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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2535/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Braga Parte_1
Daniela);
E
nato in [...] l'[...] (con l'avv. Di Gerlando Sergio); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Conclusioni: vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20/05/2025, le parti hanno chiesto l'omologa di un accordo in ordine all'affidamento e al mantenimento del figlio minore Per_1
nato a [...] il [...].
[...]
Con provvedimento del 09/06/2025, il Tribunale, nel fissare la comparizione personale delle parti, ha disposto l'acquisizione di copia dei provvedimenti adottati presso il Tribunale per i minorenni di Palermo relativi al minore Persona_1
risultando dagli atti la pendenza di un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, instaurato su ricorso del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni (n. 4546/2024 R.G.), nel corso del quale era stato disposto, con provvedimento del 02/10/2024, il collocamento del minore e della madre in comunità, ai sensi dell'art. 403 c.c..
Con sentenza n. 314/2025 del 10/09/2025, il Tribunale per i Minorenni, in seguito all'instaurazione del presente giudizio, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., disponendo la trasmissione degli atti a questo Tribunale e confermando, in via d'urgenza, il collocamento del minore unitamente alla madre, , presso la comunità che in atto li ospita, con Parte_1
contestuale incarico al responsabile della comunità di calendarizzare prelievi diurni del bambino da parte di ciascuno dei genitori separatamente e facoltà di sospendere gli stessi in caso di pregiudizio per il minore.
Con provvedimento del 16/10/2025, le parti sono state invitate a dedurre sulla competenza di questo Tribunale a decidere sulle domande trasmesse.
*****
Tanto premesso, il Collegio ritiene che non sussistono i presupposti per l'omologa dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento del minore Persona_2
Invero, le parti hanno stipulato un accordo in contrasto con l'interesse del minore e con i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni, in particolare, con riferimento alla libertà degli incontri del bambino con ciascuno dei genitori.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'omologa dell'accordo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2535/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Braga Parte_1
Daniela);
E
nato in [...] l'[...] (con l'avv. Di Gerlando Sergio); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Conclusioni: vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20/05/2025, le parti hanno chiesto l'omologa di un accordo in ordine all'affidamento e al mantenimento del figlio minore Per_1
nato a [...] il [...].
[...]
Con provvedimento del 09/06/2025, il Tribunale, nel fissare la comparizione personale delle parti, ha disposto l'acquisizione di copia dei provvedimenti adottati presso il Tribunale per i minorenni di Palermo relativi al minore Persona_1
risultando dagli atti la pendenza di un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, instaurato su ricorso del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni (n. 4546/2024 R.G.), nel corso del quale era stato disposto, con provvedimento del 02/10/2024, il collocamento del minore e della madre in comunità, ai sensi dell'art. 403 c.c..
Con sentenza n. 314/2025 del 10/09/2025, il Tribunale per i Minorenni, in seguito all'instaurazione del presente giudizio, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., disponendo la trasmissione degli atti a questo Tribunale e confermando, in via d'urgenza, il collocamento del minore unitamente alla madre, , presso la comunità che in atto li ospita, con Parte_1
contestuale incarico al responsabile della comunità di calendarizzare prelievi diurni del bambino da parte di ciascuno dei genitori separatamente e facoltà di sospendere gli stessi in caso di pregiudizio per il minore.
Con provvedimento del 16/10/2025, le parti sono state invitate a dedurre sulla competenza di questo Tribunale a decidere sulle domande trasmesse.
*****
Tanto premesso, il Collegio ritiene che non sussistono i presupposti per l'omologa dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento del minore Persona_2
Invero, le parti hanno stipulato un accordo in contrasto con l'interesse del minore e con i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni, in particolare, con riferimento alla libertà degli incontri del bambino con ciascuno dei genitori.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'omologa dell'accordo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.