TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 22.1.2025
PROMOSSO DA
, in proprio e in qualità di amministratore unico di Parte_1
Controparte_1 avv. PERAZZELLI Stefano, S.da Comunale Piana 3 - Pescara
CONTRO
Controparte_2 dott.ri e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Cod c/o , Via Tiburtina Valeria 54/1 - Pescara
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE
Conclusioni: come da verbale in data 22.1.2025.
1
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da in Parte_1 proprio e in qualità di amministratore unico di (con Controparte_1 ricorso depositato in data 4.11.2024) avverso una ordinanza ingiunzione (n. 187/2024 – PE/2) emessa dall' Controparte_2
per sanzioni relative a rapporti di lavoro di diversi dipendenti.
[...]
La parte opponente contestava nel merito l'accertamento presupposto e domandava pertanto di annullare l'ordinanza di ingiunzione opposta e solo in via subordinata di ridurre le sanzioni irrogate in una minore misura ritenuta di giustizia.
L' si costituiva in giudizio resistendo Controparte_2 all'opposizione.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la parte opponente dichiarava di voler rinunciare ai motivi di opposizione attinenti al merito dei rapporti di lavoro per cui si procede e delle relative violazioni amministrative, subordinatamente all'accoglimento della domanda di riduzione delle sanzioni alla misura di un terzo, come già determinata nel verbale ispettivo in atti, con compensazione delle spese del giudizio.
L' convenuto si rimetteva al Giudice. CP_2
***
Vista la sopra menzionata rinuncia dichiarata dalla parte opponente, in relazione al merito delle violazioni deve ritenersi dunque cessata la materia del contendere, conseguendone la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta con riferimento alla sussistenza degli illeciti amministrativi contestati, dandosi peraltro atto che sussistono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, alla luce della documentazione prodotta dall' ed, in particolare, delle CP_2 dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.
Nel contempo, va rimarcata la lieve entità di detti illeciti, sicchè può essere applicata la riduzione ad un terzo della sanzione, anche considerata la collaborativa condotta processuale posta in essere dalla parte opponente.
Quanto infatti alle sanzioni stabilite dalla legge in misura fissa, pare equo, per quanto sopra osservato, consentirne il pagamento nella misura ridotta prevista dall'art.16 (Pagamento in misura ridotta), comma 1, della L.689/1981, nei seguenti termini:
• “1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
2 Deve infatti richiamarsi, con riferimento alla sfera di applicabilità di tale disposizione, la Circolare del Ministero del Lavoro n.121/1988 in data 29.12.1988 (avente ad oggetto: Art.11 legge n.689/81. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie), nella parte in cui prevede che “nei casi in cui la sanzione non prevede un minimo, si considera come tale la sanzione in misura ridotta ex articolo 16 (1/3 del massimo)”.
La disposizione sopra richiamata e di cui all'art.16, comma 1, L.689/1981 va dunque applicata in via analogica alla fattispecie all'esame, alla luce della specifica richiesta della parte opponente di pagamento della sanzione nella suddetta misura, avanzata nella discussione dell'odierna udienza ed in ordine alla quale l' si è rimesso al Giudice. CP_2
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, considerata la reciproca soccombenza (virtuale della parte opponente quanto al merito, effettiva dell' quanto alla misura della sanzione). CP_2
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- conferma l'ordinanza ingiunzione opposta, con riduzione delle sanzioni alla misura di un terzo, come già determinata nel verbale ispettivo in atti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara in data 22.1.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
3