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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 645 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 645 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to CANTARANO TOMMASO;
Parte_1
ricorrente
E
con il Controparte_1 CP_2 [...]
costituito ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015; CP_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 29.02.2024 , n.q. di l.r.p.t. della Parte_2 Controparte_4
, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 634 del 22/11/2023 e notificata a
[...]
mani in data 30.01.2024, redatta sulla scorta di un accertamento eseguito dalla DTL di e che ha CP_1
ingiunto il pagamento della complessiva somma pari ad euro 68.283,05, a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative per le infrazioni ivi contestate.
A fondamento della spiegata opposizione deduceva: - l'inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione poiché la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio dell'atto e non in calce, in violazione di quanto disposto dall'art. 148,
1° comma, c.p.c.: a tal fine impugnava, contestava e disconosceva la completezza e la conformità dell'ordinanza ingiunzione notificata, in quanto non vi sono indicati, in nessun foglio, il numero della pagina, né il numero complessivo delle pagine in calce all'atto opposto, non avendo quindi garantito al trasgressore l'integrità dell'atto impositivo impugnato;
- la nullità della notifica in quanto nella relata di notifica, notificata a mani dal messo comunale, non risulta indicato il nominativo del soggetto che ha materialmente effettuato la notifica.
Tanto premesso, non muovendo contestazione alcuna in merito alla debenza delle some come riportate in ordinanza, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- in via principale, revocare l'ordinanza-ingiunzione opposta, dell Controparte_1
, oggetto del presente ricorso, per tutti i motivi esposti in narrativa, in quanto nulle
[...]
e/o inesistenti e/o illegittime e/o inefficaci e comunque non produttive di alcun effetto giuridico, tanto preliminari che di merito;
- per l'effetto, annullare le sanzioni riportate nelle ordinanze-ingiunzione medesime;
- in via di estremo subordine, rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative, con applicazione dell'importo minimo edittale”.
Con L' , costituitosi in giudizio, contestava le avverse pretese chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
La causa, di natura documentale, veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del
13.02.2024.
Il ricorso non merita accoglimento.
In via, si osserva come il giudizio in opposizione ad ordinanza ingiunzione sia un giudizio chiuso, in quanto il giudice decide esclusivamente sui motivi di opposizione;
ed invero, si tratta di un giudizio strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario, sicché la domanda è individuata sulla base dei motivi di opposizione e al giudice è precluso rilevare motivi di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nel ricorso in opposizione (cfr. Cass. 14 gennaio 2022, n. 1056), neanche sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (Cass. 30 ottobre 2020, n. 24037; Cass. 16 aprile 2010, n. 9178).
Tanto premesso deve in primo luogo rilevarsi che l'opponente non muove alcuna contestazione specifica con riguardo alle circostanze di fatto poste alla base delle violazioni addebitate con l'Ordinanza opposta;
pertanto, la fondatezza nel merito delle violazioni accertate è un fatto ormai incontestabile (Cass. n. 23127/2004; Cass. n. 12544/2003, Cass. n. 6016/2003).
Nel caso di specie l'ordinanza- ingiunzione oggetto della presente opposizione, è stata notificata sia alla società di Lavoro, quale obbligato solidale, che all'odierno opponente, Controparte_4
quale trasgressore.
Le contestazioni mosse all'odierno opponente costituiscono illeciti commessi nel periodo in cui egli rivestiva la carica di legale rappresentante pro tempore della citata società e, per ciò solo, lo stesso correttamente è stato individuato come autore materiale delle condotte illecite ai sensi dell'art.6
L.n.689/1981.
Nel caso di specie, in virtù del principio “tempus regit actum”, l'opponente era munito, all'epoca dei fatti contestati, della qualità richiesta dall'art. 6 L.n.689/1981, ed era pertanto idoneo a porre in essere le violazioni contestate e ad essere individuato come trasgressore - destinatario delle relative conseguenze sanzionatorie.
L'ordinanza ingiunzione si basa su accertamenti che venivano definiti con il Verbale Unico di accertamento e notificazione in atti n. LT00000/2020-751-01 del 22/09/2020, regolarmente notificato
(Allegato n. 2).
In merito alla relata di notifica apposta sul frontespizio dell'atto e non in calce, la questione può essere agevolmente risolta facendo applicazione del principio giurisprudenziale richiamato proprio dalla difesa dell'opponente.
Il precedente di legittimità citato, espressione di un orientamento consolidato, dispone infatti che “in generale, come evidenziato di recente da questa Corte (Cass. civ., 24 settembre 2019, n. 23677) che, qualora la relata di notifica sia stata, invece, annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell'atto nella sua integralità e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., comma secondo. Tuttavia, si è altresì precisato che la nullità può essere dichiarata solo ove manchino i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. In particolare, proprio con riferimento all'ipotesi di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo dell'atto e con specifico riferimento ad una fattispecie relativa alla notificazione di un avviso di accertamento, questa Corte (Cass. civ., 14 novembre 2016, n. 23175), ha precisato che “la notifica dell'avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest'ultimo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e
l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato
l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo“. Va quindi precisato che, in caso di notifica dell'avviso di accertamento, se, da un lato, la mancata apposizione della relata di notifica in calce all'atto costituisce ragione di illegittimità della stessa, non potendo ritenersi che sia stata assicurata la garanzia della notifica dell'atto nella sua integrità, tuttavia, ove la relata sia apposta sul frontespizio ma con specifica indicazione del numero delle pagine e lo stesso contribuente non ha espressamente contestato la completezza e conformità dell'atto notificatogli, può ritenersi che l'atto abbia raggiunto lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio di notifica, così come correttamente ritenuto dal giudice del gravame” (Cass. Sez
Trib. N. 20579/2020).
Orbene l'esame dell'atto notificato (doc. 1 ric.) consente di ritenere che lo stesso sia stato notificato nella sua integrità: trattasi di documento composto di un foglio, come attestato, con funzione fidefacente dall'Ispettore del Lavoro di , esattamente corrispondente a quello notificato a mani CP_1 al padre dell'odierno opponente (cfr. le ordinanze ingiunzioni depositate in atti).
Peraltro, deve altresì rilevarsi la genericità della eccezione formulata posto che parte opponente non ha dedotto alcuno specifico elemento dal quale possa desumersi la ritenuta incompletezza dell'atto.
Il motivo di doglianza deve quindi essere disatteso.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi in merito alla mancanza del nominativo del soggetto notificatore posto che tale indicazione è unicamente funzionale ad accertare che lo stesso sia minuto di poteri notificatori, circostanza questa che si evince agevolmente solo laddove si consideri che la notifica – individuata mediante un numero progressivo collocato in alto a destra dell'atto - è stata fatta dal Messo Comunale di Formia, il quale ha apposto il timbro identificativo accanto alla propria firma.
Premesso che nella specie è incontroverso che la notifica fu effettuata, e lo fu nelle date indicate nella relata di notifica, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ. la notifica di un atto è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, sicché l'identificazione del notificatore assume rilevanza solo quando è in discussione la competenza dell'ufficio che ha eseguito la notificazione (Cass. n. 9520 e 16033 del 2001), il che non è dato ravvisare nella specie, nella quale è incontroversa la competenza del messo comunale del Comune di Formia, specificatamente incaricato
Con dalla di alla effettuazione della notifica (doc. 6 res.), come risulta altresì dalla CP_1 documentazione restituita all'ispettorato, annotante proprio la notifica effettuata (doc. 7 res.).
Come sancito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 346 del 1998) la "funzione propria della notificazione è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire
l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio della difesa", cosa avvenuta nel caso in questione dovendosi quindi ritenere che l'illeggibilità della firma non dia luogo alla nullità dell'atto amministrativo, quanto piuttosto ad una mera e ininfluente irregolarità, che non ha impedito al trasgressore una completa difesa in giudizio, quando dall'atto risulti la qualità di organo della persona giuridica pubblica dell'autore della sottoscrizione e non venga dimostrata dall'interessato la non autenticità della sottoscrizione (Cass. n. 16407 del 2003, n. 7838 del 2015).
Da ultimo, merita di essere disattesa anche la richiesta, peraltro formulata unicamente nelle conclusioni dell'atto, di rideterminazione della sanzione al minimo edittale non avendo la parte opponente sviluppato questo motivo di opposizione all'interno del corpo dell'atto, omettendo di allegare alcunché a sostegno della propria richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in relazione al valore medio dello scaglione di riferimento (52.001-260.000), ad esclusione della fase istruttoria, in applicazione dell'art. 9, comma 2, del d.lgs n. 149/2015 (“In caso di esito favorevole della lite all sono CP_1
riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 634/2023 del 22/11/2023, ritualmente notificata in data 30/01/2024 mediante l'Ufficio del Comune di Formia (LT); CP_6 - condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' convenuto, che CP_7
liquida in euro 8.573,60, oltre spese generali Iva e CPA come per legge.
Così deciso il 6.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 645 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 645 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to CANTARANO TOMMASO;
Parte_1
ricorrente
E
con il Controparte_1 CP_2 [...]
costituito ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015; CP_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 29.02.2024 , n.q. di l.r.p.t. della Parte_2 Controparte_4
, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 634 del 22/11/2023 e notificata a
[...]
mani in data 30.01.2024, redatta sulla scorta di un accertamento eseguito dalla DTL di e che ha CP_1
ingiunto il pagamento della complessiva somma pari ad euro 68.283,05, a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative per le infrazioni ivi contestate.
A fondamento della spiegata opposizione deduceva: - l'inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione poiché la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio dell'atto e non in calce, in violazione di quanto disposto dall'art. 148,
1° comma, c.p.c.: a tal fine impugnava, contestava e disconosceva la completezza e la conformità dell'ordinanza ingiunzione notificata, in quanto non vi sono indicati, in nessun foglio, il numero della pagina, né il numero complessivo delle pagine in calce all'atto opposto, non avendo quindi garantito al trasgressore l'integrità dell'atto impositivo impugnato;
- la nullità della notifica in quanto nella relata di notifica, notificata a mani dal messo comunale, non risulta indicato il nominativo del soggetto che ha materialmente effettuato la notifica.
Tanto premesso, non muovendo contestazione alcuna in merito alla debenza delle some come riportate in ordinanza, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- in via principale, revocare l'ordinanza-ingiunzione opposta, dell Controparte_1
, oggetto del presente ricorso, per tutti i motivi esposti in narrativa, in quanto nulle
[...]
e/o inesistenti e/o illegittime e/o inefficaci e comunque non produttive di alcun effetto giuridico, tanto preliminari che di merito;
- per l'effetto, annullare le sanzioni riportate nelle ordinanze-ingiunzione medesime;
- in via di estremo subordine, rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative, con applicazione dell'importo minimo edittale”.
Con L' , costituitosi in giudizio, contestava le avverse pretese chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
La causa, di natura documentale, veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del
13.02.2024.
Il ricorso non merita accoglimento.
In via, si osserva come il giudizio in opposizione ad ordinanza ingiunzione sia un giudizio chiuso, in quanto il giudice decide esclusivamente sui motivi di opposizione;
ed invero, si tratta di un giudizio strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario, sicché la domanda è individuata sulla base dei motivi di opposizione e al giudice è precluso rilevare motivi di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nel ricorso in opposizione (cfr. Cass. 14 gennaio 2022, n. 1056), neanche sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (Cass. 30 ottobre 2020, n. 24037; Cass. 16 aprile 2010, n. 9178).
Tanto premesso deve in primo luogo rilevarsi che l'opponente non muove alcuna contestazione specifica con riguardo alle circostanze di fatto poste alla base delle violazioni addebitate con l'Ordinanza opposta;
pertanto, la fondatezza nel merito delle violazioni accertate è un fatto ormai incontestabile (Cass. n. 23127/2004; Cass. n. 12544/2003, Cass. n. 6016/2003).
Nel caso di specie l'ordinanza- ingiunzione oggetto della presente opposizione, è stata notificata sia alla società di Lavoro, quale obbligato solidale, che all'odierno opponente, Controparte_4
quale trasgressore.
Le contestazioni mosse all'odierno opponente costituiscono illeciti commessi nel periodo in cui egli rivestiva la carica di legale rappresentante pro tempore della citata società e, per ciò solo, lo stesso correttamente è stato individuato come autore materiale delle condotte illecite ai sensi dell'art.6
L.n.689/1981.
Nel caso di specie, in virtù del principio “tempus regit actum”, l'opponente era munito, all'epoca dei fatti contestati, della qualità richiesta dall'art. 6 L.n.689/1981, ed era pertanto idoneo a porre in essere le violazioni contestate e ad essere individuato come trasgressore - destinatario delle relative conseguenze sanzionatorie.
L'ordinanza ingiunzione si basa su accertamenti che venivano definiti con il Verbale Unico di accertamento e notificazione in atti n. LT00000/2020-751-01 del 22/09/2020, regolarmente notificato
(Allegato n. 2).
In merito alla relata di notifica apposta sul frontespizio dell'atto e non in calce, la questione può essere agevolmente risolta facendo applicazione del principio giurisprudenziale richiamato proprio dalla difesa dell'opponente.
Il precedente di legittimità citato, espressione di un orientamento consolidato, dispone infatti che “in generale, come evidenziato di recente da questa Corte (Cass. civ., 24 settembre 2019, n. 23677) che, qualora la relata di notifica sia stata, invece, annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell'atto nella sua integralità e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., comma secondo. Tuttavia, si è altresì precisato che la nullità può essere dichiarata solo ove manchino i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. In particolare, proprio con riferimento all'ipotesi di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo dell'atto e con specifico riferimento ad una fattispecie relativa alla notificazione di un avviso di accertamento, questa Corte (Cass. civ., 14 novembre 2016, n. 23175), ha precisato che “la notifica dell'avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest'ultimo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e
l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato
l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo“. Va quindi precisato che, in caso di notifica dell'avviso di accertamento, se, da un lato, la mancata apposizione della relata di notifica in calce all'atto costituisce ragione di illegittimità della stessa, non potendo ritenersi che sia stata assicurata la garanzia della notifica dell'atto nella sua integrità, tuttavia, ove la relata sia apposta sul frontespizio ma con specifica indicazione del numero delle pagine e lo stesso contribuente non ha espressamente contestato la completezza e conformità dell'atto notificatogli, può ritenersi che l'atto abbia raggiunto lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio di notifica, così come correttamente ritenuto dal giudice del gravame” (Cass. Sez
Trib. N. 20579/2020).
Orbene l'esame dell'atto notificato (doc. 1 ric.) consente di ritenere che lo stesso sia stato notificato nella sua integrità: trattasi di documento composto di un foglio, come attestato, con funzione fidefacente dall'Ispettore del Lavoro di , esattamente corrispondente a quello notificato a mani CP_1 al padre dell'odierno opponente (cfr. le ordinanze ingiunzioni depositate in atti).
Peraltro, deve altresì rilevarsi la genericità della eccezione formulata posto che parte opponente non ha dedotto alcuno specifico elemento dal quale possa desumersi la ritenuta incompletezza dell'atto.
Il motivo di doglianza deve quindi essere disatteso.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi in merito alla mancanza del nominativo del soggetto notificatore posto che tale indicazione è unicamente funzionale ad accertare che lo stesso sia minuto di poteri notificatori, circostanza questa che si evince agevolmente solo laddove si consideri che la notifica – individuata mediante un numero progressivo collocato in alto a destra dell'atto - è stata fatta dal Messo Comunale di Formia, il quale ha apposto il timbro identificativo accanto alla propria firma.
Premesso che nella specie è incontroverso che la notifica fu effettuata, e lo fu nelle date indicate nella relata di notifica, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ. la notifica di un atto è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, sicché l'identificazione del notificatore assume rilevanza solo quando è in discussione la competenza dell'ufficio che ha eseguito la notificazione (Cass. n. 9520 e 16033 del 2001), il che non è dato ravvisare nella specie, nella quale è incontroversa la competenza del messo comunale del Comune di Formia, specificatamente incaricato
Con dalla di alla effettuazione della notifica (doc. 6 res.), come risulta altresì dalla CP_1 documentazione restituita all'ispettorato, annotante proprio la notifica effettuata (doc. 7 res.).
Come sancito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 346 del 1998) la "funzione propria della notificazione è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire
l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio della difesa", cosa avvenuta nel caso in questione dovendosi quindi ritenere che l'illeggibilità della firma non dia luogo alla nullità dell'atto amministrativo, quanto piuttosto ad una mera e ininfluente irregolarità, che non ha impedito al trasgressore una completa difesa in giudizio, quando dall'atto risulti la qualità di organo della persona giuridica pubblica dell'autore della sottoscrizione e non venga dimostrata dall'interessato la non autenticità della sottoscrizione (Cass. n. 16407 del 2003, n. 7838 del 2015).
Da ultimo, merita di essere disattesa anche la richiesta, peraltro formulata unicamente nelle conclusioni dell'atto, di rideterminazione della sanzione al minimo edittale non avendo la parte opponente sviluppato questo motivo di opposizione all'interno del corpo dell'atto, omettendo di allegare alcunché a sostegno della propria richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in relazione al valore medio dello scaglione di riferimento (52.001-260.000), ad esclusione della fase istruttoria, in applicazione dell'art. 9, comma 2, del d.lgs n. 149/2015 (“In caso di esito favorevole della lite all sono CP_1
riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 634/2023 del 22/11/2023, ritualmente notificata in data 30/01/2024 mediante l'Ufficio del Comune di Formia (LT); CP_6 - condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' convenuto, che CP_7
liquida in euro 8.573,60, oltre spese generali Iva e CPA come per legge.
Così deciso il 6.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri