TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 112
TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Spettanza dell’indennità di trasferimento ex art. 1 L. n. 86/2001

    Il Tribunale ha ritenuto che l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato non rientra nell’ambito delle soppressioni e/o dislocazioni di reparti ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, L. n. 86/2001. Pertanto, il combinato disposto degli artt. 18, comma 13, D.Lg.vo n. 177/2016 e 1, comma 1 bis, L. n. 86/2001 deve essere interpretato nel senso che l’indennità spetta al personale ex Corpo Forestale dello Stato non la cui sede è stata materialmente soppressa, ma quella incorporata in altre amministrazioni.

  • Accolto
    Pagamento dell’indennità di trasferimento

    In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, ma ha precisato che sull’indennità spettano solo gli interessi legali e non la rivalutazione monetaria, in quanto l’indennità ha natura meramente indennitaria e non retributiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 112
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 112
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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