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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10182 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 58583/2022
Verbale d'udienza del 7.07.2025 ore 11,30
E' presente per Parte 1 l'avv. Salvatore Garozzo in sostituzione dell'avv. Daniela Dante
che discute la causa riportandosi a tutti gli scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa con il rigetto dell'opposizione.
Nessuno è comparso per parte attrice alle ore 11:50;
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. alle ore 16,38 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LE ON ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 58583 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, deciso ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.07.2025 e vertente
TRA C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Pt 1 Via Parte 2 (C.F.:
Alberico II n.4, presso lo studio dell'avv. Arturo Salerni che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE E
Parte 1 in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Daniela
Dante ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Pt 1 via del
Tempio di Giove n. 21;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 7.07.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 50 c.p.c. il ricorrente riassumeva il giudizio, a seguito di 1
-
dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Pt 1 a decidere
sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione prot. n. 509427 del 05.11.2020, notificata il 04.12.2020,
dei ProcedimentiParte 3 a firma del Direttore dei Dipartimento Risorse Economiche
,con cui gli veniva comminata la connessi alle Parte_4
sanzione amministrativa di euro 26.028,49 per la violazione dell'art. 15, comma 3 L. Reg. 12/1999
e art. 53 L. Reg. 27/06
L'atto opposto traeva origine da un verbale di accertamento elevato n. 73100029570/ERP del l'occupazione abusiva dell'alloggio 10.02.2016 con cui veniva contestato al sig. Parte_2
Part di sito in Pt 1 Via Giovanni Conti n. 70, scala C - interno 21.
A sostegno dell'opposizione ha invocato l'infondatezza dell'illecito contestato in quanto insieme alla moglie sig. Parte 6 prendevano possesso dell'abitazione suddetta a partire da ottobre 2015,
senza nulla sapere circa la natura dell'immobile destinata ad edilizia residenziale pubblica;
invocava la buona fede circa la natura dell'alloggio e dell'indisponibilità dell'assegnatario a cederlo a terzi con contratto di locazione;
deduceva che solo in data 13.02.2015, dopo tre giorni dalla contestazione, sottoscriveva un contratto di locazione in diversa abitazione.
Si costituiva in giudizio Parte 1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità
dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine dei trenta giorni previsto dalla legge;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, per carenza dei presupposti di legge previsti per la permanenza nell'alloggio ERP. 2 In via preliminare deve essere analizzata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Amministrazione, per tardiva proposizione dell'opposizione.
Secondo il combinato disposto degli art. 22 1. 689/81 e 16, comma 3 del D.Lgs 124/2004, avverso l'ordinanza ingiunzione gli interessati possano proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il termine di proposizione del ricorso viene individuato 66dall'art. 22 bis della 1. 689/81 che stabilisce: entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento" (art. 22, 1 comma 1. 689/81).
Nel caso specifico, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 4.12.2020, come dimostrato dal ricorrente, mentre il ricorso risulta depositato, davanti al Giudice di Pace il 30.12.200, quindi tempestivamente nel rispetto del termine di legge.
3 - Passando all'esame di merito, l'opponente ha invocato l'esimente della buona fede ai sensi dell'art. 3 Legge 689/81 che scrimina l'illecito contestato per essere entrato in possesso dell'alloggio, al fine di stipulare regolare contratto di locazione, senza essere a conoscenza della natura dell'alloggio destinato all'edilizia residenziale pubblica.
In questa sede rileva, non tanto l'operato della P. A. (da ritenersi lecito sino a prova contraria) ma la responsabilità dall'opponente nella commissione dell'illecito, secondo il criterio probatorio ex
Part art. 2697 c.c. Occorre rilevare che ogni occupazione di alloggio deve essere sempre autorizzata dall'Ente di competenza, secondo quanto disposto dalla normativa di settore (art. 12 e
11 L. R. del Lazio 12/99 e n. 27/2006).
La scriminante dell'art. 3 Legge 689/81 invocata dal ricorrente, per aver agito inconsapevole della situazione giuridica di occupare l'alloggio senza titolo, non può trovare applicazione.
I criteri di imputazione soggettiva dell'illecito penale, inerenti all'errore sul fatto (art. 47 c.p.)
possono essere mutuati per l'illecito amministrativo, rispetto quale l'errore scusabile viene tradizionalmente identificato con la locuzione "buona fede" come disciplinato dall'art. 3 Legge
689/81, a tenore del quale, “ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". La responsabilità dell'illecito non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
L'esimente della buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr.
Cass. n. 20219/2018).
In mancanza di prova documentale, la prova testimoniale invocata dall'opponente a dimostrazione di trovarsi nell'alloggio ERP perché indotto da altri soggetti, non appare idoneo a dimostrare la mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto, poiché non dimostra di aver compiuto quanto poteva per osservare la norma.
Applicando i principi sopra esposti, la scriminante dell'elemento soggettivo non può essere applicata nella fattispecie in esame, per la mancanza di prova documentale valida, relativa al contratto di locazione che avrebbe dovuto stipulare con l'assegnatario dell'alloggio, né risulta dimostrato che, successivamente al verbale di accertamento, il ricorrente abbia effettivamente lasciato l'immobile, stipulando contratto di locazione in altro immobile.
Ciò posto, il combinato disposto degli art. 11 e 23 L 689/81 prevede che la sanzione amministrativa debba essere ridotta nel minimo edittale, tenuto conto della vicenda.
Le spese di lite seguono devono ritenersi compensate tra le parti, tenuto conto della vicenda e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Riduce la sanzione amministrativa nel minimo edittale;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 7.07.2024
IL GIUDICE
LE ON
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 58583/2022
Verbale d'udienza del 7.07.2025 ore 11,30
E' presente per Parte 1 l'avv. Salvatore Garozzo in sostituzione dell'avv. Daniela Dante
che discute la causa riportandosi a tutti gli scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa con il rigetto dell'opposizione.
Nessuno è comparso per parte attrice alle ore 11:50;
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. alle ore 16,38 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LE ON ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 58583 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, deciso ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.07.2025 e vertente
TRA C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Pt 1 Via Parte 2 (C.F.:
Alberico II n.4, presso lo studio dell'avv. Arturo Salerni che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE E
Parte 1 in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Daniela
Dante ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Pt 1 via del
Tempio di Giove n. 21;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 7.07.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 50 c.p.c. il ricorrente riassumeva il giudizio, a seguito di 1
-
dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Pt 1 a decidere
sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione prot. n. 509427 del 05.11.2020, notificata il 04.12.2020,
dei ProcedimentiParte 3 a firma del Direttore dei Dipartimento Risorse Economiche
,con cui gli veniva comminata la connessi alle Parte_4
sanzione amministrativa di euro 26.028,49 per la violazione dell'art. 15, comma 3 L. Reg. 12/1999
e art. 53 L. Reg. 27/06
L'atto opposto traeva origine da un verbale di accertamento elevato n. 73100029570/ERP del l'occupazione abusiva dell'alloggio 10.02.2016 con cui veniva contestato al sig. Parte_2
Part di sito in Pt 1 Via Giovanni Conti n. 70, scala C - interno 21.
A sostegno dell'opposizione ha invocato l'infondatezza dell'illecito contestato in quanto insieme alla moglie sig. Parte 6 prendevano possesso dell'abitazione suddetta a partire da ottobre 2015,
senza nulla sapere circa la natura dell'immobile destinata ad edilizia residenziale pubblica;
invocava la buona fede circa la natura dell'alloggio e dell'indisponibilità dell'assegnatario a cederlo a terzi con contratto di locazione;
deduceva che solo in data 13.02.2015, dopo tre giorni dalla contestazione, sottoscriveva un contratto di locazione in diversa abitazione.
Si costituiva in giudizio Parte 1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità
dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine dei trenta giorni previsto dalla legge;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, per carenza dei presupposti di legge previsti per la permanenza nell'alloggio ERP. 2 In via preliminare deve essere analizzata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Amministrazione, per tardiva proposizione dell'opposizione.
Secondo il combinato disposto degli art. 22 1. 689/81 e 16, comma 3 del D.Lgs 124/2004, avverso l'ordinanza ingiunzione gli interessati possano proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il termine di proposizione del ricorso viene individuato 66dall'art. 22 bis della 1. 689/81 che stabilisce: entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento" (art. 22, 1 comma 1. 689/81).
Nel caso specifico, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 4.12.2020, come dimostrato dal ricorrente, mentre il ricorso risulta depositato, davanti al Giudice di Pace il 30.12.200, quindi tempestivamente nel rispetto del termine di legge.
3 - Passando all'esame di merito, l'opponente ha invocato l'esimente della buona fede ai sensi dell'art. 3 Legge 689/81 che scrimina l'illecito contestato per essere entrato in possesso dell'alloggio, al fine di stipulare regolare contratto di locazione, senza essere a conoscenza della natura dell'alloggio destinato all'edilizia residenziale pubblica.
In questa sede rileva, non tanto l'operato della P. A. (da ritenersi lecito sino a prova contraria) ma la responsabilità dall'opponente nella commissione dell'illecito, secondo il criterio probatorio ex
Part art. 2697 c.c. Occorre rilevare che ogni occupazione di alloggio deve essere sempre autorizzata dall'Ente di competenza, secondo quanto disposto dalla normativa di settore (art. 12 e
11 L. R. del Lazio 12/99 e n. 27/2006).
La scriminante dell'art. 3 Legge 689/81 invocata dal ricorrente, per aver agito inconsapevole della situazione giuridica di occupare l'alloggio senza titolo, non può trovare applicazione.
I criteri di imputazione soggettiva dell'illecito penale, inerenti all'errore sul fatto (art. 47 c.p.)
possono essere mutuati per l'illecito amministrativo, rispetto quale l'errore scusabile viene tradizionalmente identificato con la locuzione "buona fede" come disciplinato dall'art. 3 Legge
689/81, a tenore del quale, “ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". La responsabilità dell'illecito non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
L'esimente della buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr.
Cass. n. 20219/2018).
In mancanza di prova documentale, la prova testimoniale invocata dall'opponente a dimostrazione di trovarsi nell'alloggio ERP perché indotto da altri soggetti, non appare idoneo a dimostrare la mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto, poiché non dimostra di aver compiuto quanto poteva per osservare la norma.
Applicando i principi sopra esposti, la scriminante dell'elemento soggettivo non può essere applicata nella fattispecie in esame, per la mancanza di prova documentale valida, relativa al contratto di locazione che avrebbe dovuto stipulare con l'assegnatario dell'alloggio, né risulta dimostrato che, successivamente al verbale di accertamento, il ricorrente abbia effettivamente lasciato l'immobile, stipulando contratto di locazione in altro immobile.
Ciò posto, il combinato disposto degli art. 11 e 23 L 689/81 prevede che la sanzione amministrativa debba essere ridotta nel minimo edittale, tenuto conto della vicenda.
Le spese di lite seguono devono ritenersi compensate tra le parti, tenuto conto della vicenda e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Riduce la sanzione amministrativa nel minimo edittale;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 7.07.2024
IL GIUDICE
LE ON