TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
NRG
27214/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27214 /2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MAIONE VINCENZA , presso il cui studio C.F._1 risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro nato a [...] il [...] , CF CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BOCCIA BARBARA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli che ha concluso come in atti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/11/2021 esponeva : che in data Parte_1
12.10.2015 aveva contratto matrimonio con il rito civile con il SI. nato a [...] CP_1
Equense il 05.08.1970 e residente in [...]; che le parti sceglievano, per regolare i loro rapporti patrimoniali, la separazione dei beni;
che dal Per_ matrimonio nascevano due figli: , nata a [...] il [...] e
[...] Per_
nato a [...] il [...].; che è laureata in Scienze Infermieristiche;
CP_2
[...] frequenta il secondo anno di Liceo Scientifico Mazzini di Napoli;
Che la casa CP_2 coniugale in cui vi vivono le parti in causa, unitamente ai figli, sita in Napoli alla via AN
CO n.332, è di proprietà del fratello del SI. che la SI.ra svolge la CP_1 Parte_1 professione di Tecnico di Laboratorio con una busta paga part- time mentre il resistente è impiegato presso l'Università Federico II di Napoli con un introito mensile di circa 1700,00.
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al SI. Assegnare CP_1 la casa sita in Napoli alla via AN CO n.332 alla stessa SI.ra la quale Parte_1 vi vivrà unitamente ai due figli. Disporre l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e con le modalità di visita per il padre come il Tribunale riterrà opportuno stabilire. Porre a carico del SI. a titolo di contributo al mantenimento CP_1 per i due figli minorenni la somma mensile pari ad euro 1.000,00, con rivalutazione Istat come per legge, entro e non oltre il 5 di ciascun mese oltre all' 80% delle spese straordinarie facendo riferimento alle Linee Guida del Protocollo di Intesa tra Avvocati e Magistrati del ConSIlio dell'Ordine di Napoli. Che il provvedimento adottato dall'Ill.mo Tribunale adito, nella parte che riguarda l'aspetto economico, stabilisca: “a far data dalla proposizione della domanda”, come per legge. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari”
In data 15.02.2022 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto e spiegava domanda riconvenzionale di addebito alla parte ricorrente imputando alla stessa la crisi coniugale e concludeva chiedendo: “Laddove non fosse possibile un ricongiungimento, autorizzare sin da ora i coniugi ed a vivere CP_1 Parte_1
Per_ separatamente, con l'obbligo del mutuo consenso;
- Disporre l'affido condiviso del minore che rimarrà con la madre autorizzando il padre a visitarlo e/o averlo con sé con le modalità ritenute opportune dall'adito giudicante;
- Disporre il rilascio dell'immobile in Napoli alla Via
AN CO n.332 di proprietà del SI . e, per l'effetto, disporre a carico Controparte_3 del SI. un contributo per il pagamento del canone di locazione per il figlio - CP_1 CP_2
Determinare l'assegno di mantenimento per il piccolo nella misura di 250,00€ ( in virtù CP_2 dell'ulteriore contributo che il SI. dovrà sostenere per il canone di locazione di CP_1 cui al precedente punto 3;- Senza determinazione di alcun assegno di mantenimento per la SI.ra
, essendo quest'ultima economicamente autosufficiente ed essendo Parte_1 quest'ultima la responsabile della fine del matrimonio;
- condannare la SI.ra Parte_1 al pagamento delle spese di lite”.
All'udienza del 17.02.2022 le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente e, fallito il tentativo di conciliazione, con provvedimento del 18.2.2022 il Presidente così provvedeva :
“…1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
2) assegna la casa coniugale ed i relativi beni mobili alla ricorrente che la abiterà unitamente al figlio minore
; 3) affida il figlio minore, (nato a [...] il [...]), ad entrambi CP_2 CP_2
i genitori in forma condivisa, con il collocamento prioritario presso la madre, alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenerlo con sé tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 17.00 alle 21.00 compatibilmente con le eSIenze scolastiche del minore, nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 della domenica;
per le vacanze natalizie 2021 il papà avrà diritto ad avere con sè le bambine anche il giorno di Natale
e del 1° dell'anno 2022, salvo diverso accordo tra i coniugi;
dal febbraio 2022 in poi, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o il Lunedì in Albis;
ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà, riservando al prosieguo ogni ulteriore dettaglio;
prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore;
4) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative al minore, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; 5) avuto riguardo agli aspetti economici, preso atto di quanto dichiarato dai coniugi e delle dichiarazioni dei redditi in atti (la ricorrente percepisce uno stipendio di circa € 860,00 mensili netti, il resistente di circa € 1.500,00 mensili netti); tenuto conto altresì del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e della conseguente necessità per il resistente di reperire altra abitazione;
tutto ciò considerato, il Tribunale ritiene equo, allo stato, fissare in euro 450,00 l'importo dovuto dal resistente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate da protocollo locale;
tale somma dovrà essere versata dal resistente alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario, ed è da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat”. A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore ed istruita a mezzo di produzione documentale.
Con provvedimento del 20.10.2023 il precedente Giudice Istruttore, previo rigetto dei mezzi istruttori articolati dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti con note scritte congiunte d'udienza si riportavano integralmente a tutti i propri scritti difensivi, nonché a tutti gli allegati prodotti e ne chiedevano integrale accoglimento ed impugnavano altresì gli scritti avversi chiedendone il rigetto.
Le parti decidono congiuntamente di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c. chiedendo che la causa venga rimessa in decisione.
All'udienza cartolare del 18.03.2025, mutato il Giudice istruttore, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione, con espressa rinuncia di entrambe le parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla domanda di separazione personale e sulle reciproche domande di addebito.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta da entrambe le parti, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.
09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che, a fronte delle reciproche astratte contestazioni, nessuna delle due parti abbia invece concretamente assolto all'onere probatorio a suo carico volto a dimostrare il nesso di causalità tra la violazione deii doveri coniugale e la crisi coniugale . Ed infatti nemmeno documentalmente è stata fornita alcuna prova a sostegno delle reciproche accuse. In assenza di riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, la separazione personale va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma I
c.c.
Sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori relativi unicamente al figlio CP_4
in quanto alcuna domanda è stata avanzata per il mantenimento della figlia
[...] maggiorenne che risulta pacificamente laureata in Scienze Infermieristiche, il Per_3
Tribunale rileva che nato a [...] il [...] ,diventato Controparte_4 maggiorenne nelle more del giudizio, ancora non risulta economicamente autosufficiente, pertanto ritiene il Collegio che, tenuto conto delle notorie eSIenze di vita e di relazione di un ragazzo di 19 anni, nonché delle posizioni reddituali di entrambi i coniugi, si stima congrua la somma mensile di € 450,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il
5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat a decorrere dal mese di febbraio 2023 quale anno successivo all'ordinanza presidenziale. Spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
Nel superiore interesse del figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente a conservare l'habitat domestico va confermata l'assegnazione della ex casa coniugale a . Parte_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto dell'esito della controversia ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Rigetta ogni ulteriore domanda;
• Assegna a la casa coniugale;
Parte_1
• Pone a carico di la somma mensile di 450,00€ quale contributo CP_1 al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
[...]
da corrispondersi a entro il giorno 5 di ogni CP_4 Parte_1 mese con adeguamento ISTAT come per legge da febbraio 2023 come da parte motiva;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Napoli;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 32, parte I s., sez, O, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 04/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino
27214/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27214 /2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MAIONE VINCENZA , presso il cui studio C.F._1 risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro nato a [...] il [...] , CF CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BOCCIA BARBARA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli che ha concluso come in atti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/11/2021 esponeva : che in data Parte_1
12.10.2015 aveva contratto matrimonio con il rito civile con il SI. nato a [...] CP_1
Equense il 05.08.1970 e residente in [...]; che le parti sceglievano, per regolare i loro rapporti patrimoniali, la separazione dei beni;
che dal Per_ matrimonio nascevano due figli: , nata a [...] il [...] e
[...] Per_
nato a [...] il [...].; che è laureata in Scienze Infermieristiche;
CP_2
[...] frequenta il secondo anno di Liceo Scientifico Mazzini di Napoli;
Che la casa CP_2 coniugale in cui vi vivono le parti in causa, unitamente ai figli, sita in Napoli alla via AN
CO n.332, è di proprietà del fratello del SI. che la SI.ra svolge la CP_1 Parte_1 professione di Tecnico di Laboratorio con una busta paga part- time mentre il resistente è impiegato presso l'Università Federico II di Napoli con un introito mensile di circa 1700,00.
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al SI. Assegnare CP_1 la casa sita in Napoli alla via AN CO n.332 alla stessa SI.ra la quale Parte_1 vi vivrà unitamente ai due figli. Disporre l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e con le modalità di visita per il padre come il Tribunale riterrà opportuno stabilire. Porre a carico del SI. a titolo di contributo al mantenimento CP_1 per i due figli minorenni la somma mensile pari ad euro 1.000,00, con rivalutazione Istat come per legge, entro e non oltre il 5 di ciascun mese oltre all' 80% delle spese straordinarie facendo riferimento alle Linee Guida del Protocollo di Intesa tra Avvocati e Magistrati del ConSIlio dell'Ordine di Napoli. Che il provvedimento adottato dall'Ill.mo Tribunale adito, nella parte che riguarda l'aspetto economico, stabilisca: “a far data dalla proposizione della domanda”, come per legge. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari”
In data 15.02.2022 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto e spiegava domanda riconvenzionale di addebito alla parte ricorrente imputando alla stessa la crisi coniugale e concludeva chiedendo: “Laddove non fosse possibile un ricongiungimento, autorizzare sin da ora i coniugi ed a vivere CP_1 Parte_1
Per_ separatamente, con l'obbligo del mutuo consenso;
- Disporre l'affido condiviso del minore che rimarrà con la madre autorizzando il padre a visitarlo e/o averlo con sé con le modalità ritenute opportune dall'adito giudicante;
- Disporre il rilascio dell'immobile in Napoli alla Via
AN CO n.332 di proprietà del SI . e, per l'effetto, disporre a carico Controparte_3 del SI. un contributo per il pagamento del canone di locazione per il figlio - CP_1 CP_2
Determinare l'assegno di mantenimento per il piccolo nella misura di 250,00€ ( in virtù CP_2 dell'ulteriore contributo che il SI. dovrà sostenere per il canone di locazione di CP_1 cui al precedente punto 3;- Senza determinazione di alcun assegno di mantenimento per la SI.ra
, essendo quest'ultima economicamente autosufficiente ed essendo Parte_1 quest'ultima la responsabile della fine del matrimonio;
- condannare la SI.ra Parte_1 al pagamento delle spese di lite”.
All'udienza del 17.02.2022 le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente e, fallito il tentativo di conciliazione, con provvedimento del 18.2.2022 il Presidente così provvedeva :
“…1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
2) assegna la casa coniugale ed i relativi beni mobili alla ricorrente che la abiterà unitamente al figlio minore
; 3) affida il figlio minore, (nato a [...] il [...]), ad entrambi CP_2 CP_2
i genitori in forma condivisa, con il collocamento prioritario presso la madre, alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenerlo con sé tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 17.00 alle 21.00 compatibilmente con le eSIenze scolastiche del minore, nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 della domenica;
per le vacanze natalizie 2021 il papà avrà diritto ad avere con sè le bambine anche il giorno di Natale
e del 1° dell'anno 2022, salvo diverso accordo tra i coniugi;
dal febbraio 2022 in poi, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o il Lunedì in Albis;
ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà, riservando al prosieguo ogni ulteriore dettaglio;
prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore;
4) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative al minore, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; 5) avuto riguardo agli aspetti economici, preso atto di quanto dichiarato dai coniugi e delle dichiarazioni dei redditi in atti (la ricorrente percepisce uno stipendio di circa € 860,00 mensili netti, il resistente di circa € 1.500,00 mensili netti); tenuto conto altresì del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e della conseguente necessità per il resistente di reperire altra abitazione;
tutto ciò considerato, il Tribunale ritiene equo, allo stato, fissare in euro 450,00 l'importo dovuto dal resistente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate da protocollo locale;
tale somma dovrà essere versata dal resistente alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario, ed è da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat”. A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore ed istruita a mezzo di produzione documentale.
Con provvedimento del 20.10.2023 il precedente Giudice Istruttore, previo rigetto dei mezzi istruttori articolati dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti con note scritte congiunte d'udienza si riportavano integralmente a tutti i propri scritti difensivi, nonché a tutti gli allegati prodotti e ne chiedevano integrale accoglimento ed impugnavano altresì gli scritti avversi chiedendone il rigetto.
Le parti decidono congiuntamente di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c. chiedendo che la causa venga rimessa in decisione.
All'udienza cartolare del 18.03.2025, mutato il Giudice istruttore, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione, con espressa rinuncia di entrambe le parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla domanda di separazione personale e sulle reciproche domande di addebito.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta da entrambe le parti, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.
09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che, a fronte delle reciproche astratte contestazioni, nessuna delle due parti abbia invece concretamente assolto all'onere probatorio a suo carico volto a dimostrare il nesso di causalità tra la violazione deii doveri coniugale e la crisi coniugale . Ed infatti nemmeno documentalmente è stata fornita alcuna prova a sostegno delle reciproche accuse. In assenza di riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, la separazione personale va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma I
c.c.
Sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori relativi unicamente al figlio CP_4
in quanto alcuna domanda è stata avanzata per il mantenimento della figlia
[...] maggiorenne che risulta pacificamente laureata in Scienze Infermieristiche, il Per_3
Tribunale rileva che nato a [...] il [...] ,diventato Controparte_4 maggiorenne nelle more del giudizio, ancora non risulta economicamente autosufficiente, pertanto ritiene il Collegio che, tenuto conto delle notorie eSIenze di vita e di relazione di un ragazzo di 19 anni, nonché delle posizioni reddituali di entrambi i coniugi, si stima congrua la somma mensile di € 450,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il
5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat a decorrere dal mese di febbraio 2023 quale anno successivo all'ordinanza presidenziale. Spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
Nel superiore interesse del figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente a conservare l'habitat domestico va confermata l'assegnazione della ex casa coniugale a . Parte_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto dell'esito della controversia ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Rigetta ogni ulteriore domanda;
• Assegna a la casa coniugale;
Parte_1
• Pone a carico di la somma mensile di 450,00€ quale contributo CP_1 al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
[...]
da corrispondersi a entro il giorno 5 di ogni CP_4 Parte_1 mese con adeguamento ISTAT come per legge da febbraio 2023 come da parte motiva;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Napoli;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 32, parte I s., sez, O, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 04/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino