione immobiliare con Per_2
il padre, dunque, non può assolutamente essere considerata economicamente a carico del padre per giustificare una ingiusta riduzione dell'assegno di mantenimento.
Con sentenza n. 2334 del 28.11.2023 è stata pronunciata fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La causa è stata istruita documentalmente e a seguito di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Si dà atto che proprio in occasione della precisazione delle conclusioni e, quindi, ormai tardivamente il ricorrente ha dedotto di aver subito un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche, a seguito della chiusura delle sedi dell'agenzia immobiliare e dell'attività lavorativa della figlia.
Ha insistito sul “tracollo” economico subito anche negli scritti defensionali conclusivi.
La resistente ha insistito nelle proprie conclusioni.
Ciò posto, essendo già intervenuta la declaratoria di divorzio, in questa sede resta da affrontare solo la questione economica.
Preliminarmente, il Collegio osserva che la figlia , oggi trentunenne, deve ritenersi Per_2
economicamente autosufficiente.
Ella, infatti, ha avviato un'attività d'impresa avente ad oggetto la toelettatura di animali ormai da qualche anno.
L'eventuale chiusura di tale attività, pure dedotta dal ricorrente, non può valere a far rivivere una situazione di non autosufficienza economica della figlia.
D'altra parte, il ricorrente stesso, pur allegando di aiutare ancora la figlia economicamente, non ha formulato alcuna domanda per il di lei mantenimento.
I figli e , nati entrambi il 4 gennaio 1988 ed adottati dal Sig. già in sede di Per_3 Per_4 Pt_1
separazione erano stati dichiarati economicamente autosufficienti.
Pertanto, l'unica domanda che viene in rilievo è quella di assegno divorzile proposta dalla resistente.
A riguardo giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio.
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio.
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6
Legge 898/1970.
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal (ex) coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, n. 5148).
Ora, nel caso di specie, in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, conviene, innanzitutto, rilevare che i coniugi si sono sposati in data 1.08.1993, quando il ricorrente aveva 24 anni e la resistente 27.
La separazione è intervenuta nel 2020 è cioè dopo 27 anni di matrimonio e la domanda di divorzio è stata proposta dopo 30 anni dalla celebrazione delle nozze.
Ad oggi il ricorrente ha 56 anni e la resistente 59.
La resistente ha dichiarato di aver sempre lavorato in costanza di matrimonio insieme al coniuge e, per un periodo, come mediatore creditizio fino ad aver cessato qualunque attività, anche se i figli erano ormai grandi.
Ha pure dichiarato di aver ripreso a lavorare, sia pure come badante, in concomitante con la separazione.
A tutt'oggi la resistente gode di capacità lavorativa, non avendo depositato in atti certificazione medica comprovante la sua assoluta o ridotta impossibilità oggettiva di prestare attività lavorativa.
Il Collegio osserva, inoltre, che il ricorrente ha depositato in atti documentazione economica e segnatamente: dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021 da cui risultano un reddito netto pari a 24.662,00 (2055,20 euro su 12 mensilità); dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020 da cui risultano un reddito netto pari a 14.406 (1.200,5 euro su 12 mensilità); dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019 da cui risultano un reddito netto pari a
12.803 (1066,91 euro su 12 mensilità); certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2022 con un reddito netto pari a 8.910,91 (pari a 742 euro circa su 12 mensilità); buste paga ottobre 2022
(1180,00 euro), novembre 2022 (1308,00 euro), dicembre 2022 (2107,00 euro), gennaio 2023
(1117,00 euro), febbraio 2023 (983,00 euro), marzo 2023 (1028,00 euro) e aprile 2023 (1022,00 euro); estratto conto BBVA da cui risulta in data 20.3.2023 un accredito a titolo di retribuzione per
