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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5392 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. FERRARO GIUSEPPE
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. NICCOLI Controparte_1
ON ; Parte resistente
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Parte_1 ha convenutoCon ricorso del 17.11.22, ritualmente notificato,
alle cui dipendenze lavora presso l'Ospedale Spokein giudizio | CP_2
con la qualifica professionale di infermiera ed inquadramento nella di CP_3
categoria D del CCNL di settore, esponendo di osservare turno di lavoro dalle
8,00 alle 14,00 ovvero dalle 14:00 alle 20,00 ovvero dalle 20,00 alle 08,00.
Deduceva di essere tenuta, per poter svolgere le prestazioni lavorative, ad indossare la divisa di servizio composta da casacca/pantaloni/scarpe, ecc., fornita dalla Azienda resistente e che ella è tenuta a conservare tale divisa presso gli armadietti posti all'interno degli spogliatoi aziendali potendo indossarla soltanto all'interno dell'ospedale. Tanto premesso, dedotto che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale è da considerarsi tempo di lavoro ove tale tempo sia "eterodiretto", esponeva che per compiere l'operazione di vestizione presso gli appositi locali aziendali ella doveva giungere sul luogo di lavoro almeno dieci minuti prima dell'orario di inizio del turno assegnato e che potendo lasciare il reparto soltanto a fine turno, doveva compiere le operazioni di svestizione successivamente alla fine del turno di lavoro.
Assumeva, quindi, che il tempo necessario per indossare e dismettere l'abbigliamento di lavoro doveva essere incluso nell'orario lavorativo e, come tale, retribuito, prospettando un "surplus" dell'orario lavorativo di almeno 15/20 minuti al giorno.
Lamentava che tale tempo necessario alle operazioni di vestizione e svestizione non è mai stato retribuito dall'azienda datoriale e, dopo aver richiamato a sostegno delle proprie ragioni l'art. 43 del CCNL di settore, (che riprendeva il contenuto dell'art. 27 del previgente contratto) assumeva che tale norma collettiva attribuisce il diritto alla remunerazione del tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione e per il passaggio delle consegne, chiedeva - relativamente al periodo dal 1.12.2017 sino al 31.10.2022 - l'accertamento del suo diritto alla "remunerazione dell'indennità di vestizione e, per l'effetto, la condanna dell al pagamento della somma a tale titolo CP_2
quantificata in euro 5.247,32 (calcolata sino al 31.10.2022) oltre accessori di legge e vittoria delle spese di lite.
CP_2Si costituiva in giudizio | eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto dovendo applicarsi il termine quinquennale e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto deducendo la inapplicabilità dell'art. 27 CCNL 2016-2018 avuto riguardo al periodo oggetto di domanda e, in ogni caso, sostenendo che la norma collettiva richiamata non prevedeva alcuna indennità di vestizione/svestizione e che il tempo occorrente per lo svolgimento delle relative operazioni era ricompreso nelle 36 ore settimanali e non era prevista alcuna monetizzazione. In fatto, contestava l'assunto attoreo dello svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione oltre l'orario di entrata e uscita eccependo la carenza di prova sul punto evidenziando che tale circostanza avrebbe dovuto essere provata attraverso le timbrature;
che, in ogni caso, dai tabulati relativi alle presenze del ricorrente, allegate alla memoria, si evince che il ricorrente non ha mai effettuato le operazioni di vestizione/svestizione oltre l'orario di entrata ed uscita.
Richiamata la recente pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro in analoga controversia, instava per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente deve osservarsi che oggetto di controversia è il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, ossia il c.d. "tempo tuta", eventualmente maturato con riferimento al periodo dal
1° dicembre 2017 al 31 ottobre 2022.
Nel merito, pare opportuno evidenziare che l'art. 27, co. 11 e 12, del Ccnl del
21.5.2018 (replicato in sostanza dall'art. 43, co. 11 e 12 del Ccnl 2019-2021, sottoscritto il 2/11/2022) non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, "15 minuti complessivi" per le operazioni di "vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate". Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle
"timbrature" dei cartellini del personale. (così, Corte appello Catanzaro
- sez.
lav., sent. n. 1050/2023).
Ne deriva che, per le prestazioni lavorative rese in epoca successiva all'entrata in vigore del citato CCNL (considerato che, nel ricorso introduttivo, le differenze retributive rivendicate coprono il periodo 2017-2022), nessuna "indennità di divisa" o retribuzione del "tempo tuta" può essere accordata all'istante, dal momento che il tempo necessario alle operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, dovendo essere ricompreso nell'orario di lavoro, risulta già regolarmente retribuito sulla base delle risultanze del sistema di rilevazione delle presenze (c.d. badge).
