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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/12/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De LU Presidente Relatore
IO RT DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5615/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FABBRI DAVIDE
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DE VITO MONICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … A) CASA CONIUGALE
1) La casa coniugale, costituita dall'immobile sito in Borgocarbonara (MN) Via Roncada n. 29/b, di proprietà in pari quota del marito e della di lui madre, con beni ed arredi vari, (in parte acquistati da entrambi i coniugi), resterà assegnata al Sig. , vista la espressa volontà della moglie di trasferirsi altrove. Parte_1 La Sig.ra lascerà la casa coniugale, trasferendosi presso l'immobile CP_1 che è in procinto di acquistare nel comune di Borgocarbonara. La moglie asporterà dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali, salvo altri come da accordo con il marito. In ogni caso la moglie dovrà lasciare la casa coniugale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. La Sig.ra CP_1 dovrà poi procedere al formale trasferimento della residenza entro 30 giorni dall'uscita dalla casa coniugale.
B) AFFIDO E DIRITTO DI VISITA PROLE
2) I coniugi vivranno separati, mantenendo tra loro rapporti di reciproco rispetto.
3) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, pur restando collocati principalmente presso la madre, presso la quale fisseranno la propria residenza.
4) le decisioni di maggior interesse ed importanza per i figli, inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute degli stessi, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo in debita considerazione le propensioni, attitudini ed aspirazioni dei minori. I genitori eserciteranno, invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé i figli.
5) il padre potrà frequentare i figli liberamente, compatibilmente con gli impegni familiari, scolastici, ricreativi, sportivi degli stessi e della madre. In caso di disaccordo tra i genitori viene comunque previsto che il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena: inoltre il padre potrà tenere con sé i figli il mercoledì ed il venerdì, dal pomeriggio sino alla mattina seguente, quando non li avrà nel fine settimana, il lunedì ed il mercoledì, dal pomeriggio sino alla mattina seguente, quando li avrà nel fine settimana. I figli continueranno a frequentare la casa della nonna paterna, posta sotto a quella coniugale, continuando a pranzare presso la stessa dopo la fine delle lezioni scolastiche ed ivi restando in attesa dell'arrivo di uno dei genitori.
6) i figli potranno stare con ciascuno dei genitori metà delle vacanze natalizie e pasquali;
questi ultimi si potranno accordare anno per anno sul trascorrere coi figli le varie festività, cercando per quanto possibile di alternarle. In caso di disaccordo nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, i figli trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore (per festeggiare ogni anno il Natale cena del 24.12 – pranzo del 25.12 alternativamente con entrambi i genitori), e i seguenti sino al 30.12 con un genitore (quest'anno con la madre); dalla mattina del 31.12 sino al 6.1 con l'altro (quest'anno con il padre); e così ad anni alterni. I figli trascorreranno i giorni, dall'inizio delle vacanze scolastiche pasquali a Pasqua compresa con un genitore (per il 2025 con la madre) e dal Lunedì dell'Angelo sino alla fine delle vacanze scolastiche pasquali con l'altro genitore;
e così ad anni alterni. I figli trascorreranno le festività infrasettimanali e i ponti previsti dal calendario scolastico, una volta con il padre e la volta successiva con la madre. Ciascuno dei genitori dovrà, comunque, comunicare all'altro, preventivamente, il luogo in cui si recherà con i minori per villeggiatura e/o viaggi di piacere, fornendo l'indirizzo della dimora di destinazione e un recapito telefonico;
dovrà altresì garantire all'altro genitore almeno un colloquio telefonico, quotidiano, con i minori. I figli potranno stare con ciascun genitore durante le vacanze estive per periodi da stabilirsi di anno in anno a seconda delle ferie di ciascuno dei genitori stessi, e comunque per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
C) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
2 7) Il marito, a decorrere dalla data di uscita dalla casa coniugale della moglie, dovrà corrispondere mensilmente alla moglie € 800,00 (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat ogni 12 mesi a decorrere dalla data di prima corresponsione) entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole: € 400,00 per ciascun figlio. Le spese per la connessione internet e per gli abbonamenti telefonici dei figli, somma quotata in circa € 50,00 al mese, resteranno a carico del padre. I genitori dovranno altresì farsi carico - nella misura del 50% a carico di ciascun genitore - delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Mantova del 28.05.2024 (doc. 6). In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta inviata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione”.
D) RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI
8) i conti correnti personali di ciascun coniuge, anche eventualmente cointestati con le rispettive madri, resteranno di esclusiva proprietà dei rispettivi intestatari, come anche azioni, investimenti, piani di accumulo, ecc. Il conto corrente attualmente cointestato tra le parti ed acceso presso Banca San FE verrà chiuso e la provvista presente sarà divisa a metà tra i coniugi. Quanto depositato sul conto corrente postale resterà interamente alla moglie. Ciascun coniuge resterà obbligato al pagamento di finanziamenti-debiti-obbligazioni dallo stesso contratti.
9) le automobili resteranno di proprietà esclusiva degli attuali intestatari.
10) l'”assegno unico” erogato dall'INPS (ex assegni famigliari) per i figli sarà percepito dalla madre in ragione del 100%, mentre le detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli verranno godute al 50% dai coniugi.
11) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere ognuna al proprio personale mantenimento con il proprio reddito da lavoro. Dichiarano altresì di aver già risolto ogni ulteriore pendenza reciproca e di non avere pertanto più alcuna pretesa da avanzare l'un l'altro.
12) I coniugi si concedono, fin d'ora, reciprocamente, il benestare e l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli, impegnandosi comunque a collaborare reciprocamente per la richiesta e il rinnovo di tale documentazione;
non è autorizzato l'espatrio dei minori fuori dall'Unione Europea, salvo il consenso di entrambi.
13) Entrambi i coniugi chiedono fin d'ora che il Tribunale, in Camera di Consiglio, voglia omologare la loro separazione, alle condizioni tutte, dalla n. 1 alla n. 13, di cui al presente ricorso. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VILLA POMA ora BO OV (MN) in data 14/09/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2013) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLA POMA ora BO OV di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
SI De LU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De LU Presidente Relatore
IO RT DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5615/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FABBRI DAVIDE
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DE VITO MONICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … A) CASA CONIUGALE
1) La casa coniugale, costituita dall'immobile sito in Borgocarbonara (MN) Via Roncada n. 29/b, di proprietà in pari quota del marito e della di lui madre, con beni ed arredi vari, (in parte acquistati da entrambi i coniugi), resterà assegnata al Sig. , vista la espressa volontà della moglie di trasferirsi altrove. Parte_1 La Sig.ra lascerà la casa coniugale, trasferendosi presso l'immobile CP_1 che è in procinto di acquistare nel comune di Borgocarbonara. La moglie asporterà dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali, salvo altri come da accordo con il marito. In ogni caso la moglie dovrà lasciare la casa coniugale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. La Sig.ra CP_1 dovrà poi procedere al formale trasferimento della residenza entro 30 giorni dall'uscita dalla casa coniugale.
B) AFFIDO E DIRITTO DI VISITA PROLE
2) I coniugi vivranno separati, mantenendo tra loro rapporti di reciproco rispetto.
3) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, pur restando collocati principalmente presso la madre, presso la quale fisseranno la propria residenza.
4) le decisioni di maggior interesse ed importanza per i figli, inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute degli stessi, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo in debita considerazione le propensioni, attitudini ed aspirazioni dei minori. I genitori eserciteranno, invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé i figli.
5) il padre potrà frequentare i figli liberamente, compatibilmente con gli impegni familiari, scolastici, ricreativi, sportivi degli stessi e della madre. In caso di disaccordo tra i genitori viene comunque previsto che il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena: inoltre il padre potrà tenere con sé i figli il mercoledì ed il venerdì, dal pomeriggio sino alla mattina seguente, quando non li avrà nel fine settimana, il lunedì ed il mercoledì, dal pomeriggio sino alla mattina seguente, quando li avrà nel fine settimana. I figli continueranno a frequentare la casa della nonna paterna, posta sotto a quella coniugale, continuando a pranzare presso la stessa dopo la fine delle lezioni scolastiche ed ivi restando in attesa dell'arrivo di uno dei genitori.
6) i figli potranno stare con ciascuno dei genitori metà delle vacanze natalizie e pasquali;
questi ultimi si potranno accordare anno per anno sul trascorrere coi figli le varie festività, cercando per quanto possibile di alternarle. In caso di disaccordo nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, i figli trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore (per festeggiare ogni anno il Natale cena del 24.12 – pranzo del 25.12 alternativamente con entrambi i genitori), e i seguenti sino al 30.12 con un genitore (quest'anno con la madre); dalla mattina del 31.12 sino al 6.1 con l'altro (quest'anno con il padre); e così ad anni alterni. I figli trascorreranno i giorni, dall'inizio delle vacanze scolastiche pasquali a Pasqua compresa con un genitore (per il 2025 con la madre) e dal Lunedì dell'Angelo sino alla fine delle vacanze scolastiche pasquali con l'altro genitore;
e così ad anni alterni. I figli trascorreranno le festività infrasettimanali e i ponti previsti dal calendario scolastico, una volta con il padre e la volta successiva con la madre. Ciascuno dei genitori dovrà, comunque, comunicare all'altro, preventivamente, il luogo in cui si recherà con i minori per villeggiatura e/o viaggi di piacere, fornendo l'indirizzo della dimora di destinazione e un recapito telefonico;
dovrà altresì garantire all'altro genitore almeno un colloquio telefonico, quotidiano, con i minori. I figli potranno stare con ciascun genitore durante le vacanze estive per periodi da stabilirsi di anno in anno a seconda delle ferie di ciascuno dei genitori stessi, e comunque per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
C) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
2 7) Il marito, a decorrere dalla data di uscita dalla casa coniugale della moglie, dovrà corrispondere mensilmente alla moglie € 800,00 (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat ogni 12 mesi a decorrere dalla data di prima corresponsione) entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole: € 400,00 per ciascun figlio. Le spese per la connessione internet e per gli abbonamenti telefonici dei figli, somma quotata in circa € 50,00 al mese, resteranno a carico del padre. I genitori dovranno altresì farsi carico - nella misura del 50% a carico di ciascun genitore - delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Mantova del 28.05.2024 (doc. 6). In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta inviata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione”.
D) RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI
8) i conti correnti personali di ciascun coniuge, anche eventualmente cointestati con le rispettive madri, resteranno di esclusiva proprietà dei rispettivi intestatari, come anche azioni, investimenti, piani di accumulo, ecc. Il conto corrente attualmente cointestato tra le parti ed acceso presso Banca San FE verrà chiuso e la provvista presente sarà divisa a metà tra i coniugi. Quanto depositato sul conto corrente postale resterà interamente alla moglie. Ciascun coniuge resterà obbligato al pagamento di finanziamenti-debiti-obbligazioni dallo stesso contratti.
9) le automobili resteranno di proprietà esclusiva degli attuali intestatari.
10) l'”assegno unico” erogato dall'INPS (ex assegni famigliari) per i figli sarà percepito dalla madre in ragione del 100%, mentre le detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli verranno godute al 50% dai coniugi.
11) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere ognuna al proprio personale mantenimento con il proprio reddito da lavoro. Dichiarano altresì di aver già risolto ogni ulteriore pendenza reciproca e di non avere pertanto più alcuna pretesa da avanzare l'un l'altro.
12) I coniugi si concedono, fin d'ora, reciprocamente, il benestare e l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli, impegnandosi comunque a collaborare reciprocamente per la richiesta e il rinnovo di tale documentazione;
non è autorizzato l'espatrio dei minori fuori dall'Unione Europea, salvo il consenso di entrambi.
13) Entrambi i coniugi chiedono fin d'ora che il Tribunale, in Camera di Consiglio, voglia omologare la loro separazione, alle condizioni tutte, dalla n. 1 alla n. 13, di cui al presente ricorso. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VILLA POMA ora BO OV (MN) in data 14/09/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2013) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLA POMA ora BO OV di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
SI De LU
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