Art. 8. (Indennita' di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecita' bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori) 1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecita' bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidita' contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , nonche' ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessita' di assistenza e' corrisposta una speciale indennita' di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica numero 834 del 1981 , come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1 gennaio 1985.
2. Tale speciale indennita' e' cumulabile con l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. All'onere derivante dall'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1, valutato in lire 2.000.000.000 annui, si provvede con imputazione a carico dello stanziamento ordinario del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Nota all'art. 8. commi 1 e 2:
Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 834/1981 e' riportato nella nota all'art. 3, comma 1.
2. Tale speciale indennita' e' cumulabile con l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. All'onere derivante dall'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1, valutato in lire 2.000.000.000 annui, si provvede con imputazione a carico dello stanziamento ordinario del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Nota all'art. 8. commi 1 e 2:
Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 834/1981 e' riportato nella nota all'art. 3, comma 1.