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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R.G. 364/2025
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 364/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del 30.09.2025,
OGGETTO: promossa con ricorso depositato in data 06.05.2025 Comunione e d a Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia
[...] C.F._1 impugnazione di
Bombarda (c.f.: - ed C.F._2 Email_1 delibera
MA TÒ (c.f.: - per C.F._3 Email_2 assembleare - delega allegata all'atto di appello spese condom.
-appellante-
contro
(cod. fisc. e p. iva: , in persona del Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonomi (cod. fisc. Controparte_2 [...]
, pec: e Paolo Giudici (cod. fisc.: C.F._4 Email_3 [...]
, pec: , per delega allegata alla C.F._5 Email_4
memoria di costituzione
-appellata-
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2050/2024 del 06.11.2024, pubblicata in pari data e non notificata, resa nel procedimento R.G. n. 7019/2023
CONCLUSIONI dell'appellante
pagina 1 di 12 reietta ogni e contraria istanza eccezione e deduzione, in base al primo motivo di appello, previa valutazione della sua ammissibilità, in riforma integrale della sentenza n. 2050/2024 e n.
7019/2023 rg resa dal Tribunale di Bergamo in data 06 novembre 2024 e pubblicata in pari data, riformarsi l'impugnata sentenza nella parte in cui ritiene legittime le tabelle millesimali poiché frutto dell'autonomia negoziale, dichiarando viziata la ripartizione degli oneri condominiali operata dalla parte locatrice per errata composizione delle tabelle CP_1 millesimali, in violazione dell'art. 9 L. 392/78, degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, nonché dei principi civilistici in tema di equo riparto delle spese e buona fede contrattuale e conseguentemente non dovuti gli importi di cui al procedimento monitorio;
- in base al secondo motivo di appello, riformarsi l'impugnata sentenza nella parte in cui ha erroneamente disposto la liquidazione delle spese giudiziali in € 5.361,00, oltre accessori di legge ed esborsi e per l'effetto rideterminare le spese di lite liquidate in primo grado, considerando l'effettivo valore della domanda pari ad € 1.619,36, e dunque riconoscendo un importo non superiore ad € 2.836,00 oltre accessori di legge ed esborsi, in applicazione dello scaglione corretto previsto dal D.M. 55/2014;
- In base al terzo motivo d'appello, dichiarare la nullità o l'inattendibilità della valutazione probatoria effettuata dal Tribunale di primo grado, nella parte in cui ha attribuito piena efficacia alla sola testimonianza della dipendente senza tener conto della posizione soggettiva Tes_1
della teste e delle ulteriori deposizioni in atti.
- Per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2602/2023 e rigettare la domanda monitoria avanzata da con condanna della resistente alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente corrisposte in forza dell'esecutività del decreto e della sentenza di primo grado.
- In ogni caso: condannarsi la convenuta a rifondere all'appellante le spese legali di entrambi i giudizi, oltre che alla restituzione delle eventuali somme corrisposte per effetto della esecutività della sentenza impugnata. dell'appellata
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma respingere le domande formulate da nei confronti di in quanto Parte_1 CP_1
infondate in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza del tribunale di Bergamo
n.2050/2024, pubblicata il 6 novembre 2024.
Spese rifuse.
pagina 2 di 12 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2050/2024, il Tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione di Parte_1
conduttore di un appartamento nel complesso immobiliare di proprietà della in CP_1
OL (BG), avverso il decreto ingiuntivo n. 2602/2023, R.G. 5614/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo su ricorso della locatrice per la somma di € 1.619,36, per oneri condominiali, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese di procedura ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
La si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 30.09.2025, tenutasi in forma cartolare, visto il deposito delle note di trattazione scritta da entrambe le parti, la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha depositato il dispositivo, ex art. 437 e 127 ter ult. co. c.p.c.
Motivi della decisione
L'appellante:
1) Contesta il capo 3.2 della sentenza, che ha ritenuto legittime le tabelle millesimali predisposte dal proprietario dell'edificio in quanto “frutto dell'autonomia negoziale” delle parti.
Pur ammettendo l'inapplicabilità della disciplina del condominio, essendo il locatore unico proprietario dello stabile, afferma che, la poteva scegliere liberamente il criterio di CP_1
ripartizione delle spese relative alle parti e servizi ad uso comune, ma una volta adottato il criterio ritenuto più idoneo (nel caso specifico le tabelle millesimali), non poteva sottrarsi alle regole previste ex lege per la loro corretta predisposizione, dovendo tali tabelle rappresentare il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare espresso in millesimi rispetto al valore dell'intero edificio, ma, nel caso di specie, le tabelle millesimali sulla cui base è avvenuta la ripartizione delle spese, sin dall'inizio della locazione, non contemplano l'intero locale sito al piano terra, dunque devono ritenersi errate.
Afferma di aver ricevuto le tabelle solo dopo averle sollecitate più volte e successivamente alla stipula del contratto di locazione e di averle contestate non appena ricevute, anche tramite il suo legale (doc.5 e 7). A seguito delle sue contestazioni, la proprietà correggeva alcuni errori, ma insisteva nel non conteggiare il piano terra.
Ritiene violato l'art. 9, comma III, della L. 392/78, che sancisce il diritto del conduttore di ottenere l'indicazione specifica delle spese con menzione dei criteri di ripartizione.
pagina 3 di 12 Sottolinea che, seguendo l'argomentazione del Giudice di prime cure sull'autonomia negoziale delle parti si arriverebbe a ritenere legittimi riparti spesa tra locatori e conduttori non corrispondenti alle spese effettive, con conseguente indebito arricchimento senza giusta causa della proprietà. Peraltro, occorre ricordare che ogni patto volto ad attribuire al locatore un indebito vantaggio di natura economica è nullo ai sensi dell'art. 13 L. 431/98.
In ogni caso, trattandosi di un rapporto tra professionista (società locatrice) e consumatore
(persona fisica conduttrice), ricorda che trovano applicazione gli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.lgs.
n. 206/2005 (Codice del Consumo), che prevedono la nullità delle clausole che producano, anche in fatto, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, dunque, la clausola che impone al conduttore l'obbligo di sostenere spese calcolate su tabelle predisposte unilateralmente dalla proprietà, senza allegazione al contratto, né specifica conoscibilità ex ante, è da considerarsi nulla o, quantomeno, vessatoria.
In ogni caso, ritiene che tale addebito integri una violazione del principio di trasparenza contrattuale.
2) Impugna il capo della sentenza che ha disposto la liquidazione delle spese in Euro
5.361,00 (fase di mediazione € 284,00, fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria € 1.701,00), oltre accessori.
Afferma che il Giudice ha applicato i valori medi dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, ma il valore della causa era quello del decreto opposto, pari ad € 1.619,36, pertanto, i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00), come da D.M. n. 55/2014, prevedono per la fase di studio € 425,00, per la fase introduttiva € 425,00, per la fase istruttoria
€ 851,00, per la fase decisoria € 851,00, per una somma complessiva di € 2.552,00, oltre oneri e fase di mediazione, pari ad € 284,00.
3) Impugna il capo 3.3.2 della sentenza che ha attribuito valore dirimente alla sola testimonianza della Sig.ra con conseguente violazione dei criteri legali di Parte_2
valutazione della prova ex art. 116 c.p.c., non avendo bilanciato la sua testimonianza con le deposizioni di altri testimoni escussi, né valutato l'interesse diretto della alla causa, in Tes_1
ragione del suo rapporto di subordinazione con la CP_1
Peraltro, ritiene risulti provato documentalmente che le tabelle millesimali gli sono state inviate, a mezzo posta elettronica, solo dopo alcuni solleciti, nel novembre 2021(doc. 4 mail della con allegate le tabelle). Tes_1
pagina 4 di 12 Afferma che la circostanza che i testi da lui citati non ricordassero con precisione la data e/o altri dettagli inerenti alla stipula costituisce un elemento a favore della genuinità delle loro deposizioni nonché avvalorante la loro attendibilità, mentre la teste ha rilasciato una Tes_1
deposizione eccessivamente analitica, a distanza di oltre quattro anni.
A riprova della non attendibilità della testimonianza resa dalla ricorda che la stessa ha Tes_1 dichiarato, all'udienza del 16/10/2024, di avergli consegnato, in sede di stipula del contratto, anche le bollette coi dati per volturare le utenze, ma nella e-mail dalla stessa inviata in data
20/01/2021 (che produce in questo grado e ritiene ammissibile ex art. 447 bis, co.3, c.p.c. e
345, co. 3 c.p.c., in quanto necessaria per dare un contributo all'accertamento della verità materiale) si legge: “purtroppo non riusciamo a recuperare le ultime bollette, perché le forniture sono intestate al precedente inquilino da dieci anni. I dati del gas ve li comunico domani, perché deve verificare il PDR sul contatore”, dunque è evidente che, al Per_1
momento della sottoscrizione del contratto, le bollette non erano disponibili e, se la teste è inattendibile su questo punto, si può pensare che lo sia anche sulla consegna delle tabelle millesimali.
Quanto all'altro teste di controparte, ricorda che nel momento della Testimone_2
sua escussione aveva con sé copia delle domande, circostanze riportata nel verbale di udienza del 09/07/2024.
Sostiene, dunque, che non vi è prova dell'avvenuta consegna delle tabelle al momento della stipula, mentre è pacifico che le stesse non siano state né sottoscritte dalle parti, né allegate al contratto di locazione (perché, se fossero state parte integrante del contratto di locazione, avrebbero dovuto essere registrate presso l'Agenzia delle Entrate, come previsto dall' art. 10, comma 1 e art. 11 comma 7, D.P.R. 131/1986).
L'appellata afferma di essere proprietaria esclusiva del complesso immobiliare per cui è causa e di avere concesso in locazione, il 22.12.2020, al un appartamento con contratto a Pt_1
canone libero e spese da corrispondere in rate mensili di € 80,00, salvo conguaglio semestrale.
Sul primo motivo di impugnazione, sottolinea che l'opponente non ha mai affermato l'erronea applicazione delle tabelle millesimali, bensì sostiene la non corretta redazione delle stesse, perché escludono dalla divisione delle spese il piano terra.
Osserva che è pacifica l'inapplicabilità della normativa sul condominio al caso di specie e, solo in caso di condominio, ai fini del riparto delle spese comuni, rilevano i criteri richiamati dalla pagina 5 di 12 controparte, relativi alla formazione delle tabelle millesimali, che costituiscono espressione della quota proporzionale di proprietà di parti comuni facente capo ai proprietari delle singole proprietà esclusive.
Nel caso di proprietà in capo ad un solo proprietario di un complesso immobiliare formato da più unità concesse in locazione, ritiene che, come deciso dal Tribunale, il proprietario abbia la facoltà di attribuire, a sua esclusiva discrezione, i millesimi relativi ad ogni singola unità, rilevando solo che le tabelle così redatte siano conosciute dal conduttore al momento della stipulazione del contratto, così che la sua volontà si possa formare correttamente, come è avvenuto nel caso di specie, secondo quanto emerso dalle prove testimoniali.
Richiama la testimonianza di sul punto, confermata dal testimone Parte_2 [...]
entrambi sostengono che le tabelle millesimali sono state consegnate al Tes_3 Pt_1
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e la afferma di averle poi nuovamente Tes_1 inviate “anche” a seguito della e-mail dell'appellante del novembre 2021.
Per scrupolo, l'appellata rileva che non corrisponde al vero che, là ove venga adottato il criterio delle tabelle millesimali per la ripartizione delle spese relative alle parti di uso comune, le stesse debbano essere predisposte secondo i criteri previsti ex lege e cita giurisprudenza che consente di derogare ai parametri di legge nei criteri di riparto delle spese condominiali nelle tabelle millesimali contrattuali, predisposte dal costruttore ed accettate da tutti i compratori al momento dell'acquisto delle singole unità (Trib. Cagliari 10 febbraio 2016 n.410, in Giuda al diritto, 2016, 19, 74)
Contesta l'affermazione dell'appellante per cui le tabelle in questione sarebbero viziate da
“errore di diritto ed essenziale” poiché le superfici al piano terra sarebbero escluse e precisa che l'errore di diritto è quello che cade su norme giuridiche, e consiste nell'ignoranza o nella falsa conoscenza della norma che ha determinato la volontà del soggetto, ma la controparte non ha indicato la violazione di alcuna norma che abbia viziato la sua volontà e non ha chiesto l'annullamento del contratto.
Nega che sia stato violato il disposto dell'art.9 L.392/1978, dato che i criteri di ripartizione erano stati indicati nell'art.7 del contratto di locazione e le tabelle cui esso faceva riferimento erano state esibite e consegnate al conduttore al momento della stipula.
Ritiene non sia stato violato neppure l'art.33, comma II, lettera l) del Codice del Consumo, perché il contratto di locazione non è costituito da un modulo o formulario, ma da un pagina 6 di 12 documento specificamente negoziato tra le parti e l'appellante ha avuto contezza dei criteri di ripartizione delle spese e delle relative tabelle al momento della stipula, ciò esclude anche la fondatezza del richiamo avversario all'art.36 del Codice del Consumo.
Sul secondo motivo di impugnazione, riguardo alle spese di lite, rileva che l'appellante ha formulato, oltre alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche la domanda di accertamento e dichiarazione relativa alla pretesa erroneità delle tabelle millesimali, domanda quest'ultima di valore indeterminato.
Sul terzo motivo di impugnazione, afferma che il Tribunale (sent. pagg.4 e 5) ha motivato analiticamente le ragioni per le quali ha ritenuto convincente la testimonianza di Parte_2
e non ha ritenuto di trarre il suo convincimento dalle testimonianze di
[...] Tes_4
e e l'appellante non ha specificamente contestato
[...] Testimone_5 Testimone_6
detta motivazione.
Precisa che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il rapporto di lavoro subordinato non implica alcun interesse diretto della testimone all'esito del giudizio, al quale è estranea e contesta che il documento prodotto dal solo in appello abbia rilevanza per dimostrare Pt_1
l'inattendibilità della testimone si tratta di un'e-mail datata 20 gennaio 2021, nella Tes_1
quale la stessa scrive che i dati del gas sarebbero stati comunicati il giorno successivo in quanto avrebbe dovuto essere verificato il PDR e tale documento non è in contraddizione con la testimonianza resa, avendo la dichiarato che al momento della sottoscrizione aveva Tes_1
consegnato a le bollette con il POD (Point of Delivery), che è il codice univoco Parte_1 che identifica il punto di prelievo dell'energia elettrica, mentre l'e-mail 20 gennaio 2021 ha avuto ad oggetto il PDR, che è il codice che identifica il Punto di Riconsegna del gas naturale e la circostanza è confermata dalle dichiarazioni del testimone il quale ha Testimone_3 affermato: “…per la fretta non abbiamo volturato il gas…”.
Ritiene, comunque, la nuova produzione inammissibile, perché nel rito del lavoro sono ammessi nuovi documenti con l'atto introduttivo solo se “indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione…” (Cass. civ. 15 maggio 2018 n.11845), non volti a provare la pretesa inattendibilità di un testimone.
Sottolinea, peraltro, che la conoscenza da parte del delle tabelle millesimali in data Pt_1
precedente al novembre 2021 risulta dalla comunicazione dell'avv. Carbone in data 14 luglio
2021 (doc.1)
pagina 7 di 12 Da ultimo ricorda che dalle foto agli atti e dall'istruttoria espletata risulta che il compendio in corso di costruzione al piano terra, escluso dalle tabelle millesimali per cui è causa, non ha allacciamenti a nessuna utenza, è del tutto indipendente dalle nove abitazioni ai piani superiori, con accesso autonomo e recinzione, circostanze che lo escludono dal godimento dei beni e dei servizi comuni agli appartamenti posti ai piani superiori.
La Corte, sul primo motivo di impugnazione, prende atto che lo stesso appellante ammette l'inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina del condominio, essendo il locatore unico proprietario dello stabile, ciò nonostante, l'appellante ritiene che, una volta operata liberamente dal locatore la scelta di suddividere le spese in base alle tabelle millesimali, tali tabelle devono rappresentare il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare espresso in millesimi, rispetto al valore dell'intero edificio, come avviene per il condominio, ritiene che l'esclusione dalle tabelle per cui è causa dell'intero locale sito al piano terra, comporti un indebito vantaggio per la e afferma che ogni patto volto ad attribuire al locatore un indebito vantaggio di CP_1
natura economica è nullo ai sensi dell'art. 13 L. 431/98.
La Corte osserva che, l'art. 13 L. 431/98, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, commina la nullità solo per “ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato….”( co.1) o “volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.” (co.3).
Nulla dice su “altro vantaggio” eventualmente attribuito al locatore, dunque riguardo agli
“oneri accessori”, in difetto di pattuizione, si applica l'art. 9 L. 392/1978, non abrogato dalla L.
431/1998, ma tale norma, non essendo più assistita dalla previsione di inderogabilità per le locazioni abitative, stante l'abrogazione dell'art. 79 L. 392/78 al riguardo (art. 14 L. n.
431/1998), è ora derogabile, perciò la giurisprudenza ha addirittura affermato che i contratti di locazione abitativa a canone libero possono “contenere clausole che prevedano, in aggiunta al canone, oneri accessori anche in misura predeterminata, forfettizzata o comunque non vincolata alle effettive spese condominiali risultanti dai bilanci, indipendentemente dalla effettiva entità ed esistenza degli oneri, senza quindi onere a carico del locatore di dover dimostrare e documentare l'entità e l'esistenza degli oneri accessori ed essendo irrilevante la dimostrazione del conduttore che le spese siano state inferiori al forfait o non siano state sostenute” (sentenza n. 450/2021 Corte d'Appello di Milano). Come stabilito dalla Suprema
Corte (Cass.sent.n.18510/2007): “…-in mancanza di disposizioni inderogabili di legge- le parti
pagina 8 di 12 sono libere di determinare non solo l'ammontare del canone, ma anche la ripartizione fra loro degli oneri di manutenzione. Anche perché, se la legge impedisse di pattuire un aggravamento degli oneri accessori, ben potrebbe il locatore richiedere un canone maggiore, per rivalersi dei vantaggi che non può ottenere tramite l'aumento di detti oneri.”
Non si può sostenere (e il conduttore neppure sostiene) che la clausola del contratto di locazione relativa agli oneri accessori, stabilita come esplicazione dell'autonomia contrattuale, sia volta a realizzare, nel caso di specie, la finalità, vietata, di versamento di un importo qualificato come spese e destinato, invece, ad integrare il canone dichiarato, eludendo la relativa tassazione, considerato che l'importo addebitato per le spese è documentato dalle relative fatture (si veda la mail 08.07.2021 della Sig.ra per la alla Sig.ra Tes_1 CP_1
da cui risulta che, con la richiesta di pagamento sono stati inviati al conduttore i Tes_4
giustificativi coi criteri di ripartizione (nel rispetto, dunque, anche dell'art. 9 co. 3 L.392/1978, pur non previsto a pena di nullità) e in questa sede le fatture non sono neppure contestate.
Né è stato provato che delle utenze e servizi, le cui spese sono divise tra i 9 appartamenti ai piani primo e secondo dell'edificio della godrebbe anche il locale al piano terreno, CP_1
non affittato, senza sostenere i costi relativi, con vantaggio per la proprietà, anzi, è emerso il contrario dalle prove testimoniali e dalla documentazione agli atti, risultando che l'unità al piano terra è un androne, ancora non ultimato e senza abitabilità, che ha un ingresso autonomo, distinto da quello dei nove appartamenti ai piani superiori e non utilizza le utenze il cui costo è diviso fra detti nove appartamenti, né il servizio di pulizia, essendo in fase di costruzione.
L'appellante sottolinea che i testi e che hanno riferito Testimone_3 Parte_2
quanto sopra, come dipendenti della avrebbero interesse a sostenere le ragioni della CP_1
datrice di lavoro, ma il rapporto di lavoro subordinato non comporta l'inammissibilità del teste, semmai una questione di attendibilità, da valutare anche per i testi di parte appellante, che sono i suoi genitori e la Sig.ra sua compagna da 23 anni, con lui convivente, Tes_4 nell'appartamento per cui è causa.
Le versioni dei Sig.ri e sono state ritenute attendibili, perché precise e Tes_3 Tes_1
concordanti e avvalorate, sul punto, dal materiale fotografico agli atti, mentre i genitori del Sig.
non hanno potuto dire nulla di specifico sull'unità al piano terreno, non abitando in loco Pt_1
e la Sig.ra ha definito il locale come “magazzino grezzo, ma con tutta la roba Tes_4
dentro”, asserendo che “ Entrano e escono da quella unità i loro dipendenti, quelli di CP_1
pagina 9 di 12 e poi ha affermato, contraddicendosi: “All'interno dell'unità vi sono principalmente dei mobili.
Sono appartamenti che loro affittano. C'è poi attrezzatura loro.”.
La ripartizione delle spese attuata neppure si ritiene possa considerarsi nulla per vessatorietà, ai sensi degli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.lgs. n. 206/2005, applicabili al caso di specie essendo il conduttore una persona fisica (consumatore) e la locatrice una società (professionista), in quanto, per le ragioni esposte, le tabelle millesimali non realizzano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, peraltro, ai sensi del citato art. 34: “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.”
A tal proposito si passa all'esame del terzo motivo di appello, riguardo alla prova della consegna delle tabelle millesimali al conduttore contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto attendibile, sul punto, la testimonianza della Sig.ra perché è molto precisa, coerente e riporta quella che era una prassi aziendale di Tes_1
consegna delle tabelle millesimali alla sottoscrizione del contratto, applicata anche nei confronti del Sig. . Pt_1
La deposizione della Sig.ra inoltre, ha trovato piena conferma nella testimonianza del Tes_1
Sig. e l'attendibilità delle loro testimonianze non è smentita dalla e-mail 20.01.2021 Tes_3
prodotta nel presente grado dall'appellante, con la quale la comunica i dati per Tes_1
l'attivazione della luce e afferma che per l'attivazione del gas deve far verificare il PDR sul contatore, perché la stessa aveva ammesso che “c'erano stati problemi con queste Tes_1 utenze dell'appartamento,” e anche il teste ha confermato che non avevano volturato il Tes_3
gas, perché c'era un insoluto del precedente inquilino.
Il fatto che l'invio delle tabelle millesimali con la mail 3.11.2021 non sia stato il primo invio, come sostiene l'appellante, ma un secondo invio “con il contatto del geometra che le ha elaborate”, su richiesta del , che voleva fossero apportate alcune modifiche, come Pt_1
asserito dai testi e è confermato dal fatto che già nella mail del 08.07.2021 la Tes_1 Tes_3
Sig.ra confermava di conoscere i millesimi attribuiti all'immobile condotto in Tes_4
locazione dal , ma chiedeva che fossero suddivisi, distinguendo la parte attribuita Pt_1
pagina 10 di 12 all'appartamento, posto auto, cantina, come in effetti il geometra incaricato ha poi fatto nel
2022, accogliendo la richiesta.
Quanto ai testi di parte appellante, la madre e il padre del Sig. hanno ammesso di non Pt_1
aver visto i fogli che ha firmato il figlio. Il padre ha asserito che al figlio era stato detto che le tabelle millesimali sarebbero state consegnate quando avrebbe ritirato il contratto sottoscritto dal legale rappresentante della assente al momento della firma da parte dell'odierno CP_1
appellante, ma poi il figlio gli ha riferito che le tabelle millesimali non erano state consegnate, dunque riferisce, sul punto, quanto dettogli dall'appellante, peraltro afferma che, due mesi dopo la stipula del 22 dicembre 2020, il figlio gli aveva riferito di avere chiesto le tabelle tramite pec, ma la circostanza non risulta vera, essendo le prime contestazioni dell'appellante documentate a luglio 2021 (effettuate per suo conto prima dalla Sig.ra e poi dall'Avv. Carbone) e Tes_4
non riferite alla mancata consegna delle tabelle millesimali, ma alla loro contestata correttezza.
Anche la testimonianza della Sig.ra presenta lacune e contraddizioni: fa confusione Tes_4
sul fatto di avere o meno firmato lei il contratto e sulla data della stipula;
riguardo alle tabelle millesimali, nega che fossero allegate al contratto, ma asserisce anche: “Non mi pare che nel testo del contratto si citassero o ci fosse una menzione delle tabelle millesimali.”, mentre il contratto menziona espressamente le tabelle all'art.7 e ciò fa ritenere verosimile la consegna contestuale alla sottoscrizione del contratto, come asserito dai testi di parte CP_1
Peraltro, la teste si è contraddetta anche nella descrizione del locale a piano terreno Tes_4
escluso dal riparto delle spese, come sopra evidenziato.
Dunque, esaminato il materiale probatorio, la Corte concorda col Tribunale nel concludere che le tabelle millesimali si devono ritenere consegnate al contestualmente alla Pt_1
sottoscrizione del contratto, nel quale erano menzionate e attuano una legittima ripartizione dei millesimi di competenza di ogni unità abitativa.
Con riferimento, infine, al secondo motivo di impugnazione, sulle spese di lite, la Corte rileva che l'appellante ha formulato, oltre alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche la domanda di accertamento e dichiarazione di erroneità delle tabelle millesimali, domanda quest'ultima di valore indeterminato, avendo il suo accoglimento un'efficacia estensibile al di là della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
L'appello viene dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 555/2014 e succ. modif., ai minimi, considerata la scarsa complessità.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2050/2024 del Tribunale di Bergamo. Parte_1
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.397, per compensi professionali, di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva ed € 1.701 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito del deposito del dispositivo ex art. 127 ter ult. co. c.p.c.
Brescia, collegio del 30.09.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R.G. 364/2025
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 364/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del 30.09.2025,
OGGETTO: promossa con ricorso depositato in data 06.05.2025 Comunione e d a Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia
[...] C.F._1 impugnazione di
Bombarda (c.f.: - ed C.F._2 Email_1 delibera
MA TÒ (c.f.: - per C.F._3 Email_2 assembleare - delega allegata all'atto di appello spese condom.
-appellante-
contro
(cod. fisc. e p. iva: , in persona del Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonomi (cod. fisc. Controparte_2 [...]
, pec: e Paolo Giudici (cod. fisc.: C.F._4 Email_3 [...]
, pec: , per delega allegata alla C.F._5 Email_4
memoria di costituzione
-appellata-
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2050/2024 del 06.11.2024, pubblicata in pari data e non notificata, resa nel procedimento R.G. n. 7019/2023
CONCLUSIONI dell'appellante
pagina 1 di 12 reietta ogni e contraria istanza eccezione e deduzione, in base al primo motivo di appello, previa valutazione della sua ammissibilità, in riforma integrale della sentenza n. 2050/2024 e n.
7019/2023 rg resa dal Tribunale di Bergamo in data 06 novembre 2024 e pubblicata in pari data, riformarsi l'impugnata sentenza nella parte in cui ritiene legittime le tabelle millesimali poiché frutto dell'autonomia negoziale, dichiarando viziata la ripartizione degli oneri condominiali operata dalla parte locatrice per errata composizione delle tabelle CP_1 millesimali, in violazione dell'art. 9 L. 392/78, degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, nonché dei principi civilistici in tema di equo riparto delle spese e buona fede contrattuale e conseguentemente non dovuti gli importi di cui al procedimento monitorio;
- in base al secondo motivo di appello, riformarsi l'impugnata sentenza nella parte in cui ha erroneamente disposto la liquidazione delle spese giudiziali in € 5.361,00, oltre accessori di legge ed esborsi e per l'effetto rideterminare le spese di lite liquidate in primo grado, considerando l'effettivo valore della domanda pari ad € 1.619,36, e dunque riconoscendo un importo non superiore ad € 2.836,00 oltre accessori di legge ed esborsi, in applicazione dello scaglione corretto previsto dal D.M. 55/2014;
- In base al terzo motivo d'appello, dichiarare la nullità o l'inattendibilità della valutazione probatoria effettuata dal Tribunale di primo grado, nella parte in cui ha attribuito piena efficacia alla sola testimonianza della dipendente senza tener conto della posizione soggettiva Tes_1
della teste e delle ulteriori deposizioni in atti.
- Per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2602/2023 e rigettare la domanda monitoria avanzata da con condanna della resistente alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente corrisposte in forza dell'esecutività del decreto e della sentenza di primo grado.
- In ogni caso: condannarsi la convenuta a rifondere all'appellante le spese legali di entrambi i giudizi, oltre che alla restituzione delle eventuali somme corrisposte per effetto della esecutività della sentenza impugnata. dell'appellata
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma respingere le domande formulate da nei confronti di in quanto Parte_1 CP_1
infondate in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza del tribunale di Bergamo
n.2050/2024, pubblicata il 6 novembre 2024.
Spese rifuse.
pagina 2 di 12 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2050/2024, il Tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione di Parte_1
conduttore di un appartamento nel complesso immobiliare di proprietà della in CP_1
OL (BG), avverso il decreto ingiuntivo n. 2602/2023, R.G. 5614/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo su ricorso della locatrice per la somma di € 1.619,36, per oneri condominiali, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese di procedura ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
La si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 30.09.2025, tenutasi in forma cartolare, visto il deposito delle note di trattazione scritta da entrambe le parti, la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha depositato il dispositivo, ex art. 437 e 127 ter ult. co. c.p.c.
Motivi della decisione
L'appellante:
1) Contesta il capo 3.2 della sentenza, che ha ritenuto legittime le tabelle millesimali predisposte dal proprietario dell'edificio in quanto “frutto dell'autonomia negoziale” delle parti.
Pur ammettendo l'inapplicabilità della disciplina del condominio, essendo il locatore unico proprietario dello stabile, afferma che, la poteva scegliere liberamente il criterio di CP_1
ripartizione delle spese relative alle parti e servizi ad uso comune, ma una volta adottato il criterio ritenuto più idoneo (nel caso specifico le tabelle millesimali), non poteva sottrarsi alle regole previste ex lege per la loro corretta predisposizione, dovendo tali tabelle rappresentare il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare espresso in millesimi rispetto al valore dell'intero edificio, ma, nel caso di specie, le tabelle millesimali sulla cui base è avvenuta la ripartizione delle spese, sin dall'inizio della locazione, non contemplano l'intero locale sito al piano terra, dunque devono ritenersi errate.
Afferma di aver ricevuto le tabelle solo dopo averle sollecitate più volte e successivamente alla stipula del contratto di locazione e di averle contestate non appena ricevute, anche tramite il suo legale (doc.5 e 7). A seguito delle sue contestazioni, la proprietà correggeva alcuni errori, ma insisteva nel non conteggiare il piano terra.
Ritiene violato l'art. 9, comma III, della L. 392/78, che sancisce il diritto del conduttore di ottenere l'indicazione specifica delle spese con menzione dei criteri di ripartizione.
pagina 3 di 12 Sottolinea che, seguendo l'argomentazione del Giudice di prime cure sull'autonomia negoziale delle parti si arriverebbe a ritenere legittimi riparti spesa tra locatori e conduttori non corrispondenti alle spese effettive, con conseguente indebito arricchimento senza giusta causa della proprietà. Peraltro, occorre ricordare che ogni patto volto ad attribuire al locatore un indebito vantaggio di natura economica è nullo ai sensi dell'art. 13 L. 431/98.
In ogni caso, trattandosi di un rapporto tra professionista (società locatrice) e consumatore
(persona fisica conduttrice), ricorda che trovano applicazione gli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.lgs.
n. 206/2005 (Codice del Consumo), che prevedono la nullità delle clausole che producano, anche in fatto, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, dunque, la clausola che impone al conduttore l'obbligo di sostenere spese calcolate su tabelle predisposte unilateralmente dalla proprietà, senza allegazione al contratto, né specifica conoscibilità ex ante, è da considerarsi nulla o, quantomeno, vessatoria.
In ogni caso, ritiene che tale addebito integri una violazione del principio di trasparenza contrattuale.
2) Impugna il capo della sentenza che ha disposto la liquidazione delle spese in Euro
5.361,00 (fase di mediazione € 284,00, fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria € 1.701,00), oltre accessori.
Afferma che il Giudice ha applicato i valori medi dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, ma il valore della causa era quello del decreto opposto, pari ad € 1.619,36, pertanto, i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00), come da D.M. n. 55/2014, prevedono per la fase di studio € 425,00, per la fase introduttiva € 425,00, per la fase istruttoria
€ 851,00, per la fase decisoria € 851,00, per una somma complessiva di € 2.552,00, oltre oneri e fase di mediazione, pari ad € 284,00.
3) Impugna il capo 3.3.2 della sentenza che ha attribuito valore dirimente alla sola testimonianza della Sig.ra con conseguente violazione dei criteri legali di Parte_2
valutazione della prova ex art. 116 c.p.c., non avendo bilanciato la sua testimonianza con le deposizioni di altri testimoni escussi, né valutato l'interesse diretto della alla causa, in Tes_1
ragione del suo rapporto di subordinazione con la CP_1
Peraltro, ritiene risulti provato documentalmente che le tabelle millesimali gli sono state inviate, a mezzo posta elettronica, solo dopo alcuni solleciti, nel novembre 2021(doc. 4 mail della con allegate le tabelle). Tes_1
pagina 4 di 12 Afferma che la circostanza che i testi da lui citati non ricordassero con precisione la data e/o altri dettagli inerenti alla stipula costituisce un elemento a favore della genuinità delle loro deposizioni nonché avvalorante la loro attendibilità, mentre la teste ha rilasciato una Tes_1
deposizione eccessivamente analitica, a distanza di oltre quattro anni.
A riprova della non attendibilità della testimonianza resa dalla ricorda che la stessa ha Tes_1 dichiarato, all'udienza del 16/10/2024, di avergli consegnato, in sede di stipula del contratto, anche le bollette coi dati per volturare le utenze, ma nella e-mail dalla stessa inviata in data
20/01/2021 (che produce in questo grado e ritiene ammissibile ex art. 447 bis, co.3, c.p.c. e
345, co. 3 c.p.c., in quanto necessaria per dare un contributo all'accertamento della verità materiale) si legge: “purtroppo non riusciamo a recuperare le ultime bollette, perché le forniture sono intestate al precedente inquilino da dieci anni. I dati del gas ve li comunico domani, perché deve verificare il PDR sul contatore”, dunque è evidente che, al Per_1
momento della sottoscrizione del contratto, le bollette non erano disponibili e, se la teste è inattendibile su questo punto, si può pensare che lo sia anche sulla consegna delle tabelle millesimali.
Quanto all'altro teste di controparte, ricorda che nel momento della Testimone_2
sua escussione aveva con sé copia delle domande, circostanze riportata nel verbale di udienza del 09/07/2024.
Sostiene, dunque, che non vi è prova dell'avvenuta consegna delle tabelle al momento della stipula, mentre è pacifico che le stesse non siano state né sottoscritte dalle parti, né allegate al contratto di locazione (perché, se fossero state parte integrante del contratto di locazione, avrebbero dovuto essere registrate presso l'Agenzia delle Entrate, come previsto dall' art. 10, comma 1 e art. 11 comma 7, D.P.R. 131/1986).
L'appellata afferma di essere proprietaria esclusiva del complesso immobiliare per cui è causa e di avere concesso in locazione, il 22.12.2020, al un appartamento con contratto a Pt_1
canone libero e spese da corrispondere in rate mensili di € 80,00, salvo conguaglio semestrale.
Sul primo motivo di impugnazione, sottolinea che l'opponente non ha mai affermato l'erronea applicazione delle tabelle millesimali, bensì sostiene la non corretta redazione delle stesse, perché escludono dalla divisione delle spese il piano terra.
Osserva che è pacifica l'inapplicabilità della normativa sul condominio al caso di specie e, solo in caso di condominio, ai fini del riparto delle spese comuni, rilevano i criteri richiamati dalla pagina 5 di 12 controparte, relativi alla formazione delle tabelle millesimali, che costituiscono espressione della quota proporzionale di proprietà di parti comuni facente capo ai proprietari delle singole proprietà esclusive.
Nel caso di proprietà in capo ad un solo proprietario di un complesso immobiliare formato da più unità concesse in locazione, ritiene che, come deciso dal Tribunale, il proprietario abbia la facoltà di attribuire, a sua esclusiva discrezione, i millesimi relativi ad ogni singola unità, rilevando solo che le tabelle così redatte siano conosciute dal conduttore al momento della stipulazione del contratto, così che la sua volontà si possa formare correttamente, come è avvenuto nel caso di specie, secondo quanto emerso dalle prove testimoniali.
Richiama la testimonianza di sul punto, confermata dal testimone Parte_2 [...]
entrambi sostengono che le tabelle millesimali sono state consegnate al Tes_3 Pt_1
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e la afferma di averle poi nuovamente Tes_1 inviate “anche” a seguito della e-mail dell'appellante del novembre 2021.
Per scrupolo, l'appellata rileva che non corrisponde al vero che, là ove venga adottato il criterio delle tabelle millesimali per la ripartizione delle spese relative alle parti di uso comune, le stesse debbano essere predisposte secondo i criteri previsti ex lege e cita giurisprudenza che consente di derogare ai parametri di legge nei criteri di riparto delle spese condominiali nelle tabelle millesimali contrattuali, predisposte dal costruttore ed accettate da tutti i compratori al momento dell'acquisto delle singole unità (Trib. Cagliari 10 febbraio 2016 n.410, in Giuda al diritto, 2016, 19, 74)
Contesta l'affermazione dell'appellante per cui le tabelle in questione sarebbero viziate da
“errore di diritto ed essenziale” poiché le superfici al piano terra sarebbero escluse e precisa che l'errore di diritto è quello che cade su norme giuridiche, e consiste nell'ignoranza o nella falsa conoscenza della norma che ha determinato la volontà del soggetto, ma la controparte non ha indicato la violazione di alcuna norma che abbia viziato la sua volontà e non ha chiesto l'annullamento del contratto.
Nega che sia stato violato il disposto dell'art.9 L.392/1978, dato che i criteri di ripartizione erano stati indicati nell'art.7 del contratto di locazione e le tabelle cui esso faceva riferimento erano state esibite e consegnate al conduttore al momento della stipula.
Ritiene non sia stato violato neppure l'art.33, comma II, lettera l) del Codice del Consumo, perché il contratto di locazione non è costituito da un modulo o formulario, ma da un pagina 6 di 12 documento specificamente negoziato tra le parti e l'appellante ha avuto contezza dei criteri di ripartizione delle spese e delle relative tabelle al momento della stipula, ciò esclude anche la fondatezza del richiamo avversario all'art.36 del Codice del Consumo.
Sul secondo motivo di impugnazione, riguardo alle spese di lite, rileva che l'appellante ha formulato, oltre alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche la domanda di accertamento e dichiarazione relativa alla pretesa erroneità delle tabelle millesimali, domanda quest'ultima di valore indeterminato.
Sul terzo motivo di impugnazione, afferma che il Tribunale (sent. pagg.4 e 5) ha motivato analiticamente le ragioni per le quali ha ritenuto convincente la testimonianza di Parte_2
e non ha ritenuto di trarre il suo convincimento dalle testimonianze di
[...] Tes_4
e e l'appellante non ha specificamente contestato
[...] Testimone_5 Testimone_6
detta motivazione.
Precisa che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il rapporto di lavoro subordinato non implica alcun interesse diretto della testimone all'esito del giudizio, al quale è estranea e contesta che il documento prodotto dal solo in appello abbia rilevanza per dimostrare Pt_1
l'inattendibilità della testimone si tratta di un'e-mail datata 20 gennaio 2021, nella Tes_1
quale la stessa scrive che i dati del gas sarebbero stati comunicati il giorno successivo in quanto avrebbe dovuto essere verificato il PDR e tale documento non è in contraddizione con la testimonianza resa, avendo la dichiarato che al momento della sottoscrizione aveva Tes_1
consegnato a le bollette con il POD (Point of Delivery), che è il codice univoco Parte_1 che identifica il punto di prelievo dell'energia elettrica, mentre l'e-mail 20 gennaio 2021 ha avuto ad oggetto il PDR, che è il codice che identifica il Punto di Riconsegna del gas naturale e la circostanza è confermata dalle dichiarazioni del testimone il quale ha Testimone_3 affermato: “…per la fretta non abbiamo volturato il gas…”.
Ritiene, comunque, la nuova produzione inammissibile, perché nel rito del lavoro sono ammessi nuovi documenti con l'atto introduttivo solo se “indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione…” (Cass. civ. 15 maggio 2018 n.11845), non volti a provare la pretesa inattendibilità di un testimone.
Sottolinea, peraltro, che la conoscenza da parte del delle tabelle millesimali in data Pt_1
precedente al novembre 2021 risulta dalla comunicazione dell'avv. Carbone in data 14 luglio
2021 (doc.1)
pagina 7 di 12 Da ultimo ricorda che dalle foto agli atti e dall'istruttoria espletata risulta che il compendio in corso di costruzione al piano terra, escluso dalle tabelle millesimali per cui è causa, non ha allacciamenti a nessuna utenza, è del tutto indipendente dalle nove abitazioni ai piani superiori, con accesso autonomo e recinzione, circostanze che lo escludono dal godimento dei beni e dei servizi comuni agli appartamenti posti ai piani superiori.
La Corte, sul primo motivo di impugnazione, prende atto che lo stesso appellante ammette l'inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina del condominio, essendo il locatore unico proprietario dello stabile, ciò nonostante, l'appellante ritiene che, una volta operata liberamente dal locatore la scelta di suddividere le spese in base alle tabelle millesimali, tali tabelle devono rappresentare il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare espresso in millesimi, rispetto al valore dell'intero edificio, come avviene per il condominio, ritiene che l'esclusione dalle tabelle per cui è causa dell'intero locale sito al piano terra, comporti un indebito vantaggio per la e afferma che ogni patto volto ad attribuire al locatore un indebito vantaggio di CP_1
natura economica è nullo ai sensi dell'art. 13 L. 431/98.
La Corte osserva che, l'art. 13 L. 431/98, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, commina la nullità solo per “ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato….”( co.1) o “volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.” (co.3).
Nulla dice su “altro vantaggio” eventualmente attribuito al locatore, dunque riguardo agli
“oneri accessori”, in difetto di pattuizione, si applica l'art. 9 L. 392/1978, non abrogato dalla L.
431/1998, ma tale norma, non essendo più assistita dalla previsione di inderogabilità per le locazioni abitative, stante l'abrogazione dell'art. 79 L. 392/78 al riguardo (art. 14 L. n.
431/1998), è ora derogabile, perciò la giurisprudenza ha addirittura affermato che i contratti di locazione abitativa a canone libero possono “contenere clausole che prevedano, in aggiunta al canone, oneri accessori anche in misura predeterminata, forfettizzata o comunque non vincolata alle effettive spese condominiali risultanti dai bilanci, indipendentemente dalla effettiva entità ed esistenza degli oneri, senza quindi onere a carico del locatore di dover dimostrare e documentare l'entità e l'esistenza degli oneri accessori ed essendo irrilevante la dimostrazione del conduttore che le spese siano state inferiori al forfait o non siano state sostenute” (sentenza n. 450/2021 Corte d'Appello di Milano). Come stabilito dalla Suprema
Corte (Cass.sent.n.18510/2007): “…-in mancanza di disposizioni inderogabili di legge- le parti
pagina 8 di 12 sono libere di determinare non solo l'ammontare del canone, ma anche la ripartizione fra loro degli oneri di manutenzione. Anche perché, se la legge impedisse di pattuire un aggravamento degli oneri accessori, ben potrebbe il locatore richiedere un canone maggiore, per rivalersi dei vantaggi che non può ottenere tramite l'aumento di detti oneri.”
Non si può sostenere (e il conduttore neppure sostiene) che la clausola del contratto di locazione relativa agli oneri accessori, stabilita come esplicazione dell'autonomia contrattuale, sia volta a realizzare, nel caso di specie, la finalità, vietata, di versamento di un importo qualificato come spese e destinato, invece, ad integrare il canone dichiarato, eludendo la relativa tassazione, considerato che l'importo addebitato per le spese è documentato dalle relative fatture (si veda la mail 08.07.2021 della Sig.ra per la alla Sig.ra Tes_1 CP_1
da cui risulta che, con la richiesta di pagamento sono stati inviati al conduttore i Tes_4
giustificativi coi criteri di ripartizione (nel rispetto, dunque, anche dell'art. 9 co. 3 L.392/1978, pur non previsto a pena di nullità) e in questa sede le fatture non sono neppure contestate.
Né è stato provato che delle utenze e servizi, le cui spese sono divise tra i 9 appartamenti ai piani primo e secondo dell'edificio della godrebbe anche il locale al piano terreno, CP_1
non affittato, senza sostenere i costi relativi, con vantaggio per la proprietà, anzi, è emerso il contrario dalle prove testimoniali e dalla documentazione agli atti, risultando che l'unità al piano terra è un androne, ancora non ultimato e senza abitabilità, che ha un ingresso autonomo, distinto da quello dei nove appartamenti ai piani superiori e non utilizza le utenze il cui costo è diviso fra detti nove appartamenti, né il servizio di pulizia, essendo in fase di costruzione.
L'appellante sottolinea che i testi e che hanno riferito Testimone_3 Parte_2
quanto sopra, come dipendenti della avrebbero interesse a sostenere le ragioni della CP_1
datrice di lavoro, ma il rapporto di lavoro subordinato non comporta l'inammissibilità del teste, semmai una questione di attendibilità, da valutare anche per i testi di parte appellante, che sono i suoi genitori e la Sig.ra sua compagna da 23 anni, con lui convivente, Tes_4 nell'appartamento per cui è causa.
Le versioni dei Sig.ri e sono state ritenute attendibili, perché precise e Tes_3 Tes_1
concordanti e avvalorate, sul punto, dal materiale fotografico agli atti, mentre i genitori del Sig.
non hanno potuto dire nulla di specifico sull'unità al piano terreno, non abitando in loco Pt_1
e la Sig.ra ha definito il locale come “magazzino grezzo, ma con tutta la roba Tes_4
dentro”, asserendo che “ Entrano e escono da quella unità i loro dipendenti, quelli di CP_1
pagina 9 di 12 e poi ha affermato, contraddicendosi: “All'interno dell'unità vi sono principalmente dei mobili.
Sono appartamenti che loro affittano. C'è poi attrezzatura loro.”.
La ripartizione delle spese attuata neppure si ritiene possa considerarsi nulla per vessatorietà, ai sensi degli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.lgs. n. 206/2005, applicabili al caso di specie essendo il conduttore una persona fisica (consumatore) e la locatrice una società (professionista), in quanto, per le ragioni esposte, le tabelle millesimali non realizzano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, peraltro, ai sensi del citato art. 34: “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.”
A tal proposito si passa all'esame del terzo motivo di appello, riguardo alla prova della consegna delle tabelle millesimali al conduttore contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto attendibile, sul punto, la testimonianza della Sig.ra perché è molto precisa, coerente e riporta quella che era una prassi aziendale di Tes_1
consegna delle tabelle millesimali alla sottoscrizione del contratto, applicata anche nei confronti del Sig. . Pt_1
La deposizione della Sig.ra inoltre, ha trovato piena conferma nella testimonianza del Tes_1
Sig. e l'attendibilità delle loro testimonianze non è smentita dalla e-mail 20.01.2021 Tes_3
prodotta nel presente grado dall'appellante, con la quale la comunica i dati per Tes_1
l'attivazione della luce e afferma che per l'attivazione del gas deve far verificare il PDR sul contatore, perché la stessa aveva ammesso che “c'erano stati problemi con queste Tes_1 utenze dell'appartamento,” e anche il teste ha confermato che non avevano volturato il Tes_3
gas, perché c'era un insoluto del precedente inquilino.
Il fatto che l'invio delle tabelle millesimali con la mail 3.11.2021 non sia stato il primo invio, come sostiene l'appellante, ma un secondo invio “con il contatto del geometra che le ha elaborate”, su richiesta del , che voleva fossero apportate alcune modifiche, come Pt_1
asserito dai testi e è confermato dal fatto che già nella mail del 08.07.2021 la Tes_1 Tes_3
Sig.ra confermava di conoscere i millesimi attribuiti all'immobile condotto in Tes_4
locazione dal , ma chiedeva che fossero suddivisi, distinguendo la parte attribuita Pt_1
pagina 10 di 12 all'appartamento, posto auto, cantina, come in effetti il geometra incaricato ha poi fatto nel
2022, accogliendo la richiesta.
Quanto ai testi di parte appellante, la madre e il padre del Sig. hanno ammesso di non Pt_1
aver visto i fogli che ha firmato il figlio. Il padre ha asserito che al figlio era stato detto che le tabelle millesimali sarebbero state consegnate quando avrebbe ritirato il contratto sottoscritto dal legale rappresentante della assente al momento della firma da parte dell'odierno CP_1
appellante, ma poi il figlio gli ha riferito che le tabelle millesimali non erano state consegnate, dunque riferisce, sul punto, quanto dettogli dall'appellante, peraltro afferma che, due mesi dopo la stipula del 22 dicembre 2020, il figlio gli aveva riferito di avere chiesto le tabelle tramite pec, ma la circostanza non risulta vera, essendo le prime contestazioni dell'appellante documentate a luglio 2021 (effettuate per suo conto prima dalla Sig.ra e poi dall'Avv. Carbone) e Tes_4
non riferite alla mancata consegna delle tabelle millesimali, ma alla loro contestata correttezza.
Anche la testimonianza della Sig.ra presenta lacune e contraddizioni: fa confusione Tes_4
sul fatto di avere o meno firmato lei il contratto e sulla data della stipula;
riguardo alle tabelle millesimali, nega che fossero allegate al contratto, ma asserisce anche: “Non mi pare che nel testo del contratto si citassero o ci fosse una menzione delle tabelle millesimali.”, mentre il contratto menziona espressamente le tabelle all'art.7 e ciò fa ritenere verosimile la consegna contestuale alla sottoscrizione del contratto, come asserito dai testi di parte CP_1
Peraltro, la teste si è contraddetta anche nella descrizione del locale a piano terreno Tes_4
escluso dal riparto delle spese, come sopra evidenziato.
Dunque, esaminato il materiale probatorio, la Corte concorda col Tribunale nel concludere che le tabelle millesimali si devono ritenere consegnate al contestualmente alla Pt_1
sottoscrizione del contratto, nel quale erano menzionate e attuano una legittima ripartizione dei millesimi di competenza di ogni unità abitativa.
Con riferimento, infine, al secondo motivo di impugnazione, sulle spese di lite, la Corte rileva che l'appellante ha formulato, oltre alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche la domanda di accertamento e dichiarazione di erroneità delle tabelle millesimali, domanda quest'ultima di valore indeterminato, avendo il suo accoglimento un'efficacia estensibile al di là della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
L'appello viene dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 555/2014 e succ. modif., ai minimi, considerata la scarsa complessità.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2050/2024 del Tribunale di Bergamo. Parte_1
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.397, per compensi professionali, di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva ed € 1.701 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito del deposito del dispositivo ex art. 127 ter ult. co. c.p.c.
Brescia, collegio del 30.09.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
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