Art. 70.
Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono stabilite, per l'anno finanziario 1979, in lire 113.715 milioni ed in lire 585.611.519.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 .
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera b), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1978.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1979, dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437; 6 giugno 1974, n. 317; 1 marzo 1975, n. 47; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 16 ottobre 1975, n. 493; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352; 1 luglio 1977, numero 403 .
Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono stabilite, per l'anno finanziario 1979, in lire 113.715 milioni ed in lire 585.611.519.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 .
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera b), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1978.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1979, dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437; 6 giugno 1974, n. 317; 1 marzo 1975, n. 47; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 16 ottobre 1975, n. 493; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352; 1 luglio 1977, numero 403 .