Come rilevato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 9306/2022, infatti, è
legittimo includere nel cosiddetto tempo lavoro retribuito i minuti dedicati dal dipendente a indossare e dismettere la divisa, trattandosi di attività obbligatoria, riconducibile nell'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il datore di lavoro può, anche in via implicita, pretendere. Secondo la Cassazione, in particolare, consentire la vestizione dopo la timbratura all'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo, ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro, con invarianza dell'orario normale, che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato, senza risultare di fatto incrementato, derivandone l'inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte d'Appello di Catanzaro (Sez. Lavoro, sentenza n. 1524/2022) ha richiamato la valenza dirimente, ai fini per cui è causa, del fatto che alla vestizione e alla svestizione il lavoratore debba, per disposizione datoriale, provvedere "prima di timbrare l'ingresso e dopo aver timbrato l'uscita" (come chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n.
30958/2022 e n. 24684/2016) e ha accolto l'appello presentato dall' CP_2 rilevando che, nel caso affrontato (e così nel caso di specie), risultava indimostrato che le operazioni di vestizione "propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa" fossero "state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature", considerato che (come l'odierno ricorrente) l'appellata non aveva affermato di avere eseguito le suddette operazioni fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature e non aveva chiesto di dimostrare, attraverso la prova testimoniale, di essere stata costretta a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirsi solo dopo aver timbrato in uscita.
Nel caso di specie, analogamente, la ricorrente non ha dedotto di essere stata costretta ad indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirla solo dopo aver timbrato in uscita, né ha inteso provare tale circostanza mediante la prova testimoniale (che, essendo idonea a dimostrare il solo obbligo di indossare la divisa prima del turno non è stata ammessa in quanto superflua).
In altri termini, non ha dedotto di aver reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario registrato nelle timbrature e dunque, non ha chiesto di provare che le operazioni di vestizione e svestizione si svolgessero prima e dopo le rivelazioni di presenza.
Sicché è indimostrato che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature e che è il solo a dover essere retribuito, in mancanza di autorizzazione a prestare lavoro straordinario.
Né ha allegato che l'azienda datrice avesse richiesto ai dipendenti di svolgere dette attività in una porzione oraria aggiuntiva rispetto all'orario contrattualmente previsto.
Dal suo canto, l'azienda sanitaria resistente ha negato che il ricorrente abbia eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature, sostenendo che lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione all'interno dell'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali e, quotidianamente, entro l'orario di entrata e uscita, disconoscendo in sostanza lo svolgimento di lavoro suppletivo.
Siffatta deduzione corrobora la nota del direttore del personale dell' [...]
CP_1 , allegata alla memoria, che attesta come il tempo per indossare e dismettere gli abiti di lavoro sia "ricompreso nell'orario di lavoro” registrato e retribuito. Dà inoltre riscontro all'ulteriore nota aziendale che chiarisce come la durata della giornata lavorativa risulta dalle timbrature che il personale esegue in entrata e in uscita, facendo emergere sia l'eventuale straordinario, sia il recupero, che serve a compensare l'eventuale deficit orario.
Inoltre, inconferente per plurime ragioni si rivela l'accordo, prodotto dal Contr ricorrente e stipulato dall e dalle organizzazioni sindacali in data
30/10/2024: in primo luogo, lungi dal riconoscere "il diritto degli infermieri all'indennità di vestizione" -come allegato dal dipendente-, il documento può tuttalpiù attestare l'impegno a valutare l'opportunità di riconoscere una somma forfettaria con una retroattività di 3/4 anni, quindi con riferimento ad un periodo pure successivo a quello di causa;
in secondo luogo, tale opzione resta condizionata al "controllo sullo straordinario e sul riposo compensativo e debito previsto" (cfr. all. alle note di parte ricorrente del 19 novembre 2024) e, dunque, alle specificità dei singoli casi;
inoltre, condivisibilmente con gli assunti della resistente, non essendo stato formalizzato in un atto che impegni l'azienda sanitaria, non può costituire automatico riconoscimento della pretesa avanzata dal ricorrente, di cui la resistente ha ribadito l'infondatezza anche a seguito della produzione attorea.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si impone, pertanto, il rigetto della rivendicazione retributiva.
L'esistenza di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito, all'epoca della introduzione del giudizio, induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
MA MB - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. FERRARO GIUSEPPE
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. NICCOLI Controparte_1
ON ; Parte resistente
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Parte_1 ha convenutoCon ricorso del 17.11.22, ritualmente notificato,
alle cui dipendenze lavora presso l'Ospedale Spokein giudizio | CP_2
con la qualifica professionale di infermiera ed inquadramento nella di CP_3
categoria D del CCNL di settore, esponendo di osservare turno di lavoro dalle
8,00 alle 14,00 ovvero dalle 14:00 alle 20,00 ovvero dalle 20,00 alle 08,00.
Deduceva di essere tenuta, per poter svolgere le prestazioni lavorative, ad indossare la divisa di servizio composta da casacca/pantaloni/scarpe, ecc., fornita dalla Azienda resistente e che ella è tenuta a conservare tale divisa presso gli armadietti posti all'interno degli spogliatoi aziendali potendo indossarla soltanto all'interno dell'ospedale. Tanto premesso, dedotto che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale è da considerarsi tempo di lavoro ove tale tempo sia "eterodiretto", esponeva che per compiere l'operazione di vestizione presso gli appositi locali aziendali ella doveva giungere sul luogo di lavoro almeno dieci minuti prima dell'orario di inizio del turno assegnato e che potendo lasciare il reparto soltanto a fine turno, doveva compiere le operazioni di svestizione successivamente alla fine del turno di lavoro.
Assumeva, quindi, che il tempo necessario per indossare e dismettere l'abbigliamento di lavoro doveva essere incluso nell'orario lavorativo e, come tale, retribuito, prospettando un "surplus" dell'orario lavorativo di almeno 15/20 minuti al giorno.
Lamentava che tale tempo necessario alle operazioni di vestizione e svestizione non è mai stato retribuito dall'azienda datoriale e, dopo aver richiamato a sostegno delle proprie ragioni l'art. 43 del CCNL di settore, (che riprendeva il contenuto dell'art. 27 del previgente contratto) assumeva che tale norma collettiva attribuisce il diritto alla remunerazione del tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione e per il passaggio delle consegne, chiedeva - relativamente al periodo dal 1.12.2017 sino al 31.10.2022 - l'accertamento del suo diritto alla "remunerazione dell'indennità di vestizione e, per l'effetto, la condanna dell al pagamento della somma a tale titolo CP_2
quantificata in euro 5.247,32 (calcolata sino al 31.10.2022) oltre accessori di legge e vittoria delle spese di lite.
CP_2Si costituiva in giudizio | eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto dovendo applicarsi il termine quinquennale e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto deducendo la inapplicabilità dell'art. 27 CCNL 2016-2018 avuto riguardo al periodo oggetto di domanda e, in ogni caso, sostenendo che la norma collettiva richiamata non prevedeva alcuna indennità di vestizione/svestizione e che il tempo occorrente per lo svolgimento delle relative operazioni era ricompreso nelle 36 ore settimanali e non era prevista alcuna monetizzazione. In fatto, contestava l'assunto attoreo dello svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione oltre l'orario di entrata e uscita eccependo la carenza di prova sul punto evidenziando che tale circostanza avrebbe dovuto essere provata attraverso le timbrature;
che, in ogni caso, dai tabulati relativi alle presenze del ricorrente, allegate alla memoria, si evince che il ricorrente non ha mai effettuato le operazioni di vestizione/svestizione oltre l'orario di entrata ed uscita.
Richiamata la recente pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro in analoga controversia, instava per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente deve osservarsi che oggetto di controversia è il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, ossia il c.d. "tempo tuta", eventualmente maturato con riferimento al periodo dal
1° dicembre 2017 al 31 ottobre 2022.
Nel merito, pare opportuno evidenziare che l'art. 27, co. 11 e 12, del Ccnl del
21.5.2018 (replicato in sostanza dall'art. 43, co. 11 e 12 del Ccnl 2019-2021, sottoscritto il 2/11/2022) non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, "15 minuti complessivi" per le operazioni di "vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate". Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle
"timbrature" dei cartellini del personale. (così, Corte appello Catanzaro
- sez.
lav., sent. n. 1050/2023).
Ne deriva che, per le prestazioni lavorative rese in epoca successiva all'entrata in vigore del citato CCNL (considerato che, nel ricorso introduttivo, le differenze retributive rivendicate coprono il periodo 2017-2022), nessuna "indennità di divisa" o retribuzione del "tempo tuta" può essere accordata all'istante, dal momento che il tempo necessario alle operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, dovendo essere ricompreso nell'orario di lavoro, risulta già regolarmente retribuito sulla base delle risultanze del sistema di rilevazione delle presenze (c.d. badge).
Come rilevato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 9306/2022, infatti, è
legittimo includere nel cosiddetto tempo lavoro retribuito i minuti dedicati dal dipendente a indossare e dismettere la divisa, trattandosi di attività obbligatoria, riconducibile nell'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il datore di lavoro può, anche in via implicita, pretendere. Secondo la Cassazione, in particolare, consentire la vestizione dopo la timbratura all'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo, ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro, con invarianza dell'orario normale, che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato, senza risultare di fatto incrementato, derivandone l'inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte d'Appello di Catanzaro (Sez. Lavoro, sentenza n. 1524/2022) ha richiamato la valenza dirimente, ai fini per cui è causa, del fatto che alla vestizione e alla svestizione il lavoratore debba, per disposizione datoriale, provvedere "prima di timbrare l'ingresso e dopo aver timbrato l'uscita" (come chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n.
30958/2022 e n. 24684/2016) e ha accolto l'appello presentato dall' CP_2 rilevando che, nel caso affrontato (e così nel caso di specie), risultava indimostrato che le operazioni di vestizione "propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa" fossero "state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature", considerato che (come l'odierno ricorrente) l'appellata non aveva affermato di avere eseguito le suddette operazioni fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature e non aveva chiesto di dimostrare, attraverso la prova testimoniale, di essere stata costretta a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirsi solo dopo aver timbrato in uscita.
Nel caso di specie, analogamente, la ricorrente non ha dedotto di essere stata costretta ad indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirla solo dopo aver timbrato in uscita, né ha inteso provare tale circostanza mediante la prova testimoniale (che, essendo idonea a dimostrare il solo obbligo di indossare la divisa prima del turno non è stata ammessa in quanto superflua).
In altri termini, non ha dedotto di aver reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario registrato nelle timbrature e dunque, non ha chiesto di provare che le operazioni di vestizione e svestizione si svolgessero prima e dopo le rivelazioni di presenza.
Sicché è indimostrato che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature e che è il solo a dover essere retribuito, in mancanza di autorizzazione a prestare lavoro straordinario.
Né ha allegato che l'azienda datrice avesse richiesto ai dipendenti di svolgere dette attività in una porzione oraria aggiuntiva rispetto all'orario contrattualmente previsto.
Dal suo canto, l'azienda sanitaria resistente ha negato che il ricorrente abbia eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature, sostenendo che lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione all'interno dell'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali e, quotidianamente, entro l'orario di entrata e uscita, disconoscendo in sostanza lo svolgimento di lavoro suppletivo.
Siffatta deduzione corrobora la nota del direttore del personale dell' [...]
CP_1 , allegata alla memoria, che attesta come il tempo per indossare e dismettere gli abiti di lavoro sia "ricompreso nell'orario di lavoro” registrato e retribuito. Dà inoltre riscontro all'ulteriore nota aziendale che chiarisce come la durata della giornata lavorativa risulta dalle timbrature che il personale esegue in entrata e in uscita, facendo emergere sia l'eventuale straordinario, sia il recupero, che serve a compensare l'eventuale deficit orario.
Inoltre, inconferente per plurime ragioni si rivela l'accordo, prodotto dal Contr ricorrente e stipulato dall e dalle organizzazioni sindacali in data
30/10/2024: in primo luogo, lungi dal riconoscere "il diritto degli infermieri all'indennità di vestizione" -come allegato dal dipendente-, il documento può tuttalpiù attestare l'impegno a valutare l'opportunità di riconoscere una somma forfettaria con una retroattività di 3/4 anni, quindi con riferimento ad un periodo pure successivo a quello di causa;
in secondo luogo, tale opzione resta condizionata al "controllo sullo straordinario e sul riposo compensativo e debito previsto" (cfr. all. alle note di parte ricorrente del 19 novembre 2024) e, dunque, alle specificità dei singoli casi;
inoltre, condivisibilmente con gli assunti della resistente, non essendo stato formalizzato in un atto che impegni l'azienda sanitaria, non può costituire automatico riconoscimento della pretesa avanzata dal ricorrente, di cui la resistente ha ribadito l'infondatezza anche a seguito della produzione attorea.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si impone, pertanto, il rigetto della rivendicazione retributiva.
L'esistenza di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito, all'epoca della introduzione del giudizio, induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
MA MB - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO