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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1602/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16585/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019278105000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (accogliersi il ricorso)
Resistente: (rigettarsi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate IO e alla Regione Campania, Ricorrente_1, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020250019278105000, di euro 248,69, per tassa automobilistica anno 2020.
Deduce la ricorrente: la prescrizione/ estinzione dell'obbligo di pagare la tassa automobilistica anno-2020 per intervenuta prescrizione ex art. 5 d.l. 953/82 come modificato dall'art 3 del d.l. n 2 del 1986 convertito nella l.n. 60 del 1986; la conseguente nullità della cartella per l'inesistenza di un valido e legittimo titolo esecutivo in possesso dell'agente della riscossione;
l'omessa notifica dell' atto prodromico - sottostante la cartella di pagamento impugnata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IO, deducendo il difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, atteso che in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, vi è la carenza di legittimazione passiva della ricorrente, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione in quanto di competenza dell'ente impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo e concludendo, comunque, nel merito per il rigetto del ricorso.
Non si è costituita la Regione Campania.
In data 29.12.2025 la ricorrente, rilevata la contumacia dell'ente impositore, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, stante l'omessa notifica dell'atto prodromico da parte dell'ente creditore, Regione Campania, e conseguentemente la decadenza e la prescrizione del credito.
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero la resistente Regione Campania, omettendo di costituirsi, e l'Agenzia delle Entrate IO, non hanno dimostrato l'avvenuta esatta notifica di un atto presupposto, ossia dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che potendo in questa sede essere fatti valere vizi dell'atto presupposto nel caso in cui non risulti notificato, non essendovi, nella fattispecie la prova della sussistenza di un ulteriore valido atto interruttivo della prescrizione triennale rispetto a quello in questa sede impugnato, deve ritenersi violato il principio di sequenza degli atti, nonché maturato il termine di prescrizione triennale relativo alla tassa auto dell'anno 2020. In particolare, come statuito dalle Sezioni Unite della S.C., “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione,
a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25-07-2007,
n. 16412).
Fondata è altresì, come anticipato, la principale questione dedotta dalla ricorrente circa il decorso del termine di prescrizione triennale in merito alla tassa auto 2020 oggetto della cartella impugnata, atteso che, in mancanza della prova della notifica di atti interruttivi prodromici, è maturata la prescrizione.
Il ricorso va, dunque, accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€ 150,00 oltre accessori di legge e contributo unificato con attribuzione al difensore anticipatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16585/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019278105000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (accogliersi il ricorso)
Resistente: (rigettarsi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate IO e alla Regione Campania, Ricorrente_1, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020250019278105000, di euro 248,69, per tassa automobilistica anno 2020.
Deduce la ricorrente: la prescrizione/ estinzione dell'obbligo di pagare la tassa automobilistica anno-2020 per intervenuta prescrizione ex art. 5 d.l. 953/82 come modificato dall'art 3 del d.l. n 2 del 1986 convertito nella l.n. 60 del 1986; la conseguente nullità della cartella per l'inesistenza di un valido e legittimo titolo esecutivo in possesso dell'agente della riscossione;
l'omessa notifica dell' atto prodromico - sottostante la cartella di pagamento impugnata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IO, deducendo il difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, atteso che in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, vi è la carenza di legittimazione passiva della ricorrente, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione in quanto di competenza dell'ente impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo e concludendo, comunque, nel merito per il rigetto del ricorso.
Non si è costituita la Regione Campania.
In data 29.12.2025 la ricorrente, rilevata la contumacia dell'ente impositore, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, stante l'omessa notifica dell'atto prodromico da parte dell'ente creditore, Regione Campania, e conseguentemente la decadenza e la prescrizione del credito.
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero la resistente Regione Campania, omettendo di costituirsi, e l'Agenzia delle Entrate IO, non hanno dimostrato l'avvenuta esatta notifica di un atto presupposto, ossia dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che potendo in questa sede essere fatti valere vizi dell'atto presupposto nel caso in cui non risulti notificato, non essendovi, nella fattispecie la prova della sussistenza di un ulteriore valido atto interruttivo della prescrizione triennale rispetto a quello in questa sede impugnato, deve ritenersi violato il principio di sequenza degli atti, nonché maturato il termine di prescrizione triennale relativo alla tassa auto dell'anno 2020. In particolare, come statuito dalle Sezioni Unite della S.C., “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione,
a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25-07-2007,
n. 16412).
Fondata è altresì, come anticipato, la principale questione dedotta dalla ricorrente circa il decorso del termine di prescrizione triennale in merito alla tassa auto 2020 oggetto della cartella impugnata, atteso che, in mancanza della prova della notifica di atti interruttivi prodromici, è maturata la prescrizione.
Il ricorso va, dunque, accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€ 150,00 oltre accessori di legge e contributo unificato con attribuzione al difensore anticipatario.