Art. 13. 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1989, in L. 4.223.000.000.000 - ivi compresa la residua quota dovuta per l'anno 1988 - in L. 4.201.000.000.000 per l'anno 1990 ed in L. 4.400.000.000.000 per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.