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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PARMA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2146/2024 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Maurizio Giannarelli del Foro di La Spezia, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Moglia del _1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate all'udienza del 7 gennaio 2025 nel corso della quale le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi: parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto “revocare, ove ancora ritenuto vigente ed efficace, in ragione dei giustificati motivi indicati nelle premesse, il provvedimento di natura economica assunto dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 65/2004 del 09.01.2004 nel procedimento n. 3517/2003 R.G. (Pres. Rel. Dott. Piscopo) di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 28.8.1994 e trascritto nei Parte_1 _1 registri di stato civile del Comune di Bedonia atto n.20 P.II s.A anno 1994, con il quale si imponeva al ricorrente di versare la somma mensile di €. 775 per il mantenimento del figlio Parte_1
disponendo che nulla piu' fosse dovuto dall'anno 2013 in avanti ovverossia dalla
Parte_2 percezione di di pensione di invalidità e dell'utilizzo dell'indennizzo per
Parte_2 accompagnamento, nonchè dall'emissione del decreto di Amministrazione di Sostegno n. 1718/2023 del Giudice Tutelare di Parma a favore del beneficiario difettandone integralmente
Parte_2 ogni presupposto di fatto e di diritto;
disporre, in ogni caso, ove ritenuta la competenza del Tribunale ordinario, con l'emissione di provvedimento a vantaggio e nel precipuo l'interesse di
Parte_2 e tenendo conto della sua grave inabilità, sia eventualmente in ordine alla collocazione dello stesso presso il padre che al regime economico di sostentamento;
condannare la convenuta a rifondere al patrimonio del figlio quanto dalla stessa prelevato nel corso dell'amministrazione di Parte_2 sostegno dal conto corrente di e non adeguatamente e comprovatamente utilizzato Parte_2 nell'interesse del beneficiario;
condannare la convenuta alle competenze e spese di lite in caso di ingiustificata opposizione”; parte resistente, riportandosi implicitamente alla comparsa di costituzione, ha chiesto “in via principale, respingere il ricorso essendo la domanda inammissibile, non fondata in fatto e in diritto, non provata o come meglio ritenuta;
in via riconvenzionale: a) disporre la collocazione paritetica del figlio maggiorenne presso ciascun genitore a Parte_2 settimane alternate così come recepito dal G.T. con provvedimento del 20/09/2023, fatta salva ogni diversa disciplina della frequentazione genitoriale che il Servizio Sociale già incaricato dovesse ritenere maggiormente adeguata;
b) disporre che il sig. versi al figlio Parte_1 Parte_2
l'importo di € 1.116,57 a titolo di contributo al mantenimento come meglio precisato al punto 3., entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria; c) disporre che il sig. concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio Parte_1
di spese, compenso professionale ed accessori di legge”. Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 premetteva che questo Tribunale, con Parte_1 sentenza del 9 gennaio 2004 (n. 65/2004), dichiarativa della cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario che un tempo lo avevano avvinto a , _1 aveva, tra l'altro, posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio
(all'epoca, di anni nove) mediante la corresponsione dell'importo monetario mensile di Euro Pt_2
775,00.
Tanto premesso, lo stesso ricorrente soggiungeva che il figlio, dichiarato invalido al 100% nel corso dell'anno 2013 e sottoposto ad amministrazione di sostegno (con amministratore designato nella persona della madre), beneficia continuativamente di provvidenze a titolo di indennità di accompagnamento e di pensione d'invalidità civile, per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.200,00 circa.
Deducendo l'esuberanza di tali emolumenti rispetto alle effettive esigenze economiche di , Pt_2 tanto da essere utilizzate dalla madre amministratrice anche per scopi eccentrici ai bisogni del figlio (tra i quali la parziale restituzione rateale di un mutuo contratto per l'acquisto di un immobile di sua proprietà), rimarcando che, in conseguenza di una consulenza tecnica disposta dal Giudice Tutelare, il maggiorenne è ormai collocato stabilmente in via paritetica e alternata con l'uno e con l'altro genitore e manifestando comunque la propria volontà di non sottrarsi al mantenimento del figlio, formulava conclusivamente le domande riportate in epigrafe.
Depositando comparsa il 4 dicembre 2024, si costituiva ritualmente in giudizio, in via _1 principale opponendosi e resistendo alle domande avversarie e, in via riconvenzionale, proponendo le domande di cui in rubrica.
In particolare, lamentando l'inadempimento di controparte al pagamento della quota parte di spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e negando di avere mai utilizzato le risorse di Pt_2 per scopi estranei ai suoi bisogni (sotto tale profilo allegando di essere stata autorizzata dal Giudice Tutelare a prelevare ordinariamente un importo fino ad Euro 1.300,00 dal conto dell'amministrato e di avere rendicontato senza censura alcuna spese annuali ben superiori all'ammontare delle provvidenze da invalidità civile corrisposte al figlio ), deduceva un sopravvenuto incremento Pt_2 delle esigenze del maggiorenne e, così, l'incongruità del contegno del padre che, a Parte_1 far tempo dalla collocazione paritetica del figlio (ossia, dal maggio 2023), ha cessato ogni dazione monetaria funzionale al suo mantenimento.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 7 gennaio 2025 le parti si riportavano personalmente alle allegazioni articolate nei rispettivi atti difensivi.
Alla stessa udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, erano precisate le conclusioni senza incombenti istruttori.
Sostituita la seguente udienza di discussione con il deposito di note scritte, la causa è stata infine trattenuta per la decisione del Collegio il 24 aprile 2025.
*****
Rilevata incidentalmente l'inammissibilità in questa sede processuale della domanda di condanna restitutoria presentata da parte ricorrente – e peraltro formulata in termini del tutto generici – e considerato che gli effetti della presente decisione non possono in ogni caso retroagire al momento della presentazione della domanda di revisione (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 4224 del 17 febbraio 2021), va quindi osservato che, con sentenza n. 65/2024 del 9 gennaio 2004, questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto congiuntamente dalle parti, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario e, per quanto d'interesse, aveva disposto la collocazione preferenziale del figlio (nato il [...]) Pt_2 presso la madre, aveva circoscritto le frequentazioni paterne a fine settimana alternati (dal venerdì alla domenica sera, ovvero al lunedì mattina), per due pomeriggi e una notte infrasettimanali, nonché per ulteriori periodi durante le vacanze estive e le festività, e aveva posto a carico di Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso minorenne mediante la
[...] corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 775,00, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e di assistenza.
Tanto premesso, è incontroverso che , divenuto maggiorenne, è invalido civile al 100%, è Pt_2 affetto da grave disabilità intellettiva e disturbo dello spettro autistico, è stato riconosciuto come portatore delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 L. n. 104/92 ed è sottoposto ad amministrazione di sostegno dal febbraio 2014 (con amministratore nominato nella persona della di lui madre e odierna convenuta ). _1
Nella presente fattispecie trovano pertanto pacifica applicazione, ai sensi degli artt. 337 septies c.c. e 473 bis.9 c.p.c., le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi.
Ai fini della disamina delle domande rispettivamente formulate dalle parti, deve anzitutto prendersi atto della recente sopravvenienza data dalla permanenza di presso l'uno e l'altro genitore Pt_2 in termini del tutto paritetici (e ciò in attuazione delle indicazioni fornite dal CTU, nominato dal Giudice tutelare, con la relazione finale depositata il 28 febbraio 2023).
Non v'è sostanzialmente contestazione tra le parti che tale assetto di paritetica collocazione sia quello maggiormente conforme ai bisogni del maggiorenne, sicché deve provvedersi in conformità in questa sede di giudizio.
La seconda sopravvenienza rilevante attiene alla corresponsione, in favore del figlio delle parti, della pensione di invalidità civile, incrementata della maggiorazione sociale, che, con il compimento del diciottesimo anno di età, si è aggiunta all'indennità di accompagnamento già accordata all'interessato fin dall'anno 2001. CP_ Dal rapporto riassuntivo dell' prodotto dalla convenuta, si ricava che lo stesso
[...]
ha erogato, da ultimo, Euro 735,05 a titolo d'invalidità e maggiorazione sociale ed CP_3
Euro 531,76 per indennità di accompagnamento.
Ebbene, tenuto conto delle compendiate circostanze sopravvenute, rimarcato che le provvidenze corrisposte all'interessato a motivo del suo stato di invalidità rappresentano una risorsa economica intesa a sopperire alla sua incapacità lavorativa e reddituale (a differenza delle somme versate a titolo d'indennità di accompagnamento, invece finalizzate a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e, così, a pareggiare o, quantomeno, a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura, senza incrementare in alcun modo l'entità dei redditi del percipiente;
cfr., al riguardo, Cass., ord. n. 10423 del 19 aprile 2023; Cass., n. 36565 del 14 dicembre 2022; Cass. n. 35709 del 19 novembre 2021) e non senza ignorare che la madre, in quanto amministratore di sostegno, è autorizzata a disporre delle sostanze del figlio amministrato per le sue spese ordinarie, sussistono evidentemente i requisiti per revocare l'obbligo posto a carico di di versare a l'importo mensile rivalutato di Euro 775,00 per il Parte_1 _1 mantenimento del maggiorenne . Pt_2
Permane l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio quando questi si trovi a stare con ciascuno di essi.
Va ulteriormente osservato che, alla luce delle alquanto plausibili allegazioni della medesima resistente, larga misura del mantenimento attiene a spese di natura straordinaria (sanitaria e di assistenza personale, in primis).
Tenuto conto della evidente disparità delle rispettive risorse economiche – risultando dagli atti che ha dichiarato redditi netti pari ad circa Euro 45.000,00 per l'anno d'imposta 2023 Parte_1
e, a tacer d'altro, è titolare di proprietà e di quote di proprietà su vari fabbricati e terreni, mentre
, dotata di inferiore patrimonio immobiliare, ha dichiarato per l'anno 2023 redditi netti _1 pari ad Euro 18.396,00 ed è soggetta alla restituzione di un mutuo per importi rateali mensili pari a quasi Euro 700,00) – si stima allora congruo che il ricorrente sia tenuto a sostenere il 75% delle spese in questione.
Tale diversa ripartizione delle spese straordinarie non può non trovare effettività dalla presente sentenza, sicché anche la regolamentazione sulle spese ordinarie, di maggior favore per il ricorrente, deve avere analoga decorrenza.
Tenuto conto dei profili di soccombenza reciproca, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c. e 473 bis.29 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara l'inammissibilità in questa sede processuale della domanda di condanna restitutoria formulata da parte ricorrente;
2) in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 65/2024 emessa da questo Tribunale il 9 gennaio 2004:
- con riguardo alla determinazione dei tempi di permanenza di con l'uno e con l'altro Pt_2 genitore, provvede in conformità delle indicazioni fornite dal CTU, nominato dal Giudice tutelare, con la relazione finale depositata il 28 febbraio 2023; - a decorrere dalla presente sentenza revoca l'obbligo posto a carico di di versare a Parte_1
l'importo mensile rivalutato di Euro 775,00 per il mantenimento ordinario del figlio _1
, fermo restando l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto del Pt_2 figlio quando questi si trovi a stare con ciascuno di essi;
- a decorrere dalla presente sentenza pone a carico di il pagamento del 75% delle Parte_1 spese straordinarie, con le seguenti precisazioni adattabili al caso di specie:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente: - SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
3) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
TRIBUNALE DI PARMA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2146/2024 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Maurizio Giannarelli del Foro di La Spezia, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Moglia del _1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate all'udienza del 7 gennaio 2025 nel corso della quale le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi: parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto “revocare, ove ancora ritenuto vigente ed efficace, in ragione dei giustificati motivi indicati nelle premesse, il provvedimento di natura economica assunto dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 65/2004 del 09.01.2004 nel procedimento n. 3517/2003 R.G. (Pres. Rel. Dott. Piscopo) di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 28.8.1994 e trascritto nei Parte_1 _1 registri di stato civile del Comune di Bedonia atto n.20 P.II s.A anno 1994, con il quale si imponeva al ricorrente di versare la somma mensile di €. 775 per il mantenimento del figlio Parte_1
disponendo che nulla piu' fosse dovuto dall'anno 2013 in avanti ovverossia dalla
Parte_2 percezione di di pensione di invalidità e dell'utilizzo dell'indennizzo per
Parte_2 accompagnamento, nonchè dall'emissione del decreto di Amministrazione di Sostegno n. 1718/2023 del Giudice Tutelare di Parma a favore del beneficiario difettandone integralmente
Parte_2 ogni presupposto di fatto e di diritto;
disporre, in ogni caso, ove ritenuta la competenza del Tribunale ordinario, con l'emissione di provvedimento a vantaggio e nel precipuo l'interesse di
Parte_2 e tenendo conto della sua grave inabilità, sia eventualmente in ordine alla collocazione dello stesso presso il padre che al regime economico di sostentamento;
condannare la convenuta a rifondere al patrimonio del figlio quanto dalla stessa prelevato nel corso dell'amministrazione di Parte_2 sostegno dal conto corrente di e non adeguatamente e comprovatamente utilizzato Parte_2 nell'interesse del beneficiario;
condannare la convenuta alle competenze e spese di lite in caso di ingiustificata opposizione”; parte resistente, riportandosi implicitamente alla comparsa di costituzione, ha chiesto “in via principale, respingere il ricorso essendo la domanda inammissibile, non fondata in fatto e in diritto, non provata o come meglio ritenuta;
in via riconvenzionale: a) disporre la collocazione paritetica del figlio maggiorenne presso ciascun genitore a Parte_2 settimane alternate così come recepito dal G.T. con provvedimento del 20/09/2023, fatta salva ogni diversa disciplina della frequentazione genitoriale che il Servizio Sociale già incaricato dovesse ritenere maggiormente adeguata;
b) disporre che il sig. versi al figlio Parte_1 Parte_2
l'importo di € 1.116,57 a titolo di contributo al mantenimento come meglio precisato al punto 3., entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria; c) disporre che il sig. concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio Parte_1
di spese, compenso professionale ed accessori di legge”. Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 premetteva che questo Tribunale, con Parte_1 sentenza del 9 gennaio 2004 (n. 65/2004), dichiarativa della cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario che un tempo lo avevano avvinto a , _1 aveva, tra l'altro, posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio
(all'epoca, di anni nove) mediante la corresponsione dell'importo monetario mensile di Euro Pt_2
775,00.
Tanto premesso, lo stesso ricorrente soggiungeva che il figlio, dichiarato invalido al 100% nel corso dell'anno 2013 e sottoposto ad amministrazione di sostegno (con amministratore designato nella persona della madre), beneficia continuativamente di provvidenze a titolo di indennità di accompagnamento e di pensione d'invalidità civile, per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.200,00 circa.
Deducendo l'esuberanza di tali emolumenti rispetto alle effettive esigenze economiche di , Pt_2 tanto da essere utilizzate dalla madre amministratrice anche per scopi eccentrici ai bisogni del figlio (tra i quali la parziale restituzione rateale di un mutuo contratto per l'acquisto di un immobile di sua proprietà), rimarcando che, in conseguenza di una consulenza tecnica disposta dal Giudice Tutelare, il maggiorenne è ormai collocato stabilmente in via paritetica e alternata con l'uno e con l'altro genitore e manifestando comunque la propria volontà di non sottrarsi al mantenimento del figlio, formulava conclusivamente le domande riportate in epigrafe.
Depositando comparsa il 4 dicembre 2024, si costituiva ritualmente in giudizio, in via _1 principale opponendosi e resistendo alle domande avversarie e, in via riconvenzionale, proponendo le domande di cui in rubrica.
In particolare, lamentando l'inadempimento di controparte al pagamento della quota parte di spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e negando di avere mai utilizzato le risorse di Pt_2 per scopi estranei ai suoi bisogni (sotto tale profilo allegando di essere stata autorizzata dal Giudice Tutelare a prelevare ordinariamente un importo fino ad Euro 1.300,00 dal conto dell'amministrato e di avere rendicontato senza censura alcuna spese annuali ben superiori all'ammontare delle provvidenze da invalidità civile corrisposte al figlio ), deduceva un sopravvenuto incremento Pt_2 delle esigenze del maggiorenne e, così, l'incongruità del contegno del padre che, a Parte_1 far tempo dalla collocazione paritetica del figlio (ossia, dal maggio 2023), ha cessato ogni dazione monetaria funzionale al suo mantenimento.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 7 gennaio 2025 le parti si riportavano personalmente alle allegazioni articolate nei rispettivi atti difensivi.
Alla stessa udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, erano precisate le conclusioni senza incombenti istruttori.
Sostituita la seguente udienza di discussione con il deposito di note scritte, la causa è stata infine trattenuta per la decisione del Collegio il 24 aprile 2025.
*****
Rilevata incidentalmente l'inammissibilità in questa sede processuale della domanda di condanna restitutoria presentata da parte ricorrente – e peraltro formulata in termini del tutto generici – e considerato che gli effetti della presente decisione non possono in ogni caso retroagire al momento della presentazione della domanda di revisione (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 4224 del 17 febbraio 2021), va quindi osservato che, con sentenza n. 65/2024 del 9 gennaio 2004, questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto congiuntamente dalle parti, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario e, per quanto d'interesse, aveva disposto la collocazione preferenziale del figlio (nato il [...]) Pt_2 presso la madre, aveva circoscritto le frequentazioni paterne a fine settimana alternati (dal venerdì alla domenica sera, ovvero al lunedì mattina), per due pomeriggi e una notte infrasettimanali, nonché per ulteriori periodi durante le vacanze estive e le festività, e aveva posto a carico di Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso minorenne mediante la
[...] corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 775,00, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e di assistenza.
Tanto premesso, è incontroverso che , divenuto maggiorenne, è invalido civile al 100%, è Pt_2 affetto da grave disabilità intellettiva e disturbo dello spettro autistico, è stato riconosciuto come portatore delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 L. n. 104/92 ed è sottoposto ad amministrazione di sostegno dal febbraio 2014 (con amministratore nominato nella persona della di lui madre e odierna convenuta ). _1
Nella presente fattispecie trovano pertanto pacifica applicazione, ai sensi degli artt. 337 septies c.c. e 473 bis.9 c.p.c., le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi.
Ai fini della disamina delle domande rispettivamente formulate dalle parti, deve anzitutto prendersi atto della recente sopravvenienza data dalla permanenza di presso l'uno e l'altro genitore Pt_2 in termini del tutto paritetici (e ciò in attuazione delle indicazioni fornite dal CTU, nominato dal Giudice tutelare, con la relazione finale depositata il 28 febbraio 2023).
Non v'è sostanzialmente contestazione tra le parti che tale assetto di paritetica collocazione sia quello maggiormente conforme ai bisogni del maggiorenne, sicché deve provvedersi in conformità in questa sede di giudizio.
La seconda sopravvenienza rilevante attiene alla corresponsione, in favore del figlio delle parti, della pensione di invalidità civile, incrementata della maggiorazione sociale, che, con il compimento del diciottesimo anno di età, si è aggiunta all'indennità di accompagnamento già accordata all'interessato fin dall'anno 2001. CP_ Dal rapporto riassuntivo dell' prodotto dalla convenuta, si ricava che lo stesso
[...]
ha erogato, da ultimo, Euro 735,05 a titolo d'invalidità e maggiorazione sociale ed CP_3
Euro 531,76 per indennità di accompagnamento.
Ebbene, tenuto conto delle compendiate circostanze sopravvenute, rimarcato che le provvidenze corrisposte all'interessato a motivo del suo stato di invalidità rappresentano una risorsa economica intesa a sopperire alla sua incapacità lavorativa e reddituale (a differenza delle somme versate a titolo d'indennità di accompagnamento, invece finalizzate a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e, così, a pareggiare o, quantomeno, a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura, senza incrementare in alcun modo l'entità dei redditi del percipiente;
cfr., al riguardo, Cass., ord. n. 10423 del 19 aprile 2023; Cass., n. 36565 del 14 dicembre 2022; Cass. n. 35709 del 19 novembre 2021) e non senza ignorare che la madre, in quanto amministratore di sostegno, è autorizzata a disporre delle sostanze del figlio amministrato per le sue spese ordinarie, sussistono evidentemente i requisiti per revocare l'obbligo posto a carico di di versare a l'importo mensile rivalutato di Euro 775,00 per il Parte_1 _1 mantenimento del maggiorenne . Pt_2
Permane l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio quando questi si trovi a stare con ciascuno di essi.
Va ulteriormente osservato che, alla luce delle alquanto plausibili allegazioni della medesima resistente, larga misura del mantenimento attiene a spese di natura straordinaria (sanitaria e di assistenza personale, in primis).
Tenuto conto della evidente disparità delle rispettive risorse economiche – risultando dagli atti che ha dichiarato redditi netti pari ad circa Euro 45.000,00 per l'anno d'imposta 2023 Parte_1
e, a tacer d'altro, è titolare di proprietà e di quote di proprietà su vari fabbricati e terreni, mentre
, dotata di inferiore patrimonio immobiliare, ha dichiarato per l'anno 2023 redditi netti _1 pari ad Euro 18.396,00 ed è soggetta alla restituzione di un mutuo per importi rateali mensili pari a quasi Euro 700,00) – si stima allora congruo che il ricorrente sia tenuto a sostenere il 75% delle spese in questione.
Tale diversa ripartizione delle spese straordinarie non può non trovare effettività dalla presente sentenza, sicché anche la regolamentazione sulle spese ordinarie, di maggior favore per il ricorrente, deve avere analoga decorrenza.
Tenuto conto dei profili di soccombenza reciproca, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c. e 473 bis.29 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara l'inammissibilità in questa sede processuale della domanda di condanna restitutoria formulata da parte ricorrente;
2) in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 65/2024 emessa da questo Tribunale il 9 gennaio 2004:
- con riguardo alla determinazione dei tempi di permanenza di con l'uno e con l'altro Pt_2 genitore, provvede in conformità delle indicazioni fornite dal CTU, nominato dal Giudice tutelare, con la relazione finale depositata il 28 febbraio 2023; - a decorrere dalla presente sentenza revoca l'obbligo posto a carico di di versare a Parte_1
l'importo mensile rivalutato di Euro 775,00 per il mantenimento ordinario del figlio _1
, fermo restando l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto del Pt_2 figlio quando questi si trovi a stare con ciascuno di essi;
- a decorrere dalla presente sentenza pone a carico di il pagamento del 75% delle Parte_1 spese straordinarie, con le seguenti precisazioni adattabili al caso di specie:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente: - SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
3) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto