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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/11/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1354/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1354/2020, promossa da:
(P.I. ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Stefano Pericoli e Parte_1 P.IVA_1
IA CA
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), quale titolare dell'omonima Ditta Controparte_1 C.F._1
(P.IVA: ), rapp.to e difeso dall'Avv. Marco UT P.IVA_2
CONVENUTO
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Davide Lera CP_2 C.F._2
ER AM
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
11.03.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché, a seguito di rimessione in termini delle parti con Ordinanza del 4.06.2025, come da scritti conclusionali da ultimo depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 08.07.2020, a convenuto Parte_1 in giudizio , per ivi sentir accertare e dichiarare l'inadempimento Controparte_1 contrattuale della ditta individuale rispetto al contratto sottoscritto in data Controparte_1
1.03.2013 tra e (quale dante causa dell'odierno convenuto), chiedendo Parte_1 CP_2 condannarsi il quale titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento della somma di € CP_1
75.595,52 a titolo di penale contrattuale o la diversa maggiore o minore somma accertata come dovuta e di giustizia e, comunque, a risarcire il danno conseguente all'inadempimento ex art.1223 e ss. c.c.
pagina 1 di 12 nella misura da accertarsi in corso di causa, oltre interessi decorrenti dalla domanda;
ha inoltre chiesto dichiararsi l'invalidità del lodo arbitrale emesso dall'Arbitro unico Avv. Emiliano Zucchelli e comunicato in data 7/7/2020, con il quale sarebbe stata, in relazione alla medesima vicenda negoziale, declinata la competenza arbitrale in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con condanna di
[...] al pagamento delle spese legali e arbitrali;
il tutto con vittoria di spese. Parte_1
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: (i) di aver concluso in data 02 marzo 2013, nell'ambito della propria attività di gestione di ECature per intrattenimento WP, un contratto con la ditta individuale della originaria validità quinquennale, poi rinnovatosi CP_2 tacitamente per analogo periodo sino al 01 marzo 2023; (ii) che a seguito di cessione di azienda del 29 maggio 2019, sarebbe subentrato alla ditta individuale nel Controparte_1 CP_2 contratto vigente tra quest'ultima e ex art. 2558 c.c. nonché per espressa Parte_1 pattuizione contrattuale contenuta nell'atto di cessione d'azienda; (iii) che Controparte_1 avrebbe inopinatamente imposto il ritiro degli EC alla così violando gli Parte_1 impegni assunti;
(iv) che avrebbe contestato il grave inadempimento in data 19 Parte_1 luglio 2019 e con successiva pec del 25 luglio 2019 avrebbe invitato il al rispetto degli accordi CP_1 contrattuali sotto pena di richiesta ed applicazione della penale contrattuale di €. 29,12 giornaliere per ogni macchina installata;
(v) che, perdurando l'inadempimento, in data 21 febbraio 2020
[...]
ai sensi della clausola n.22 del contratto relativo alla clausola arbitrale, avrebbe notificato Parte_1
a mezzo pec atto di accesso alla procedura arbitrale;
(vi) che la ditta si sarebbe Controparte_1 costituita in detta sede eccependo la nullità della clausola arbitrale, contestando nel merito la domanda e avanzando domanda di garanzia nei confronti di;
(vii) che anche CP_2 Parte_1 al fine di non dilatare i tempi, avrebbe aderito all'eccezione di nullità della clausola arbitrale;
(viii) che l'arbitro unico, con lodo del 07 luglio 2020, avrebbe declinato la propria competenza arbitrale in favore dell'Autorità Giudiziaria, condannando al pagamento delle spese legali ed arbitrali. (ix) Parte_1 di aver proposto il presente giudizio anche “in riassunzione” del procedimento arbitrale, al fine di sentir accogliere la propria domanda.
Con comparsa depositata in data 23.12.2020 si è costituito in giudizio Controparte_1
, chiedendo in via preliminare autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...] [...]
, per essere dalla stessa manlevato dall'eventuale pronuncia di condanna emessa nei propri CP_2 confronti;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto;
il tutto con vittoria di spese.
Ha in particolare sostenuto (i) l'inopponibilità al convenuto del contratto sottoscritto il 01 marzo 2013 tra la e la , in quanto avente carattere personale e come tale Parte_1 CP_2
pagina 2 di 12 intrasmissibile a seguito di cessione aziendale ex art. 2558 c.c.; (ii) la difformità tra il contratto menzionato nell'atto notarile di cessione d'azienda, sottoscritto dalla con la Concessionaria CP_2
Admiral Gaming Network s.r.l., rispetto a quello sottoscritto con il di cui il Controparte_3 convenuto ha dichiarato di non essere mai stato a conoscenza;
(iii) la nullità del contratto sottoscritto tra la e la , in quanto con oggetto illecito e/o giuridicamente impossibile Parte_1 CP_2
e comunque contrario a norma imperative;
(iv) la vessatorietà, ed in ogni caso l'eccessività, della clausola contrattuale che prevede il pagamento della penale azionata dalla parte attrice, contenuta nel contratto concluso nel 2013 tra e . Parte_1 CP_4
Ha concluso chiedendo respingersi ogni pretesa risarcitoria proposta dalla
Parte_1 nei confronti di riconoscendo ed accertando (i) che il convenuto non sarebbe Controparte_1 subentrato nel contratto sottoscritto in data 1.03.2013 tra e;
(ii) la
Parte_1 CP_2 nullità del contratto sottoscritto in data 1.03.2013 tra e (dante causa
Parte_1 CP_2 dell'odierno convenuto) o quantomeno della parte di tale contratto relativa agli obblighi previsti a carico dell'esercente ai punti a) e b) del contratto, e delle relative previsioni in caso di inadempimento;
in via subordinata, ha chiesto respingersi la pretesa risarcitoria proposta dalla nei
Parte_1 confronti di in quanto eccessiva e non provata, con eventuale riduzione nella Controparte_1 misura ritenuta di giustizia;
in ogni caso, ha chiesto dichiarare la terza chiamata tenuta a CP_2 manlevare il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole comunque derivante dall'accoglimento totale o parziale della domanda attorea;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 14.05.2021 si è costituita in giudizio
, contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo in via CP_2 preliminare l'improponibilità della domanda azionata a seguito della declaratoria di improcedibilità del giudizio arbitrale;
nel merito, ha chiesto respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, sostenendo, tra le altre cose, la vessatorietà delle clausole 10 e 14 del contratto intercorso tra e la;
ha inoltre sostenuto il carattere non personale del medesimo contratto e, Parte_1 CP_2 dunque, l'avvenuto subentro del nei relativi obblighi contrattuali a seguito della intercorsa CP_1 cessione d'azienda; ha anche sostenuto che, in ogni caso, di tale contratto sarebbe stato pienamente a conoscenza il convenuto, il quale avrebbe agito con mala fede nell'ambito dell'operazione di cessione di azienda, aggravando altresì il danno azionato da stante il tempo fatto inutilmente Parte_1 trascorrere per sua esclusiva colpa. In ipotesi, in caso di ritenuta responsabilità della terza chiamata, ha chiesto rideterminarsi la somma richiesta a titolo di penale tenendo conto della vessatorietà della clausola di cui all'art. 14 del richiamato contratto, nonché in virtù della natura del contratto e del valore economico dello stesso;
il tutto con vittoria di spese. pagina 3 di 12 All' udienza del 25.05.2021, ritenuta la necessità di una istruttoria non sommaria, il precedente Giudice
Istruttore ha disposto il mutamento del rito ed assegnato alle parti termine per il deposito di memorie istruttorie.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, dopodiché, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 11.03.2025 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di invalidità del lodo arbitrale emesso dall'Arbitro unico Avv. Emiliano Zucchelli e comunicato in data 7/7/2020, con il quale è stata, in relazione alla medesima vicenda negoziale, declinata la competenza arbitrale in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con condanna di al pagamento delle Parte_1 spese legali e arbitrali (cfr. doc. 18 parte attrice).
Sul punto si osserva che, a prescindere dalla fondatezza delle censure mosse al suddetto provvedimento, l'impugnazione del lodo arbitrale, che nella specie risulta essere un lodo “irrituale”, deve essere effettuata previa instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale posso essere fatti valere solo vizi che riguardano la manifestazione di volontà negoziale, come errore, violenza, dolo o incapacità, restando preclusa l'impugnazione per errori di diritto, sia nella valutazione delle prove sia nella decisione. Ciò in quanto, come noto, il lodo arbitrale irrituale, a differenza che nell'arbitrato rituale (il cui lodo ha gli stessi effetti di una sentenza di primo grado e può diventare titolo esecutivo) ha un'efficacia contrattuale e non integra titolo esecutivo.
Ciò posto, deve rilevarsi, innanzitutto, che il presente giudizio non risulta ritualmente promosso al fine di proporre impugnazione al suddetto lodo, atteso che ha ad oggetto, in via principale, una domanda da inadempimento contrattuale e di condanna del convenuto al pagamento di una somma a titolo di penale contrattuale;
esso involge quindi valutazioni che riguardano la validità di un contratto sottoscritto dalla società attrice con la ditta individuale , cui sarebbe subentrato CP_2 Controparte_1 ex art. 2558 c.c. a seguito di una operazione di cessione d'azienda.
Inoltre, la censura mossa al predetto non risulta, a ben vedere, nemmeno avere ad oggetto vizi che Pt_2 riguardano la manifestazione di volontà negoziale, come errore, violenza, dolo o incapacità, quanto piuttosto errori di diritto, in particolare in relazione alla decisione di porre a carico della Parte_1 il pagamento delle spese legali e arbitrali (cfr. doc. 18 parte attrice), pur a seguito di adesione
[...] all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte n quel giudizio. CP_1
pagina 4 di 12 Sul punto, va rilevato che, in ogni caso, come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, in tema di arbitrato irrituale, l'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza sollevata dall'altra non preclude al collegio arbitrale di pronunciarsi sulla propria competenza e di statuire sulle spese del procedimento, qualora la contestazione della competenza si fondi su circostanze attinenti alla causa petendi e la competenza arbitrale abbia carattere funzionale e inderogabile (cfr. Corte D'appello Di Brescia,
Sentenza n. 1205/2023 del 18-07-2023).
Peraltro, nel caso di specie, non sono emersi nel corso del giudizio elementi per ritenere che il lodo in commento presenti effettivamente vizi che riguardano la manifestazione di volontà negoziale, come errore, violenza, dolo o incapacità; né pare presentare evidenti errori di diritto, in particolare in relazione alla decisione di porre a carico della il pagamento delle spese legali e Parte_1 arbitrali. Va anche osservato che il ricorso introduttivo risulta depositato anche “in riassunzione” (cfr. conclusioni comparsa di risposta rispetto al giudizio arbitrale, evidentemente al Parte_1 fine di conservare degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda (da inadempimento contrattuale) originariamente proposta davanti a quest'ultimo.
Da tali considerazioni deriva che la relativa domanda va dichiarata inammissibile, con assorbimento di tutte le ulteriori domande ed eccezioni svolte dalle parti volte a far valere la nullità/invalidità del predetto lodo.
Sempre in via preliminare, va disattesa anche l'eccezione svolta dalla terza chiamata di improponibilità della domanda attorea, poiché azionata “a seguito della declaratoria di improcedibilità del giudizio arbitrale”, non essendosi in tal modo consumato il diritto della di azionare in Parte_1 giudizio il proprio presunto credito, nascente da una vicenda negoziale nella quale l'accertamento dei rapporti di dare ed avere tra le parti spetta, di regola, proprio all'autorità giudiziaria ordinaria.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta limitatamente a quanto di ragione.
In particolare, risulta documentato che la società nell'ambito della propria attività Parte_1 di gestione di ECature per intrattenimento (WP) (da installare presso bar, circoli ricreativi, etc.), ha stipulato, in data 2/3/2013, con la ditta individuale AB SO FA “ACCORDO
COMMERCIALE IN TRIPLICE COPIA DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA
INTRATTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA: ART. 110 COMMA 6/A ART. 110 COMMA CP_5
Con 7 TULPS;
ART.14 COMMA 5 DPR 640/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE, SU
AUTORIZZAZIONE DEI CONCESSIONATI DI RETE DI NUOVA ASSEGNAZIONE DA PARTE
DI relativo ad EC della originaria validità quinquennale, poi rinnovatosi tacitamente CP_7 per analogo periodo sino al 1/3/2023 (cfr. contratto sub doc. 1 . Parte_1
pagina 5 di 12 È altresì documentato che , titolare dell'omonima ditta individuale (P.I. Controparte_1
), ha stipulato con la ditta individuale atto di cessione di azienda del P.IVA_2 CP_2
29/5/2019 ai rogiti Notaio (rep.31456, racc.10339) (cfr. doc. 2) - Atto di Per_1 Parte_1 cessione di Azienda), prevedendo, al paragrafo “consistenza ed esclusioni”, “il subentro nei contratti aziendali in essere con fornitori e simili ed in particolare nel contratto relativo agli EC elettronici WP” (cfr. doc. 2 pag. 2). Parte_1
A fronte di tali vicende contrattuali, deve ritenersi che la ditta individuale UT GI BA sia subentrata nel contratto vigente tra e e che dunque fosse tenuta CP_2 Parte_1 dare regolare esecuzione al medesimo contratto.
Ciò sia in virtù del fenomeno successorio automatico regolato dalla generale disciplina di cui all'art.2558 c.c., secondo cui, “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”, sia in forza della esplicita pattuizione contrattuale contenuta nell'atto di cessione di azienda sopra citato del
29/5/2019, ove al paragrafo “consistenza ed esclusioni” espressamente è stato previsto “il subentro nei contratti aziendali in essere con fornitori e simili ed in particolare nel contratto relativo agli EC elettronici WP” (cfr. doc. 2 pag. 2). Parte_1
L'avvenuto subentro della ditta rispetto al contratto per cui si discute non risulta, peraltro, CP_1 esclusa in ragione del dedotto carattere “personale” del contratto, né in virtù della ritenuta nullità dello stesso.
In particolare, deve disattendersi innanzitutto l'eccezione di nullità sollevata dalla parte convenuta, sul presupposto che tale contratto avrebbe oggetto illecito e/o giuridicamente impossibile e comunque contrario a norma imperative, stante il divieto di rapporti contrattuali diretti tra l'NT (il titolare del locale pubblico) e il ST (colui che fornisce e gestisce gli EC WP) nella filiera del gioco tramite WP (Amusement With Prizes).
Tale divieto non è affatto previsto dalla normativa italiana, potendosi al contrario, disciplinare detti rapporti con comuni e specifici contratti, ampiamente utilizzati nella prassi commerciale.
La struttura della filiera del gioco tramite WP prevede, infatti, generalmente tre figure principali, ovvero (i) il Concessionario, quale soggetto che ha stipulato un contratto di concessione con l'
[...] per la gestione della rete telematica del gioco lecito;
(ii) il Controparte_8
ST, che si interfaccia con il concessionario tramite un contratto e che si occupa dell'installazione, manutenzione, raccolta degli incassi (importo residuo al netto delle vincite) e del riversamento delle somme al concessionario;
(iii) l'NT, ovvero il titolare dell'esercizio commerciale (bar, tabaccheria, sala giochi) in cui sono materialmente installati gli EC, il quale ospita le macchine pagina 6 di 12 ed ha un rapporto contrattuale con il gestore (o a volte direttamente con il concessionario) che regola, tra le altre cose, la ripartizione degli aggi (compensi).
La dedotta "impossibilità di rapporti diretti" non trova avallo nella normativa vigente, mentre la giurisprudenza ha in diverse occasioni confermato l'esistenza di un collegamento negoziale tra lo
Stato/ADM e il concessionario a monte, e i rapporti contrattuali (strumentali e accessori) che intercorrono a valle tra il concessionario e il gestore o esercente.
Pertanto, deve ritenersi che, in assenza di un riferimento normativo specifico che sancisca il divieto di rapporti contrattuali diretti tra l'NT (il titolare del locale pubblico) e il ST, i rapporti contrattuali tra i predetti soggetti devono ritenersi certamente possibili.
Deve conseguentemente respingersi l'eccezione di nullità del contratto sollevata dalla parte convenuta, non ravvisandosi nella specie alcun oggetto illecito e/o giuridicamente impossibile o contrario a norma imperative.
Va anche disattesa l'eccezione di inopponibilità di tale contratto al in ragione del carattere CP_1
“personale” dello stesso.
La difesa del ha, in particolare, sostenuto il carattere personale del contratto (e dunque la sua CP_1 intrasmissibilità) evidenziando che all'art. 10 sarebbe previsto che la , in caso di cessione o affitto CP_2 di azienda: (i) “si impegna a far subentrare il cessionario nell'accordo con con tutti i Parte_1 requisiti previsti per poter gestire gli EC”, (ii) “si obbliga a risarcire il gestore da ogni danno conseguente al rifiuto dell'acquirente/cessionario di mantenere installati gli EC sino alla scadenza del contratto”, con la conseguenza che, ove il contratto non avesse natura personale, tale clausola sarebbe inutile e priva di effetti in quanto la vicenda rientrerebbe, automaticamente, nella previsione di cui all'art. 2558 c.c.
Invero, la clausola contrattuale in parola, letta per intero ed alla luce del complessivo regolamento contrattuale, deve interpretarsi, con riferimento all'inciso di cui al punto (i), come inserita essenzialmente per un fine di garanzia, essendo volta a garantire il ST in caso di cessione aziendale, prevedendo che il cedente, ovvero la , si attivi al fine di individuare un soggetto avente CP_2 tutti i requisiti richiesti per poter gestire gli EC, provvedendo a comunicarlo tempestivamente al
ST, evidentemente al fine di consentirgli di fare tutte le comunicazioni e variazioni ai CP_9
e alla Concessionaria di rete, così da consentire il rispetto della rigorosa normativa vigente ed, al
[...] contempo, non interrompere il funzionamento degli EC.
La clausola non può quindi essere valutata come assunzione di responsabilità da parte del cedente rispetto alle obbligazioni del cessionario, tenuto conto della vicenda contrattuale specificamente considerata, trattandosi di pattuizione ragionevolmente prevista per un diverso fine, ovvero di garanzia pagina 7 di 12 in favore del ST, in caso di eventuale passaggio della titolarità dell'azienda, contrattualizzato in virtù del particolare funzionamento della filiera;
tale interpretazione risulta avvalorata anche in ragione della natura dell'attività, che prevede la gestione di danaro in costante rapporto con il CP_9
, ciò che rende ragionevole la previsione di apposita garanzia in relazione ai soggetti, cui viene
[...] richiesta una speciale qualifica, che operano nella filiera e che dovessero subentrare in caso di cessione dell'attività condotta dall'esercente.
Con riferimento all'inciso di cui al punto (i), secondo cui la si sarebbe obbligata “a risarcire il CP_2 gestore da ogni danno conseguente al rifiuto dell'acquirente/cessionario di mantenere installati gli EC sino alla scadenza del contratto”, basti osservare che tale previsione appare comunque superata dal successivo atto con cui il , titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 ha stipulato con la ditta individuale atto di cessione di azienda del 29/5/2019 ai rogiti CP_2
Notaio (cfr. doc. 2) - Atto di cessione di Azienda), prevedendo, al Per_1 Parte_1 paragrafo “consistenza ed esclusioni”, “il subentro nei contratti aziendali in essere con fornitori e simili ed in particolare nel contratto relativo agli EC elettronici WP” (cfr. doc. 2 attrice, pag. 2).
Non sono peraltro emersi, a ben vedere, ulteriori elementi che inducano a qualificare come “personale” il predetto contratto, sicché lo stesso deve ritenersi attratto dal fenomeno successorio automatico di cui all'art.2558 c.c., nonché in forza della esplicita pattuizione contrattuale contenuta nell'atto di cessione di azienda del 29/5/2019.
Peraltro, a prescindere dal carattere personale o meno del predetto contratto, risulta ampiamente dimostrato che il accettò comunque espressamente il subentro in sede di stipula dell'atto di CP_1 cessione di azienda nel contratto relativo agli EC elettronici WP, sicché deve ritenersi che il fosse (o dovesse ragionevolmente essere) comunque a conoscenza dell'esistenza del rapporto tra CP_1 la cedente dell'azienda , sua dante causa, e la CP_2 Parte_1
Irrilevante è anche il riferimento del al fatto che la clausola contenuta nell'atto di cessione di CP_1 azienda, contenente l'espressa previsione del subentro nel contratto relativo agli EC, potesse riferirsi al solo al contratto / Concessionario di rete (Admiral) e non anche al contratto / CP_2 CP_2
ST EC WP , posto che, come visto, i due rapporti contrattuali Parte_1
NT/ST e NT/Concessionario sono normalmente indispensabili e collegati, in linea con il particolare funzionamento della filiera del “gioco lecito”.
Alla luce di tutto quanto esposto, deve concludersi per la piena opponibilità al del contratto CP_1 stipulato in data 2/3/2013 tra la società e la ditta individuale AB SO Parte_1
FA (cfr. contratto sub doc. 1 . Parte_1
pagina 8 di 12 Conseguentemente, deve essere dichiarato l'inadempimento del l contratto, cui quest'ultimo è CP_1 subentrato, stipulato, in data 2/3/2013 dalla società attrice con la ditta individuale AB SO
FA, rinnovatosi tacitamente sino al 1/3/2023 (cfr. contratto sub doc. 1 , Parte_1 inadempimento consistito nell'aver imposto il ritiro degli EC alla a far data Parte_1 dal 9/8/2019 anziché alla scadenza prevista per il 1/3/2023, così violando gli impegni assunti contrattualmente dalla . CP_2
Quanto all'eccepita vessatorietà, ovvero eccessività, della clausola contrattuale, contenuta nel contratto concluso nel 2013 tra e , che prevede il pagamento della penale azionata Parte_1 CP_4 dalla parte attrice, si osserva quanto segue.
Va innanzitutto escluso il carattere vessatorio della clausola in questione in applicazione della disciplina consumeristica, non trattandosi, nella specie, di contratto in cui una delle parti riveste la qualifica di consumatore, atteso che sia il che l'originaria stipulante non CP_1 CP_2 rivestivano affatto la qualifica di consumatori, avendo operato nell'ambito dell'esercizio dell'impresa.
Peraltro, la pattuizione, in sé, di una penale in caso di inadempimento, ben può ritenersi funzionale al complessivo regolamento contrattuale in esame, stante il particolare funzionamento della filiera del
“gioco lecito”, che prevede attività fortemente regolamentate dalla normativa pubblicistica e che, inevitabilmente, implica la gestione di flussi di danaro in rapporto continuo con il . Controparte_9
Inoltre, quanto alla natura della clausola penale, la giurisprudenza è concorde nell'escluderne la natura vessatoria, atteso che le caparre, clausole penali e similari, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto, da una parte all'altra, in caso di recesso o inadempimento, non rientrano tra quelle previste dall'art. 1341 c.c., per le quali è richiesta la specifica approvazione (cfr., tra le altre, Cass. Civ. Sent. n.6558 del 18/3/2010; conformi Cass. Sent. n.
1168/04, n. 23965/04, n. 20744/04 e n. 9565/04).
Deve dunque conseguentemente escludersi il carattere vessatorio della predetta clausola.
Quanto alla dedotta eccessività della clausola penale, si osserva quanto segue.
La ha richiesto la condanna del al pagamento della penale di cui all'art.14 Parte_1 CP_1 contratto in questione (cfr. doc. 1 , quantificandola in complessivi € 75.595,52, Parte_1 dato dalla somma della penale giornaliera di € 29,12 moltiplicata per 2 macchine e moltiplicata per
1298 giorni dal 9/8/2019 al 1/3/2023.
Va premesso che il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., è volto a tutelare l'interesse generale dell'ordinamento di assicurare l'equilibrio contrattuale;
lo stesso può essere esercitato d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 11439/2020).
pagina 9 di 12 È stato anche affermato che, ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione
è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2
Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto
(cfr. Cass. civ. n. 11908/2020).
È dunque la legge ad affidare al giudice l'esercizio del potere correttivo della volontà contrattuale delle parti (cfr. Cass. civ. n. 10249/2022), al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento dei loro interessi contrapposti (Cass. Sez. U, 2061/2021, 18128/2005), naturalmente a condizione che la penale sia stata dedotta - in via di azione o di eccezione (in senso stretto) - nel rispetto delle preclusioni di rito (Cass. Sez. U, 2061/2021; Cass. 19272/2014) e che la parte interessata abbia assolto ai propri oneri di allegazione e prova, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, la quale deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 34021/2019).
Ciò posto, va in questa sede riconosciuta la manifesta eccessività della penale azionata dalla parte attrice. Sul punto, il convenuto ha dedotto, già nella propria comparsa di costituzione, che il CP_1 guadagno mensile derivante da tali macchinette da gioco sarebbe consistito “in poche centinaia di euro al mese”, con conseguente mancanza di proporzione ed evidente squilibrio tra danno richiesto a titolo di penale e possibilità di guadagni.
Invero, tale circostanza (guadagno mensile derivante da tali macchinette quantificabile “in poche centinaia di euro al mese”), non è stata specificamente contestata dalla nella prima Parte_1 difesa utile (cfr. memoria n. 1 parte attrice), essendosi l'attrice limitata a contestare, genericamente,
l'eccezione di eccessività della penale, senza tuttavia nulla argomentare circa le circostanze rilevanti per la valutazione della sua congruità, la quale, si ribadisce, deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (cfr.
Cass. civ. n. 34021/2019). Le deduzioni contenute nella comparsa conclusionale, poiché formulate oltre il maturarsi delle preclusioni assertive, devono ritenersi tardive e dunque inammissibili, in particolare quelle secondo cui la restrittiva legge regionale toscana in materia di gioco lecito consentirebbe “la pagina 10 di 12 permanenza solo delle installazioni già esistenti senza consentirne di nuove”, se non “nei limiti introdotti da tale normativa talmente rigorosi che, nei fatti, si tradurrebbero in un divieto difficilmente superabile” (cfr. comparsa conclusionale pag. 7). CP_1
Non vi è, invero, alcuna prova che il dedotto inadempimento di consistito nella richiesta di CP_1 anticipata rimozione degli EC (avvenuta il 9/8/19) rispetto alla naturale scadenza contrattuale
(1/3/23), abbia comportato l'impossibilità di ricollocare le macchine a causa delle restrizioni imposte dalla legge regionale, con conseguente perdita definitiva di tutti gli introiti per tutto il periodo di convenzionale durata contrattuale.
Invero, se in questa deve sede ritenersi che, stante l'opponibilità del contratto in questione al convenuto, lo stesso si sia reso inadempiente nei confronti della società attrice, nel momento in cui ha avanzato richiesta di anticipata rimozione degli EC (avvenuta il 9/8/19) rispetto alla naturale scadenza contrattuale (1/3/23), non vi è tuttavia alcuna prova che tale inadempimento abbia comportato l'impossibilità di ricollocare le macchine a causa delle restrizioni imposte dalla legge regionale, con conseguente perdita definitiva di tutti gli introiti (mai quantificati) per tutto il periodo di convenzionale durata contrattuale.
Ne deriva che l'importo della penale, anche laddove commisurato al tempo ancora mancante alla naturale scadenza contrattuale, appare manifestamente eccessivo rispetto all'inadempimento del CP_1 inadempimento che, pur sussistente, non giustifica l'applicazione della penale di cui all'art.14 contratto in questione (cfr. doc. 1 , dovendosi ritenere manifestamente eccessiva la somma Parte_1 richiesta di € 75.595,52 (data dalla somma della penale giornaliera di € 29,12 moltiplicata per 2 macchine e moltiplicata per 1298 giorni dal 9/8/2019 al 1/3/2023).
Vi sono dunque le condizioni per l'esercizio officioso del potere correttivo della volontà contrattuale delle parti (cfr. Cass. civ. n. 10249/2022), al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento dei loro interessi contrapposti (Cass. Sez. U, 2061/2021, 18128/2005), nei limiti delle circostanze rilevanti, ritualmente acquisite a processo, per la valutazione dell'eccessività della clausola penale. Deve dunque darsi luogo ad una rideterminazione della stessa, tenuto conto del momento in cui il ha avanzato richiesta di anticipata rimozione degli EC (avvenuta il CP_1
9/8/19) rispetto alla naturale scadenza contrattuale (1/3/23 - per un totale di 1298 giorni dal 9/8/2019 al
1/3/2023), nonché di quanto emerso nel corso del giudizio in relazione all'entità del danno sofferto dalla società attrice come conseguenza di tale inadempimento.
Alla luce di tutte le circostanze emerse in corso di causa, si stima congruo stabilire l'importo complessivo dovuto dal a titolo di penale contrattuale nella somma di Euro 7,00 giornalieri per CP_1 entrambi gli EC, il tutto per complessivi Euro 9.086,00, somma così determinata in via pagina 11 di 12 equitativa stante l'acclarata sussistenza dell'an e l'impossibilità di una sua stima esatta basata su parametri oggettivi, tenuto conto: (i) del notevole tempo trascorso tra la rimozione degli EC
(avvenuta il 9/8/19) rispetto alla naturale scadenza contrattuale (1/3/23); (ii) dell'assenza di prova dell'impossibilità di ricollocare le macchine a causa delle restrizioni imposte dalla legge regionale, nonché della perdita definitiva di tutti gli introiti (mai quantificati) per tutto il periodo di durata contrattuale. Nessun altro danno risulta provato in giudizio.
Ne deriva che la domanda promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale, dovrà essere accolta per la somma complessiva di Euro
9.086,00, il tutto oltre interessi legali a far data dalla domanda sino alla Sentenza e gli interessi legali dalla Sentenza al saldo.
Andrà invece integralmente rigettata ogni domanda nei confronti della terza chiamata . CP_2
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, calcolando la fase istruttoria ai minimi stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in narrativa così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara l'inadempimento della parte convenuta al contratto per cui è causa e, per l'effetto, condanna , quale Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore della Parte_1 della somma di Euro 9.086,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda sino alla Sentenza
e gli interessi legali dalla Sentenza al saldo;
2) condanna parte convenuta a corrispondere (i) in favore di parte attrice le spese di questo giudizio, che liquida complessivamente in Euro 790,00 per spese, nonché in Euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
(ii) in favore della terza e chiamata le spese di questo giudizio, che liquida complessivamente in Euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Grosseto il 27/11/2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1354/2020, promossa da:
(P.I. ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Stefano Pericoli e Parte_1 P.IVA_1
IA CA
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), quale titolare dell'omonima Ditta Controparte_1 C.F._1
(P.IVA: ), rapp.to e difeso dall'Avv. Marco UT P.IVA_2
CONVENUTO
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Davide Lera CP_2 C.F._2
ER AM
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
11.03.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché, a seguito di rimessione in termini delle parti con Ordinanza del 4.06.2025, come da scritti conclusionali da ultimo depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 08.07.2020, a convenuto Parte_1 in giudizio , per ivi sentir accertare e dichiarare l'inadempimento Controparte_1 contrattuale della ditta individuale rispetto al contratto sottoscritto in data Controparte_1
1.03.2013 tra e (quale dante causa dell'odierno convenuto), chiedendo Parte_1 CP_2 condannarsi il quale titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento della somma di € CP_1
75.595,52 a titolo di penale contrattuale o la diversa maggiore o minore somma accertata come dovuta e di giustizia e, comunque, a risarcire il danno conseguente all'inadempimento ex art.1223 e ss. c.c.
pagina 1 di 12 nella misura da accertarsi in corso di causa, oltre interessi decorrenti dalla domanda;
ha inoltre chiesto dichiararsi l'invalidità del lodo arbitrale emesso dall'Arbitro unico Avv. Emiliano Zucchelli e comunicato in data 7/7/2020, con il quale sarebbe stata, in relazione alla medesima vicenda negoziale, declinata la competenza arbitrale in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con condanna di
[...] al pagamento delle spese legali e arbitrali;
il tutto con vittoria di spese. Parte_1
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: (i) di aver concluso in data 02 marzo 2013, nell'ambito della propria attività di gestione di ECature per intrattenimento WP, un contratto con la ditta individuale della originaria validità quinquennale, poi rinnovatosi CP_2 tacitamente per analogo periodo sino al 01 marzo 2023; (ii) che a seguito di cessione di azienda del 29 maggio 2019, sarebbe subentrato alla ditta individuale nel Controparte_1 CP_2 contratto vigente tra quest'ultima e ex art. 2558 c.c. nonché per espressa Parte_1 pattuizione contrattuale contenuta nell'atto di cessione d'azienda; (iii) che Controparte_1 avrebbe inopinatamente imposto il ritiro degli EC alla così violando gli Parte_1 impegni assunti;
(iv) che avrebbe contestato il grave inadempimento in data 19 Parte_1 luglio 2019 e con successiva pec del 25 luglio 2019 avrebbe invitato il al rispetto degli accordi CP_1 contrattuali sotto pena di richiesta ed applicazione della penale contrattuale di €. 29,12 giornaliere per ogni macchina installata;
(v) che, perdurando l'inadempimento, in data 21 febbraio 2020
[...]
ai sensi della clausola n.22 del contratto relativo alla clausola arbitrale, avrebbe notificato Parte_1
a mezzo pec atto di accesso alla procedura arbitrale;
(vi) che la ditta si sarebbe Controparte_1 costituita in detta sede eccependo la nullità della clausola arbitrale, contestando nel merito la domanda e avanzando domanda di garanzia nei confronti di;
(vii) che anche CP_2 Parte_1 al fine di non dilatare i tempi, avrebbe aderito all'eccezione di nullità della clausola arbitrale;
(viii) che l'arbitro unico, con lodo del 07 luglio 2020, avrebbe declinato la propria competenza arbitrale in favore dell'Autorità Giudiziaria, condannando al pagamento delle spese legali ed arbitrali. (ix) Parte_1 di aver proposto il presente giudizio anche “in riassunzione” del procedimento arbitrale, al fine di sentir accogliere la propria domanda.
Con comparsa depositata in data 23.12.2020 si è costituito in giudizio Controparte_1
, chiedendo in via preliminare autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...] [...]
, per essere dalla stessa manlevato dall'eventuale pronuncia di condanna emessa nei propri CP_2 confronti;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto;
il tutto con vittoria di spese.
Ha in particolare sostenuto (i) l'inopponibilità al convenuto del contratto sottoscritto il 01 marzo 2013 tra la e la , in quanto avente carattere personale e come tale Parte_1 CP_2
pagina 2 di 12 intrasmissibile a seguito di cessione aziendale ex art. 2558 c.c.; (ii) la difformità tra il contratto menzionato nell'atto notarile di cessione d'azienda, sottoscritto dalla con la Concessionaria CP_2
Admiral Gaming Network s.r.l., rispetto a quello sottoscritto con il di cui il Controparte_3 convenuto ha dichiarato di non essere mai stato a conoscenza;
(iii) la nullità del contratto sottoscritto tra la e la , in quanto con oggetto illecito e/o giuridicamente impossibile Parte_1 CP_2
e comunque contrario a norma imperative;
(iv) la vessatorietà, ed in ogni caso l'eccessività, della clausola contrattuale che prevede il pagamento della penale azionata dalla parte attrice, contenuta nel contratto concluso nel 2013 tra e . Parte_1 CP_4
Ha concluso chiedendo respingersi ogni pretesa risarcitoria proposta dalla
Parte_1 nei confronti di riconoscendo ed accertando (i) che il convenuto non sarebbe Controparte_1 subentrato nel contratto sottoscritto in data 1.03.2013 tra e;
(ii) la
Parte_1 CP_2 nullità del contratto sottoscritto in data 1.03.2013 tra e (dante causa
Parte_1 CP_2 dell'odierno convenuto) o quantomeno della parte di tale contratto relativa agli obblighi previsti a carico dell'esercente ai punti a) e b) del contratto, e delle relative previsioni in caso di inadempimento;
in via subordinata, ha chiesto respingersi la pretesa risarcitoria proposta dalla nei
Parte_1 confronti di in quanto eccessiva e non provata, con eventuale riduzione nella Controparte_1 misura ritenuta di giustizia;
in ogni caso, ha chiesto dichiarare la terza chiamata tenuta a CP_2 manlevare il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole comunque derivante dall'accoglimento totale o parziale della domanda attorea;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 14.05.2021 si è costituita in giudizio
, contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo in via CP_2 preliminare l'improponibilità della domanda azionata a seguito della declaratoria di improcedibilità del giudizio arbitrale;
nel merito, ha chiesto respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, sostenendo, tra le altre cose, la vessatorietà delle clausole 10 e 14 del contratto intercorso tra e la;
ha inoltre sostenuto il carattere non personale del medesimo contratto e, Parte_1 CP_2 dunque, l'avvenuto subentro del nei relativi obblighi contrattuali a seguito della intercorsa CP_1 cessione d'azienda; ha anche sostenuto che, in ogni caso, di tale contratto sarebbe stato pienamente a conoscenza il convenuto, il quale avrebbe agito con mala fede nell'ambito dell'operazione di cessione di azienda, aggravando altresì il danno azionato da stante il tempo fatto inutilmente Parte_1 trascorrere per sua esclusiva colpa. In ipotesi, in caso di ritenuta responsabilità della terza chiamata, ha chiesto rideterminarsi la somma richiesta a titolo di penale tenendo conto della vessatorietà della clausola di cui all'art. 14 del richiamato contratto, nonché in virtù della natura del contratto e del valore economico dello stesso;
il tutto con vittoria di spese. pagina 3 di 12 All' udienza del 25.05.2021, ritenuta la necessità di una istruttoria non sommaria, il precedente Giudice
Istruttore ha disposto il mutamento del rito ed assegnato alle parti termine per il deposito di memorie istruttorie.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, dopodiché, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 11.03.2025 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di invalidità del lodo arbitrale emesso dall'Arbitro unico Avv. Emiliano Zucchelli e comunicato in data 7/7/2020, con il quale è stata, in relazione alla medesima vicenda negoziale, declinata la competenza arbitrale in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con condanna di al pagamento delle Parte_1 spese legali e arbitrali (cfr. doc. 18 parte attrice).
Sul punto si osserva che, a prescindere dalla fondatezza delle censure mosse al suddetto provvedimento, l'impugnazione del lodo arbitrale, che nella specie risulta essere un lodo “irrituale”, deve essere effettuata previa instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale posso essere fatti valere solo vizi che riguardano la manifestazione di volontà negoziale, come errore, violenza, dolo o incapacità, restando preclusa l'impugnazione per errori di diritto, sia nella valutazione delle prove sia nella decisione. Ciò in quanto, come noto, il lodo arbitrale irrituale, a differenza che nell'arbitrato rituale (il cui lodo ha gli stessi effetti di una sentenza di primo grado e può diventare titolo esecutivo) ha un'efficacia contrattuale e non integra titolo esecutivo.
Ciò posto, deve rilevarsi, innanzitutto, che il presente giudizio non risulta ritualmente promosso al fine di proporre impugnazione al suddetto lodo, atteso che ha ad oggetto, in via principale, una domanda da inadempimento contrattuale e di condanna del convenuto al pagamento di una somma a titolo di penale contrattuale;
esso involge quindi valutazioni che riguardano la validità di un contratto sottoscritto dalla società attrice con la ditta individuale , cui sarebbe subentrato CP_2 Controparte_1 ex art. 2558 c.c. a seguito di una operazione di cessione d'azienda.
Inoltre, la censura mossa al predetto non risulta, a ben vedere, nemmeno avere ad oggetto vizi che Pt_2 riguardano la manifestazione di volontà negoziale, come errore, violenza, dolo o incapacità, quanto piuttosto errori di diritto, in particolare in relazione alla decisione di porre a carico della Parte_1 il pagamento delle spese legali e arbitrali (cfr. doc. 18 parte attrice), pur a seguito di adesione
[...] all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte n quel giudizio. CP_1
pagina 4 di 12 Sul punto, va rilevato che, in ogni caso, come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, in tema di arbitrato irrituale, l'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza sollevata dall'altra non preclude al collegio arbitrale di pronunciarsi sulla propria competenza e di statuire sulle spese del procedimento, qualora la contestazione della competenza si fondi su circostanze attinenti alla causa petendi e la competenza arbitrale abbia carattere funzionale e inderogabile (cfr. Corte D'appello Di Brescia,
Sentenza n. 1205/2023 del 18-07-2023).
Peraltro, nel caso di specie, non sono emersi nel corso del giudizio elementi per ritenere che il lodo in commento presenti effettivamente vizi che riguardano la manifestazione di volontà negoziale, come errore, violenza, dolo o incapacità; né pare presentare evidenti errori di diritto, in particolare in relazione alla decisione di porre a carico della il pagamento delle spese legali e Parte_1 arbitrali. Va anche osservato che il ricorso introduttivo risulta depositato anche “in riassunzione” (cfr. conclusioni comparsa di risposta rispetto al giudizio arbitrale, evidentemente al Parte_1 fine di conservare degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda (da inadempimento contrattuale) originariamente proposta davanti a quest'ultimo.
Da tali considerazioni deriva che la relativa domanda va dichiarata inammissibile, con assorbimento di tutte le ulteriori domande ed eccezioni svolte dalle parti volte a far valere la nullità/invalidità del predetto lodo.
Sempre in via preliminare, va disattesa anche l'eccezione svolta dalla terza chiamata di improponibilità della domanda attorea, poiché azionata “a seguito della declaratoria di improcedibilità del giudizio arbitrale”, non essendosi in tal modo consumato il diritto della di azionare in Parte_1 giudizio il proprio presunto credito, nascente da una vicenda negoziale nella quale l'accertamento dei rapporti di dare ed avere tra le parti spetta, di regola, proprio all'autorità giudiziaria ordinaria.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta limitatamente a quanto di ragione.
In particolare, risulta documentato che la società nell'ambito della propria attività Parte_1 di gestione di ECature per intrattenimento (WP) (da installare presso bar, circoli ricreativi, etc.), ha stipulato, in data 2/3/2013, con la ditta individuale AB SO FA “ACCORDO
COMMERCIALE IN TRIPLICE COPIA DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA
INTRATTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA: ART. 110 COMMA 6/A ART. 110 COMMA CP_5
Con 7 TULPS;
ART.14 COMMA 5 DPR 640/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE, SU
AUTORIZZAZIONE DEI CONCESSIONATI DI RETE DI NUOVA ASSEGNAZIONE DA PARTE
DI relativo ad EC della originaria validità quinquennale, poi rinnovatosi tacitamente CP_7 per analogo periodo sino al 1/3/2023 (cfr. contratto sub doc. 1 . Parte_1
pagina 5 di 12 È altresì documentato che , titolare dell'omonima ditta individuale (P.I. Controparte_1
), ha stipulato con la ditta individuale atto di cessione di azienda del P.IVA_2 CP_2
29/5/2019 ai rogiti Notaio (rep.31456, racc.10339) (cfr. doc. 2) - Atto di Per_1 Parte_1 cessione di Azienda), prevedendo, al paragrafo “consistenza ed esclusioni”, “il subentro nei contratti aziendali in essere con fornitori e simili ed in particolare nel contratto relativo agli EC elettronici WP” (cfr. doc. 2 pag. 2). Parte_1
A fronte di tali vicende contrattuali, deve ritenersi che la ditta individuale UT GI BA sia subentrata nel contratto vigente tra e e che dunque fosse tenuta CP_2 Parte_1 dare regolare esecuzione al medesimo contratto.
Ciò sia in virtù del fenomeno successorio automatico regolato dalla generale disciplina di cui all'art.2558 c.c., secondo cui, “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”, sia in forza della esplicita pattuizione contrattuale contenuta nell'atto di cessione di azienda sopra citato del
29/5/2019, ove al paragrafo “consistenza ed esclusioni” espressamente è stato previsto “il subentro nei contratti aziendali in essere con fornitori e simili ed in particolare nel contratto relativo agli EC elettronici WP” (cfr. doc. 2 pag. 2). Parte_1
L'avvenuto subentro della ditta rispetto al contratto per cui si discute non risulta, peraltro, CP_1 esclusa in ragione del dedotto carattere “personale” del contratto, né in virtù della ritenuta nullità dello stesso.
In particolare, deve disattendersi innanzitutto l'eccezione di nullità sollevata dalla parte convenuta, sul presupposto che tale contratto avrebbe oggetto illecito e/o giuridicamente impossibile e comunque contrario a norma imperative, stante il divieto di rapporti contrattuali diretti tra l'NT (il titolare del locale pubblico) e il ST (colui che fornisce e gestisce gli EC WP) nella filiera del gioco tramite WP (Amusement With Prizes).
Tale divieto non è affatto previsto dalla normativa italiana, potendosi al contrario, disciplinare detti rapporti con comuni e specifici contratti, ampiamente utilizzati nella prassi commerciale.
La struttura della filiera del gioco tramite WP prevede, infatti, generalmente tre figure principali, ovvero (i) il Concessionario, quale soggetto che ha stipulato un contratto di concessione con l'
[...] per la gestione della rete telematica del gioco lecito;
(ii) il Controparte_8
ST, che si interfaccia con il concessionario tramite un contratto e che si occupa dell'installazione, manutenzione, raccolta degli incassi (importo residuo al netto delle vincite) e del riversamento delle somme al concessionario;
(iii) l'NT, ovvero il titolare dell'esercizio commerciale (bar, tabaccheria, sala giochi) in cui sono materialmente installati gli EC, il quale ospita le macchine pagina 6 di 12 ed ha un rapporto contrattuale con il gestore (o a volte direttamente con il concessionario) che regola, tra le altre cose, la ripartizione degli aggi (compensi).
La dedotta "impossibilità di rapporti diretti" non trova avallo nella normativa vigente, mentre la giurisprudenza ha in diverse occasioni confermato l'esistenza di un collegamento negoziale tra lo
Stato/ADM e il concessionario a monte, e i rapporti contrattuali (strumentali e accessori) che intercorrono a valle tra il concessionario e il gestore o esercente.
Pertanto, deve ritenersi che, in assenza di un riferimento normativo specifico che sancisca il divieto di rapporti contrattuali diretti tra l'NT (il titolare del locale pubblico) e il ST, i rapporti contrattuali tra i predetti soggetti devono ritenersi certamente possibili.
Deve conseguentemente respingersi l'eccezione di nullità del contratto sollevata dalla parte convenuta, non ravvisandosi nella specie alcun oggetto illecito e/o giuridicamente impossibile o contrario a norma imperative.
Va anche disattesa l'eccezione di inopponibilità di tale contratto al in ragione del carattere CP_1
“personale” dello stesso.
La difesa del ha, in particolare, sostenuto il carattere personale del contratto (e dunque la sua CP_1 intrasmissibilità) evidenziando che all'art. 10 sarebbe previsto che la , in caso di cessione o affitto CP_2 di azienda: (i) “si impegna a far subentrare il cessionario nell'accordo con con tutti i Parte_1 requisiti previsti per poter gestire gli EC”, (ii) “si obbliga a risarcire il gestore da ogni danno conseguente al rifiuto dell'acquirente/cessionario di mantenere installati gli EC sino alla scadenza del contratto”, con la conseguenza che, ove il contratto non avesse natura personale, tale clausola sarebbe inutile e priva di effetti in quanto la vicenda rientrerebbe, automaticamente, nella previsione di cui all'art. 2558 c.c.
Invero, la clausola contrattuale in parola, letta per intero ed alla luce del complessivo regolamento contrattuale, deve interpretarsi, con riferimento all'inciso di cui al punto (i), come inserita essenzialmente per un fine di garanzia, essendo volta a garantire il ST in caso di cessione aziendale, prevedendo che il cedente, ovvero la , si attivi al fine di individuare un soggetto avente CP_2 tutti i requisiti richiesti per poter gestire gli EC, provvedendo a comunicarlo tempestivamente al
ST, evidentemente al fine di consentirgli di fare tutte le comunicazioni e variazioni ai CP_9
e alla Concessionaria di rete, così da consentire il rispetto della rigorosa normativa vigente ed, al
[...] contempo, non interrompere il funzionamento degli EC.
La clausola non può quindi essere valutata come assunzione di responsabilità da parte del cedente rispetto alle obbligazioni del cessionario, tenuto conto della vicenda contrattuale specificamente considerata, trattandosi di pattuizione ragionevolmente prevista per un diverso fine, ovvero di garanzia pagina 7 di 12 in favore del ST, in caso di eventuale passaggio della titolarità dell'azienda, contrattualizzato in virtù del particolare funzionamento della filiera;
tale interpretazione risulta avvalorata anche in ragione della natura dell'attività, che prevede la gestione di danaro in costante rapporto con il CP_9
, ciò che rende ragionevole la previsione di apposita garanzia in relazione ai soggetti, cui viene
[...] richiesta una speciale qualifica, che operano nella filiera e che dovessero subentrare in caso di cessione dell'attività condotta dall'esercente.
Con riferimento all'inciso di cui al punto (i), secondo cui la si sarebbe obbligata “a risarcire il CP_2 gestore da ogni danno conseguente al rifiuto dell'acquirente/cessionario di mantenere installati gli EC sino alla scadenza del contratto”, basti osservare che tale previsione appare comunque superata dal successivo atto con cui il , titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 ha stipulato con la ditta individuale atto di cessione di azienda del 29/5/2019 ai rogiti CP_2
Notaio (cfr. doc. 2) - Atto di cessione di Azienda), prevedendo, al Per_1 Parte_1 paragrafo “consistenza ed esclusioni”, “il subentro nei contratti aziendali in essere con fornitori e simili ed in particolare nel contratto relativo agli EC elettronici WP” (cfr. doc. 2 attrice, pag. 2).
Non sono peraltro emersi, a ben vedere, ulteriori elementi che inducano a qualificare come “personale” il predetto contratto, sicché lo stesso deve ritenersi attratto dal fenomeno successorio automatico di cui all'art.2558 c.c., nonché in forza della esplicita pattuizione contrattuale contenuta nell'atto di cessione di azienda del 29/5/2019.
Peraltro, a prescindere dal carattere personale o meno del predetto contratto, risulta ampiamente dimostrato che il accettò comunque espressamente il subentro in sede di stipula dell'atto di CP_1 cessione di azienda nel contratto relativo agli EC elettronici WP, sicché deve ritenersi che il fosse (o dovesse ragionevolmente essere) comunque a conoscenza dell'esistenza del rapporto tra CP_1 la cedente dell'azienda , sua dante causa, e la CP_2 Parte_1
Irrilevante è anche il riferimento del al fatto che la clausola contenuta nell'atto di cessione di CP_1 azienda, contenente l'espressa previsione del subentro nel contratto relativo agli EC, potesse riferirsi al solo al contratto / Concessionario di rete (Admiral) e non anche al contratto / CP_2 CP_2
ST EC WP , posto che, come visto, i due rapporti contrattuali Parte_1
NT/ST e NT/Concessionario sono normalmente indispensabili e collegati, in linea con il particolare funzionamento della filiera del “gioco lecito”.
Alla luce di tutto quanto esposto, deve concludersi per la piena opponibilità al del contratto CP_1 stipulato in data 2/3/2013 tra la società e la ditta individuale AB SO Parte_1
FA (cfr. contratto sub doc. 1 . Parte_1
pagina 8 di 12 Conseguentemente, deve essere dichiarato l'inadempimento del l contratto, cui quest'ultimo è CP_1 subentrato, stipulato, in data 2/3/2013 dalla società attrice con la ditta individuale AB SO
FA, rinnovatosi tacitamente sino al 1/3/2023 (cfr. contratto sub doc. 1 , Parte_1 inadempimento consistito nell'aver imposto il ritiro degli EC alla a far data Parte_1 dal 9/8/2019 anziché alla scadenza prevista per il 1/3/2023, così violando gli impegni assunti contrattualmente dalla . CP_2
Quanto all'eccepita vessatorietà, ovvero eccessività, della clausola contrattuale, contenuta nel contratto concluso nel 2013 tra e , che prevede il pagamento della penale azionata Parte_1 CP_4 dalla parte attrice, si osserva quanto segue.
Va innanzitutto escluso il carattere vessatorio della clausola in questione in applicazione della disciplina consumeristica, non trattandosi, nella specie, di contratto in cui una delle parti riveste la qualifica di consumatore, atteso che sia il che l'originaria stipulante non CP_1 CP_2 rivestivano affatto la qualifica di consumatori, avendo operato nell'ambito dell'esercizio dell'impresa.
Peraltro, la pattuizione, in sé, di una penale in caso di inadempimento, ben può ritenersi funzionale al complessivo regolamento contrattuale in esame, stante il particolare funzionamento della filiera del
“gioco lecito”, che prevede attività fortemente regolamentate dalla normativa pubblicistica e che, inevitabilmente, implica la gestione di flussi di danaro in rapporto continuo con il . Controparte_9
Inoltre, quanto alla natura della clausola penale, la giurisprudenza è concorde nell'escluderne la natura vessatoria, atteso che le caparre, clausole penali e similari, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto, da una parte all'altra, in caso di recesso o inadempimento, non rientrano tra quelle previste dall'art. 1341 c.c., per le quali è richiesta la specifica approvazione (cfr., tra le altre, Cass. Civ. Sent. n.6558 del 18/3/2010; conformi Cass. Sent. n.
1168/04, n. 23965/04, n. 20744/04 e n. 9565/04).
Deve dunque conseguentemente escludersi il carattere vessatorio della predetta clausola.
Quanto alla dedotta eccessività della clausola penale, si osserva quanto segue.
La ha richiesto la condanna del al pagamento della penale di cui all'art.14 Parte_1 CP_1 contratto in questione (cfr. doc. 1 , quantificandola in complessivi € 75.595,52, Parte_1 dato dalla somma della penale giornaliera di € 29,12 moltiplicata per 2 macchine e moltiplicata per
1298 giorni dal 9/8/2019 al 1/3/2023.
Va premesso che il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., è volto a tutelare l'interesse generale dell'ordinamento di assicurare l'equilibrio contrattuale;
lo stesso può essere esercitato d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 11439/2020).
pagina 9 di 12 È stato anche affermato che, ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione
è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2
Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto
(cfr. Cass. civ. n. 11908/2020).
È dunque la legge ad affidare al giudice l'esercizio del potere correttivo della volontà contrattuale delle parti (cfr. Cass. civ. n. 10249/2022), al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento dei loro interessi contrapposti (Cass. Sez. U, 2061/2021, 18128/2005), naturalmente a condizione che la penale sia stata dedotta - in via di azione o di eccezione (in senso stretto) - nel rispetto delle preclusioni di rito (Cass. Sez. U, 2061/2021; Cass. 19272/2014) e che la parte interessata abbia assolto ai propri oneri di allegazione e prova, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, la quale deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 34021/2019).
Ciò posto, va in questa sede riconosciuta la manifesta eccessività della penale azionata dalla parte attrice. Sul punto, il convenuto ha dedotto, già nella propria comparsa di costituzione, che il CP_1 guadagno mensile derivante da tali macchinette da gioco sarebbe consistito “in poche centinaia di euro al mese”, con conseguente mancanza di proporzione ed evidente squilibrio tra danno richiesto a titolo di penale e possibilità di guadagni.
Invero, tale circostanza (guadagno mensile derivante da tali macchinette quantificabile “in poche centinaia di euro al mese”), non è stata specificamente contestata dalla nella prima Parte_1 difesa utile (cfr. memoria n. 1 parte attrice), essendosi l'attrice limitata a contestare, genericamente,
l'eccezione di eccessività della penale, senza tuttavia nulla argomentare circa le circostanze rilevanti per la valutazione della sua congruità, la quale, si ribadisce, deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (cfr.
Cass. civ. n. 34021/2019). Le deduzioni contenute nella comparsa conclusionale, poiché formulate oltre il maturarsi delle preclusioni assertive, devono ritenersi tardive e dunque inammissibili, in particolare quelle secondo cui la restrittiva legge regionale toscana in materia di gioco lecito consentirebbe “la pagina 10 di 12 permanenza solo delle installazioni già esistenti senza consentirne di nuove”, se non “nei limiti introdotti da tale normativa talmente rigorosi che, nei fatti, si tradurrebbero in un divieto difficilmente superabile” (cfr. comparsa conclusionale pag. 7). CP_1
Non vi è, invero, alcuna prova che il dedotto inadempimento di consistito nella richiesta di CP_1 anticipata rimozione degli EC (avvenuta il 9/8/19) rispetto alla naturale scadenza contrattuale
(1/3/23), abbia comportato l'impossibilità di ricollocare le macchine a causa delle restrizioni imposte dalla legge regionale, con conseguente perdita definitiva di tutti gli introiti per tutto il periodo di convenzionale durata contrattuale.
Invero, se in questa deve sede ritenersi che, stante l'opponibilità del contratto in questione al convenuto, lo stesso si sia reso inadempiente nei confronti della società attrice, nel momento in cui ha avanzato richiesta di anticipata rimozione degli EC (avvenuta il 9/8/19) rispetto alla naturale scadenza contrattuale (1/3/23), non vi è tuttavia alcuna prova che tale inadempimento abbia comportato l'impossibilità di ricollocare le macchine a causa delle restrizioni imposte dalla legge regionale, con conseguente perdita definitiva di tutti gli introiti (mai quantificati) per tutto il periodo di convenzionale durata contrattuale.
Ne deriva che l'importo della penale, anche laddove commisurato al tempo ancora mancante alla naturale scadenza contrattuale, appare manifestamente eccessivo rispetto all'inadempimento del CP_1 inadempimento che, pur sussistente, non giustifica l'applicazione della penale di cui all'art.14 contratto in questione (cfr. doc. 1 , dovendosi ritenere manifestamente eccessiva la somma Parte_1 richiesta di € 75.595,52 (data dalla somma della penale giornaliera di € 29,12 moltiplicata per 2 macchine e moltiplicata per 1298 giorni dal 9/8/2019 al 1/3/2023).
Vi sono dunque le condizioni per l'esercizio officioso del potere correttivo della volontà contrattuale delle parti (cfr. Cass. civ. n. 10249/2022), al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento dei loro interessi contrapposti (Cass. Sez. U, 2061/2021, 18128/2005), nei limiti delle circostanze rilevanti, ritualmente acquisite a processo, per la valutazione dell'eccessività della clausola penale. Deve dunque darsi luogo ad una rideterminazione della stessa, tenuto conto del momento in cui il ha avanzato richiesta di anticipata rimozione degli EC (avvenuta il CP_1
9/8/19) rispetto alla naturale scadenza contrattuale (1/3/23 - per un totale di 1298 giorni dal 9/8/2019 al
1/3/2023), nonché di quanto emerso nel corso del giudizio in relazione all'entità del danno sofferto dalla società attrice come conseguenza di tale inadempimento.
Alla luce di tutte le circostanze emerse in corso di causa, si stima congruo stabilire l'importo complessivo dovuto dal a titolo di penale contrattuale nella somma di Euro 7,00 giornalieri per CP_1 entrambi gli EC, il tutto per complessivi Euro 9.086,00, somma così determinata in via pagina 11 di 12 equitativa stante l'acclarata sussistenza dell'an e l'impossibilità di una sua stima esatta basata su parametri oggettivi, tenuto conto: (i) del notevole tempo trascorso tra la rimozione degli EC
(avvenuta il 9/8/19) rispetto alla naturale scadenza contrattuale (1/3/23); (ii) dell'assenza di prova dell'impossibilità di ricollocare le macchine a causa delle restrizioni imposte dalla legge regionale, nonché della perdita definitiva di tutti gli introiti (mai quantificati) per tutto il periodo di durata contrattuale. Nessun altro danno risulta provato in giudizio.
Ne deriva che la domanda promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale, dovrà essere accolta per la somma complessiva di Euro
9.086,00, il tutto oltre interessi legali a far data dalla domanda sino alla Sentenza e gli interessi legali dalla Sentenza al saldo.
Andrà invece integralmente rigettata ogni domanda nei confronti della terza chiamata . CP_2
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, calcolando la fase istruttoria ai minimi stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in narrativa così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara l'inadempimento della parte convenuta al contratto per cui è causa e, per l'effetto, condanna , quale Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore della Parte_1 della somma di Euro 9.086,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda sino alla Sentenza
e gli interessi legali dalla Sentenza al saldo;
2) condanna parte convenuta a corrispondere (i) in favore di parte attrice le spese di questo giudizio, che liquida complessivamente in Euro 790,00 per spese, nonché in Euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
(ii) in favore della terza e chiamata le spese di questo giudizio, che liquida complessivamente in Euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Grosseto il 27/11/2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo pagina 12 di 12