Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2025, proposto dal Capo Squadra Esperto MI AT SI, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Buscicchio, PEC buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Piazza della Costituzione Italiana n. 42;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l’accertamento
del diritto del Capo Squadra Esperto MI AT SI ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 L. n. 86/2001 per il periodo 1.1.2017-31.12.2018;
e, per l’effetto, la condanna del Ministero dell’Interno e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al pagamento della somma di € 12.515,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il Cons. UA NO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Capo Squadra Esperto MI AT SI ha lavorato nel Corpo Forestale dello Stato presso la Stazione di Forenza e, dopo la soppressione del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a, della L. n. 124/2015 e degli artt. da 7 a 19 del D.Lg.vo n. 177/2016, in data 1.1.2017 è transitato presso la sede dei Vigili del Fuoco di Potenza.
Il Capo Squadra Esperto MI AT SI:
-prima con istanze del 12.4.2021 e del 30.12.2024 ha chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 L. n. 86/2001 per il periodo 1.1.2017-31.12.2018 e per l’effetto la condanna del Ministero dell’Interno e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al pagamento della somma di € 12.515,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
-e poi con il presente ricorso, notificato l’11.8.2025 e depositato il 26.8.2025, ha chiesto l’accertamento ad ottenere la corresponsione della suddetta indennità di trasferimento ex art. 1 L. n. 86/2001.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione datrice di lavoro, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 25.2.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va accolto.
In via preliminare, va affermata la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 63, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001, in quanto il ricorrente rientra nell’ambito del personale di regime di diritto pubblico, contemplato dall’art. 3, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 25 dell’8.1.2003; TAR Umbria Sent. n. 5 del 2.1.2014; TAR Napoli Sez. VII Sent. n. 20652 del 23.12.2005).
Sempre in via preliminare, va precisato che, poiché la controversia in esame è di carattere patrimoniale, attiene ad una posizione giuridica di diritto soggettivo, soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, C.C., che, nella specie, oltre a non essere eccepito dall’Amministrazione, è stato anche interrotto dal ricorrente con le suddette istanze del 12.4.2021 e del 30.12.2024.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Al riguardo, va evidenziato che:
-l’art. 18, comma 13, D.Lg.vo n. 177/2016 prevede che “al personale del Corpo Forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente Decreto si applicano le disposizioni previste dall’art. 1, comma 1 bis, L. n. 86/2001”;
-tale art. 1, comma 1 bis, L. n. 86/2001 specifica che “l’indennità di cui al comma 1, nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità, non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre 10 Km., a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”;
-mentre l’art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 stabilisce che al personale ad ordinamento militare e/o delle Forze di Polizia “trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio, sita in un Comune diverso da quello della sede di provenienza, compete un’indennità mensile pari a 30 diarie di missione in misura intera per i primi 12 mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30% per i secondi 12 mesi”;
-la Giurisprudenza della III^ Sezione del Consiglio di Stato con le Sentenze n. 2520 del 13.3.2024, n. 6319 del 17.7.2024 e n. 5236 del 16.6.2025 ha statuito che:
1) l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altre Amministrazioni non rientra nell’ambito oggettivo delle soppressioni e/o dislocazioni dei reparti o delle relative articolazioni, contemplate dal suddetto art. 1, comma 1 bis, L. n. 86/2001:
A) sia perché, trattandosi di norma derogatoria al principio generale della corresponsione dell’indennità per i trasferimenti d’autorità, non può estesa analogicamente ad altre fattispecie, come quella di cui è causa, in cui l’intero Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito da altre Amministrazioni ed i dipendenti del Corpo Forestale dello Stato sono stati trasferiti dalla loro sede presso altri Comuni, distanti oltre 10 Km. dalla precedente sede di servizio;
B) sia perché, se il Legislatore avesse voluto escludere l’indennità ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 per tutti i trasferimenti, determinati dall’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altre Amministrazioni, avrebbe previsto chiaramente la sua non spettanza in favore degli ex Forestali, trasferiti presso le sedi di altre Amministrazioni, site oltre 10 Km. dalla precedente sede di servizio;
2) pertanto, deve ritenersi che il combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 13, D.Lg.vo n. 177/2016 e 1, comma 1 bis, L. n. 86/2001 deve essere interpretato nel senso che l’indennità ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 non spetta esclusivamente al personale dell’ex Corpo Forestale dello Stato, la cui precedente sede è stata materialmente soppressa, perché ritenuta non più necessaria nella riorganizzazione sul territorio, e non, come nella specie, incorporata nell’Arma dei Carabinieri.
Inoltre, va rilevato che il ricorrente ha provato che tra la precedente sede del Corpo Forestale dello Stato di Forenza e quella successiva, relativa al periodo 1.1.2017-31.12.2018, dei Vigili del Fuoco di Potenza, vi è una distanza superiore a 10 km..
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame, con la puntualizzazione che sull’indennità ex art. 1, comma 1, art. 1 L. n. 86/2001 vanno applicati esclusivamente ai sensi dell’art. 1282, comma 1, C.C. gli interessi legali (secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), che accedono ad ogni credito pecuniario certo, liquido ed esigibile, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo, e non anche la rivalutazione monetaria, in quanto l’indennità ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 non ha natura retributiva, ma mera natura indennitaria, perché tale beneficio non risulta collegato da un nesso sinallagmatico alla prestazione dell’attività lavorativa, ma risulta finalizzato soltanto ad alleviare le difficoltà finanziarie dei dipendenti trasferiti (sul punto cfr. C.d.S. Sez. II Sent. n. 7817 del 14.11.2019; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1964 del 10.4.2006; TAR Lazio Se. I bis Sent. n. 996 del 25.1.2021; TAR Umbria Sent. n. 261 del 22.6.2020; TAR Veneto Sez. I Sent. n. 584 dell’1.3.2007).
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono liquidati in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA SA, Presidente
UA NO, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UA NO | IA SA |
IL SEGRETARIO