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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/09/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3152/2024 R.G. sul ricorso depositato il 19/06/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Michele Malavenda) Parte_1 nei confronti di ( difeso Controparte_1 da avv. Ettore Triolo) viste le note scritte delle parti,
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Annullare l'ordinanza-ingiunzione OI-001439373 poiché illegittima per tutte i motivi indicati nella narrativa che precede.
2. In ogni caso, dichiarare non dovute le somme ingiunte per inesistenza della violazione contestata.
3. Ancora, dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981, nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L.
689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede.
Parte ricorrente deduceva che:
non sussisteva la violazione amministrativa per insussistenza della condotta omissiva contestata;
la illegittimita' dell'ordinanza-ingiunzione per violazione degli art. 14 e 18 della legge n. 689/1981;
La non debenza delle somme ingiunte per intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 comma 6 l. 689/1981 – decadenza;
1 prescrizione;
illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per vizio di motivazione – violazione artt.
14 e 18 legge 689/1981 .
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
L'opposizione è tempestiva perché entro i 30 giorni dalla notifica della ordinanza impugnata .
INSUSSISTENZA DEL FATTO E DELLA VIOLAZIONE
In ordine a tale motivo parte ricorrente nega la violazione . CP_ L' non prova la debenza della contribuzione , non depositando accertamenti d'ufficio né le denunce contributive .
Il motivo va dunque accolto.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della
Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 21.11.2018 per inadempienze che sarebbero scadute nel 2017
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
2 IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria 23.9.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Annullare l'ordinanza-ingiunzione OI-001439373 poiché illegittima per tutte i motivi indicati nella narrativa che precede.
2. In ogni caso, dichiarare non dovute le somme ingiunte per inesistenza della violazione contestata.
3. Ancora, dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981, nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L.
689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede.
Parte ricorrente deduceva che:
non sussisteva la violazione amministrativa per insussistenza della condotta omissiva contestata;
la illegittimita' dell'ordinanza-ingiunzione per violazione degli art. 14 e 18 della legge n. 689/1981;
La non debenza delle somme ingiunte per intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 comma 6 l. 689/1981 – decadenza;
1 prescrizione;
illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per vizio di motivazione – violazione artt.
14 e 18 legge 689/1981 .
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
L'opposizione è tempestiva perché entro i 30 giorni dalla notifica della ordinanza impugnata .
INSUSSISTENZA DEL FATTO E DELLA VIOLAZIONE
In ordine a tale motivo parte ricorrente nega la violazione . CP_ L' non prova la debenza della contribuzione , non depositando accertamenti d'ufficio né le denunce contributive .
Il motivo va dunque accolto.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della
Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 21.11.2018 per inadempienze che sarebbero scadute nel 2017
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
2 IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria 23.9.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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