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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/03/2024, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 242 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
- (C.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mariantonietta BELMONTE, giusta procura in atti,
- opponente –
e
- (C.f.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Avv. Luigi De Gregorio giusta procura in atti,
- opposta –
******
OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione a precetto
All'udienza del 13 luglio 2023, i procuratori delle parti precisavano ciascuno le rispettive conclusioni riportandosi da aversi qui, per brevità, come integralmente riportate e trascritte.
1 All'udienza odierna all'esito della discussione orale il Magistrato si ritirava in Camera di consiglio per la decisione, per dare all'esito lettura della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con atto di citazione notificato il 5.1.1023, ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificatogli il 23.11.2022 col quale gli aveva richiesto il pagamento della complessiva somma CP_1 di €uro 10.937,46 di cui 10.655,20 a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento siccome riconosciuto in suo favore e dei rispettivi suoi figli con provvedimento presidenziale del 10.07.2012 - prima - e con sentenza del Tribunale del 6.10.2016 – dopo - , adottati dal Tribunale illo tempore adìto in sede di separazione giudiziale dei coniugi, procedimento questo definito con sentenza n.2797/2016. L'opponente ha sollevato preliminarmente eccezione di prescrizione del credito tutto siccome lamentato dall'odierna opposta, e avanzato domanda riconvenzionale, per ottenere la restituzione dell'importo di
€ 5.400,00 , che asseriva d'aver versato in più rispetto quanto il Tribunale aveva stabilito in sede di modifica delle condizioni di separazione giudiziale, giusta provvedimento del 18.11.2020 che aveva ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione giudiziale dei coniugi, da € 500,00 ad € 150,00; assumeva, poi, che l'efficacia di quel provvedimento retrocedesse alla data del ricorso e non a quella della decisione, del che le somme ch'aveva erogato in più costituivano indebito in quanto tale assolutamente ripetibile.
Nel giudizio si costituiva la contestando le allegazioni e la CP_1 domanda riconvenzionale spiegata. In merito alla dedotta prescrizione del credito eccepita dal replicava l'efficacia Pt_1 interruttiva di quel termine prescrizionale propria degli atti di precetto ch'aveva notificati in data 13.05.2015, il 26.01.2017, il 07.08.2018 e da ultimo il 24.11.2022, quest'ultimo oggetto della odierna opposizione. Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dal , che aveva assunto d'aver corrisposto i maggiori Pt_1
2 importi per complessivi € 5.400,00 tra il novembre 2017 e il novembre 2020 nonostante la riduzione disposta dal Tribunale, replicava la irripetibilità delle maggiori somme versate a titolo di mantenimento -del coniuge e dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti- richiamando l'insegnamento delle Sezione Unite della Cassazione reso con la sentenza 32914/22 per l'ipotesi di somme che pur rimodulate risultino di modesta entità. Precisava la che il CP_1
Tribunale adito col procedimento iscritto al n.3735/2017 V.G. aveva sì disposto la revoca del contributo di mantenimento al figlio Per_1 ma aveva stabilito espressis verbis che questa decorresse solo dalla mensilità di Marzo 2019. Ad ogni buon conto la riduceva il CP_1 proprio credito, com'era maturato da Agosto 2013 e poi da Gennaio 2014 sino a Febbraio 2019, nel minor importo di € 8.255.20.
La causa, poiché fondata su documenti è stata repentinamente spedita a sentenza, anche in ragione del fatto che le stesse parti non hanno richiesto ulteriori mezzi di prova.
L'opposizione non è totalmente accoglibile per le ragioni che seguono.
Per quel che riguarda l'eccezione di prescrizione del credito della
, la replica da questa proposta, attraverso il richiamo agli atti di CP_1 precetto succedutisi nel tempo e regolarmente notificati, è idonea a contrastare e confutare quella eccezione di prescrizione, essendo chiara l'efficacia a quel fine degli atti di precetto quali atti interruttivi essendo idonei alla costituzione in mora dell'assunto debitore.
Discorso diverso merita la questio relativa all'ammontare effettivo del credito della . La successione dei provvedimenti giudiziali CP_1 successivi a quello che era stato adottato in sede di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale di separazione, hanno convinto questo Magistrato di una progressiva erosione dell'ammontare di quelli importi, sebbene non fino al punto da fondare addirittura la domanda riconvenzionale spiegata. Il credito di cui è effettivamente titolare la , invero, non è neppure equivalente quello precisato CP_1 in occasione della rettifica effettuata dalla opposta con la comparsa di costituzione. In ogni caso, come si vedrà, trattandosi di decurtazioni rispetto importi pur nonostante non versati dall'attore, gli stessi non integrano formalmente alcuna ripetizione di indebito, salvo che per
3 una minima quota che proprio perché tale non sarà ripetibile in applicazione del principio espresso dalla sentenza della S.U. della Cassazione innanzi richiamata.
Infatti, nonostante che a seguito della comparizione all'udienza presidenziale nel giudizio di separazione (2012), l'assegno di mantenimento per la opposta ed i figli fosse stato fissato in complessivi € 600,00 “in ragione di cui ½ ciascuno”, già con la sentenza resa a settembre del 2016, quell'importo veniva ridotto a complessivi € 500,00, di cui quanto ad € 100,00 in favore della CP_1 ed € 200,00 per ciascuno dei due figli della coppia. Col successivo provvedimento del 18 novembre 2020 reso nel giudizio ex art. 710 c.p.c., quell'importo veniva ulteriormente ridotto a soli € 150,00 in favore del figlio e totalmente revocato per la Per_2 CP_1
(precisandosi che in ragione della documentazione acquisita - dichiarazione dei redditi per l'anno 2019- dovesse farsi risalire al 2016 l'incremento della sua capacità reddituale ad escludendum del diritto al mantenimento) e per l'altro figlio (per quest'ultimo Per_1 con decorrenza dalla mensilità di marzo 2019).
Alla luce di quanto innanzi, avuto a riguardo alle “tavole sinottiche” predisposte dalla difesa della opposta, non contestate dall'opponente nella misura degli assegni ch'aveva corrisposti, ritiene questo Magistrato che:
1. la efficacia del provvedimento di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della , in forza della CP_1 precisazione contenuta in quel provvedimento del 18 novembre 2020, debba retrocedere all'inizio del periodo di imposta 2016 (allorquando quell'assegno era ancora fissato in € 600,00 “in ragione di ½ per ciascuno” e dunque quanto ad € 300,00 per la e € CP_1
300,00 per i figli) così che fino a settembre 2016 le maggiori somme corrisposte dal corrisponderebbero ad € 450,00 (le uniche Pt_1 non ripetibili in ragione del minimo importo);
2. dall'ottobre 2016 (quando l'assegno a favore della era già stato ridotto ad € CP_1
100,00) e fino al novembre 2017 (quando l'assegno per i figli Per_1
e è di fatto ridotto nella misura di € 350,00) ossia per 13 Per_2 mensilità, il risulterebbe aver versato un importo inferiore di Pt_1
€ 100,00 mensili, e così complessivamente € 1.300,00; nel successivo periodo dall'ottobre 2017 al febbraio 2019 siccome in precetto, le
4 minori somme corrisposte dal ammonterebbero ad € 50,00 Pt_1 mensili e così a complessivi € 800,00. Da quanto innanzi, fermo il credito maturato al dicembre 2015 (€ 2.605,00), per il successivo periodo e fino al febbraio 2019, l'effettivo credito maturato dalla ammonta complessivamente ad € 4.705,00. CP_1
Le spese del procedimento così come quelle del precetto, in ragione dei motivi di accoglimento della opposizione proposta, appare giusto e di giustizia che siano interamente compensate tra le parti.
Ogni altra domanda deve intendersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella definitivamente decidendo l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 precetto notificatogli da così provvede: CP_1
1. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
, ridetermina le somme di cui è effettivamente creditrice
[...] la nell'importo complessivo di € 4.705,00 cui deve CP_1 ridursi la somma precettata il 23 novembre 2022, oltre rivalutazione ed interessi;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e quelle dell'atto di precetto.
Così deciso in Taranto, oggi 19 marzo 2024 all'esito della Camera di Consiglio, sentenza di cui è data lettura alle parti in udienza.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)
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