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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
LL GI UD, Presidente
NV NT, TO
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 162/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020010408239664000 CSSN 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020010408239664000 IRPEF-ALIQUOTE 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020050026942929000 IRPEG 1998 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020050026942929000 IRPEG 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020050026942929000 IRPEF-ALIQUOTE 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020050026942929000 IRPEF-ALIQUOTE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020050026942929000 IVA-ALIQUOTE 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020050026942929000 IVA-ALIQUOTE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070006999647000 IRPEG 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070006999647000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140015311902000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140038189187000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140042230849000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150005352486000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150033277861000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150033277962000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150051606444000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160005290104000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160005290104000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160031143692001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 , residente in [...], Indirizzo_1 , c.f. CF_Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1, per delega allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Savona, Indirizzo_2, ha impugnato la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter, dpr 602/73, n. 11028202400001885000 dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Torino, notificata il 21 marzo 2025, domandandone l'annullamento, unitamente alle cartelle di pagamento ivi indicate.
Notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Torino ed alla Camera di Commercio di Torino, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia, attribuito il numero di ruolo 162/2025, il ricorso è stato assegnato alla prima sezione.
Sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Torino che la Camera di Commercio di Torino si sono costituite in giudizio per domandare il rigetto del ricorso.
All'udienza del giorno 1 dicembre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare alla decisione sul merito del ricorso è la verifica se sia impugnabile avanti la giurisdizione tributaria la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter, dpr 602/73.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di contenzioso tributario l'elenco degli atti contenuto nell'art. 19, d. lgs. 546/92, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni di fatto e di diritto.
Ciò posto, non pare alla corte che la comunicazione dell'Ufficio circa l'erogazione del credito d'imposta del contribuente, con la contestuale proposta di compensazione con il debito iscritto a ruolo, rientri nella categoria degli atti per i quali la giurisprudenza ritiene possibile l'impugnazione, posto che non vengono esplicitate le ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale pretesa tributaria.
Per questi motivi
, il ricorso è inammissibile ai sensi del comma 3 del cit. art. 19..
Stante la soccombenza, il ricorrente è condannato a pagare le spese del giudizio a favore dell' Agenzia delle
Entrate-Riscossione di Torino e della Camera di Commercio di Torino, che si liquidano in via equitativa in euro 400,00, oltre accessori a favore di ciascuno dei due enti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente a rimborsare alle parti convenute le spese del giudizio, che si liquidano rispettivamente in complessivi euro 400,00, oltre Iva e CPA, in favore della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ed in complessivi euro
400,00 in favore dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
LL GI UD, Presidente
NV NT, TO
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 162/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020010408239664000 CSSN 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020010408239664000 IRPEF-ALIQUOTE 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020050026942929000 IRPEG 1998 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020050026942929000 IRPEG 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020050026942929000 IRPEF-ALIQUOTE 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020050026942929000 IRPEF-ALIQUOTE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020050026942929000 IVA-ALIQUOTE 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020050026942929000 IVA-ALIQUOTE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070006999647000 IRPEG 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070006999647000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140015311902000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140038189187000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140042230849000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150005352486000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150033277861000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150033277962000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150051606444000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160005290104000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160005290104000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160031143692001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 , residente in [...], Indirizzo_1 , c.f. CF_Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1, per delega allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Savona, Indirizzo_2, ha impugnato la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter, dpr 602/73, n. 11028202400001885000 dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Torino, notificata il 21 marzo 2025, domandandone l'annullamento, unitamente alle cartelle di pagamento ivi indicate.
Notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Torino ed alla Camera di Commercio di Torino, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia, attribuito il numero di ruolo 162/2025, il ricorso è stato assegnato alla prima sezione.
Sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Torino che la Camera di Commercio di Torino si sono costituite in giudizio per domandare il rigetto del ricorso.
All'udienza del giorno 1 dicembre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare alla decisione sul merito del ricorso è la verifica se sia impugnabile avanti la giurisdizione tributaria la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter, dpr 602/73.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di contenzioso tributario l'elenco degli atti contenuto nell'art. 19, d. lgs. 546/92, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni di fatto e di diritto.
Ciò posto, non pare alla corte che la comunicazione dell'Ufficio circa l'erogazione del credito d'imposta del contribuente, con la contestuale proposta di compensazione con il debito iscritto a ruolo, rientri nella categoria degli atti per i quali la giurisprudenza ritiene possibile l'impugnazione, posto che non vengono esplicitate le ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale pretesa tributaria.
Per questi motivi
, il ricorso è inammissibile ai sensi del comma 3 del cit. art. 19..
Stante la soccombenza, il ricorrente è condannato a pagare le spese del giudizio a favore dell' Agenzia delle
Entrate-Riscossione di Torino e della Camera di Commercio di Torino, che si liquidano in via equitativa in euro 400,00, oltre accessori a favore di ciascuno dei due enti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente a rimborsare alle parti convenute le spese del giudizio, che si liquidano rispettivamente in complessivi euro 400,00, oltre Iva e CPA, in favore della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ed in complessivi euro
400,00 in favore dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione.