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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 4792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4792 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12489/2018 R.G. avente ad oggetto: appalto promossa da
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Giannetto, giusta C.F._1 procura in atti opponente contro nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Gennaro, giusta C.F._2 procura in atti opposta
*****
All'udienza del 17.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 16.07.2018, ha proposto Parte_1 opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 2245/2017, dichiarato esecutivo in data
23.11.2017, con cui gli ha intimato il pagamento della somma di euro Controparte_1
14.639,90 quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria interna e
1 di adeguamento degli impianti idrici ed elettrici dell'immobile sito a Giarre, via Rondinella n.
29. L'opponente, dopo avere premesso di avere appreso dell'esistenza del decreto ingiuntivo soltanto in data 6.7.2018, allorché aveva notato il prelievo coatto del quinto dello stipendio in esecuzione del pignoramento presso terzi iscritto al n. 2015/2018 R.G. Es., ha dedotto la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. del decreto ingiuntivo, affermando che il creditore non avrebbe svolto le necessarie ricerche presso il domicilio pur essendo consapevole che Pt_1 avrebbe trasferito la dimora nell'immobile di via Rondinella n. 29 una volta ultimati
[...]
i lavori oggetto dell'appalto. Nel merito, l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. nonché l'erronea determinazione del credito dell'appaltatore, formulando eccezione riconvenzionale di compensazione delle somme dovute con la penale per il ritardo nella consegna dei lavori.
Con comparsa di risposta depositata il 10.11.2018 si è costituito in giudizio CP_1
contestando l'ammissibilità dell'opposizione; in subordine, l'opposto ha eccepito
[...]
l'infondatezza delle doglianze di parte opponente e ha chiesto il rigetto dell'opposizione (e della relativa eccezione riconvenzionale) con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 6.3.2019 (successivamente confermata con provvedimento del 13.6.2024)
è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto;
indi, assunte le prove costituende (interrogatorio formale di e prova per testi), le parti Controparte_1 sono state invitate a precisare le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
è inammissibile.
[...]
L'art. 650 c.p.c. prevede, quale requisito di ammissibilità dell'opposizione tardiva, che l'intimato possa fare valere l'opposizione anche dopo che sia scaduto il termine fissato nel decreto ingiuntivo “se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nel caso di specie, l'opposto ha eseguito un primo tentativo di notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo n. 2245/2017 in data 23.5.2025 presso l'indirizzo di residenza, sito a
Giarre, in via Don Luigi Sturzo 35/A, ma l'ufficiale giudiziario ha attestato l'irreperibilità del destinatario.
2 Un secondo tentativo di notifica è stato nuovamente eseguito dall'ufficiale giudiziario in data
20.6.2017 ma l'ufficiale giudiziario ha dichiarato nella relata di non avere potuto notificare
“perché da informazioni assunte in loco il destinatario risulta trasferito”.
La notifica dell'atto è stata compiuta, quindi, in data 6.7.2017 presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Non ignora il decidente l'orientamento di legittimità secondo cui “Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'arrt.143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, sulla residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto, altresì, che tale ignoranza, indipendentemente dalla colpa del destinatario della notifica per
l'inosservanza dell'onere di denuncia, nei registri anagrafici del luogo di sua nuova residenza, sia oggettivamente incolpevole, perché non superabile con diligenti indagini”).
L'ordinaria diligenza alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, ad avviso della Suprema Corte, “va valutata secondo parametri di normalità e di buona fede, secondo la regola generale sancita dall'art. 1147 c.c.” (Cass. n. 19012/2017), non potendosi prescindere dai rapporti soggettivi tra le parti (Cass. 7964/2008). Né può essere trascurato il principio, più volte affermato dalla Corte di cassazione, in base al quale “In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art.
291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio” (tra le tante, Cass. n. 8638/2017).
L'applicazione di tali principi di diritto al caso in esame, tuttavia, consente di escludere la nullità della notifica.
Nella seconda relata di notifica del 20.6.2017 l'ufficiale giudiziario ha certificato di avere assunto “informazioni in loco” da cui avrebbe appreso che la destinataria si fosse trasferita.
La formula utilizzata appare idonea a documentare l'attività espletata dall'ufficiale giudiziario, che non si è limitata alla mera ricerca del nominativo della destinataria nel citofono.
Con riguardo ai requisiti soggettivi in capo al notificante, l'opponente non ha fornito la prova della conoscibilità in capo al , secondo l'ordinaria diligenza, della circostanza che CP_1
3 la avesse spostato il domicilio in via Rondinella n. 29, ovvero nell'immobile in cui Pt_1 erano stati eseguiti i lavori di ristrutturazione.
In primo luogo, è pacifico e documentato che , sin dal 25.8.2010 e Parte_1 fino al momento della notifica del decreto ingiuntivo, fosse residente a [...], luogo in cui conduceva in locazione un immobile. La notifica è stata tentata, quindi, presso il luogo di residenza risultante dalle certificazioni anagrafiche.
In secondo luogo, nell'art. 10 del contratto di appalto, rubricato “Elezione di domicilio”, le parti hanno espressamente indicato il domicilio eletto, coincidente per l'opponente con quello di residenza (via Don Luigi Sturzo n. 35/A), precisando espressamente che “Le parti si obbligano, sotto pena di nullità assoluta, a non effettuare le comunicazioni in luoghi diversi e ad inviare tutte le comunicazioni afferenti al presente contratto al domicilio testé indicato.
Eventuale variazione dovrà essere comunicata con raccomandata A.R.”. La clausola contrattuale, proprio per il carattere obbligatorio dell'elezione di domicilio in essa prevista
“sotto pena di nullità”, sembra avere carattere esclusivo, sicché in mancanza di spedizione della raccomandata da parte della contenente la comunicazione della variazione del Pt_1 domicilio, deve intendersi che non sia stata modificata (si veda Cass. n. 28513/2023, secondo cui “L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima”).
Ora, anche a volere ritenere che detta comunicazione valesse soltanto per gli atti afferenti al contratto e non si riferisse agli atti giudiziari (ai sensi dell'art. 141 c.p.c.), da essa possono trarsi argomenti significativi a sostegno dell'incolpevole ignoranza, in capo al notificante, del mutamento di domicilio da parte di Ed invero, ha fatto Parte_1 Controparte_1 affidamento sulla dichiarazione contrattuale e sull'impegno ivi assunto, notificando l'atto giudiziario nel domicilio eletto.
Né a diverse conclusioni si perviene all'esito dell'istruttoria espletata.
Giova premettere – contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente – che nel contratto di appalto non vi è alcun riferimento all'intenzione della committente di trasferirsi presso l'immobile al termine dei lavori.
Ciò detto, nel corso della prima deposizione testimoniale resa all'udienza del 5.7.2023, i testi ed , rispettivamente amico e figlia dell'opponente, hanno Testimone_1 Testimone_2
4 dichiarato che nel mese di gennaio 2013 vi fu una discussione tra la committente e CP_1 in relazione ai lavori oggetto del cantiere di via Rondinella n. 29. Entrambi i testi
[...] hanno dichiarato che a quella data (21.1.2013) i lavori non erano stati completati dall'appaltatore e, in particolare, non era stato completato il piano terra ed il corpo avanzato.
Essi hanno concordemente riferito che, a seguito di quella discussione, Controparte_1 abbandonò il cantiere e si dovette rivolgere ad altre imprese per Parte_1 completare il lavoro.
Le dichiarazioni testimoniali in esame corroborano la tesi dell'ignoranza incolpevole del in ordine all'avvenuto trasferimento della presso l'immobile di via CP_1 Pt_1
Rondinella n. 29. Non si vede, infatti, come mai l'opposto avrebbe potuto sapere, nel giugno del 2017 (data della notifica), che si fosse trasferita nell'immobile di via Parte_1
Rondinella n. 29, quando i loro rapporti si interruppero nel gennaio 2013, in un momento in cui l'immobile era ancora del tutto incompleto.
Non meno rilevante è il passaggio della deposizione testimoniale resa da Testimone_2 in cui la stessa, dopo avere dichiarato di essere residente a [...], ha precisato di essere a conoscenza dei fatti perché la casa di via Rondinella 29 “era la casa dove sarei dovuta andare a vivere ed ero informata di tutto ciò”. E ciò a dimostrazione che presso l'immobile di via Rondinella n. 29 semmai si sarebbe dovuta trasferire la figlia ma non anche la madre.
Quanto alle ulteriori dichiarazioni rese dai testi ed alla successiva Tes_1 Tes_2 udienza del 4.3.2024, appare inverosimile che la discussione tra e la fosse CP_1 Pt_1 stata origliata dalla stanza accanto da , non comprendendosi a quale titolo Testimone_1 questi si trovasse in una stanza della casa senza partecipare alla discussione. In ogni caso, tali dichiarazioni non scalfiscono il quadro probatorio sopra descritto. Ed invero, anche a volere ammettere (come non sembra) che riferì in quella occasione al la Parte_1 CP_1 sua intenzione di trasferirsi nell'immobile, la circostanza non appare degna di rilievo stante l'interruzione dei rapporti a quella data e l'ignoranza di circa il momento in cui CP_1 sarebbe avvenuto detto trasferimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, non vi è prova della conoscenza o conoscibilità in capo al notificante dell'avvenuto trasferimento di nell'immobile Parte_1 di via Rondinella n. 29 al momento della notifica. Ne consegue che la notifica ex art. 143
c.p.c. è valida e, di conseguenza, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è inammissibile. 5 Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 5077, oltre spese generali, iva e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 12489/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 5.077, oltre spese generali, iva e c.p.a.
[...]
Così deciso in Catania, il 2 ottobre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12489/2018 R.G. avente ad oggetto: appalto promossa da
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Giannetto, giusta C.F._1 procura in atti opponente contro nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Gennaro, giusta C.F._2 procura in atti opposta
*****
All'udienza del 17.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 16.07.2018, ha proposto Parte_1 opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 2245/2017, dichiarato esecutivo in data
23.11.2017, con cui gli ha intimato il pagamento della somma di euro Controparte_1
14.639,90 quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria interna e
1 di adeguamento degli impianti idrici ed elettrici dell'immobile sito a Giarre, via Rondinella n.
29. L'opponente, dopo avere premesso di avere appreso dell'esistenza del decreto ingiuntivo soltanto in data 6.7.2018, allorché aveva notato il prelievo coatto del quinto dello stipendio in esecuzione del pignoramento presso terzi iscritto al n. 2015/2018 R.G. Es., ha dedotto la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. del decreto ingiuntivo, affermando che il creditore non avrebbe svolto le necessarie ricerche presso il domicilio pur essendo consapevole che Pt_1 avrebbe trasferito la dimora nell'immobile di via Rondinella n. 29 una volta ultimati
[...]
i lavori oggetto dell'appalto. Nel merito, l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. nonché l'erronea determinazione del credito dell'appaltatore, formulando eccezione riconvenzionale di compensazione delle somme dovute con la penale per il ritardo nella consegna dei lavori.
Con comparsa di risposta depositata il 10.11.2018 si è costituito in giudizio CP_1
contestando l'ammissibilità dell'opposizione; in subordine, l'opposto ha eccepito
[...]
l'infondatezza delle doglianze di parte opponente e ha chiesto il rigetto dell'opposizione (e della relativa eccezione riconvenzionale) con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 6.3.2019 (successivamente confermata con provvedimento del 13.6.2024)
è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto;
indi, assunte le prove costituende (interrogatorio formale di e prova per testi), le parti Controparte_1 sono state invitate a precisare le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
è inammissibile.
[...]
L'art. 650 c.p.c. prevede, quale requisito di ammissibilità dell'opposizione tardiva, che l'intimato possa fare valere l'opposizione anche dopo che sia scaduto il termine fissato nel decreto ingiuntivo “se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nel caso di specie, l'opposto ha eseguito un primo tentativo di notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo n. 2245/2017 in data 23.5.2025 presso l'indirizzo di residenza, sito a
Giarre, in via Don Luigi Sturzo 35/A, ma l'ufficiale giudiziario ha attestato l'irreperibilità del destinatario.
2 Un secondo tentativo di notifica è stato nuovamente eseguito dall'ufficiale giudiziario in data
20.6.2017 ma l'ufficiale giudiziario ha dichiarato nella relata di non avere potuto notificare
“perché da informazioni assunte in loco il destinatario risulta trasferito”.
La notifica dell'atto è stata compiuta, quindi, in data 6.7.2017 presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Non ignora il decidente l'orientamento di legittimità secondo cui “Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'arrt.143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, sulla residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto, altresì, che tale ignoranza, indipendentemente dalla colpa del destinatario della notifica per
l'inosservanza dell'onere di denuncia, nei registri anagrafici del luogo di sua nuova residenza, sia oggettivamente incolpevole, perché non superabile con diligenti indagini”).
L'ordinaria diligenza alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, ad avviso della Suprema Corte, “va valutata secondo parametri di normalità e di buona fede, secondo la regola generale sancita dall'art. 1147 c.c.” (Cass. n. 19012/2017), non potendosi prescindere dai rapporti soggettivi tra le parti (Cass. 7964/2008). Né può essere trascurato il principio, più volte affermato dalla Corte di cassazione, in base al quale “In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art.
291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio” (tra le tante, Cass. n. 8638/2017).
L'applicazione di tali principi di diritto al caso in esame, tuttavia, consente di escludere la nullità della notifica.
Nella seconda relata di notifica del 20.6.2017 l'ufficiale giudiziario ha certificato di avere assunto “informazioni in loco” da cui avrebbe appreso che la destinataria si fosse trasferita.
La formula utilizzata appare idonea a documentare l'attività espletata dall'ufficiale giudiziario, che non si è limitata alla mera ricerca del nominativo della destinataria nel citofono.
Con riguardo ai requisiti soggettivi in capo al notificante, l'opponente non ha fornito la prova della conoscibilità in capo al , secondo l'ordinaria diligenza, della circostanza che CP_1
3 la avesse spostato il domicilio in via Rondinella n. 29, ovvero nell'immobile in cui Pt_1 erano stati eseguiti i lavori di ristrutturazione.
In primo luogo, è pacifico e documentato che , sin dal 25.8.2010 e Parte_1 fino al momento della notifica del decreto ingiuntivo, fosse residente a [...], luogo in cui conduceva in locazione un immobile. La notifica è stata tentata, quindi, presso il luogo di residenza risultante dalle certificazioni anagrafiche.
In secondo luogo, nell'art. 10 del contratto di appalto, rubricato “Elezione di domicilio”, le parti hanno espressamente indicato il domicilio eletto, coincidente per l'opponente con quello di residenza (via Don Luigi Sturzo n. 35/A), precisando espressamente che “Le parti si obbligano, sotto pena di nullità assoluta, a non effettuare le comunicazioni in luoghi diversi e ad inviare tutte le comunicazioni afferenti al presente contratto al domicilio testé indicato.
Eventuale variazione dovrà essere comunicata con raccomandata A.R.”. La clausola contrattuale, proprio per il carattere obbligatorio dell'elezione di domicilio in essa prevista
“sotto pena di nullità”, sembra avere carattere esclusivo, sicché in mancanza di spedizione della raccomandata da parte della contenente la comunicazione della variazione del Pt_1 domicilio, deve intendersi che non sia stata modificata (si veda Cass. n. 28513/2023, secondo cui “L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima”).
Ora, anche a volere ritenere che detta comunicazione valesse soltanto per gli atti afferenti al contratto e non si riferisse agli atti giudiziari (ai sensi dell'art. 141 c.p.c.), da essa possono trarsi argomenti significativi a sostegno dell'incolpevole ignoranza, in capo al notificante, del mutamento di domicilio da parte di Ed invero, ha fatto Parte_1 Controparte_1 affidamento sulla dichiarazione contrattuale e sull'impegno ivi assunto, notificando l'atto giudiziario nel domicilio eletto.
Né a diverse conclusioni si perviene all'esito dell'istruttoria espletata.
Giova premettere – contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente – che nel contratto di appalto non vi è alcun riferimento all'intenzione della committente di trasferirsi presso l'immobile al termine dei lavori.
Ciò detto, nel corso della prima deposizione testimoniale resa all'udienza del 5.7.2023, i testi ed , rispettivamente amico e figlia dell'opponente, hanno Testimone_1 Testimone_2
4 dichiarato che nel mese di gennaio 2013 vi fu una discussione tra la committente e CP_1 in relazione ai lavori oggetto del cantiere di via Rondinella n. 29. Entrambi i testi
[...] hanno dichiarato che a quella data (21.1.2013) i lavori non erano stati completati dall'appaltatore e, in particolare, non era stato completato il piano terra ed il corpo avanzato.
Essi hanno concordemente riferito che, a seguito di quella discussione, Controparte_1 abbandonò il cantiere e si dovette rivolgere ad altre imprese per Parte_1 completare il lavoro.
Le dichiarazioni testimoniali in esame corroborano la tesi dell'ignoranza incolpevole del in ordine all'avvenuto trasferimento della presso l'immobile di via CP_1 Pt_1
Rondinella n. 29. Non si vede, infatti, come mai l'opposto avrebbe potuto sapere, nel giugno del 2017 (data della notifica), che si fosse trasferita nell'immobile di via Parte_1
Rondinella n. 29, quando i loro rapporti si interruppero nel gennaio 2013, in un momento in cui l'immobile era ancora del tutto incompleto.
Non meno rilevante è il passaggio della deposizione testimoniale resa da Testimone_2 in cui la stessa, dopo avere dichiarato di essere residente a [...], ha precisato di essere a conoscenza dei fatti perché la casa di via Rondinella 29 “era la casa dove sarei dovuta andare a vivere ed ero informata di tutto ciò”. E ciò a dimostrazione che presso l'immobile di via Rondinella n. 29 semmai si sarebbe dovuta trasferire la figlia ma non anche la madre.
Quanto alle ulteriori dichiarazioni rese dai testi ed alla successiva Tes_1 Tes_2 udienza del 4.3.2024, appare inverosimile che la discussione tra e la fosse CP_1 Pt_1 stata origliata dalla stanza accanto da , non comprendendosi a quale titolo Testimone_1 questi si trovasse in una stanza della casa senza partecipare alla discussione. In ogni caso, tali dichiarazioni non scalfiscono il quadro probatorio sopra descritto. Ed invero, anche a volere ammettere (come non sembra) che riferì in quella occasione al la Parte_1 CP_1 sua intenzione di trasferirsi nell'immobile, la circostanza non appare degna di rilievo stante l'interruzione dei rapporti a quella data e l'ignoranza di circa il momento in cui CP_1 sarebbe avvenuto detto trasferimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, non vi è prova della conoscenza o conoscibilità in capo al notificante dell'avvenuto trasferimento di nell'immobile Parte_1 di via Rondinella n. 29 al momento della notifica. Ne consegue che la notifica ex art. 143
c.p.c. è valida e, di conseguenza, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è inammissibile. 5 Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 5077, oltre spese generali, iva e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 12489/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 5.077, oltre spese generali, iva e c.p.a.
[...]
Così deciso in Catania, il 2 ottobre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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