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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/10/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 1380/2023
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1380/2023 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 492/2023 del Tribunale di Grosseto e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Jacopo di Marco, del Foro di Firenze, e dall'Avv. Andrea
Formiconi del Foro di Grosseto, con domicilio pec.
; Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Boccioletti, del foro di
Bologna, con domicilio pec. Email_3
1 APPELLATA-
appellante incidentale
All'udienza del 06.05.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per < Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, richiamata Pt_1
espressa- mente ogni domanda, eccezione, deduzione ed istanza formulata nel
procedimento di primo grado da aversi qui come integralmente e formalmente ritrascritta,
e conseguentemente ritualmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., previa riforma
della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 492/2023 del 25 maggio 2023, pubblicata il
26 maggio 2023 nella causa civile iscritta al n. 2570/2017 R.G., notificata in data 8
giugno 2023 e in accoglimento dei motivi di appello di cui in narrativa rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla , - C.F.: Controparte_2
, e P.IVA in persona del legale rappresentante, perché P.IVA_1 P.IVA_2
infondata in fatto e diritto e non provata, e per l'effetto dare conferma e dichiarare
definitivamente efficace il decreto ingiuntivo n. 720/2017, R.G. 1796/2017; b) in ogni
caso condannare la al pagamento della somma di € Controparte_2
38.814,69, portata dallo stesso decreto ingiuntivo opposto, il tutto oltre interessi moratori
ex D. Lgs. 231/2002, salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con
condanna della alle spese e competenze di entrambi i gradi Controparte_2
ed alla restituzione dell'importo di € 10.081,17 provvisoriamente corrisposto dalla
[...]
a titolo di rimborso delle spese legali disposto dal Tribunale (doc. A-A.
1-A.2), oltre Pt_1
interessi e rivalutazione dal 31/10/2023 al saldo>>.
Per : < Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_2
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa - in via principale rigettare l'appello proposto
da avverso la sentenza n. 492/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto, ed ogni Pt_1
domanda ed eccezione con lo stesso proposta nei confronti della Controparte_3
[...
[...] , stante l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto
[...]
di tutti i motivi di censura, come ampiamente esposto in atti, e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza stessa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento dei motivi d'appello proposti da accogliere le domande e le eccezioni Pt_1
ivi incluse le istanze istruttorie agli atti formulate in primo grado e riproposte ex art. 346
c.p.c. nella presente comparsa: - in via preliminare: o accertare e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva della e per CP_2
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: o accertare e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per errata quantificazione del quantum e per l'effetto,
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
o accertare e dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e per
la non debenza delle somme e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via
istruttoria: o ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che in data 2/1/2017
ore 20.28 inviava al Rup dott. la pec che le viene mostrata (doc. 13 fasc. Persona_1
I grado;
2) Vero che la richiesta di pagamento diretto che le viene mostrata CP_2
(doc. 4 fasc. I grado , formulata in data 19/12/2016 da a favore di Pt_1 CP_4
è relativa a lavori che risultano saldati a con la chiusura del conto Pt_1 CP_4
finale corrispondente al 100% delle opere in appalto;
3) Vero che lei ha negato
l'autorizzazione al pagamento appena citato perché con esso sarebbero stati pagati lavori
già saldati a 4) Vero che dal documento che le viene mostrato (doc. 12 fasc. I CP_4
grado SAL 11, estratto Stato finale dei lavori) emerge che è stato pagato a CP_2
il 100% dell'importo dei lavori previsti, compreso il 100% dei lavori per gli CP_4
impianti elettrici eseguiti dalla di cui alle fatture di quest'ultima n. 51 del 18/3/15 Pt_1
e n. 165 del 31/7/2016 richiamate nella richiesta di pagamento diretto di del CP_4
19/12/2016 (doc. 4 fasc. I grado . Si indica come teste su tutti i capitoli il Direttore Pt_1
dei Lavori per cui è causa Architetto residente in [...] anche Testimone_1
3 a prova contraria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre
15% di spese generali, CPA e IVA. Con ogni più ampia riserva>>.
I FATTI DI CAUSA
La decideva di ampliare la residenza per Controparte_2
anziani di cui era titolare, e a tal scopo avviava una procedura ad evidenza pubblica. All'esito della stessa risultava vincitrice l'impresa con CP_4
cui in data 18.01.2012 veniva stipulato il relativo “contratto di appalto dei lavori di ampliamento della residenza protetta” seguente l'aggiudicazione, per l'importo di €
1.731.526,62. Il contratto consentiva all'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 13,
la facoltà di subappaltare, previa autorizzazione della e nel rispetto CP_2
delle norme di legge vigenti.
Successivamente all'inizio dei lavori, viste le difficoltà riscontrate dall'appaltatrice nell'esecuzione dell'opera, veniva stipulato tra quest'ultima e la un accordo bonario che prevedeva la corresponsione diretta ai CP_2
subappaltatori e ai cottimisti, da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, dell'importo loro dovuto per le prestazioni svolte.
Perciò in data 27.01.2014 stipulava un contratto di subappalto CP_4
con per la realizzazione dei lavori impiantistici e elettrici nel cantiere in Pt_1
questione. In quel contratto era previsto che i pagamenti delle commesse effettuate dalla subappaltatrice sarebbero stati corrisposti mediante pagamento diretto della Stazione appaltante.
Per rendere efficace il contratto concluso tra l'affidataria e la subappaltatrice, il 26.02.14 la adottava apposito atto di CP_2
autorizzazione al subappalto, ribadendo che l'autorizzazione contemplava il pagamento diretto degli importi vantati dal subappaltatore ai sensi dell'art. 118,
comma 3, D.Lgs. 163/2006.
4 La società agiva in via monitoria per ottenere la condanna della Pt_1
al pagamento di due fatture: n. 51/2015 e 165/2016, e il Tribunale di CP_2
Grosseto emetteva il decreto ingiuntivo n. 720/2017 condannando la CP_2
al pagamento di € 38.814,69 in favore della subappaltatrice. La CP_2
presentava opposizione, e in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva essendo estranea ai rapporti negoziali che legavano
Pa l'affidataria alla , non essendo tenuta al pagamento diretto in favore dell'opposta. Contestava altresì la divergenza tra la somma azionata in via monitoria e le fatture allegate al ricorso, pur ribadendo che nulla era dovuto per la fattura n. 51/2015, il cui importo era già stato pienamente corrisposto all'affidataria, e che la fattura n. 165/2015 era carente dei requisiti normativamente e contrattualmente prescritti per il pagamento al subappaltatore.
L'opposta si costituiva per chiedere il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto, ritenendo che la era tenuta al CP_2
pagamento diretto in favore dei subappaltatori.
Rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla
Pa
sul presupposto che la non aveva agito in forza del contratto di CP_2
subappalto, ma dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, per cui il contraddittore non poteva che essere individuato nella stazione appaltante (i.e. la , CP_2
accoglieva l'opposizione. Il primo giudice ricostruiva la disposizione normativa in questione nel senso che appaltante può provvedere al pagamento diretto se previsto dal bando di gara, in alternativa alla sospensione dei pagamenti all'affidatario qualora questo non dimostri il regolare adempimento in favore del subappaltatore, ovvero in situazioni di crisi di liquidità dell'appaltatore. La
prima ipotesi, secondo l'argomentare del primo giudice, non ricorreva nel caso
5 sottoposto a giudizio, e ad ogni modo la legge contemplava una facoltà e non un obbligo per la stazione appaltante.
Pertanto, così statuiva: “Il Tribunale di Grosseto, definitivamente
pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1)
accoglie l'opposizione per le ragioni di parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto
ingiuntivo n. 720/2017 (RG: 1796/2017), emesso dal Tribunale di Grosseto il 28.07.2017;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese legali, che liquida in € 286,00 per
esborsi ed € 6.713,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per
legge”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto proponeva appello, con atto
Parte di citazione del 05.07.2023, notificato il 05.07.2023 e depositato il 05.07.2023,
formulando le seguenti censure.
[...]
Con il primo motivo lamentava l'errata interpretazione ed applicazione dell'art.118, comma 3, D.Lgs. 163/2006; l'omesso (o comunque errato) esame dei documenti, l'errato rilievo d'ufficio (art. 112 cod. proc. civ.); l'omesso rilievo di circostanze decisive dimostrate e la conseguente errata ricostruzione del fatto ed errata motivazione, nonché errata qualificazione giuridica del rapporto.
L'appellante contestava la ricostruzione normativa operata dal primo giudice, ritenendo che sebbene l'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2016 ponesse una facoltà alla stazione appaltante circa il pagamento diretto in favore del subappaltatore, oppure la sua tutela attraverso la sospensione di pagamenti all'affidatario inadempiente nei suoi confronti, il Tribunale doveva valorizzare il caso concreto, in forza del quale la si era obbligata al pagamento CP_2
diretto attraverso il verbale di bonario accordo e poi con l'autorizzazione al subappalto. Né doveva soffermarsi sul fatto che il bando di gara non conteneva alcun riferimento al pagamento diretto, in quanto si trattava di una eccezione mai sollevata dalla e pertanto qualsiasi determinazione del giudice al CP_2
6 riguardo si poneva in contrasto con l'art. 112 cod. proc. civ. Tanto più che la non menzione nel bando, a dire dell'appellante, non precludeva una successiva integrazione ad opera del contratto di appalto o sue modifiche, come era avvenuto nel caso sottoposto a giudizio. L'appellante concludeva che, stante l'obbligazione assunta contrattualmente dalla di provvedere al CP_2
Pa pagamento diretto in favore dei subappaltatori, la poteva agire direttamente nei confronti della stazione appaltante.
Con il secondo motivo di appello si doleva per l'omesso o comunque errato esame dei documenti e l'omesso rilievo di circostanze decisive già
dimostrate con conseguente errata ricostruzione del fatto, errata motivazione ed errata qualificazione giuridica del rapporto.
La stazione appaltante non si era limitata a concedere l'autorizzazione al subappalto, ma nello stesso documento si era impegnata al pagamento diretto del subappaltatore, come già in precedenza nell'accordo modificativo del contratto di appalto. Argomentava l'appellante che ciò configurava una delegazione di debito, e non una semplice delegazione di pagamento, con la
Pa conseguenza che la disponeva di un'azione diretta nei confronti della
CP_2
Ribadiva che il quantum, questione assorbita dalla pronuncia di primo grado, era pienamente documentato, afferendo le somme richieste al SAL 7 della
2G, e al SAL 11 se si guarda a quelli intercorrenti tra la e CP_2 CP_4
Il credito era doppiamente certificato, sia nei SAL tra e CP_2 CP_4
Pa sia nei SAL tra e . CP_4
Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'appello, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
7 Si costituiva in giudizio la e rimarcava che l'autorizzazione CP_2
concessa dalla stazione appaltante non instaurava un rapporto diretto tra il committente e il subappaltatore, dovendosi perciò stesso escludere qualsiasi azione diretta tra il subappaltatore e il committente, in ragione dell'autonomia del contratto di subappalto rispetto a quello di appalto. Pertanto, riproponeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo estranea al rapporto contrattuale tra affidatario e subappaltatore.
Sul quantum, invece, contestava la cifra del decreto ingiuntivo pari ad €
38.814,69, poiché le fatture su cui si basava avrebbero dovuto indurre il giudicante ad ingiungere la somma di € 37.056,83. Proseguiva sostenendo che in merito alla fattura n. 51/2015 la ne aveva richiesto il pagamento per CP_4
€ 15.500,00, cifra riportata in tutti i certificati di pagamento, e così corrisposta, e
Pa che la nelle comunicazioni con la Fondazione del 14.01.2016 e del 24.03.2016
aveva dichiarato che tutti i SAL precedenti, tra cui quello oggetto della fattura n.
51, erano stati saldati. Con riferimento, invece, alla fattura n. 165/2016, questa difettava dei requisiti richiesti legislativamente e contrattualmente, in particolare il certificato di pagamento.
Tanto più che con il SAL 11 tra l'affidataria e la committente erano stati conclusi i pagamenti dovuti all'appaltatrice, ivi compresi quelli per gli impianti elettrici.
Perciò concludeva per il rigetto dell'appello.
All'esito della prima udienza venivano rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e la causa era rinviata all'udienza di rimessione in decisione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 06.05.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa era rimessa alla decisione del Collegio tabellarmente costituito previa
8 assegnazione dei termini ex art. 352 cod. proc. civ. per la precisazione delle conclusioni e le memorie conclusionali e di replica.
Le parti ripercorrevano nelle proprie comparse le difese già svolte. La
sottolineava che lo strumento del pagamento diretto in favore del CP_2
subappaltatore è ammissibile solo nel caso in cui l'impresa appaltatrice sia in
bonis, richiamando giurisprudenza di legittimità a suffragio di tale tesi. Al che l'appellante replicava contestando la novità dell'eccezione, proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale di appello, argomentando che precondizione affinché possa ricorrere l'ipotesi riferita dall'appellata è che il contratto di appalto sia pendente, quando invece quello oggetto di causa si era concluso con la fine dei lavori nel 2014.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Assume l'appellante che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che, nel caso di specie, la stazione appaltante non si fosse impegnata a provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, dal momento che nessuna previsione in tal senso era contenuta nel bando di gara, e neppure nel contratto di appalto. In particolare, la censura mossa dall'appellante avverso la sentenza di primo grado si concentrava sul rilievo che il verbale di accordo bonario tra la committente e l'appaltatrice, nonché il provvedimento di autorizzazione al subappalto, prevedevano il pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006. Perciò il Tribunale
non aveva considerato che con quei due atti non solo era stato integrato il contratto di appalto, ma si era stipulata una delegazione di debito, con cui la delegava la stazione appaltante ad effettuare i pagamenti dovuti in CP_4
favore della subappaltatrice Pt_1
La questione che è quindi devoluta a questa Corte con i due motivi di appello, di cui il secondo può essere considerato un mero sviluppo del primo, e
9 per questo saranno esaminati congiuntamente, attiene a rilievi interpretativi della legge (l'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006) e del contratto (verbale di bonario accordo e atto di autorizzazione al subappalto).
Rispetto a tali motivi il giudice esercita pienamente i propri poteri ermeneutici, nei limiti di quanto chiesto dalle parti e di quanto da loro allegato limitatamente all'interpretazione dei contratti. Per cui non si prospettano preclusioni o decadenze in cui sarebbe incorsa l'appellante, stante che la ricostruzione in termini di delegazione di debito o di pagamento attiene alla qualificazione del negozio giuridico.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ritiene questa Corte
che sia consentito alla stazione appaltante, nel silenzio del bando di gara, di provvedere, successivamente all'espletamento della procedura di aggiudicazione, e anche in fase di esecuzione del contratto di appalto, ad integrare il contratto con la previsione del pagamento diretto ai subappaltatori ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006. Non si tratta, infatti, di una modifica sostanziale, poiché la scelta di una o dell'altra modalità di pagamento non è atta ad alterare l'assetto negoziale definito con l'aggiudicazione, determinando solo un aggravio procedimentale per la parte appaltante, che è comunque consonante rispetto alla legislazione in materia di appalti pubblici. Detta disciplina incentiva il subappalto come strumento per l'accesso delle piccole imprese alle gare ad evidenza pubblica, con particolare favore per il pagamento diretto [art. 13,
comma 2, lett. A), L. 180/2011]. Quindi, con l'accordo di tutte le parti contraenti,
e nel rispetto delle condizioni disposte dall'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006,
può essere introdotta tale modalità di pagamento per i subappaltatori, come è
successo nella vicenda sottoposta alla cognizione di questa Corte.
Cionondimeno la conclusione di un contratto di subappalto, previa autorizzazione della committenza e con l'impegno della stessa a provvedere al
10 pagamento diretto, non fa comunque sorgere un rapporto giuridico tra stazione appaltante e subappaltatore. È un principio consolidato quello asserito dal giudice di legittimità per cui “il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di
un'opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale
e che, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa
del Codice Civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la
conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi,
le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere
pubbliche”. Sicché, “l'assenso al subappalto del committente non implica l'automatica ed
immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo
contratto, essendo l'autorizzazione al subappalto volta solo a consentire all'appaltatore di
soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e
dell'interesse pubblico perseguito, senza costituire un nuovo e diverso rapporto tra
committente e subappaltatore” (Cassazione civile, Sez. I, 19.03.2024, n. 7323; v.
altresì Cass. 240/2025).
Non solo, il credito al pagamento che il subappaltatore vanta nei confronti dell'affidatario è distinto rispetto a quello che l'affidatario vanta nei confronti del committente, e per mezzo del quale il subappaltatore vedrà soddisfatto il proprio. Tant'è vero che, per giurisprudenza costante, il meccanismo delineato dall'articolo 118, 3° comma, D.Lgs. 163/2006, sia riguardo alla sospensione dei pagamenti, sia riguardo al pagamento diretto dei subappaltatori, è da riferirsi solo ad un rapporto di appalto in corso con un'impresa in bonis, non essendo applicabile al ricorrere di una dichiarazione di fallimento che produce lo scioglimento del contratto di appalto. In quel caso il “corrispettivo delle prestazioni
eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto è dovuto dalla stazione appaltante
al curatore fallimentare dell'appaltatore, mentre il subappaltatore deve essere considerato
un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare del rispetto della par
11 condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo
vantaggio l'istituto della prededuzione” (Cassazione civile, Sez. I, 27.07.2022, n.
23447).
Alla luce di tali principi, ritiene questa Corte che i due motivi di appello vadano respinti.
E ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo perché, come sopra anticipato, l'intervenuto fallimento della società affidataria preclude alla stazione appaltante la possibilità di procedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, essendo ormai venuto meno il regolamento negoziale (contratto di appalto, accordo integrativo ed atto di autorizzazione al subappalto) in base al quale poteva avere luogo il pagamento diretto in favore dell'appaltatore,
presupponendo l'applicabilità della disciplina dell'art. 118 del richiamato d.lgs.
n. 163/2006 che il rapporto di appalto sia ancora in essere nei confronti dell'impresa affidataria in bonis (Cass. Sez. U. 5685/2020; Cass. 12810/2023; Cass.
23522/2022; Cass. 23447/2022; Cass. 24472/2021). Né tali conclusioni sono precluse dalla circostanza che, sebbene il fallimento sia intervenuto nel 2019 (e quindi durante il giudizio di primo grado) la relativa eccezione non è stata tempestivamente sollevata dalla trattandosi di eccezione in senso CP_2
lato, rilevabile anche d'ufficio ed inerente ad un elemento di fatto sopravvenuto in corso di causa, che, nel caso di specie, è stato dedotto già in primo grado (v.
comparsa conclusionale della stessa 2 con allegata la domanda di CP_5
insinuazione al passivo e il provvedimento di rigetto del giudice delegato),
allegato dalla anche nell'atto di appello (v. pag. 12 della citazione) ed CP_2
ulteriormente illustrato dalle parti con le memorie conclusive in questo grado del processo.
In secondo luogo, perché, anche volendo ritenere che tale preclusione non operi nonostante il sopravvenuto fallimento dell'impresa affidataria, nondimeno
12 la pretesa di pagamento fatta valere da non può trovare accoglimento non Pt_1
avendo quest'ultima offerto una prova adeguata del proprio residuo credito e della sua esigibilità nei confronti della CP_2
Le due fatture di cui si chiede il pagamento sono costituite dalla fattura n.
51/2015 e dalla fattura n. 165/2016.
Con riguardo alla fattura n. 51/2015, relativa al 4° SAL del contratto di subappalto (rientrante nell'8° SAL del contratto di appalto), assume che Pt_1
era stato versato un acconto di € 15.500 per cui residuava un credito del subappaltatore di € 14.500. Sostiene, invece, la che il pagamento di € CP_2
15.500 non costituiva affatto un acconto ma rappresentava il totale dovuto in base
Part al in questione.
La tesi difensiva della è fondata, come comprovato dalla CP_2
corrispondenza intercorsa tra le parti e in particolare dalla p.e.c. del 20.10.2015
con la quale la società affidataria chiedeva alla il pagamento diretto CP_2
in favore dell'appaltatore ai sensi dell'art. 118 comma 3 d.lgs. n. 163/2006 alla quale era allegato il certificato di pagamento n. 4/2015 del 29.9.2015 di € 15.500,
senza menzionare il fatto che tale pagamento era da reputarsi quale acconto sul
4° stato di avanzamento dei lavori affidati a Pt_1
Ciò trova ulteriore riscontro nella p.e.c. inviata da alla Pt_1 CP_2
il giorno 14 gennaio 2016 nella quale si dichiara che: <dal I° al 8° SAL (ns. 1° - II°
- III° - IV°) tutti i lavori da noi eseguiti sono stati regolarmente incassati>>.
Tenuto altresì conto della genericità della fattura n. 51/2015 [del seguente tenore: <si rimette fattura per lavori di realizzazione impianti elettrici residenza
protetta per anziani di via Cellini : acconto IV° SAL € Controparte_2
30.000 pagato acconto € 15.500 il 5.11.2015>>] ed in assenza di ulteriori elementi di valutazione da cui poter desumere che, rispetto al 4° Sal del contratto di subappalto fossero rimaste lavorazioni non comprese nell'importo di € 15.500 già
13 liquidato dalla deve negarsi che 2 abbia dato una prova CP_2 CP_5
adeguata del credito portato dalla fattura n. 51/2015 del 18.3.2015, anche perché
contraddetto dal tenore letterale della p.e.c. del 16 gennaio 2016 di cui si è dato atto, attestante che tutti i lavori sino a quel momento svolti in relazione al 4° Sal
del contratto di subappalto (8° Sal del contratto principale) erano stati regolarmente pagati.
Ulteriore riscontro del fatto che i lavori relativi al 4° Sal del subappalto siano stati interamente saldati dalla può ravvisarsi anche nel fatto CP_2
che la stessa affidataria nei successivi certificati di pagamento emessi CP_4
ha sempre quantificato l'importo dovuto a per le lavorazioni inerenti al 4° Pt_1
Sal del subappalto (rientranti nell'8° Sal del rapporto principale) come pari ad €
15.500 che è stato pacificamente già riscosso dalla società appellante (v. ad es.
certificato di pagamento n. 6 del 30.12.2015 relativo al 6° Sal del subappalto).
Analoghe considerazioni valgono anche per la fattura n. 165/2016 del
31.7.2016 con la quale ha richiesto il pagamento <per lavori di realizzazione Pt_1
impianti elettrici residenza protetta per anziani di via Cellini Controparte_2
. VII° € 22.556,83>>. Oltre al contenuto generico della fattura, da
[...] Pt_2
cui non può desumersi la tipologia dei lavori di cui si chiede il pagamento, vi è
da rilevare che la stessa non risulta preceduta da alcun certificato di pagamento previamente comunicato alla che possa giustificarla, considerato CP_2
altresì che il certificato di pagamento relativo al 7° Sal del contratto di subappalto emesso da il 28.6.2016 in favore di riguardava una somma CP_4 Pt_1
diversa e non risulta, comunque, previamente comunicato alla CP_2
Vi è inoltre da osservare che non è controverso in atti che tutti i lavori appaltati sono stati regolarmente pagati dalla a come CP_2 CP_4
fatto rilevare dalla stessa senza tuttavia che l'appellante abbia precisato Pt_1
che l'invio della richiesta di pagamento diretto da essa inoltrata alla CP_2
14 del 7° Sal del contratto di subappalto avesse preceduto o fosse, invece, stata successiva al pagamento dei lavori già eseguito dalla a saldo dei CP_2
lavori appaltati, come, peraltro, è verosimile ritenere giacché il direttore dei lavori, nella missiva del 2.1.2017 dava espressamente atto che: <la richiesta di
Pa pagamento diretto a favore della del 5.8.2016 non mi risulta mai pervenuta. I lavori
di quali si chiede il pagamento diretto, che dalle fatture non si comprende quali siano, e
che ammonterebbero a € 37.056,83 e non a € 38.814,69, come indicato nella richiesta
dell' del 19.12.2016, a prescindere in quale SAL siano eventualmente CP_4
compresi, una fattura è addirittura del marzo 2015, con la chiusura del conto finale che
corrisponde al 100% delle opere in appalto, risultano comunque saldati. Il pagamento
richiesto non è pertanto autorizzato in quanto costituirebbe un pagamento alla 2G per
lavori già pagati all' . CP_4
Si rileva, inoltre, dagli atti che la prima richiesta di pagamento diretto effettuata da alla è datata 19.12.2016, quando ormai era CP_4 CP_2
già stato redatto il conto finale e chiusa la contabilità dei lavori.
Era pertanto precluso alla procedere al pagamento diretto dei CP_2
lavori in favore della subappaltatrice, non risultando rispettate le condizioni previste dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006, come richiamato in tutti gli atti negoziali invocati da posto che tale disposizione normativa attribuisce al Pt_1
subappaltatore la possibilità di richiedere il pagamento diretto al ricorrere di presupposti di fatto (quali la previa comunicazione da parte dell'affidataria del certificato di pagamento, corredato dal documento di regolarità contributiva e assicurativa), che nel caso di specie non risultano previamente trasmesse alla la quale ha legittimamente corrisposto alla società appaltatrice CP_2
l'ammontare dei lavori appaltati nella loro interezza, posto che tra la CP_2
e la subappaltatrice non intercorre un rapporto diretto, ma solo un'ipotesi Pt_1
15 legale di delegazione di pagamento, che nel caso di specie non risulta sia stata tempestivamente esercitata.
Ne consegue che l'appello va respinto.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del grado sono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi. È esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
Le ulteriori questioni, anche preliminari, sollevate dalle parti possono reputarsi assorbite.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da on atto di citazione del 05.07.2023, Pt_1
notificato il 05.07.2023 e depositato il 05.07.2023 avverso la sentenza n. 492/2023
del Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al rimborso delle spese del grado in favore della Pt_1
liquidate in € 5.000,00 per compensi oltre spese Controparte_2
generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
Parte 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Firenze, 7.10.2025.
L'Estensore
RA MI
La Presidente
AN CO
16
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1380/2023 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 492/2023 del Tribunale di Grosseto e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Jacopo di Marco, del Foro di Firenze, e dall'Avv. Andrea
Formiconi del Foro di Grosseto, con domicilio pec.
; Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Boccioletti, del foro di
Bologna, con domicilio pec. Email_3
1 APPELLATA-
appellante incidentale
All'udienza del 06.05.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per < Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, richiamata Pt_1
espressa- mente ogni domanda, eccezione, deduzione ed istanza formulata nel
procedimento di primo grado da aversi qui come integralmente e formalmente ritrascritta,
e conseguentemente ritualmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., previa riforma
della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 492/2023 del 25 maggio 2023, pubblicata il
26 maggio 2023 nella causa civile iscritta al n. 2570/2017 R.G., notificata in data 8
giugno 2023 e in accoglimento dei motivi di appello di cui in narrativa rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla , - C.F.: Controparte_2
, e P.IVA in persona del legale rappresentante, perché P.IVA_1 P.IVA_2
infondata in fatto e diritto e non provata, e per l'effetto dare conferma e dichiarare
definitivamente efficace il decreto ingiuntivo n. 720/2017, R.G. 1796/2017; b) in ogni
caso condannare la al pagamento della somma di € Controparte_2
38.814,69, portata dallo stesso decreto ingiuntivo opposto, il tutto oltre interessi moratori
ex D. Lgs. 231/2002, salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con
condanna della alle spese e competenze di entrambi i gradi Controparte_2
ed alla restituzione dell'importo di € 10.081,17 provvisoriamente corrisposto dalla
[...]
a titolo di rimborso delle spese legali disposto dal Tribunale (doc. A-A.
1-A.2), oltre Pt_1
interessi e rivalutazione dal 31/10/2023 al saldo>>.
Per : < Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_2
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa - in via principale rigettare l'appello proposto
da avverso la sentenza n. 492/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto, ed ogni Pt_1
domanda ed eccezione con lo stesso proposta nei confronti della Controparte_3
[...
[...] , stante l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto
[...]
di tutti i motivi di censura, come ampiamente esposto in atti, e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza stessa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento dei motivi d'appello proposti da accogliere le domande e le eccezioni Pt_1
ivi incluse le istanze istruttorie agli atti formulate in primo grado e riproposte ex art. 346
c.p.c. nella presente comparsa: - in via preliminare: o accertare e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva della e per CP_2
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: o accertare e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per errata quantificazione del quantum e per l'effetto,
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
o accertare e dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e per
la non debenza delle somme e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via
istruttoria: o ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che in data 2/1/2017
ore 20.28 inviava al Rup dott. la pec che le viene mostrata (doc. 13 fasc. Persona_1
I grado;
2) Vero che la richiesta di pagamento diretto che le viene mostrata CP_2
(doc. 4 fasc. I grado , formulata in data 19/12/2016 da a favore di Pt_1 CP_4
è relativa a lavori che risultano saldati a con la chiusura del conto Pt_1 CP_4
finale corrispondente al 100% delle opere in appalto;
3) Vero che lei ha negato
l'autorizzazione al pagamento appena citato perché con esso sarebbero stati pagati lavori
già saldati a 4) Vero che dal documento che le viene mostrato (doc. 12 fasc. I CP_4
grado SAL 11, estratto Stato finale dei lavori) emerge che è stato pagato a CP_2
il 100% dell'importo dei lavori previsti, compreso il 100% dei lavori per gli CP_4
impianti elettrici eseguiti dalla di cui alle fatture di quest'ultima n. 51 del 18/3/15 Pt_1
e n. 165 del 31/7/2016 richiamate nella richiesta di pagamento diretto di del CP_4
19/12/2016 (doc. 4 fasc. I grado . Si indica come teste su tutti i capitoli il Direttore Pt_1
dei Lavori per cui è causa Architetto residente in [...] anche Testimone_1
3 a prova contraria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre
15% di spese generali, CPA e IVA. Con ogni più ampia riserva>>.
I FATTI DI CAUSA
La decideva di ampliare la residenza per Controparte_2
anziani di cui era titolare, e a tal scopo avviava una procedura ad evidenza pubblica. All'esito della stessa risultava vincitrice l'impresa con CP_4
cui in data 18.01.2012 veniva stipulato il relativo “contratto di appalto dei lavori di ampliamento della residenza protetta” seguente l'aggiudicazione, per l'importo di €
1.731.526,62. Il contratto consentiva all'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 13,
la facoltà di subappaltare, previa autorizzazione della e nel rispetto CP_2
delle norme di legge vigenti.
Successivamente all'inizio dei lavori, viste le difficoltà riscontrate dall'appaltatrice nell'esecuzione dell'opera, veniva stipulato tra quest'ultima e la un accordo bonario che prevedeva la corresponsione diretta ai CP_2
subappaltatori e ai cottimisti, da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, dell'importo loro dovuto per le prestazioni svolte.
Perciò in data 27.01.2014 stipulava un contratto di subappalto CP_4
con per la realizzazione dei lavori impiantistici e elettrici nel cantiere in Pt_1
questione. In quel contratto era previsto che i pagamenti delle commesse effettuate dalla subappaltatrice sarebbero stati corrisposti mediante pagamento diretto della Stazione appaltante.
Per rendere efficace il contratto concluso tra l'affidataria e la subappaltatrice, il 26.02.14 la adottava apposito atto di CP_2
autorizzazione al subappalto, ribadendo che l'autorizzazione contemplava il pagamento diretto degli importi vantati dal subappaltatore ai sensi dell'art. 118,
comma 3, D.Lgs. 163/2006.
4 La società agiva in via monitoria per ottenere la condanna della Pt_1
al pagamento di due fatture: n. 51/2015 e 165/2016, e il Tribunale di CP_2
Grosseto emetteva il decreto ingiuntivo n. 720/2017 condannando la CP_2
al pagamento di € 38.814,69 in favore della subappaltatrice. La CP_2
presentava opposizione, e in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva essendo estranea ai rapporti negoziali che legavano
Pa l'affidataria alla , non essendo tenuta al pagamento diretto in favore dell'opposta. Contestava altresì la divergenza tra la somma azionata in via monitoria e le fatture allegate al ricorso, pur ribadendo che nulla era dovuto per la fattura n. 51/2015, il cui importo era già stato pienamente corrisposto all'affidataria, e che la fattura n. 165/2015 era carente dei requisiti normativamente e contrattualmente prescritti per il pagamento al subappaltatore.
L'opposta si costituiva per chiedere il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto, ritenendo che la era tenuta al CP_2
pagamento diretto in favore dei subappaltatori.
Rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla
Pa
sul presupposto che la non aveva agito in forza del contratto di CP_2
subappalto, ma dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, per cui il contraddittore non poteva che essere individuato nella stazione appaltante (i.e. la , CP_2
accoglieva l'opposizione. Il primo giudice ricostruiva la disposizione normativa in questione nel senso che appaltante può provvedere al pagamento diretto se previsto dal bando di gara, in alternativa alla sospensione dei pagamenti all'affidatario qualora questo non dimostri il regolare adempimento in favore del subappaltatore, ovvero in situazioni di crisi di liquidità dell'appaltatore. La
prima ipotesi, secondo l'argomentare del primo giudice, non ricorreva nel caso
5 sottoposto a giudizio, e ad ogni modo la legge contemplava una facoltà e non un obbligo per la stazione appaltante.
Pertanto, così statuiva: “Il Tribunale di Grosseto, definitivamente
pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1)
accoglie l'opposizione per le ragioni di parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto
ingiuntivo n. 720/2017 (RG: 1796/2017), emesso dal Tribunale di Grosseto il 28.07.2017;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese legali, che liquida in € 286,00 per
esborsi ed € 6.713,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per
legge”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto proponeva appello, con atto
Parte di citazione del 05.07.2023, notificato il 05.07.2023 e depositato il 05.07.2023,
formulando le seguenti censure.
[...]
Con il primo motivo lamentava l'errata interpretazione ed applicazione dell'art.118, comma 3, D.Lgs. 163/2006; l'omesso (o comunque errato) esame dei documenti, l'errato rilievo d'ufficio (art. 112 cod. proc. civ.); l'omesso rilievo di circostanze decisive dimostrate e la conseguente errata ricostruzione del fatto ed errata motivazione, nonché errata qualificazione giuridica del rapporto.
L'appellante contestava la ricostruzione normativa operata dal primo giudice, ritenendo che sebbene l'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2016 ponesse una facoltà alla stazione appaltante circa il pagamento diretto in favore del subappaltatore, oppure la sua tutela attraverso la sospensione di pagamenti all'affidatario inadempiente nei suoi confronti, il Tribunale doveva valorizzare il caso concreto, in forza del quale la si era obbligata al pagamento CP_2
diretto attraverso il verbale di bonario accordo e poi con l'autorizzazione al subappalto. Né doveva soffermarsi sul fatto che il bando di gara non conteneva alcun riferimento al pagamento diretto, in quanto si trattava di una eccezione mai sollevata dalla e pertanto qualsiasi determinazione del giudice al CP_2
6 riguardo si poneva in contrasto con l'art. 112 cod. proc. civ. Tanto più che la non menzione nel bando, a dire dell'appellante, non precludeva una successiva integrazione ad opera del contratto di appalto o sue modifiche, come era avvenuto nel caso sottoposto a giudizio. L'appellante concludeva che, stante l'obbligazione assunta contrattualmente dalla di provvedere al CP_2
Pa pagamento diretto in favore dei subappaltatori, la poteva agire direttamente nei confronti della stazione appaltante.
Con il secondo motivo di appello si doleva per l'omesso o comunque errato esame dei documenti e l'omesso rilievo di circostanze decisive già
dimostrate con conseguente errata ricostruzione del fatto, errata motivazione ed errata qualificazione giuridica del rapporto.
La stazione appaltante non si era limitata a concedere l'autorizzazione al subappalto, ma nello stesso documento si era impegnata al pagamento diretto del subappaltatore, come già in precedenza nell'accordo modificativo del contratto di appalto. Argomentava l'appellante che ciò configurava una delegazione di debito, e non una semplice delegazione di pagamento, con la
Pa conseguenza che la disponeva di un'azione diretta nei confronti della
CP_2
Ribadiva che il quantum, questione assorbita dalla pronuncia di primo grado, era pienamente documentato, afferendo le somme richieste al SAL 7 della
2G, e al SAL 11 se si guarda a quelli intercorrenti tra la e CP_2 CP_4
Il credito era doppiamente certificato, sia nei SAL tra e CP_2 CP_4
Pa sia nei SAL tra e . CP_4
Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'appello, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
7 Si costituiva in giudizio la e rimarcava che l'autorizzazione CP_2
concessa dalla stazione appaltante non instaurava un rapporto diretto tra il committente e il subappaltatore, dovendosi perciò stesso escludere qualsiasi azione diretta tra il subappaltatore e il committente, in ragione dell'autonomia del contratto di subappalto rispetto a quello di appalto. Pertanto, riproponeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo estranea al rapporto contrattuale tra affidatario e subappaltatore.
Sul quantum, invece, contestava la cifra del decreto ingiuntivo pari ad €
38.814,69, poiché le fatture su cui si basava avrebbero dovuto indurre il giudicante ad ingiungere la somma di € 37.056,83. Proseguiva sostenendo che in merito alla fattura n. 51/2015 la ne aveva richiesto il pagamento per CP_4
€ 15.500,00, cifra riportata in tutti i certificati di pagamento, e così corrisposta, e
Pa che la nelle comunicazioni con la Fondazione del 14.01.2016 e del 24.03.2016
aveva dichiarato che tutti i SAL precedenti, tra cui quello oggetto della fattura n.
51, erano stati saldati. Con riferimento, invece, alla fattura n. 165/2016, questa difettava dei requisiti richiesti legislativamente e contrattualmente, in particolare il certificato di pagamento.
Tanto più che con il SAL 11 tra l'affidataria e la committente erano stati conclusi i pagamenti dovuti all'appaltatrice, ivi compresi quelli per gli impianti elettrici.
Perciò concludeva per il rigetto dell'appello.
All'esito della prima udienza venivano rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e la causa era rinviata all'udienza di rimessione in decisione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 06.05.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa era rimessa alla decisione del Collegio tabellarmente costituito previa
8 assegnazione dei termini ex art. 352 cod. proc. civ. per la precisazione delle conclusioni e le memorie conclusionali e di replica.
Le parti ripercorrevano nelle proprie comparse le difese già svolte. La
sottolineava che lo strumento del pagamento diretto in favore del CP_2
subappaltatore è ammissibile solo nel caso in cui l'impresa appaltatrice sia in
bonis, richiamando giurisprudenza di legittimità a suffragio di tale tesi. Al che l'appellante replicava contestando la novità dell'eccezione, proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale di appello, argomentando che precondizione affinché possa ricorrere l'ipotesi riferita dall'appellata è che il contratto di appalto sia pendente, quando invece quello oggetto di causa si era concluso con la fine dei lavori nel 2014.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Assume l'appellante che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che, nel caso di specie, la stazione appaltante non si fosse impegnata a provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, dal momento che nessuna previsione in tal senso era contenuta nel bando di gara, e neppure nel contratto di appalto. In particolare, la censura mossa dall'appellante avverso la sentenza di primo grado si concentrava sul rilievo che il verbale di accordo bonario tra la committente e l'appaltatrice, nonché il provvedimento di autorizzazione al subappalto, prevedevano il pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006. Perciò il Tribunale
non aveva considerato che con quei due atti non solo era stato integrato il contratto di appalto, ma si era stipulata una delegazione di debito, con cui la delegava la stazione appaltante ad effettuare i pagamenti dovuti in CP_4
favore della subappaltatrice Pt_1
La questione che è quindi devoluta a questa Corte con i due motivi di appello, di cui il secondo può essere considerato un mero sviluppo del primo, e
9 per questo saranno esaminati congiuntamente, attiene a rilievi interpretativi della legge (l'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006) e del contratto (verbale di bonario accordo e atto di autorizzazione al subappalto).
Rispetto a tali motivi il giudice esercita pienamente i propri poteri ermeneutici, nei limiti di quanto chiesto dalle parti e di quanto da loro allegato limitatamente all'interpretazione dei contratti. Per cui non si prospettano preclusioni o decadenze in cui sarebbe incorsa l'appellante, stante che la ricostruzione in termini di delegazione di debito o di pagamento attiene alla qualificazione del negozio giuridico.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ritiene questa Corte
che sia consentito alla stazione appaltante, nel silenzio del bando di gara, di provvedere, successivamente all'espletamento della procedura di aggiudicazione, e anche in fase di esecuzione del contratto di appalto, ad integrare il contratto con la previsione del pagamento diretto ai subappaltatori ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006. Non si tratta, infatti, di una modifica sostanziale, poiché la scelta di una o dell'altra modalità di pagamento non è atta ad alterare l'assetto negoziale definito con l'aggiudicazione, determinando solo un aggravio procedimentale per la parte appaltante, che è comunque consonante rispetto alla legislazione in materia di appalti pubblici. Detta disciplina incentiva il subappalto come strumento per l'accesso delle piccole imprese alle gare ad evidenza pubblica, con particolare favore per il pagamento diretto [art. 13,
comma 2, lett. A), L. 180/2011]. Quindi, con l'accordo di tutte le parti contraenti,
e nel rispetto delle condizioni disposte dall'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006,
può essere introdotta tale modalità di pagamento per i subappaltatori, come è
successo nella vicenda sottoposta alla cognizione di questa Corte.
Cionondimeno la conclusione di un contratto di subappalto, previa autorizzazione della committenza e con l'impegno della stessa a provvedere al
10 pagamento diretto, non fa comunque sorgere un rapporto giuridico tra stazione appaltante e subappaltatore. È un principio consolidato quello asserito dal giudice di legittimità per cui “il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di
un'opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale
e che, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa
del Codice Civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la
conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi,
le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere
pubbliche”. Sicché, “l'assenso al subappalto del committente non implica l'automatica ed
immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo
contratto, essendo l'autorizzazione al subappalto volta solo a consentire all'appaltatore di
soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e
dell'interesse pubblico perseguito, senza costituire un nuovo e diverso rapporto tra
committente e subappaltatore” (Cassazione civile, Sez. I, 19.03.2024, n. 7323; v.
altresì Cass. 240/2025).
Non solo, il credito al pagamento che il subappaltatore vanta nei confronti dell'affidatario è distinto rispetto a quello che l'affidatario vanta nei confronti del committente, e per mezzo del quale il subappaltatore vedrà soddisfatto il proprio. Tant'è vero che, per giurisprudenza costante, il meccanismo delineato dall'articolo 118, 3° comma, D.Lgs. 163/2006, sia riguardo alla sospensione dei pagamenti, sia riguardo al pagamento diretto dei subappaltatori, è da riferirsi solo ad un rapporto di appalto in corso con un'impresa in bonis, non essendo applicabile al ricorrere di una dichiarazione di fallimento che produce lo scioglimento del contratto di appalto. In quel caso il “corrispettivo delle prestazioni
eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto è dovuto dalla stazione appaltante
al curatore fallimentare dell'appaltatore, mentre il subappaltatore deve essere considerato
un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare del rispetto della par
11 condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo
vantaggio l'istituto della prededuzione” (Cassazione civile, Sez. I, 27.07.2022, n.
23447).
Alla luce di tali principi, ritiene questa Corte che i due motivi di appello vadano respinti.
E ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo perché, come sopra anticipato, l'intervenuto fallimento della società affidataria preclude alla stazione appaltante la possibilità di procedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, essendo ormai venuto meno il regolamento negoziale (contratto di appalto, accordo integrativo ed atto di autorizzazione al subappalto) in base al quale poteva avere luogo il pagamento diretto in favore dell'appaltatore,
presupponendo l'applicabilità della disciplina dell'art. 118 del richiamato d.lgs.
n. 163/2006 che il rapporto di appalto sia ancora in essere nei confronti dell'impresa affidataria in bonis (Cass. Sez. U. 5685/2020; Cass. 12810/2023; Cass.
23522/2022; Cass. 23447/2022; Cass. 24472/2021). Né tali conclusioni sono precluse dalla circostanza che, sebbene il fallimento sia intervenuto nel 2019 (e quindi durante il giudizio di primo grado) la relativa eccezione non è stata tempestivamente sollevata dalla trattandosi di eccezione in senso CP_2
lato, rilevabile anche d'ufficio ed inerente ad un elemento di fatto sopravvenuto in corso di causa, che, nel caso di specie, è stato dedotto già in primo grado (v.
comparsa conclusionale della stessa 2 con allegata la domanda di CP_5
insinuazione al passivo e il provvedimento di rigetto del giudice delegato),
allegato dalla anche nell'atto di appello (v. pag. 12 della citazione) ed CP_2
ulteriormente illustrato dalle parti con le memorie conclusive in questo grado del processo.
In secondo luogo, perché, anche volendo ritenere che tale preclusione non operi nonostante il sopravvenuto fallimento dell'impresa affidataria, nondimeno
12 la pretesa di pagamento fatta valere da non può trovare accoglimento non Pt_1
avendo quest'ultima offerto una prova adeguata del proprio residuo credito e della sua esigibilità nei confronti della CP_2
Le due fatture di cui si chiede il pagamento sono costituite dalla fattura n.
51/2015 e dalla fattura n. 165/2016.
Con riguardo alla fattura n. 51/2015, relativa al 4° SAL del contratto di subappalto (rientrante nell'8° SAL del contratto di appalto), assume che Pt_1
era stato versato un acconto di € 15.500 per cui residuava un credito del subappaltatore di € 14.500. Sostiene, invece, la che il pagamento di € CP_2
15.500 non costituiva affatto un acconto ma rappresentava il totale dovuto in base
Part al in questione.
La tesi difensiva della è fondata, come comprovato dalla CP_2
corrispondenza intercorsa tra le parti e in particolare dalla p.e.c. del 20.10.2015
con la quale la società affidataria chiedeva alla il pagamento diretto CP_2
in favore dell'appaltatore ai sensi dell'art. 118 comma 3 d.lgs. n. 163/2006 alla quale era allegato il certificato di pagamento n. 4/2015 del 29.9.2015 di € 15.500,
senza menzionare il fatto che tale pagamento era da reputarsi quale acconto sul
4° stato di avanzamento dei lavori affidati a Pt_1
Ciò trova ulteriore riscontro nella p.e.c. inviata da alla Pt_1 CP_2
il giorno 14 gennaio 2016 nella quale si dichiara che: <dal I° al 8° SAL (ns. 1° - II°
- III° - IV°) tutti i lavori da noi eseguiti sono stati regolarmente incassati>>.
Tenuto altresì conto della genericità della fattura n. 51/2015 [del seguente tenore: <si rimette fattura per lavori di realizzazione impianti elettrici residenza
protetta per anziani di via Cellini : acconto IV° SAL € Controparte_2
30.000 pagato acconto € 15.500 il 5.11.2015>>] ed in assenza di ulteriori elementi di valutazione da cui poter desumere che, rispetto al 4° Sal del contratto di subappalto fossero rimaste lavorazioni non comprese nell'importo di € 15.500 già
13 liquidato dalla deve negarsi che 2 abbia dato una prova CP_2 CP_5
adeguata del credito portato dalla fattura n. 51/2015 del 18.3.2015, anche perché
contraddetto dal tenore letterale della p.e.c. del 16 gennaio 2016 di cui si è dato atto, attestante che tutti i lavori sino a quel momento svolti in relazione al 4° Sal
del contratto di subappalto (8° Sal del contratto principale) erano stati regolarmente pagati.
Ulteriore riscontro del fatto che i lavori relativi al 4° Sal del subappalto siano stati interamente saldati dalla può ravvisarsi anche nel fatto CP_2
che la stessa affidataria nei successivi certificati di pagamento emessi CP_4
ha sempre quantificato l'importo dovuto a per le lavorazioni inerenti al 4° Pt_1
Sal del subappalto (rientranti nell'8° Sal del rapporto principale) come pari ad €
15.500 che è stato pacificamente già riscosso dalla società appellante (v. ad es.
certificato di pagamento n. 6 del 30.12.2015 relativo al 6° Sal del subappalto).
Analoghe considerazioni valgono anche per la fattura n. 165/2016 del
31.7.2016 con la quale ha richiesto il pagamento <per lavori di realizzazione Pt_1
impianti elettrici residenza protetta per anziani di via Cellini Controparte_2
. VII° € 22.556,83>>. Oltre al contenuto generico della fattura, da
[...] Pt_2
cui non può desumersi la tipologia dei lavori di cui si chiede il pagamento, vi è
da rilevare che la stessa non risulta preceduta da alcun certificato di pagamento previamente comunicato alla che possa giustificarla, considerato CP_2
altresì che il certificato di pagamento relativo al 7° Sal del contratto di subappalto emesso da il 28.6.2016 in favore di riguardava una somma CP_4 Pt_1
diversa e non risulta, comunque, previamente comunicato alla CP_2
Vi è inoltre da osservare che non è controverso in atti che tutti i lavori appaltati sono stati regolarmente pagati dalla a come CP_2 CP_4
fatto rilevare dalla stessa senza tuttavia che l'appellante abbia precisato Pt_1
che l'invio della richiesta di pagamento diretto da essa inoltrata alla CP_2
14 del 7° Sal del contratto di subappalto avesse preceduto o fosse, invece, stata successiva al pagamento dei lavori già eseguito dalla a saldo dei CP_2
lavori appaltati, come, peraltro, è verosimile ritenere giacché il direttore dei lavori, nella missiva del 2.1.2017 dava espressamente atto che: <la richiesta di
Pa pagamento diretto a favore della del 5.8.2016 non mi risulta mai pervenuta. I lavori
di quali si chiede il pagamento diretto, che dalle fatture non si comprende quali siano, e
che ammonterebbero a € 37.056,83 e non a € 38.814,69, come indicato nella richiesta
dell' del 19.12.2016, a prescindere in quale SAL siano eventualmente CP_4
compresi, una fattura è addirittura del marzo 2015, con la chiusura del conto finale che
corrisponde al 100% delle opere in appalto, risultano comunque saldati. Il pagamento
richiesto non è pertanto autorizzato in quanto costituirebbe un pagamento alla 2G per
lavori già pagati all' . CP_4
Si rileva, inoltre, dagli atti che la prima richiesta di pagamento diretto effettuata da alla è datata 19.12.2016, quando ormai era CP_4 CP_2
già stato redatto il conto finale e chiusa la contabilità dei lavori.
Era pertanto precluso alla procedere al pagamento diretto dei CP_2
lavori in favore della subappaltatrice, non risultando rispettate le condizioni previste dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006, come richiamato in tutti gli atti negoziali invocati da posto che tale disposizione normativa attribuisce al Pt_1
subappaltatore la possibilità di richiedere il pagamento diretto al ricorrere di presupposti di fatto (quali la previa comunicazione da parte dell'affidataria del certificato di pagamento, corredato dal documento di regolarità contributiva e assicurativa), che nel caso di specie non risultano previamente trasmesse alla la quale ha legittimamente corrisposto alla società appaltatrice CP_2
l'ammontare dei lavori appaltati nella loro interezza, posto che tra la CP_2
e la subappaltatrice non intercorre un rapporto diretto, ma solo un'ipotesi Pt_1
15 legale di delegazione di pagamento, che nel caso di specie non risulta sia stata tempestivamente esercitata.
Ne consegue che l'appello va respinto.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del grado sono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi. È esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
Le ulteriori questioni, anche preliminari, sollevate dalle parti possono reputarsi assorbite.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da on atto di citazione del 05.07.2023, Pt_1
notificato il 05.07.2023 e depositato il 05.07.2023 avverso la sentenza n. 492/2023
del Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al rimborso delle spese del grado in favore della Pt_1
liquidate in € 5.000,00 per compensi oltre spese Controparte_2
generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
Parte 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Firenze, 7.10.2025.
L'Estensore
RA MI
La Presidente
AN CO
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Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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