CA
Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2024, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Anna Maria Beneduce Consigliere dott. Nunzia Tesone Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
15/04/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 347 dell'anno 2023
TRA persona del Parte_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato generale alle liti per notar del 23.1.2023 – repertorio 37590, dall'avv. Per_1
Mauro Elberti, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede Pt_1
in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55 Napoli
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] - Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv. Antonio e Gianluca
Pantalone presso lo studio dei quali, in Ischia alla Via Morgioni n. 19, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/02/2023, l ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza n. 4904/2022 pronunziata in data 12/10/2022 con la quale il Tribunale di
Napoli – Giudice del lavoro – aveva annullato, in accoglimento del ricorso proposto da
, l'avviso di addebito numero 371 2019 00136276 21000. Controparte_1
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto immotivato l'avviso di addebito atteso l'atto recava la indicazione del tipo di contributi dovuti, il periodo e la causale né poteva omettersi di considerare che era riportata anche una motivazione per relationem con altro atto già notificato all'obbligato.
Ha evidenziato, inoltre, che la carenza formale dell'avviso poteva formare oggetto soltanto di un ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ma che il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi era già decorso al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse rigettata la domanda proposta dal CP_1
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha, preliminarmente, eccepito la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 325 c.p.c..
Nel merito ha dedotto che l' non aveva provveduto alla rituale comunicazione Pt_1 degli atti prodromici all'avviso di addebito. In particolare, in giudizio non era stata dimostrata la rituale comunicazione dell'invito alla regolarizzazione contributiva né era stata comunicata la irregolarità costituita dalla mancata denunzia di un dipendente.
Ha concluso, pertanto, perché l'appello fosse dichiarato inammissibile ovvero rigettato e l' condannato alla rifusione delle spese del grado ed al risarcimento Pt_1
del danno ex art. 96 c.p.c..
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
In accoglimento della eccezione formulata dell'appellato ai sensi dell'art. 325 c.p.c. deve dichiararsi la inammissibilità dell'appello.
La sentenza impugnata, infatti, è stata notificata al procuratore costituito per l' nel giudizio di primo grado in data 19 ottobre 2022 e, pertanto, l'appello Pt_1
doveva essere proposto entro il 19 novembre 2022.
Poiché l'atto è stato depositato il 22 febbraio 2023 non appare revocabile in dubbio che il gravame sia tardivo.
Consegue la condanna dell' alla rifusione delle spese del grado – nella misura Pt_1
liquidata in dispositivo in applicazione dei criteri di cui ai DD. MM. 55/2014 e
147/2022 - ma non anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. difettando la allegazione del danno asseritamente sofferto e della colpa grave che non può essere presunta.
Sussistono, altresì, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge, per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede: -dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'Istituto alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.983,00 oltre spese generali come per legge, IVA e C.P.A. con attribuzione agli avv. A. e G.
Pantalone, anticipatari;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002.
In Napoli, il 15/04/2024
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Anna Maria Beneduce Consigliere dott. Nunzia Tesone Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
15/04/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 347 dell'anno 2023
TRA persona del Parte_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato generale alle liti per notar del 23.1.2023 – repertorio 37590, dall'avv. Per_1
Mauro Elberti, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede Pt_1
in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55 Napoli
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] - Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv. Antonio e Gianluca
Pantalone presso lo studio dei quali, in Ischia alla Via Morgioni n. 19, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/02/2023, l ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza n. 4904/2022 pronunziata in data 12/10/2022 con la quale il Tribunale di
Napoli – Giudice del lavoro – aveva annullato, in accoglimento del ricorso proposto da
, l'avviso di addebito numero 371 2019 00136276 21000. Controparte_1
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto immotivato l'avviso di addebito atteso l'atto recava la indicazione del tipo di contributi dovuti, il periodo e la causale né poteva omettersi di considerare che era riportata anche una motivazione per relationem con altro atto già notificato all'obbligato.
Ha evidenziato, inoltre, che la carenza formale dell'avviso poteva formare oggetto soltanto di un ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ma che il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi era già decorso al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse rigettata la domanda proposta dal CP_1
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha, preliminarmente, eccepito la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 325 c.p.c..
Nel merito ha dedotto che l' non aveva provveduto alla rituale comunicazione Pt_1 degli atti prodromici all'avviso di addebito. In particolare, in giudizio non era stata dimostrata la rituale comunicazione dell'invito alla regolarizzazione contributiva né era stata comunicata la irregolarità costituita dalla mancata denunzia di un dipendente.
Ha concluso, pertanto, perché l'appello fosse dichiarato inammissibile ovvero rigettato e l' condannato alla rifusione delle spese del grado ed al risarcimento Pt_1
del danno ex art. 96 c.p.c..
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
In accoglimento della eccezione formulata dell'appellato ai sensi dell'art. 325 c.p.c. deve dichiararsi la inammissibilità dell'appello.
La sentenza impugnata, infatti, è stata notificata al procuratore costituito per l' nel giudizio di primo grado in data 19 ottobre 2022 e, pertanto, l'appello Pt_1
doveva essere proposto entro il 19 novembre 2022.
Poiché l'atto è stato depositato il 22 febbraio 2023 non appare revocabile in dubbio che il gravame sia tardivo.
Consegue la condanna dell' alla rifusione delle spese del grado – nella misura Pt_1
liquidata in dispositivo in applicazione dei criteri di cui ai DD. MM. 55/2014 e
147/2022 - ma non anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. difettando la allegazione del danno asseritamente sofferto e della colpa grave che non può essere presunta.
Sussistono, altresì, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge, per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede: -dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'Istituto alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.983,00 oltre spese generali come per legge, IVA e C.P.A. con attribuzione agli avv. A. e G.
Pantalone, anticipatari;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002.
In Napoli, il 15/04/2024
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa