Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2025, proposto da
NO EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Orlando, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Podgora n. 6;
contro
Comune di Antonimina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Carnuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del silenzio-inadempimento serbato del Comune di Antonimina sull’istanza del 9.10.2024 contenente l'invito a voler adottare il provvedimento di acquisizione sanante dei 18/63 dei terreni di proprietà del ricorrente ovvero a provvedere alla restituzione degli stessi;
per la condanna del Comune di Antonimina a provvedere su detta istanza avviando e concludendo il procedimento con atto espresso, anche previa nomina di un commissario ad acta , del quale viene chiesta l’individuazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Antonimina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EN IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato il 7.11.2025 e depositato il 19.11.2025 EL NO ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Antonimina sull’istanza del 9.10.2024 contenente l’invito a voler adottare, ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001, il provvedimento di acquisizione sanante dei 18/63 dei terreni di sua proprietà accatastati presso il Comune di Antonimina al foglio 13, particelle 1046 e 1048, oppure di restituzione della proprietà al ricorrente nello status quo ante nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna della stessa Amministrazione a provvedere sull’istanza, rappresentando che:
-) egli è proprietario, per la quota di 18/63, dei terreni rappresentati al catasto terreni del Comune di Antonimina al foglio 13, particelle 1046 e 1048 (originariamente particella 83, divenuta poi 1046 e 1048 ed infine frazionata nelle particelle 1200 e 1048) -pervenutigli per successione mortis causa della sorella EL OS, deceduta in data 23/02/2023, la quale a sua volta ne era divenuta proprietaria per successione mortis causa della madre EL MA fu EN NT, maritata EL, nata l’[...] in [...] e ivi deceduta in data 5.3.1992- oggetto nell’anno 2005 di procedura espropriativa da parte del Comune di Antonimina per la realizzazione della Scuola media del Capoluogo;
-) a seguito di accesso agli atti del procedimento espropriativo –richiesta in data 15.9.2023 e assentita il successivo 4.10.2023 - egli veniva a conoscenza della deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 21.4.2005, da valere come dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, con cui il Comune di Antonimina aveva approvato il Progetto per la costruzione della Scuola Media del Capoluogo, nel cui piano particellare d’esproprio tra i comproprietari figurava la Sig.ra EL MA fu EN NT, intestataria catastale delle particelle, ma all’epoca già da tempo deceduta, anziché l’erede Sig.ra EL OS;
- l’Amministrazione comunale aveva proposto ai comproprietari il pagamento dell’importo complessivo di € 24.911,02 a titolo di indennità provvisoria di esproprio, da cui ne discendeva che la quota destinata alla Sig.ra EL OS era di € 7.260,86;
- la proposta era stata accettata da alcuni dei comproprietari dei terreni, ma non anche dalla Sig.ra EL OS che non aveva mai ricevuto alcun provvedimento da parte dell’Amministrazione, neanche a nome della de cuius Sig.ra EL MA fu EN NT;
- peraltro, stante l’assenza di decreto di esproprio nei confronti della Sig.ra EL OS, anche a nome della de cuius Sig.ra EL MA fu EN NT, l’Amministrazione comunale occupava dette particelle sine titulo ;
- nonostante reiterati solleciti da parte della Sig.ra EL OS, l’Amministrazione nulla rispondeva e, con Delibera della Giunta Municipale n. 46 del 13.5.2021, approvava lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo a lavori di riqualificazione della predetta area;
-) attesa la situazione di illecita occupazione dei terreni, nonostante l’area de quo risulti appresa e materialmente destinata ad uso pubblico, con istanza inviata via pec in data 9.10.2024 il ricorrente invitava il Comune di Antonimina ad adottare nei termini di legge, ai sensi dell’art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, un provvedimento espresso di acquisizione sanante o di provvedere alla restituzione dei terreni, senza però avere alcun riscontro.
1.1- Per quanto ora esposto viene proposto ricorso ex artt. 30 e 117 c.p.a. per il seguente motivo: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, L. N. 241/1990 E DELL’ART. 42 BIS D.P.R. N. 327/2001.
Il ricorrente contesta al Comune di Antonimina l’illegittimità dell’inerzia nell’assumere le competenti determinazioni in ordine alla scelta –cui l’Ente sarebbe vincolato alla luce dell’illecita apprensione dei terreni de quibus per scopi di interesse pubblico in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio- se acquisire detti terreni ai sensi dell’art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001 ovvero restituirli al proprietario.
2- L’1.12.2025 si è costituito il Comune di Antonimina eccependo che;
-) non sussisterebbe alcun obbligo di provvedere sull’istanza del ricorrente in quanto questi non è proprietario del suolo in questione –avendo omesso di fornire qualsiasi prova al riguardo e non valendo a tal proposito una mera dichiarazione di successione rilevante a fini meramente fiscali– e dunque si trova carente di situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata;
-) la carenza di alcuna prova su detta qualità si ripercuoterebbe anche sull’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
-) ancora, neanche la dichiarazione di successione della sig.ra OS EL deceduta il 23.2.2023 ricomprende una valida formalità di trascrizione a favore del ricorrente quanto al bene immobile oggetto di disputa.
3- In data 31.12.2025 il ricorrente ha depositato documenti e con successiva memoria del 5.1.2026 egli ha replicato alle eccezioni dell’amministrazione resistente osservando di aver dato prova, a mezzo della produzione documentale da ultimo menzionata, della titolarità dei beni oggetto dell’istanza, a nulla rilevando l’assenza di trascrizione in suo favore, non avendo la controversia ad oggetto la titolarità del diritto di proprietà dei terreni.
4- Il 9.1.2026 il Comune resistente ha eccepito l’inammissibilità della predetta produzione documentale e ha contestato la memoria avversaria, osservando che il rito sul silenzio non può essere utilizzato per una ricostruzione del merito dell'istanza presentata con nuovi e diversi elementi a suo tempo non presentati in sede amministrativa.
5- Il 16.1.2026 il ricorre ha depositato replica ribadendo le proprie domande ed argomentazioni.
6- Alla camera di consiglio del 28.1.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
7- Come ormai chiarito dalla giurisprudenza ( ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1.4.2022, n. 3812) in presenza di una formale istanza del privato l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso, tranne le ipotesi limite di palese pretestuosità, alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 19 aprile 2018, n. 2370; id. 18 maggio 2020, n. 3118; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 5 febbraio 2020, n. 1551; id. sez. II, 14 ottobre 2020, n. 10468; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 13 marzo 2020, n. 618).
Ed infatti, l'obbligo di provvedere scaturisce non soltanto da specifiche previsioni di legge, attributive del potere amministrativo in capo alla P.A. (da esercitare entro il termine ordinario di cui all'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e succ. mod. ovvero entro termini ad hoc fissati nella medesima fonte normativa attributiva del potere), bensì anche dai principi informatori dell'azione amministrativa e dai doveri solidaristici di correttezza e buona fede, che obbligano la P.A. a dare, comunque, riscontro alle istanze quando esigenze di giustizia sostanziale, di equità e di certezza dei rapporti impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in rapporto al quale il privato/interessato vanti una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. III, 28 settembre 2020, n. 4089; Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 4 febbraio 2021, n. 1440).
Nel ricorso proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a., l'interesse a ricorrere nei confronti dell'Amministrazione sorge, com'è noto, quando essa si sia resa inadempiente, restando inerte ad un obbligo di provvedere nel senso sopra descritto. Scopo del ricorso è, quindi, ottenere un provvedimento esplicito dell'Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri all'interessato una decisione che investa la fondatezza o meno della sua pretesa. Il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. rappresenta, infatti, sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola del generale obbligo di agire di cui all'art. 2, della l. n. 241 del 1990.
Peraltro, osserva sempre la giurisprudenza, “ Gli elementi necessari e sufficienti per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio - inadempimento sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell'istanza del privato e dalla scadenza del relativo termine, anche se più volte è stato in giurisprudenza precisato che tale dovere sussiste non solo nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ma nelle ipotesi che discendono da principi generali e che impongono l'adozione di un provvedimento; in particolare, un'istanza diretta ad ottenere un provvedimento favorevole determina un obbligo di provvedere quando chi la presenta sia titolare di un interesse legittimo pretensivo, pur in assenza di una norma specifica che attribuisca al privato un autonomo diritto di iniziativa. Del resto, in forza del secondo periodo dell'art. 1, l. n. 241/1990, sono previste forme semplificate del provvedimento in ipotesi di manifesta infondatezza o inammissibilità dell'istanza proposta, e quindi, implicitamente, è imposto alla P.A. di esprimersi e in ogni caso sulle richieste dei cittadini, anche se queste si rivelino manifestamente infondate o inammissibili ” (T.A.R. Napoli Campania sez. V, 13.6.2023, n. 3607).
8- Alla luce di quanto ora esposto, deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso e, di contro, deve rilevarsi la fondatezza dello stesso, per le ragioni di seguito esposte.
9- Occorre dapprima ricostruire la vicenda nel suo complesso.
9.1- Con istanza acquisita al protocollo comunale n. 4997 del 15.9.2023 (doc. 17 alla produzione del 31.12.2025), il ricorrente:
-) ha allegato la qualità di erede di EL MA maritata EL, fu EN NT (11.12.1900) e di EL OS (14.2.1938) già proprietari per 2/7 dei terreni di cui al foglio 13, particelle 1046 e 1048, Contrada Giardino;
-) ha rilevato che non era stato concluso il procedimento espropriativo per la costruzione della Scuola Media e del parco giochi con la liquidazione dell’indennizzo a tutti i proprietari nonostante le precedenti richieste di liquidazione e rilascio dei documenti della pratica espropriativa;
-) ha ribadito la legittimazione e l’interesse diretto concreto e attuale allegando la qualità di proprietario delle aree sottoposte ad occupazione per pubblica utilità;
-) ha chiesto conseguentemente al Comune di Antonimina l’accesso agli atti della procedura espropriativa.
9.2- Con nota prot. n. 5365 s.d. (all. 01 alla produzione del ricorrente del 19.11.2025) il Comune di Antonimina riscontrava la suddetta istanza rilasciando copia di alcuni atti e concedeva al ricorrente la presa visione del fascicolo della pratica in questione per estrarre copia degli ulteriori documenti ritenuti dallo stesso utili per le finalità indicate nell’istanza di accesso.
9.3- Con verbale del 6.11.2023 il Comune dava atto dell’ulteriore accesso agli atti per i quali, a seguito dell’istanza di accesso, il ricorrente era stato autorizzato (doc. 18 alla produzione del 31.12.2025).
9.4- Da ultimo, con istanza inviata via pec il 9.10.2024 (doc. 02 alla produzione del 19.11.2025) il ricorrente -allegando ancora di essere proprietario, per la quota di 18/63, dei terreni rappresentati al catasto terreni del Comune di Antonimina al foglio 13, particelle 1046 e 1048 pervenutegli per successione mortis causa della sorella EL OS, deceduta in data 23/02/2023, la quale a sua volta ne era divenuta proprietaria per successione mortis causa della madre EL MA fu EN NT, maritata EL, nata l’[...] in [...] e ivi deceduta in data 5.3.1992 e ribadendo che dette particelle erano state oggetto nell’anno 2005 di procedura espropriativa da parte del Comune di Antonimina per la realizzazione della Scuola media del Capoluogo non sfociato in alcun valido ed efficace provvedimento di esproprio con conseguente illegittima occupazione delle stesse aree da parte del Comune di Antonimina- ha invitato detto Ente a voler adottare nei termini di legge provvedimento di acquisizione sanante o di restituzione della proprietà nello status quo ante .
10- Orbene, l’allegazione del ricorrente quale proprietario delle aree interessate (esplicitata in sede di accesso e ribadita nell’istanza oggetto della presente controversia) unitamente al comportamento mantenuto al riguardo dall’amministrazione comunale (che, accordando l’accesso agli atti della procedura di esproprio ha riconosciuto già allora quanto meno l’esistenza, in capo al ricorrente, di un suo interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso) integra, ad avviso del Collegio, un’ipotesi in cui quanto meno ragioni concrete di buon andamento, giustizia ed equità impongono all’amministrazione stessa -acquisita l’istanza del ricorrente di determinarsi sulla sorte dei terreni in questione- di dare corso al procedimento e concluderlo con una determinazione espressa, ragion per cui il ricorrente è anzitutto legittimato dapprima a presentare l’istanza, così innescando l’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, e, perdurando il silenzio, agire avverso di esso dinanzi all’Autorità giudiziaria.
11- Né, si soggiunge, a far venir meno l’obbligo di provvedere -nella fattispecie concreta- possono concorrere eventuali situazioni di incertezza documentale circa l’effettiva sussistenza della qualità di proprietario, peraltro palesate dall’amministrazione unicamente in sede processuale e sostanziate non nella recisa contestazione di tale qualità quanto nell’insussistenza di adeguata comprova della stessa che il ricorrente non avrebbe fornito in sede amministrativa, atteso che dubbi di tal fatta attengono al più al merito della pretesa e dunque alla sua fondatezza ed in ogni caso avrebbero dovuto essere risolti già in sede amministrativa, anche mediante le opportune richieste istruttorie.
12- Alla suddetta conclusione, peraltro, è dato accedere a maggior ragione dopo che l'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, nella versione risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 6 novembre 2012 n. 190, sancisce l'obbligo della P.A. di provvedere -seppure con motivazione in forma semplificata con un sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo- persino nei casi in cui l'istanza sia inaccoglibile, per la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, superando l'impostazione tradizionale che riteneva, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, che in tali ipotesi fosse del tutto inutile provvedere.
13- Per completezza, si soggiunge, dalla vicenda così come ricostruita non emergono ragioni di palese pretestuosità nell’istanza del ricorrente che pur solleverebbero l’Ente resistente dallo stesso obbligo di avviare il procedimento e concluderlo con atto espresso, tanto più che lo stesso, ad ogni buon fine, ha provveduto a depositare in giudizio (produzione del 31.12.2025) la documentazione inerente la situazione proprietaria, tra cui la dichiarazione di successione di EL MA TA (doc. 05), che menziona il ricorrente come figlio, e il testamento di EL OS (doc. 08) che menziona il medesimo ricorrente tra gli eredi, documentazione che, ove fosse stato avviato il procedimento, il Comune ben avrebbe potuto richiedere in via istruttoria al fine di svolgere in modo compiuto le valutazioni di competenza.
14- In conclusione, il ricorso va accolto e per l’effetto va dichiarato il silenzio inadempimento del Comune di Antonimina sull’istanza presentata dal ricorrente il 9.10.2024, con conseguente obbligo della medesima amministrazione di provvedere ad avviare e concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso da adottarsi entro 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente, impregiudicate le relative valutazioni di merito in ordine all’esito del procedimento stesso.
15- La peculiarità della vicenda e della questione controversia induce il Collegio a soprassedere alla nomina del Commissario ad acta , riservandosi di provvedere comunque, ad istanza di parte ricorrente, debitamente notificata, per il caso del protrarsi dell’inadempimento dell’amministrazione resistente oltre il termine dianzi indicato.
16- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il silenzio inadempimento del Comune di Antonimina sull’istanza presentata dal ricorrente il 9.10.2024 e il conseguente obbligo della medesima amministrazione di avviare e concludere il procedimento avviato con detta istanza con un provvedimento espresso da adottarsi entro 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente.
Condanna il Comune di Antonimina, in persona del legale rappresentante p.t., alle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI EN, Presidente
EN IO, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IO | RI EN |
IL SEGRETARIO