1500,00 euro, in data 13.3.2023 un accredito a titolo di retribuzione per 700,00 euro, in data 3.3.2023 un accredito a titolo di retribuzione per 400,00 euro, in data 2.3.2023 un accredito a titolo di retribuzione per 500,00 euro, in data 1.3.2023 un accredito a titolo di retribuzione per 1200,00 euro, in data 16.2.2023 un accredito a titolo di retribuzione di 1000,00 euro, in data 14.2.2023 un accredito a titolo di retribuzione per 1117,00 euro, in data 27.1.2023 un accredito a titolo di “saldo definizione pratica con” per 7.000,00 euro, in data 23.1.2023 un accredito a titolo di retribuzione per 500,00 euro, in data 10.1.2023 un accredito a titolo di “definizione pratica urbanistica art 37 ge” per 950,00 euro, in data 9.1.2023 un accredito a titolo di retribuzione pari a 1000,00 euro, in data 27.12.2022 un accredito a titolo di retribuzione pari a 1500,00 euro, in data 22.12.2022 un accredito a titolo di
“saldo terreno foglio 7 partice” per 2000,00 euro, in data 21.12.2022 un accredito a titolo di “saldo prezzo terreno sito ad” per 2000,00 euro, in data 20.12.2022 un accredito a titolo di “definizione pratica urbanistica art 37 ge” per 2000,00 euro, in data 19.12.2022 un accredito a titolo di retribuzioni per 1000,00 euro, in data 15.12.2022 un accredito a titolo di retribuzioni per 500,00 euro, in data 7.12.2022 un accredito a titolo di retribuzioni per 1000,00 euro, in data 5.12.2022 un accredito a titolo di retribuzioni per 1308,00 euro, in data 5.12.2022 un accredito “inviato da N26” per 600,00 euro, in data 2.12.2022 un accredito a titolo di “prat tecnica urb” per 3000,00 euro, in data 24.11.2022 un accredito a titolo di retribuzioni per 700,00 euro, in data 9.11.2022 un accredito a titolo di “anticipazione stipendi” per 3000,00 euro, in data 2.11.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 1500,00 euro, in data 27.10.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 800,00 euro, in data 18.10.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 600,00 euro, in data 7.10.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 500,00 euro, in data 6.10.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 1500,00 euro e a titolo di “prestito spese legali caus” per 1500,00 euro, in data
23.9.2022 un accredito a titolo di “retribuzione amministratore” per 2000,00 euro, in data 16.9.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 650,00 euro, in data 15.9.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 450,00 euro, in data 8.9.2022 un accredito a titolo di “affitto e spese legali” per
2000,00 euro, in data 29.8.2022 un accredito a titolo di “retribuzione amministratore” per 2000,00 euro, in data 18.8.2022 un accredito a titolo di “retribuzione 2022” per 1000,00 euro, in data
11.8.2022 un accredito a titolo di “retribuzione stipendi 2022” per 500,00 euro;
visure catastali da cui emerge che è proprietario di un immobile categoria A/7 (abitazione in villino) nel Parte_1
Comune di Nettuno e comproprietario sempre nel medesimo Comune con la resistente di un immobile categoria C/2 (magazzino/deposito); il contratto con cui il ricorrente ha concesso in locazione l'immobile di proprietà esclusiva sito a Nettuno per 100,00 euro;
la visura camerale della
Società costituita nel 2022 di cui la figlia detiene il 100% del capitale sociale Pt_1 CP_2 Per_2
e amministratore Unico e dipendente part-time al 51,49%. La società ha una media Parte_1
di 5/6 dipendenti e due unità locali ad Anzio.
Nel complesso, dalla documentazione economica versata in atti dal ricorrente emerge che lo stesso ha entrate senz'altro superiori a quelle dichiarate: nel solo primo trimestre del 2023 le entrate complessive ammontano a 8867,00 euro e nel periodo da agosto 2022 a dicembre 2022 ammontano a 33.158,00 euro.
Il Collegio rileva anche che il ricorrente risulta percepire dalla un compenso come Parte_2
amministratore unico ed una retribuzione come dipendente part-time al 51,49%, circostanza questa piuttosto singolare atteso che in tutto la società occupa 5/6 dipendenti e, quindi, ben ci sarebbero margini per l' er essere occupato a tempo pieno, con una retribuzione più consistente di quella Pt_1
attualmente percepita.
D'altra parte, il numero dei dipendenti occupati e l'esistenza di ben due unità locali induce ragionevolmente a ritenere che la sia una società ben avviata e solida. Nessun Parte_2
documento economico della Società è però stato versato in atti.
Il Collegio osserva poi che dagli estratti conto in atti non risultano gli accrediti della locazione dell'immobile di proprietà esclusiva dell' l'ammontare del canone indicato in contratto suscita, Pt_1
peraltro, marcate perplessità, trattandosi di un villino formalmente concesso in locazione al canone mensile di 100,00 euro.
Il Collegio rileva, infine, che dagli estratti prodotti emerge l'esistenza di altro conto di cui nulla è stato versato in atti.
Il ricorrente ha, da ultimo, dedotto di aver cessato la propria attività, ma l'allegazione in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi intempestiva.
Quanto alla resistente, la stessa non ha depositato documentazione economica alcuna a sostegno della propria domanda di assegno divorzile.
La donna ha soltanto ammesso di aver svolto a partire dalla separazione attività lavorativa non regolarizzata come badante.
Il Collegio rileva che non può riconoscersi alla resistente, in mancanza di documentazione economica a supporto, alcun assegno con funzione assistenziale.
Ritiene, inoltre, che non possa riconoscersi alla resistente neppure alcun assegno con funzione compensativa, tenuto conto che la stessa ha sempre lavorato in costanza di matrimonio e non ha specificamente dedotto di aver sacrificato, in funzione della cura e dell'accudimento della famiglia, alcuna aspirazione od opportunità lavorativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dato atto che con sentenza n. 2334 del 28.11.2023 è già stato dichiarato il divorzio fra i coniugi, respinge la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 146,90 euro per esborsi ed in 3809,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1314 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti DI CASTRO ANTONELLA e TOSCANO ANTONIETTA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale delle Milizie 96, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. USELI MAURIZIO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in ET (RM), PIAZZA G. MAZZINI N° 42, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
coniuge per matrimonio contratto in Anzio in data 1.08.1993 e trascritto nel Registro degli
[...]
atti di matrimonio di quel Comune al n. 119, parte II, serie A, anno 1993.
Il ricorrente ha dedotto che, a seguito di comparizione nanti al Presidente in data 19.12.2019, con decreto di omologa emesso il 4.2.2020 e depositato il 5.2.2020 è intervenuta fra i coniugi separazione consensuale. Da allora non è più ripresa la convivenza. Il ricorrente ha, dunque, chiesto il divorzio senza condizioni, sul presupposto che:
- la moglie ha migliorato la propria posizione economica in quanto lavora stabilmente e quotidianamente come collaboratrice domestica / badante presso l'abitazione della famiglia
[...]
sita ad Anzio, alla Via Corradino di Svevia n. 24 con occupazione che la coinvolge Persona_1
tutti i giorni ad orari prestabiliti;
- la moglie vive in un immobile dello I.A.C.P. al canone di circa 150,00 euro mensili;
- egli lavora come agente immobiliare, con agenzia ad Anzio, ma con redditi fluttuanti in un contesto di crisi del mercato immobiliare;
- egli vive in una casa in locazione col canone di 600,00 euro mensili;
- la figlia (26.04.1994), ancora convivente col padre, ha da poco avviato un'attività di Per_2
toelettatura per animali, ma egli ancora l'aiuta economicamente. I figli e , nati Per_3 Per_4
entrambi il 4 gennaio 1988 ed adottati dal Sig. sono entrambi maggiorenni ed economicamente Pt_1
autosufficienti, come già emerso in sede di separazione;
costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande, Controparte_1
deducendo di essere casalinga e priva di reddito, di essere gravata da un canone mensile di € 124,00 circa, oltre le altre spese, di essere altresì gravata dalle spese per la cura del cane Charlie.
La resistente ha dedotto che il tenore di vita in costanza di matrimonio, grazie all'attività lavorativa svolta dal coniuge, è sempre stato medio altro.
Ha lamentato che il ricorrente non verserebbe il contributo di mantenimento previsto in suo favore nelle condizioni separative e sarebbe, comunque, inadempiente anche rispetto ad altre condizioni.
Ha chiesto che sia pronunciato il divorzio alle stesse condizioni della separazione.
All'udienza presidenziale dell'11.7.2023, il ricorrente ha precisato: “ non è economicamente Per_2
indipendente, nel 2022 abbiamo aperto una attività di tolettatura per animali intestata a mia figlia, ho dato io la provvista per iniziare l'attività e ancora oggi la finanzio. prende circa € Per_2
1000/1200 al mese ma ha le spese relative al negozio, preciso che mia figlia abita con me in casa in locazione, sostengo io tutte le spese di casa (locazione spese vive etc). Spendo per la casa in locazione
€ 600 al mese di affitto oltre utenze. ha un ristorante a Roma e è manager in banca: Per_3 Per_4
sono entrambe economicamente indipendenti. Io lavoro come agente immobiliare (professione che svolgo dal 91), ho una busta paga di € 1200 al mese per 14 mensilità, salvo eventuali premi che per esempio l'anno scorso non ho percepito, ho un affitto di una casetta per la quale prendo € 100 al mese. La resistente ha sempre lavorato dal matrimonio fino al 2012 come mediatore creditizio (non ricordo quanto prendesse). Dal 2012 la resistente è rimasta a casa per sua scelta che risultava sostenibile visto le mie entrate, eravamo separati in casa dal 97. Da circa 2019/2020 la resistente ha iniziato a lavorare in nero come badante, ciò lo ha dichiarato anche in un processo penale. Ciò me lo disse la stessa resistente nel 2020 e poi lo ha confermato nei processi penali sopra menzionati”.
La resistente, per parte sua, ha riferito: “ho sempre lavorato in costanza di matrimonio perché ricercavo dal 93 appartamenti da gestire in vendita mediante l'agenzia immobiliare del ricorrente, ero pagata a provvigioni, dopo il matrimonio ho smesso di lavorare per un periodo, ho quindi iniziato il lavoro da mediatore creditizio a Roma per 5 anni circa, ho poi chiuso l'attività a Roma nel 2010 circa
e mi sono trasferita a lavorare presso la sede del ricorrente ad Anzio, abbiamo lavorato un po' insieme
e poi abbiamo smesso per incompatibilità gestionali del lavoro. Mi sono quindi dedicata alla casa e ai figli nonostante fossero grandi. Mi sono separata dal ricorrente nel 2019, da allora faccio la badante saltuariamente ad ore senza contratto al fine di mantenermi perché il ricorrente non corrispondeva quanto dovuto. Ho lavorato come badante (non esclusiva) di una persona dal giugno 22 sino all'aprile
23 circa essendo deceduta la signora che assistevo. Di media prendevo circa € 100/120 a settimana.
ha aperto un negozio di tolettatura, non ho entrate per mantenere mia figlia, presumo che Per_2
lei sia economicamente indipendente perché ha un negozio. Il ricorrente ha due agenzie ed uffici immobiliari ad Anzio. è la persona deceduta che aiutavo fino ad aprile 23”. Persona_5
Con ordinanza del 14.8.2023, il Presidente ha posto a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della moglie pari a 300,00 euro mensili.
Con memoria integrativa depositata il 22.9.2023, l'attore ha insistito sul fatto che la moglie aveva riconosciuto di svolgere attività lavorativa e, dunque, di percepire un reddito.
Ha anche insistito sulla capacità professionale della resistente derivante dai numerosi anni dedicati all'attività di mediatore creditizio.
Ha lamentato la mancata produzione in giudizio da parte della moglie di documentazione economica comprovante la di lei situazione reddituale e patrimoniale.
Ha infine ribadito il Sig. i essere il solo genitore che si fa carico di tutte le necessità della figlia Pt_1
, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, nella più totale assenza sia Per_6
economica che morale della madre.
Il Ricorrente ha, quindi, concluso in via principale affinché sia pronunciato il divorzio senza condizioni e, in via subordinata, affinché sia dichiarato il divorzio, con riconoscimento in favore della resistente di un assegno non superiore a 300,00 euro mensili.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha ulteriormente ribadito le proprie prospettazioni ed anche la resistente che, dal canto suo, ha pure dedotto un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge e che la figlia partecipa attivamente all'attività di intermediazione immobiliare con Per_2
il padre, dunque, non può assolutamente essere considerata economicamente a carico del padre per giustificare una ingiusta riduzione dell'assegno di mantenimento.
Con sentenza n. 2334 del 28.11.2023 è stata pronunciata fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La causa è stata istruita documentalmente e a seguito di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Si dà atto che proprio in occasione della precisazione delle conclusioni e, quindi, ormai tardivamente il ricorrente ha dedotto di aver subito un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni economiche, a seguito della chiusura delle sedi dell'agenzia immobiliare e dell'attività lavorativa della figlia.
Ha insistito sul “tracollo” economico subito anche negli scritti defensionali conclusivi.
La resistente ha insistito nelle proprie conclusioni.
Ciò posto, essendo già intervenuta la declaratoria di divorzio, in questa sede resta da affrontare solo la questione economica.
Preliminarmente, il Collegio osserva che la figlia , oggi trentunenne, deve ritenersi Per_2
economicamente autosufficiente.
Ella, infatti, ha avviato un'attività d'impresa avente ad oggetto la toelettatura di animali ormai da qualche anno.
L'eventuale chiusura di tale attività, pure dedotta dal ricorrente, non può valere a far rivivere una situazione di non autosufficienza economica della figlia.
D'altra parte, il ricorrente stesso, pur allegando di aiutare ancora la figlia economicamente, non ha formulato alcuna domanda per il di lei mantenimento.
I figli e , nati entrambi il 4 gennaio 1988 ed adottati dal Sig. già in sede di Per_3 Per_4 Pt_1
separazione erano stati dichiarati economicamente autosufficienti.
Pertanto, l'unica domanda che viene in rilievo è quella di assegno divorzile proposta dalla resistente.
A riguardo giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio.
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio.
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6
Legge 898/1970.
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal (ex) coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, n. 5148).
Ora, nel caso di specie, in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, conviene, innanzitutto, rilevare che i coniugi si sono sposati in data 1.08.1993, quando il ricorrente aveva 24 anni e la resistente 27.
La separazione è intervenuta nel 2020 è cioè dopo 27 anni di matrimonio e la domanda di divorzio è stata proposta dopo 30 anni dalla celebrazione delle nozze.
Ad oggi il ricorrente ha 56 anni e la resistente 59.
La resistente ha dichiarato di aver sempre lavorato in costanza di matrimonio insieme al coniuge e, per un periodo, come mediatore creditizio fino ad aver cessato qualunque attività, anche se i figli erano ormai grandi.
Ha pure dichiarato di aver ripreso a lavorare, sia pure come badante, in concomitante con la separazione.
A tutt'oggi la resistente gode di capacità lavorativa, non avendo depositato in atti certificazione medica comprovante la sua assoluta o ridotta impossibilità oggettiva di prestare attività lavorativa.
Il Collegio osserva, inoltre, che il ricorrente ha depositato in atti documentazione economica e segnatamente: dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021 da cui risultano un reddito netto pari a 24.662,00 (2055,20 euro su 12 mensilità); dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020 da cui risultano un reddito netto pari a 14.406 (1.200,5 euro su 12 mensilità); dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019 da cui risultano un reddito netto pari a
12.803 (1066,91 euro su 12 mensilità); certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2022 con un reddito netto pari a 8.910,91 (pari a 742 euro circa su 12 mensilità); buste paga ottobre 2022
(1180,00 euro), novembre 2022 (1308,00 euro), dicembre 2022 (2107,00 euro), gennaio 2023
(1117,00 euro), febbraio 2023 (983,00 euro), marzo 2023 (1028,00 euro) e aprile 2023 (1022,00 euro); estratto conto BBVA da cui risulta in data 20.3.2023 un accredito a titolo di retribuzione per
1500,00 euro, in data 13.3.2023 un accredito a titolo di retribuzione per 700,00 euro, in data 3.3.2023 un accredito a titolo di retribuzione per 400,00 euro, in data 2.3.2023 un accredito a titolo di retribuzione per 500,00 euro, in data 1.3.2023 un accredito a titolo di retribuzione per 1200,00 euro, in data 16.2.2023 un accredito a titolo di retribuzione di 1000,00 euro, in data 14.2.2023 un accredito a titolo di retribuzione per 1117,00 euro, in data 27.1.2023 un accredito a titolo di “saldo definizione pratica con” per 7.000,00 euro, in data 23.1.2023 un accredito a titolo di retribuzione per 500,00 euro, in data 10.1.2023 un accredito a titolo di “definizione pratica urbanistica art 37 ge” per 950,00 euro, in data 9.1.2023 un accredito a titolo di retribuzione pari a 1000,00 euro, in data 27.12.2022 un accredito a titolo di retribuzione pari a 1500,00 euro, in data 22.12.2022 un accredito a titolo di
“saldo terreno foglio 7 partice” per 2000,00 euro, in data 21.12.2022 un accredito a titolo di “saldo prezzo terreno sito ad” per 2000,00 euro, in data 20.12.2022 un accredito a titolo di “definizione pratica urbanistica art 37 ge” per 2000,00 euro, in data 19.12.2022 un accredito a titolo di retribuzioni per 1000,00 euro, in data 15.12.2022 un accredito a titolo di retribuzioni per 500,00 euro, in data 7.12.2022 un accredito a titolo di retribuzioni per 1000,00 euro, in data 5.12.2022 un accredito a titolo di retribuzioni per 1308,00 euro, in data 5.12.2022 un accredito “inviato da N26” per 600,00 euro, in data 2.12.2022 un accredito a titolo di “prat tecnica urb” per 3000,00 euro, in data 24.11.2022 un accredito a titolo di retribuzioni per 700,00 euro, in data 9.11.2022 un accredito a titolo di “anticipazione stipendi” per 3000,00 euro, in data 2.11.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 1500,00 euro, in data 27.10.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 800,00 euro, in data 18.10.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 600,00 euro, in data 7.10.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 500,00 euro, in data 6.10.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 1500,00 euro e a titolo di “prestito spese legali caus” per 1500,00 euro, in data
23.9.2022 un accredito a titolo di “retribuzione amministratore” per 2000,00 euro, in data 16.9.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 650,00 euro, in data 15.9.2022 un accredito a titolo di retribuzione per 450,00 euro, in data 8.9.2022 un accredito a titolo di “affitto e spese legali” per
2000,00 euro, in data 29.8.2022 un accredito a titolo di “retribuzione amministratore” per 2000,00 euro, in data 18.8.2022 un accredito a titolo di “retribuzione 2022” per 1000,00 euro, in data
11.8.2022 un accredito a titolo di “retribuzione stipendi 2022” per 500,00 euro;
visure catastali da cui emerge che è proprietario di un immobile categoria A/7 (abitazione in villino) nel Parte_1
Comune di Nettuno e comproprietario sempre nel medesimo Comune con la resistente di un immobile categoria C/2 (magazzino/deposito); il contratto con cui il ricorrente ha concesso in locazione l'immobile di proprietà esclusiva sito a Nettuno per 100,00 euro;
la visura camerale della
Società costituita nel 2022 di cui la figlia detiene il 100% del capitale sociale Pt_1 CP_2 Per_2
e amministratore Unico e dipendente part-time al 51,49%. La società ha una media Parte_1
di 5/6 dipendenti e due unità locali ad Anzio.
Nel complesso, dalla documentazione economica versata in atti dal ricorrente emerge che lo stesso ha entrate senz'altro superiori a quelle dichiarate: nel solo primo trimestre del 2023 le entrate complessive ammontano a 8867,00 euro e nel periodo da agosto 2022 a dicembre 2022 ammontano a 33.158,00 euro.
Il Collegio rileva anche che il ricorrente risulta percepire dalla un compenso come Parte_2
amministratore unico ed una retribuzione come dipendente part-time al 51,49%, circostanza questa piuttosto singolare atteso che in tutto la società occupa 5/6 dipendenti e, quindi, ben ci sarebbero margini per l' er essere occupato a tempo pieno, con una retribuzione più consistente di quella Pt_1
attualmente percepita.
D'altra parte, il numero dei dipendenti occupati e l'esistenza di ben due unità locali induce ragionevolmente a ritenere che la sia una società ben avviata e solida. Nessun Parte_2
documento economico della Società è però stato versato in atti.
Il Collegio osserva poi che dagli estratti conto in atti non risultano gli accrediti della locazione dell'immobile di proprietà esclusiva dell' l'ammontare del canone indicato in contratto suscita, Pt_1
peraltro, marcate perplessità, trattandosi di un villino formalmente concesso in locazione al canone mensile di 100,00 euro.
Il Collegio rileva, infine, che dagli estratti prodotti emerge l'esistenza di altro conto di cui nulla è stato versato in atti.
Il ricorrente ha, da ultimo, dedotto di aver cessato la propria attività, ma l'allegazione in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi intempestiva.
Quanto alla resistente, la stessa non ha depositato documentazione economica alcuna a sostegno della propria domanda di assegno divorzile.
La donna ha soltanto ammesso di aver svolto a partire dalla separazione attività lavorativa non regolarizzata come badante.
Il Collegio rileva che non può riconoscersi alla resistente, in mancanza di documentazione economica a supporto, alcun assegno con funzione assistenziale.
Ritiene, inoltre, che non possa riconoscersi alla resistente neppure alcun assegno con funzione compensativa, tenuto conto che la stessa ha sempre lavorato in costanza di matrimonio e non ha specificamente dedotto di aver sacrificato, in funzione della cura e dell'accudimento della famiglia, alcuna aspirazione od opportunità lavorativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dato atto che con sentenza n. 2334 del 28.11.2023 è già stato dichiarato il divorzio fra i coniugi, respinge la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 146,90 euro per esborsi ed in 3809,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera