TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2889/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 P.IVA_1
CERRETTI
ATTORE contro
C.F. ), difeso dall'avv. EUGENIO BETTELLA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
1. In via principale
- accertare e dichiarare che i pagamenti disposti in favore della convenuta sono indebiti secondo il principio della condictio indebiti di cui alla legge danese (o ai sensi dell'art. 2036 c.c.), e per l'effetto
1 Contr condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e CP_1
quindi al pagamento di Euro 333.888,00 ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, in favore della procedura attrice, con maggiorazione di interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo ed integrale e rivalutazione monetaria.
2. In subordine
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia di ogni ipotetico accordo tra la concludente, la convenuta e/o terzi afferente ai pagamenti disposti in favore della convenuta anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 e
136 comma 1 del c.d. "Danish Act" e, per l'effetto, condannare in CP_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e quindi al pagamento di Euro
333.888,00 ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, in favore della procedura attrice, con maggiorazione di interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo ed integrale e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno ai sensi del generale principio di responsabilità danese, ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c.
3. In via di ulteriore subordine
- accertare e dichiarare, la revocabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del Danish Bankruptcy Act
Parte ovvero dell'art. 163 CCII dei pagamenti eseguiti da in favore di per Controparte_1
l'importo di complessivi Euro 333.888,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata o ritenuta di giustizia in corso di causa;
conseguentemente, per l'effetto, condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e quindi al pagamento di
[...]
Euro 333.888,00 ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, in favore della procedura attrice, con maggiorazione di interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo ed integrale e rivalutazione monetaria.
In ogni caso
Con rifusione dei compensi e delle spese del giudizio ex D.M. 147/2022, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfetaria del 15%, della Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e dell'IVA nella CP_3
misura di legge.
2
Controparte_1
nel merito,
- in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in via principale e/o subordinata in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, per quanto in narrativa esposto ed eccepito, e
Contr per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a;
CP_1 Parte_1
- in ogni caso, con rifusione delle spese e compensi del presente procedimento, incluso il rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
- In via istruttoria, ammettere prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
DCV che è rivenditore di prodotti Controparte_4 Controparte_1
per il mercato del Libano e che con esso intrattiene rapporti commerciali, per lo Controparte_1
meno, dal 2022;
DCV che concludeva con l'ordine Controparte_4 Controparte_1
Contr di acquisto n. D07052167 (di cui al doc. 2 di che si rammostra al teste);
DCV che confermava l'ordine con emissione di proforma n. DPR009945 Controparte_1
Contr (di cui al doc. 3 di che si rammostra al teste);
DCV che disponeva il pagamento delle somme portate Controparte_4
Contr dalla proforma n. DPR009945 (di cui al doc. 3 di che si rammostra al teste) per il tramite di soggetti terzi, ed in particolare per il tramite di VS IN AP, ai quali
[...]
forniva i fondi necessari ad eseguire il pagamento nonché le relative istruzioni Controparte_4
Contr (di cui al doc. 5 di che si rammostra al teste) successivamente confermate delle stesse da parte di
Contr VS IN AP (di cui al doc. 5 di che si rammostra al teste);
DCV che riceveva conferma dell'avvenuta ricezione Controparte_4
dei fondi da parte di VS IN AP la quale, inoltre, dichiarava che il pagamento della somma
Contr portata dalla proforma n. DPR009945 (di cui al doc. 3 di che si rammostra al teste) sarebbe stato effettuato dalla società danese definita “agent ” di VS IN AP debitamente dotata Pt_1
Contr della relativa provvista (di cui al doc. 5 di che si rammostra al teste);
DCV che dava corretta esecuzione all'ordine di acquisto n. D07052167 Controparte_1
Contr concluso con (di cui al doc. 2 di che si rammostra al Controparte_4
3 teste), consegnando i beni presso la società Leader Ship S.A.R.L. in Beirut (Libano) come da delivery
Contr Contr notes (di cui al doc. 6 di che si rammostra al teste), bolle doganali (di cui al doc. 7 di che si Contr rammostra al teste), e seawaybills e cargo tracking (di cui al doc. 8 di che si rammostra al teste), come da istruzioni di fornite a Controparte_4 Controparte_1
DCV che riceveva da VS IN AP e/o da Controparte_4 Pt_1 prova dell'avvenuto pagamento delle somme portate dalla proforma n. DPR009945 (di cui al doc.
[...]
Contr 3 di che si rammostra al teste) e che tale prova veniva successivamente trasmessa a CP_1
Contr come da allegati (di cui al doc. 25 di che si rammostra al teste);
[...]
DCV che trasmetteva a lo Controparte_4 Controparte_1
Contr statement of payment (di cui al doc. 11 di che si rammostra al teste) relativo il pagamento
Contr effettuato da soggetto terzo rispetto all'ordine di acquisto n. D07052167 (di cui al doc. 2 di che si rammostra al teste) tra e i.e., ; Controparte_4 Controparte_1 Pt_1
DCV che KA OM è rivenditore di prodotti per il mercato della Controparte_1
Contr Libia con il quale intrattiene rapporti commerciali almeno dall'anno 2012; CP_1
DCV che KA OM concludeva con l'ordine di acquisto n. Controparte_1
Contr D07054228 cui si riferisce la proforma n. DPR010307 (di cui ai docc. 12 e 13 di che si rammostrano al teste);
DCV che confermava l'ordine di acquisto n. D07054228 di KA Controparte_1
Contr OM, emettendo la proforma n. DPR010307 (di cui al doc. 12 di che si rammostra al teste) Contr che veniva accettata da KA OM (con comunicazione di cui al doc. 24 di che si rammostra al teste);
DCV che KA OM disponeva il pagamento delle somme portate dalla proforma n.
Contr DPR010307 (di cui al doc. 12 di che si rammostra al teste) per il tramite di soggetti terzi, ai quali
KA OM forniva i fondi necessari ad eseguire il pagamento nonché le relative istruzioni ricevendo conferma delle istruzioni impartite;
DCV che KA OM riceveva conferma dell'avvenuta ricezione dei fondi trasmessi per il Contr pagamento della somma portata dalla proforma n. DPR010307 (di cui al doc. 12 di che si rammostra al teste), dell'avvenuto pagamento della stessa somma da parte di e che Pt_1
4 successivamente trasmetteva la prova del pagamento a (con comunicazione di cui Controparte_1
Contr al doc. 26 di che si rammostra al teste);
DCV che KA OM trasmetteva a lo statement of payment (di cui al Controparte_1
Contr doc. 16 di che si rammostra al teste) relativo al pagamento ricevuto da soggetto terzo (i.e., Pt_1
rispetto alla transazione tra KA OM e relativa alla proforma n.
[...] Controparte_1
Contr DPR010307 (di cui al doc. 12 di che si rammostra al teste);
DCV che dava corretta esecuzione all'ordine di acquisto n. D07054228 (di Controparte_1
Contr cui al doc. 13 di che si rammostra al teste) concluso con KA OM, e relativo alle delivery
Contr Contr notes (di cui al doc. 14 di che si rammostra al teste), alle bolle doganali (di cui al doc. 18 di
Contr che si rammostra al teste), ai sea waybills e cargo tracker (di cui al doc. 19 di che si rammostra al teste) con conseguente recepimento da parte di KA OM dei beni oggetto dell'ordine;
DCV che il business model di per lo meno nel periodo di attività relativo all'anno Pt_1
2022, consisteva nel dar corso a pagamenti su istruzioni e con risorse fornite da soggetti terzi e riferibili a transazioni commerciali tra gli stessi effettivamente concluse senza alcun intervento di a Pt_1
Parte queste totalmente estranee, come da estratti conti bancari (di cui ai docc. 10 e 11 di che si
Parte rammostrano al teste, unitamente ad eventuali estratti conto depositati da successivamente alla data del 25.10.2024) e come da causale reperibili negli estratti conto dimessi da di Controparte_1
Contr cui ai docc. 4, 15 e 27 di che si rammostrano al teste).
Testi:
Sig. General Manager di con Testimone_1 Controparte_4
sede legale in 13125 Dubai (EAU), Wafi Residence Building/Block LHEU, First Floor, Office n. 7,
P.O. Box 13125, domiciliato presso la sede legale della stessa, sui capitoli a); b); c); d); e); f); g); h);
Sig. General Manager di KA OM, con sede legale in Sadoun Alsweihle CP_5
Street, Misurata, Libia, P.O. Box n. 681, domiciliato presso la sede legale della stessa, sui capitoli i); j);
k); l); m); n); o);
, responsabile dell'ufficio amministrazione di con sede Testimone_2 Controparte_1
legale in Mestrino (PD), Via Marco Polo, n. 14, domiciliata presso la sede legale della stessa, sui capitoli a); b); c); d); e); g); h); i); j); k); l); m); n);
5 responsabile dell'ufficio amministrazione di con sede Testimone_3 Controparte_1
legale in Mestrino (PD), Via Marco Polo, n. 14, domiciliato presso la sede legale della stessa, sui capitoli a); b); c); d); e); g); h); i); j); k); l); m); n);
dell'ufficio logistica di con sede legale in Mestrino (PD), Testimone_4 Controparte_1
Via Marco Polo, n. 14, domiciliata presso la sede legale della stessa, sui capitoli f); e o);
, con sede legale in Mestrino Testimone_5 Controparte_6
(PD), Via Marco Polo, n. 14, domiciliata presso la sede legale della stessa, sui capitoli f); e o);
, Regional Sales Manager del Middle East di con sede legale Testimone_6 Controparte_1
in Mestrino (PD), Via Marco Polo, n. 14, domiciliato presso la sede legale della stessa, sui capitoli a);
b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o);
, Regional Sales Manager del North Africa con sede Testimone_7 Controparte_6
legale in Mestrino (PD), Via Marco Polo, n. 14, domiciliato presso la sede legale della stessa, sui capitoli a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o);
, soggetto che ha coinvolto il Sig. in e titolare della Controparte_7 Parte_2 Pt_1
clinica Remove It avente sede legale in Sonder Alle 36D, 8000 Aarhus C, numero di registrazione
37801348, domiciliato presso la sede legale della stessa, sul capitolo p).
6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - società di diritto danese dichiarata fallita in data 15.2.2023 a seguito di Parte_1 istanza dell'Erario per un debito di € 1.500.000,00 derivante dall'accertamento di fatturazioni fittizie - ha convenuto in giudizio rappresentando che dall'esame dei conti correnti della CP_1
società erano emersi pagamenti in favore della convenuta da parte dell'attrice in bonis per complessivi euro 333.888,00, rispettivamente in data 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022 e 21.12.2022, disposti in difetto di qualsivoglia prestazione eseguita o ricevuta e in mancanza di collegamenti e di rapporti contrattuali con la controparte e chiedendo quindi, sussistendo la giurisdizione italiana e dovendosi applicare la legge danese, in principalità, in applicazione del principio della condictio indebiti, quale regola non scritta vigente nell'ordinamento danese, accertarsi l'indebito soggettivo e condannarsi la convenuta alla relativa restituzione;
in subordine, accertarsi la nullità/invalidità/inefficacia di ogni accordo sui pagamenti ai sensi degli artt. 127 e 136 comma 1 del Danish Companies Act con condanna alla restituzione;
in ulteriore subordine, accertarsi la revocabilità dei pagamenti ex art. 64 del
[...]
Act o, laddove ritenuta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 149/2019, CP_8
con condanna alla loro restituzione, il tutto sempre con maggiorazione di interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo ed integrale e rivalutazione monetaria.
1.1 Si è tempestivamente costituita concordando sulla sussistenza della CP_1 giurisdizione italiana e l'applicabilità del diritto danese e chiedendo il rigetto di tutte le domande, Parte deducendo che i pagamenti in questione erano stati eseguiti da in nome e per conto Contr rispettivamente di società di diritto emiratino, e KA, società di diritto libico, a fronte di
Contr regolari contratti di compravendita di pompe e accessori a marchio “ intercorsi tra CP_1
e le suddette società, in conformità a una prassi commerciale invalsa di utilizzo per i pagamenti di
[...]
soggetti terzi che offrono condizioni di cambio più vantaggiose rispetto a quelle delle banche.
1.2 La causa, ritenuta l'irrilevanza dei capitoli di prova orale dedotti dalla convenuta, giunge in decisione allo stato degli atti.
7 2. Preliminarmente va dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano con applicabilità, al caso di specie, della normativa danese, così come prospettato da parte attrice e non contestato dalla convenuta.
La giurisdizione italiana sussiste in forza del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 218/19952, essendo il convenuto domiciliato o residente in Italia ( ha la propria sede legale in Mestrino doc. CP_1
14).
Nè trova applicazione alla fattispecie il Regolamento UE 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliera, in quanto non adottato dalla Danimarca.
Quanto all'applicabilità della legge danese, la normativa danese è applicabile in relazione alla domanda di indebito, ai sensi dell'art. 61 della l. 218/1995 e, in assenza di una norma positiva nell'ordinamento italiano che stabilisca quale sia la legge applicabile per il caso di procedure di insolvenza che presentano un elemento di "estraneità" e non operando, come sopra rilevato, la normativa europea, la giurisprudenza di legittimità ha accolto la tesi dell'applicazione all'azione revocatoria fallimentare della lex fori concursus (Cass. SS.UU. 2692/2007).
3. Venendo al merito, la domanda svolta in via principale non può essere accolta.
Parte attrice invoca l'applicazione della c.d. condictio indebiti, principio di diritto riconosciuto dall'ordinamento danese e analogo alla regola di cui all'art. 2036 c.c..
Si tratta, come testualmente riportato da parte attrice a pagina 10 della citazione, di “una regola non scritta della legge danese in forza della quale colui che ha effettuato il versamento di una somma di denaro nell'errato convincimento di essere tenuto ad eseguirlo può ripetere ciò che ha pagato, a condizione che la controparte fosse in malafede circa la ragione sottostante il pagamento, da intendersi in senso ampio e da provarsi anche per presunzioni”.
Parte attrice, tuttavia, non ha dedotto che i pagamenti eseguiti siano stati eseguiti nell'errato convincimento di essere tenuta a eseguirli, bensì unicamente in assenza di alcun rapporto sottostante idoneo a giustificarli.
Trattasi, quindi di indebito oggettivo, fattispecie non invocata da parte attrice e di cui neppure è dedotto esista nel diritto danese una disposizione che la preveda.
3.1 Appare invece fondata la domanda subordinata di inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 64 del
Danish Bankruptcy Act e il cui esame appare logicamente precedente alla prima domanda svolta in via
8 subordinata, nella misura in cui la restituzione ai sensi degli artt. 127 e 136 del medesimo testo normativo presuppone l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, che invece va escluso per le ragioni di seguito esposte.
In fatto, la procedura, basandosi sull'analisi dei conti correnti della società in bonis, l'uno in corone danesi e l'altro in euro, accesi presso la Fiscal FX (doc. 15 e doc. 20 seconda memoria att.), afferma Parte che in bonis ricevesse da diverse società danesi, molte delle quali oggi in fallimento o in liquidazione, accrediti di importi in corone danesi sul conto Fiscal FX per fatture emesse dalla società in bonis in relazione a prestazioni e/o servizi mai resi per poi trasferirli, convertendoli, sul conto corrente Fiscal FX in Euro e quindi da tale ultimo conto trasferirli ulteriormente in favore di società
Parte terze estere non collegate alla e senza ricevere alcuna corrispettiva prestazione.
Parte Tra questi pagamenti vi sarebbero quelli oggetto di causa, in quanto tra il cui oggetto sociale era inizialmente di vendita di prodotti accessori a regimi alimentari dietetici e poi, dal 2021, quello di servizi di consulenza ingegneristica nel settore edile (doc. 16 seconda memoria parte attrice) e
[...]
il cui oggetto sociale è l'importazione, l'esportazione, la vendita, il montaggio e la CP_1
produzione di pompe e impianti per pompe (doc. 14 att.), non vi sarebbe alcun collegamento o comunque rapporto commerciale sottostante che li giustifichi.
Si tratta, in particolare, dei seguenti bonifici bancari;
in data 3.10.2022 € 60.000,00; in data 3.10.2022 €
55.000,00; in data 4.10.2022 € 55.000,00; in data 4.10.2022 € 37.000,00; in data 5.10.2022 €
32.000,00; in data 21.12.2022 € 50.888,00 e in data 21.12.2022 € 44.000,00 (doc. 13 att.), per un totale quindi di € 333.888,00. Parte La convenuta sostiene, invece, che si sia trattato di pagamenti eseguiti da in nome e per conto di terzi.
Più in particolare, avrebbe venduto determinate merci a due società, l'emiratina CP_1 [...]
e la libica KA OM, le quali – la prima per un più Controparte_4 favorevole cambio tra dirham ed euro e la seconda per l'insicurezza del sistema bancario libico – Parte avrebbero incaricato la in bonis di effettuare il pagamento delle suddette merci. invoca in ogni caso la propria buona fede, stante la totale estraneità ai rapporti interni tra CP_1
Parte e CP_9
9 3.2 Ciò premesso in fatto, l'art. 64 del Danish Bankruptcy Act prevede la revocatoria degli atti a titolo gratuito effettuati nei sei mesi anteriori la data di deposito della domanda di fallimento.
La giurisprudenza danese, come concordemente riconosciuto dalle parti (si veda il parere prodotto dalla convenuta doc. 20) ha individuato tre differenti condizioni in presenza delle quali il pagamento può essere revocato: i) deve essersi trattato di un trasferimento patrimoniale a titolo gratuito;
ii) il versamento deve essere stato effettuato senza alcuna sottostante ragione commerciale;
iii) il beneficiario conosceva o doveva conoscere che il pagamento era a titolo gratuito.
Sussistono nel caso in esame tutti i presupposti, oltre a quello temporale, risalendo il deposito della domanda di fallimento al 20.1.2023.
Quanto al primo, è pacifico che a fronte dell'incasso dei bonifici non abbia eseguito CP_1
Parte alcuna prestazione in favore di
Quanto al secondo, non ha fornito adeguata prova dei propri assunti difensivi circa una CP_1
delegazione di pagamento. ha dimesso gli ordini di acquisto, le fatture, i documenti di trasporto e consegna delle CP_1
Contr Parte merci a e KA, gli estratti conto con i bonifici di che riportano i dati delle vendite ad
Contr Contr e KA nonché gli statements of payment ricevuti da e KA (doc. da 2 a 19).
Rispetto alla documentazione prodotta, la procedura ne ha fondatamente eccepito l'irrilevanza probatoria, in quanto priva di data certa.
Premesso, con riguardo all'individuazione della legge applicabile ai singoli mezzi di prova, che essi sono regolati dalla legge del luogo in cui si svolge il processo cui ineriscono (la c.d. lex fori), dovendosi sostenere la loro natura intrinsecamente processuale, in via generale va osservato che la certezza della data, affinché la stessa possa essere opposta a terzi ai sensi dell'art. 2704 c.c., può essere desunta, oltre che dai casi tipizzati dal comma 1 della norma (registrazione della scrittura privata, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di colui che l'ha sottoscritta, riproduzione del relativo contenuto in atti pubblici), “dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento”.
Nel caso di specie, la convenuta non ha allegato nessun fatto idoneo dal quale possa desumersi in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione dei documenti, asseritamente comprovanti le operazioni
10 negoziali sottostanti i pagamenti oggetto di causa.
Né a tali carenze nei documenti possono supplire le prove orali.
infatti, si è limitata ad articolare capitoli di prova che sono rivolti a provocare CP_1
esclusivamente un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento e non, invece, a evidenziare un fatto idoneo a stabilire, in modo ugualmente certo, l'anteriorità della formazione del documento (cfr. Cass. 21446 del 2023 riferita alla prova per testi e quella presuntiva “In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento”).
E ancora, come si legge nell'ord. 31874 del 2023 della Suprema Corte, “In tema di scrittura privata non avente data certa, la prova storica o critica del momento della redazione non rientra tra i fatti equipollenti a quelli specificamente indicati nell'art. 2704 c.c., poiché inidonea a dare obiettiva certezza della data del documento”. Contr Parte Si aggiunga che i documenti invocati per dimostrare, da una parte, il collegamento tra e
Contr VS IN AP, broker commerciale di - e parimenti società fallita - che aveva qualificato Parte Parte quale proprio agente in Danimarca (doc. 5 e 11) e, dall'altra, tra e KA, oltre a essere Parte come già rilevato privi di data certa, non attestano alcun effettivo collegamento con che risulta in essi solo menzionata, senza che detta documentazione risulti essere stata sottoscritta da soggetti Parte Parte riferibili a o anche solo trasmessa o inviata a
Questi stessi documenti sono poi invocati anche per dimostrare che la provvista per i pagamenti
Parte Contr effettuati da sarebbe provenuta da e KA, ma anche tale circostanza non risulta in alcun
Contr modo da detti documenti, nei quali semplicemente e KA dichiarano che il pagamento a favore Parte di è avvenuto per il tramite di CP_1
Anche l'affermazione di secondo cui sarebbe provato, alla luce della movimentazione CP_1
11 Parte dei conti, che prestasse servizi finanziari non è condivisibile.
Parte Gli estratti conto non provano che prestasse servizi finanziari, bensì più semplicemente il fatto che dai suoi conti siano transitate, in entrata e in uscita, ingenti somme di denaro;
le uniche fatture reperite dalla curatela riguardano prestazioni nel settore edile, corrispondente per l'appunto al suo oggetto sociale.
Quanto infine al terzo requisito, ben avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, rendersi CP_1
conto che si trattava di pagamenti eseguiti senza alcun titolo giustificativo.
Parte Ribadito che nessun rapporto commerciale diretto è intercorso tra e non vi è CP_1
neppure prova, per le ragioni sopra evidenziate, della delegazione di pagamento.
Nessuna prova altresì del fatto, allegato in comparsa di costituzione, che avrebbe CP_1
Parte richiesto chiarimenti alle società emiratina e libica sul ruolo di ha prodotto solo gli CP_1
states payment e la mail accompagnatoria (doc. 25 e 25), nessuna mail o pec di di CP_1
Parte informazioni sul ruolo di
Nessuna prova, né allegazione prima, che abbia eseguito delle verifiche circa il fatto che CP_1
Parte in bonis potesse legittimamente agire nella qualità di "paying agent" di terzi, essendo tale attività riservata dalla legge a società iscritte in appositi registri.
E un simile controllo si imponeva a maggior ragione trattandosi del primo e unico caso in cui
[...]
Parte avrebbe ricevuto pagamenti da CP_1
Né è stata fornita una risposta adeguata sulla, pur non significativa, differenza tra gli importi pagati e quelli portati dalle fatture relative a KA (€ 1.185,91 su un totale di € 96.073,91), prospettando
[...] alternativamente uno “sconto” giustificato da un differente cambio di valuta o la commissione CP_1
Parte trattenuta da sul pagamento per il servizio reso;
differenza comunque in alcun modo giustificata da documenti contabili di CP_1
La stessi prassi commerciale invocata da su pagamenti effettuati tramite operatori terzi è CP_1
rimasta del tutto indimostrata.
Alla revoca dei pagamenti consegue, ex art. 75 del Danish Bankrupt Act, l'obbligo restitutorio in capo alla convenuta, da maggiorarsi di rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
12 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ex art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quelle istruttoria, stante la decisione allo stato degli atti, e decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca i pagamenti eseguiti da in favore di per l'importo di € Parte_1 CP_10
333.888,00 e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 333.888,00, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla domanda al
[...]
saldo.
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di in fallimento, che si CP_1 Pt_1 liquidano in € 1.241,00 per anticipazioni, € 14.170,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per rimborso spese generali.
Padova, 31 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2889/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 P.IVA_1
CERRETTI
ATTORE contro
C.F. ), difeso dall'avv. EUGENIO BETTELLA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
1. In via principale
- accertare e dichiarare che i pagamenti disposti in favore della convenuta sono indebiti secondo il principio della condictio indebiti di cui alla legge danese (o ai sensi dell'art. 2036 c.c.), e per l'effetto
1 Contr condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e CP_1
quindi al pagamento di Euro 333.888,00 ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, in favore della procedura attrice, con maggiorazione di interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo ed integrale e rivalutazione monetaria.
2. In subordine
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia di ogni ipotetico accordo tra la concludente, la convenuta e/o terzi afferente ai pagamenti disposti in favore della convenuta anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 e
136 comma 1 del c.d. "Danish Act" e, per l'effetto, condannare in CP_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e quindi al pagamento di Euro
333.888,00 ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, in favore della procedura attrice, con maggiorazione di interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo ed integrale e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno ai sensi del generale principio di responsabilità danese, ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c.
3. In via di ulteriore subordine
- accertare e dichiarare, la revocabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del Danish Bankruptcy Act
Parte ovvero dell'art. 163 CCII dei pagamenti eseguiti da in favore di per Controparte_1
l'importo di complessivi Euro 333.888,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata o ritenuta di giustizia in corso di causa;
conseguentemente, per l'effetto, condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e quindi al pagamento di
[...]
Euro 333.888,00 ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, in favore della procedura attrice, con maggiorazione di interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo ed integrale e rivalutazione monetaria.
In ogni caso
Con rifusione dei compensi e delle spese del giudizio ex D.M. 147/2022, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfetaria del 15%, della Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e dell'IVA nella CP_3
misura di legge.
2
Controparte_1
nel merito,
- in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in via principale e/o subordinata in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, per quanto in narrativa esposto ed eccepito, e
Contr per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a;
CP_1 Parte_1
- in ogni caso, con rifusione delle spese e compensi del presente procedimento, incluso il rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
- In via istruttoria, ammettere prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
DCV che è rivenditore di prodotti Controparte_4 Controparte_1
per il mercato del Libano e che con esso intrattiene rapporti commerciali, per lo Controparte_1
meno, dal 2022;
DCV che concludeva con l'ordine Controparte_4 Controparte_1
Contr di acquisto n. D07052167 (di cui al doc. 2 di che si rammostra al teste);
DCV che confermava l'ordine con emissione di proforma n. DPR009945 Controparte_1
Contr (di cui al doc. 3 di che si rammostra al teste);
DCV che disponeva il pagamento delle somme portate Controparte_4
Contr dalla proforma n. DPR009945 (di cui al doc. 3 di che si rammostra al teste) per il tramite di soggetti terzi, ed in particolare per il tramite di VS IN AP, ai quali
[...]
forniva i fondi necessari ad eseguire il pagamento nonché le relative istruzioni Controparte_4
Contr (di cui al doc. 5 di che si rammostra al teste) successivamente confermate delle stesse da parte di
Contr VS IN AP (di cui al doc. 5 di che si rammostra al teste);
DCV che riceveva conferma dell'avvenuta ricezione Controparte_4
dei fondi da parte di VS IN AP la quale, inoltre, dichiarava che il pagamento della somma
Contr portata dalla proforma n. DPR009945 (di cui al doc. 3 di che si rammostra al teste) sarebbe stato effettuato dalla società danese definita “agent ” di VS IN AP debitamente dotata Pt_1
Contr della relativa provvista (di cui al doc. 5 di che si rammostra al teste);
DCV che dava corretta esecuzione all'ordine di acquisto n. D07052167 Controparte_1
Contr concluso con (di cui al doc. 2 di che si rammostra al Controparte_4
3 teste), consegnando i beni presso la società Leader Ship S.A.R.L. in Beirut (Libano) come da delivery
Contr Contr notes (di cui al doc. 6 di che si rammostra al teste), bolle doganali (di cui al doc. 7 di che si Contr rammostra al teste), e seawaybills e cargo tracking (di cui al doc. 8 di che si rammostra al teste), come da istruzioni di fornite a Controparte_4 Controparte_1
DCV che riceveva da VS IN AP e/o da Controparte_4 Pt_1 prova dell'avvenuto pagamento delle somme portate dalla proforma n. DPR009945 (di cui al doc.
[...]
Contr 3 di che si rammostra al teste) e che tale prova veniva successivamente trasmessa a CP_1
Contr come da allegati (di cui al doc. 25 di che si rammostra al teste);
[...]
DCV che trasmetteva a lo Controparte_4 Controparte_1
Contr statement of payment (di cui al doc. 11 di che si rammostra al teste) relativo il pagamento
Contr effettuato da soggetto terzo rispetto all'ordine di acquisto n. D07052167 (di cui al doc. 2 di che si rammostra al teste) tra e i.e., ; Controparte_4 Controparte_1 Pt_1
DCV che KA OM è rivenditore di prodotti per il mercato della Controparte_1
Contr Libia con il quale intrattiene rapporti commerciali almeno dall'anno 2012; CP_1
DCV che KA OM concludeva con l'ordine di acquisto n. Controparte_1
Contr D07054228 cui si riferisce la proforma n. DPR010307 (di cui ai docc. 12 e 13 di che si rammostrano al teste);
DCV che confermava l'ordine di acquisto n. D07054228 di KA Controparte_1
Contr OM, emettendo la proforma n. DPR010307 (di cui al doc. 12 di che si rammostra al teste) Contr che veniva accettata da KA OM (con comunicazione di cui al doc. 24 di che si rammostra al teste);
DCV che KA OM disponeva il pagamento delle somme portate dalla proforma n.
Contr DPR010307 (di cui al doc. 12 di che si rammostra al teste) per il tramite di soggetti terzi, ai quali
KA OM forniva i fondi necessari ad eseguire il pagamento nonché le relative istruzioni ricevendo conferma delle istruzioni impartite;
DCV che KA OM riceveva conferma dell'avvenuta ricezione dei fondi trasmessi per il Contr pagamento della somma portata dalla proforma n. DPR010307 (di cui al doc. 12 di che si rammostra al teste), dell'avvenuto pagamento della stessa somma da parte di e che Pt_1
4 successivamente trasmetteva la prova del pagamento a (con comunicazione di cui Controparte_1
Contr al doc. 26 di che si rammostra al teste);
DCV che KA OM trasmetteva a lo statement of payment (di cui al Controparte_1
Contr doc. 16 di che si rammostra al teste) relativo al pagamento ricevuto da soggetto terzo (i.e., Pt_1
rispetto alla transazione tra KA OM e relativa alla proforma n.
[...] Controparte_1
Contr DPR010307 (di cui al doc. 12 di che si rammostra al teste);
DCV che dava corretta esecuzione all'ordine di acquisto n. D07054228 (di Controparte_1
Contr cui al doc. 13 di che si rammostra al teste) concluso con KA OM, e relativo alle delivery
Contr Contr notes (di cui al doc. 14 di che si rammostra al teste), alle bolle doganali (di cui al doc. 18 di
Contr che si rammostra al teste), ai sea waybills e cargo tracker (di cui al doc. 19 di che si rammostra al teste) con conseguente recepimento da parte di KA OM dei beni oggetto dell'ordine;
DCV che il business model di per lo meno nel periodo di attività relativo all'anno Pt_1
2022, consisteva nel dar corso a pagamenti su istruzioni e con risorse fornite da soggetti terzi e riferibili a transazioni commerciali tra gli stessi effettivamente concluse senza alcun intervento di a Pt_1
Parte queste totalmente estranee, come da estratti conti bancari (di cui ai docc. 10 e 11 di che si
Parte rammostrano al teste, unitamente ad eventuali estratti conto depositati da successivamente alla data del 25.10.2024) e come da causale reperibili negli estratti conto dimessi da di Controparte_1
Contr cui ai docc. 4, 15 e 27 di che si rammostrano al teste).
Testi:
Sig. General Manager di con Testimone_1 Controparte_4
sede legale in 13125 Dubai (EAU), Wafi Residence Building/Block LHEU, First Floor, Office n. 7,
P.O. Box 13125, domiciliato presso la sede legale della stessa, sui capitoli a); b); c); d); e); f); g); h);
Sig. General Manager di KA OM, con sede legale in Sadoun Alsweihle CP_5
Street, Misurata, Libia, P.O. Box n. 681, domiciliato presso la sede legale della stessa, sui capitoli i); j);
k); l); m); n); o);
, responsabile dell'ufficio amministrazione di con sede Testimone_2 Controparte_1
legale in Mestrino (PD), Via Marco Polo, n. 14, domiciliata presso la sede legale della stessa, sui capitoli a); b); c); d); e); g); h); i); j); k); l); m); n);
5 responsabile dell'ufficio amministrazione di con sede Testimone_3 Controparte_1
legale in Mestrino (PD), Via Marco Polo, n. 14, domiciliato presso la sede legale della stessa, sui capitoli a); b); c); d); e); g); h); i); j); k); l); m); n);
dell'ufficio logistica di con sede legale in Mestrino (PD), Testimone_4 Controparte_1
Via Marco Polo, n. 14, domiciliata presso la sede legale della stessa, sui capitoli f); e o);
, con sede legale in Mestrino Testimone_5 Controparte_6
(PD), Via Marco Polo, n. 14, domiciliata presso la sede legale della stessa, sui capitoli f); e o);
, Regional Sales Manager del Middle East di con sede legale Testimone_6 Controparte_1
in Mestrino (PD), Via Marco Polo, n. 14, domiciliato presso la sede legale della stessa, sui capitoli a);
b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o);
, Regional Sales Manager del North Africa con sede Testimone_7 Controparte_6
legale in Mestrino (PD), Via Marco Polo, n. 14, domiciliato presso la sede legale della stessa, sui capitoli a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o);
, soggetto che ha coinvolto il Sig. in e titolare della Controparte_7 Parte_2 Pt_1
clinica Remove It avente sede legale in Sonder Alle 36D, 8000 Aarhus C, numero di registrazione
37801348, domiciliato presso la sede legale della stessa, sul capitolo p).
6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - società di diritto danese dichiarata fallita in data 15.2.2023 a seguito di Parte_1 istanza dell'Erario per un debito di € 1.500.000,00 derivante dall'accertamento di fatturazioni fittizie - ha convenuto in giudizio rappresentando che dall'esame dei conti correnti della CP_1
società erano emersi pagamenti in favore della convenuta da parte dell'attrice in bonis per complessivi euro 333.888,00, rispettivamente in data 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022 e 21.12.2022, disposti in difetto di qualsivoglia prestazione eseguita o ricevuta e in mancanza di collegamenti e di rapporti contrattuali con la controparte e chiedendo quindi, sussistendo la giurisdizione italiana e dovendosi applicare la legge danese, in principalità, in applicazione del principio della condictio indebiti, quale regola non scritta vigente nell'ordinamento danese, accertarsi l'indebito soggettivo e condannarsi la convenuta alla relativa restituzione;
in subordine, accertarsi la nullità/invalidità/inefficacia di ogni accordo sui pagamenti ai sensi degli artt. 127 e 136 comma 1 del Danish Companies Act con condanna alla restituzione;
in ulteriore subordine, accertarsi la revocabilità dei pagamenti ex art. 64 del
[...]
Act o, laddove ritenuta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 149/2019, CP_8
con condanna alla loro restituzione, il tutto sempre con maggiorazione di interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo ed integrale e rivalutazione monetaria.
1.1 Si è tempestivamente costituita concordando sulla sussistenza della CP_1 giurisdizione italiana e l'applicabilità del diritto danese e chiedendo il rigetto di tutte le domande, Parte deducendo che i pagamenti in questione erano stati eseguiti da in nome e per conto Contr rispettivamente di società di diritto emiratino, e KA, società di diritto libico, a fronte di
Contr regolari contratti di compravendita di pompe e accessori a marchio “ intercorsi tra CP_1
e le suddette società, in conformità a una prassi commerciale invalsa di utilizzo per i pagamenti di
[...]
soggetti terzi che offrono condizioni di cambio più vantaggiose rispetto a quelle delle banche.
1.2 La causa, ritenuta l'irrilevanza dei capitoli di prova orale dedotti dalla convenuta, giunge in decisione allo stato degli atti.
7 2. Preliminarmente va dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano con applicabilità, al caso di specie, della normativa danese, così come prospettato da parte attrice e non contestato dalla convenuta.
La giurisdizione italiana sussiste in forza del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 218/19952, essendo il convenuto domiciliato o residente in Italia ( ha la propria sede legale in Mestrino doc. CP_1
14).
Nè trova applicazione alla fattispecie il Regolamento UE 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliera, in quanto non adottato dalla Danimarca.
Quanto all'applicabilità della legge danese, la normativa danese è applicabile in relazione alla domanda di indebito, ai sensi dell'art. 61 della l. 218/1995 e, in assenza di una norma positiva nell'ordinamento italiano che stabilisca quale sia la legge applicabile per il caso di procedure di insolvenza che presentano un elemento di "estraneità" e non operando, come sopra rilevato, la normativa europea, la giurisprudenza di legittimità ha accolto la tesi dell'applicazione all'azione revocatoria fallimentare della lex fori concursus (Cass. SS.UU. 2692/2007).
3. Venendo al merito, la domanda svolta in via principale non può essere accolta.
Parte attrice invoca l'applicazione della c.d. condictio indebiti, principio di diritto riconosciuto dall'ordinamento danese e analogo alla regola di cui all'art. 2036 c.c..
Si tratta, come testualmente riportato da parte attrice a pagina 10 della citazione, di “una regola non scritta della legge danese in forza della quale colui che ha effettuato il versamento di una somma di denaro nell'errato convincimento di essere tenuto ad eseguirlo può ripetere ciò che ha pagato, a condizione che la controparte fosse in malafede circa la ragione sottostante il pagamento, da intendersi in senso ampio e da provarsi anche per presunzioni”.
Parte attrice, tuttavia, non ha dedotto che i pagamenti eseguiti siano stati eseguiti nell'errato convincimento di essere tenuta a eseguirli, bensì unicamente in assenza di alcun rapporto sottostante idoneo a giustificarli.
Trattasi, quindi di indebito oggettivo, fattispecie non invocata da parte attrice e di cui neppure è dedotto esista nel diritto danese una disposizione che la preveda.
3.1 Appare invece fondata la domanda subordinata di inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 64 del
Danish Bankruptcy Act e il cui esame appare logicamente precedente alla prima domanda svolta in via
8 subordinata, nella misura in cui la restituzione ai sensi degli artt. 127 e 136 del medesimo testo normativo presuppone l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, che invece va escluso per le ragioni di seguito esposte.
In fatto, la procedura, basandosi sull'analisi dei conti correnti della società in bonis, l'uno in corone danesi e l'altro in euro, accesi presso la Fiscal FX (doc. 15 e doc. 20 seconda memoria att.), afferma Parte che in bonis ricevesse da diverse società danesi, molte delle quali oggi in fallimento o in liquidazione, accrediti di importi in corone danesi sul conto Fiscal FX per fatture emesse dalla società in bonis in relazione a prestazioni e/o servizi mai resi per poi trasferirli, convertendoli, sul conto corrente Fiscal FX in Euro e quindi da tale ultimo conto trasferirli ulteriormente in favore di società
Parte terze estere non collegate alla e senza ricevere alcuna corrispettiva prestazione.
Parte Tra questi pagamenti vi sarebbero quelli oggetto di causa, in quanto tra il cui oggetto sociale era inizialmente di vendita di prodotti accessori a regimi alimentari dietetici e poi, dal 2021, quello di servizi di consulenza ingegneristica nel settore edile (doc. 16 seconda memoria parte attrice) e
[...]
il cui oggetto sociale è l'importazione, l'esportazione, la vendita, il montaggio e la CP_1
produzione di pompe e impianti per pompe (doc. 14 att.), non vi sarebbe alcun collegamento o comunque rapporto commerciale sottostante che li giustifichi.
Si tratta, in particolare, dei seguenti bonifici bancari;
in data 3.10.2022 € 60.000,00; in data 3.10.2022 €
55.000,00; in data 4.10.2022 € 55.000,00; in data 4.10.2022 € 37.000,00; in data 5.10.2022 €
32.000,00; in data 21.12.2022 € 50.888,00 e in data 21.12.2022 € 44.000,00 (doc. 13 att.), per un totale quindi di € 333.888,00. Parte La convenuta sostiene, invece, che si sia trattato di pagamenti eseguiti da in nome e per conto di terzi.
Più in particolare, avrebbe venduto determinate merci a due società, l'emiratina CP_1 [...]
e la libica KA OM, le quali – la prima per un più Controparte_4 favorevole cambio tra dirham ed euro e la seconda per l'insicurezza del sistema bancario libico – Parte avrebbero incaricato la in bonis di effettuare il pagamento delle suddette merci. invoca in ogni caso la propria buona fede, stante la totale estraneità ai rapporti interni tra CP_1
Parte e CP_9
9 3.2 Ciò premesso in fatto, l'art. 64 del Danish Bankruptcy Act prevede la revocatoria degli atti a titolo gratuito effettuati nei sei mesi anteriori la data di deposito della domanda di fallimento.
La giurisprudenza danese, come concordemente riconosciuto dalle parti (si veda il parere prodotto dalla convenuta doc. 20) ha individuato tre differenti condizioni in presenza delle quali il pagamento può essere revocato: i) deve essersi trattato di un trasferimento patrimoniale a titolo gratuito;
ii) il versamento deve essere stato effettuato senza alcuna sottostante ragione commerciale;
iii) il beneficiario conosceva o doveva conoscere che il pagamento era a titolo gratuito.
Sussistono nel caso in esame tutti i presupposti, oltre a quello temporale, risalendo il deposito della domanda di fallimento al 20.1.2023.
Quanto al primo, è pacifico che a fronte dell'incasso dei bonifici non abbia eseguito CP_1
Parte alcuna prestazione in favore di
Quanto al secondo, non ha fornito adeguata prova dei propri assunti difensivi circa una CP_1
delegazione di pagamento. ha dimesso gli ordini di acquisto, le fatture, i documenti di trasporto e consegna delle CP_1
Contr Parte merci a e KA, gli estratti conto con i bonifici di che riportano i dati delle vendite ad
Contr Contr e KA nonché gli statements of payment ricevuti da e KA (doc. da 2 a 19).
Rispetto alla documentazione prodotta, la procedura ne ha fondatamente eccepito l'irrilevanza probatoria, in quanto priva di data certa.
Premesso, con riguardo all'individuazione della legge applicabile ai singoli mezzi di prova, che essi sono regolati dalla legge del luogo in cui si svolge il processo cui ineriscono (la c.d. lex fori), dovendosi sostenere la loro natura intrinsecamente processuale, in via generale va osservato che la certezza della data, affinché la stessa possa essere opposta a terzi ai sensi dell'art. 2704 c.c., può essere desunta, oltre che dai casi tipizzati dal comma 1 della norma (registrazione della scrittura privata, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di colui che l'ha sottoscritta, riproduzione del relativo contenuto in atti pubblici), “dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento”.
Nel caso di specie, la convenuta non ha allegato nessun fatto idoneo dal quale possa desumersi in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione dei documenti, asseritamente comprovanti le operazioni
10 negoziali sottostanti i pagamenti oggetto di causa.
Né a tali carenze nei documenti possono supplire le prove orali.
infatti, si è limitata ad articolare capitoli di prova che sono rivolti a provocare CP_1
esclusivamente un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento e non, invece, a evidenziare un fatto idoneo a stabilire, in modo ugualmente certo, l'anteriorità della formazione del documento (cfr. Cass. 21446 del 2023 riferita alla prova per testi e quella presuntiva “In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento”).
E ancora, come si legge nell'ord. 31874 del 2023 della Suprema Corte, “In tema di scrittura privata non avente data certa, la prova storica o critica del momento della redazione non rientra tra i fatti equipollenti a quelli specificamente indicati nell'art. 2704 c.c., poiché inidonea a dare obiettiva certezza della data del documento”. Contr Parte Si aggiunga che i documenti invocati per dimostrare, da una parte, il collegamento tra e
Contr VS IN AP, broker commerciale di - e parimenti società fallita - che aveva qualificato Parte Parte quale proprio agente in Danimarca (doc. 5 e 11) e, dall'altra, tra e KA, oltre a essere Parte come già rilevato privi di data certa, non attestano alcun effettivo collegamento con che risulta in essi solo menzionata, senza che detta documentazione risulti essere stata sottoscritta da soggetti Parte Parte riferibili a o anche solo trasmessa o inviata a
Questi stessi documenti sono poi invocati anche per dimostrare che la provvista per i pagamenti
Parte Contr effettuati da sarebbe provenuta da e KA, ma anche tale circostanza non risulta in alcun
Contr modo da detti documenti, nei quali semplicemente e KA dichiarano che il pagamento a favore Parte di è avvenuto per il tramite di CP_1
Anche l'affermazione di secondo cui sarebbe provato, alla luce della movimentazione CP_1
11 Parte dei conti, che prestasse servizi finanziari non è condivisibile.
Parte Gli estratti conto non provano che prestasse servizi finanziari, bensì più semplicemente il fatto che dai suoi conti siano transitate, in entrata e in uscita, ingenti somme di denaro;
le uniche fatture reperite dalla curatela riguardano prestazioni nel settore edile, corrispondente per l'appunto al suo oggetto sociale.
Quanto infine al terzo requisito, ben avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, rendersi CP_1
conto che si trattava di pagamenti eseguiti senza alcun titolo giustificativo.
Parte Ribadito che nessun rapporto commerciale diretto è intercorso tra e non vi è CP_1
neppure prova, per le ragioni sopra evidenziate, della delegazione di pagamento.
Nessuna prova altresì del fatto, allegato in comparsa di costituzione, che avrebbe CP_1
Parte richiesto chiarimenti alle società emiratina e libica sul ruolo di ha prodotto solo gli CP_1
states payment e la mail accompagnatoria (doc. 25 e 25), nessuna mail o pec di di CP_1
Parte informazioni sul ruolo di
Nessuna prova, né allegazione prima, che abbia eseguito delle verifiche circa il fatto che CP_1
Parte in bonis potesse legittimamente agire nella qualità di "paying agent" di terzi, essendo tale attività riservata dalla legge a società iscritte in appositi registri.
E un simile controllo si imponeva a maggior ragione trattandosi del primo e unico caso in cui
[...]
Parte avrebbe ricevuto pagamenti da CP_1
Né è stata fornita una risposta adeguata sulla, pur non significativa, differenza tra gli importi pagati e quelli portati dalle fatture relative a KA (€ 1.185,91 su un totale di € 96.073,91), prospettando
[...] alternativamente uno “sconto” giustificato da un differente cambio di valuta o la commissione CP_1
Parte trattenuta da sul pagamento per il servizio reso;
differenza comunque in alcun modo giustificata da documenti contabili di CP_1
La stessi prassi commerciale invocata da su pagamenti effettuati tramite operatori terzi è CP_1
rimasta del tutto indimostrata.
Alla revoca dei pagamenti consegue, ex art. 75 del Danish Bankrupt Act, l'obbligo restitutorio in capo alla convenuta, da maggiorarsi di rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
12 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ex art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quelle istruttoria, stante la decisione allo stato degli atti, e decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca i pagamenti eseguiti da in favore di per l'importo di € Parte_1 CP_10
333.888,00 e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 333.888,00, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla domanda al
[...]
saldo.
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di in fallimento, che si CP_1 Pt_1 liquidano in € 1.241,00 per anticipazioni, € 14.170,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per rimborso spese generali.
Padova, 31 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
13