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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3183/2023 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso
[...]
lo studio avvocato Alessandra Goddi, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l Controparte_1
contumace
[...]
Convenuto
E contro
L contumace Controparte_2
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2023 il signor Parte_1
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, al fine di vedersi
[...]
riconosciuto il proprio diritto a percepire, nella corretta misura,
l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta dal lavoro in
pagina 1 seguito all'infortunio subito, nonché l'indennizzo rapportato alla percentuale di danno biologico.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Dea Service S.r.l.s., corrente in Sinnai, quale operaio edile assunto con contratto a tempo indeterminato dal 31.8.2020, con mansioni di manovale.
Ha quindi allegato che in data 25 febbraio 2021, nello svolgimento della predetta attività lavorativa, si era ferito accidentalmente all'avambraccio destro con una smerigliatrice.
Il datore di lavoro lo aveva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'A.O.U. di Cagliari, Policlinico Duilio Casula, ove gli era stata diagnosticata una “ferita lacero contusa del 1/3 distale volare dell'avambraccio destra, con contusione/interruzione dell'arteria radiale omolaterale”. Il ricorrente erra stato pertanto sottoposto ad intervento chirurgico presso il medesimo nosocomio.
Il datore di lavoro, in data 25 febbraio 2021, aveva provveduto a denunciare l'infortunio all' . CP_1
Nel periodo immediatamente successivo alla data delle dimissioni ospedaliere, il ricorrente si era recato periodicamente alle visite cui era stato convocato presso il medico dell' ed aveva proseguito CP_1
nell'eseguire tutti gli accertamenti necessari in ragione dei postumi riportati.
In data 28 agosto 2021, nonostante il persistere della sintomatologia derivante dal sinistro, l' aveva riconosciuto l'indennità in misura CP_1
pari a euro 7.146,69 (di cui 6.513,86 euro a titolo di danno biologico), senza peraltro valutare i postumi e l'entità dei danni permanenti riportati.
In data 14 settembre 2021 il ricorrente si era sottoposto a visita medico legale presso l' , il quale aveva riconosciuto una CP_1
menomazione fisica di grado pari al 6%.
La malattia del ricorrente era quindi proseguita sino al 26 gennaio
pagina 2 2022, come da certificati allegati.
In data 28 gennaio 2022, al fine di verificare l'avvenuta guarigione e fare rientro sul posto di lavoro, il ricorrente era stato sottoposto a visita da parte del dottor (in forze al Centro 5 Sud di Persona_1
Medicina e Sicurezza sul Lavoro per Edilcassa della Regione Sardegna –
C.T.P.R.) ed era stato dichiarato “non idoneo alla mansione specifica”.
In data 15 febbraio 2022 la società datrice di lavoro Dea Service
S.r.l.s. aveva quindi intimato al ricorrente il licenziamento, in quanto non idoneo alla mansione in cui era impiegato, in seguito all'incidente sul lavoro verificatosi in data 25 febbraio 2021.
Successivamente, in data 17 febbraio 2022, l' aveva inviato una CP_1
CP_ comunicazione al ricorrente, avente ad oggetto “Segnalazione a caso di dubbia competenza”, specificando che “dall'istruttoria amministrativa e/o dall'accertamento medico-legale è stata esclusa da parte dell' l'indennizzabilità dell'evento quale infortunio/malattia CP_1
professionale”.
In data 3 ottobre 2022 il ricorrente era stato nuovamente convocato a visita dall' , e, nell'occasione, gli era stata riconosciuta una CP_1
menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%.
Sino alla data di deposito del ricorso, il ricorrente aveva ricevuto unicamente la somma di euro 7.146,00, nonché la somma di euro
1.554,95 per I.T.T., come da prospetto di liquidazione del 17.2.2022.
Tale ultimo prospetto di liquidazione, peraltro, aveva liquidato le somme dovute unicamente fino al mese di ottobre 2021, mentre, per il periodo successivo, nessuna comunicazione era mai pervenuta al ricorrente, nonostante la successiva diffida inviata in data 4 gennaio
2023.
Il ricorrente ha inoltre affermato di aver diritto al riconoscimento del c.d. danno differenziale.
2. L' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
3. Il Giudice ha inoltre autorizzato parte ricorrente alla chiamata in
pagina 3 causa dell' (v. il decreto del 14.6.2024). Anche il predetto Ente non CP_2
si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
4. La causa è stata quindi istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
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5. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato che parte ricorrente è affetta
“dagli esiti di una ferita lacero-contusa del ⅓ distale volare dell'avambraccio destro con contusione/interruzione dell'arteria radiale omolaterale sottoposta ad infruttuoso tentativo di ricostruzione/ricanalizzazione per le pessime condizioni/brevità dei monconi arteriosi”.
Trattasi di menomazione conseguente all'infortunio per cui è causa.
Si ricava, secondo le stime del c.t.u., un danno biologico in misura del
12 per cento, dalla data successiva a quella di chiusura dell'infortunio, ossia dal 1.11.2021.
Inoltre, richiamato a chiarimenti, lo stesso c.t.u. ha verificato che l'infortunio sul lavoro del 25 febbraio 2021 ha determinato nel ricorrente un periodo di inabilità lavorativa di competenza dell' dal 1.3.2021 CP_1
al 30.10.2021, ed un successivo periodo di inabilità lavorativa di competenza dell' dal 31.10.2021 al 26.1.2022. CP_2
Sul punto si precisa che con atto in data 26 marzo 2024 l' ha CP_2
comunicato al ricorrente che “l'evento di cui in oggetto è stato definito di competenza dal 31/10/2021 al 26/01/2022”. Nello stesso atto si CP_2
prevede che “L' provvederà agli adempimenti conseguenti”. CP_1
Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Parte ricorrente ha innanzitutto diritto all'indennizzo siccome rapportato ad un danno biologico in misura del 12 per cento, con effetto
pagina 4 dal 1.11.2021.
L' deve perciò essere condannato al pagamento della differenza CP_1
tra la misura dell'indennizzo spettante, siccome rapportato ad un danno biologico del 12 per cento, e quanto in concreto già corrisposto, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali con le decorrenze di legge.
Parte ricorrente ha inoltre diritto all'indennizzo a titolo di inabilità temporanea assoluta, per gli esiti dell'infortunio subito, per il periodo di competenza dell' , dal 1.3.2021 al 30.10.2021. CP_1
L' deve perciò essere condannato al pagamento della differenza CP_1
tra la misura dell'indennizzo spettante, siccome rapportato al periodo sopra indicato, e quanto in concreto già corrisposto, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali con le decorrenze di legge.
Parte ricorrente ha inoltre diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di malattia in relazione al successivo periodo di inabilità lavorativa di competenza di tale , dal 31.10.2021 al 26.1.2022. CP_1
L' deve perciò essere condannato al pagamento della predetta CP_2
prestazione per il periodo di sua competenza sopra indicato, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali con le decorrenze di legge.
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di accertamento del danno differenziale, essendo legittimato passivo il datore di lavoro, non convenuto nel presente giudizio.
6. In ragione della soccombenza, l' deve essere condannato alla CP_1
rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della lite (cause di previdenza di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Le spese vengono invece integralmente compensate nei confronti dell' , attesa la posizione residuale del predetto nell'ambito CP_2 CP_1
pagina 5 della presente controversia.
Essendo stata la parte ricorrente, risultata vittoriosa, ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato, la condanna alle spese si dispone in favore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 133 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia.
Si precisa che nel liquidare le spese in favore dello Stato non si opera la riduzione della metà ex art. 130 del predetto T.U.S.G., sulla scorta delle più recenti pronunce della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 22017 dell'11.9.2018; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n.
11590 del 3.5.2019, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133
T.U.S.G. e quelle dovute dallo Stato al difensore della parte non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo T.U., in tal modo evitandosi che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e consentendo allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
7. Vengono definitivamente poste a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico del 12 per cento, con decorrenza dal 1.11.2021;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento della differenza tra CP_1
la misura dell'indennizzo spettante e quanto in concreto corrisposto,
pagina 6 oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali con le decorrenze di legge;
3) accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto di percepire l'indennizzo, a titolo di inabilità temporanea assoluta, per gli esiti dell'infortunio subito, per il periodo di competenza dell' , dal CP_1
1.3.2021 al 30.10.2021;
4) per l'effetto, condanna l' al pagamento della differenza tra CP_1
la misura dell'indennizzo spettante e quanto in concreto corrisposto, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali con le decorrenze di legge;
5) accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto di percepire l'indennità di malattia in relazione al successivo periodo di CP_2
inabilità lavorativa di competenza del predetto Istituto, dal 31.10.2021 al
26.1.2022;
6) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_2
della predetta prestazione per il periodo di sua competenza indicato al punto che precede, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali con le decorrenze di legge;
7) condanna l' alla rifusione in favore dello Stato delle spese CP_1
processuali, che liquida in euro 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8) compensa le spese processuali nei confronti dell' ; CP_2
9) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 16 luglio 2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 7