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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33/2025 R.G. promossa
DA
(C.F. ) con sede in Ploaghe zona Artigianale snc Parte_1 P.IVA_1
Regione Signora Elena, in persona del legale rappresentante sig. c.f. Parte_2 C.F._1 nato a [...] in data [...] elettivamente domiciliato in Alghero, alla via Oristano n. 7 presso e nello studio dell'Avv. Graziano Ruiu, nato a [...], il [...], codice fiscale C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto il quale ai sensi della normativa vigente in materia indica il seguente indirizzo PEC presso il Email_1 quale la parte elegge domicilio digitale
- appellante-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Basiglio (MI), Via Ludovico il Moro, Controparte_1 P.IVA_2
n. 6/C, palazzo Ferraris, in persona del suo Amministratore Delegato, nonché legale rappresentante pagina 1 di 5 pro tempore Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Luca GIACOBBE (C.F. ), del Foro di Roma, in forza di procura in atti C.F._4 elettivamente domiciliata presso la PEC del summenzionato difensore ( Email_2 presente nel pubblico registro RegIndE, con studio sito in Roma (RM), Via Po, n. 10
- appellata-
-
All'esito dell'udienza del 12.6.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.352 c.p.c.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (società concessionaria di ADM del Controparte_1 servizio di attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6869/22 emesso dal Tribunale di Milano, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di € 31.000,00, oltre interessi e spese del procedimento, in favore di (in qualità di gestore di apparecchi per il gioco lecito cd. “AWP” OSSIA le “slot Parte_1 machines” di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.), a titolo di restituzione del deposito cauzionale che quest'ultima aveva versato in occasione della stipulazione in data 09.09.2013, del contratto gestorio, essendo questo ormai cessato.
Deduceva: che, a mente della clausola 9.3 del contratto (doc. 4 pag. 5 opponente) la garanzia (e quindi il deposito cauzionale), una volta cessato il rapporto, sarebbe stata restituita soltanto dopo il versamento, da parte del gestore, di tutte le somme, a qualsiasi titolo, dovute al concessionario sino a quel momento;
di vantare verso il credito, in linea capitale, di € Parte_1
98.562,49, ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 11544/19 del Tribunale di Milano.
Concludeva, in via preliminare, per la riunione della causa con quella rubricata sub R.G. n.
39154/2019, pendente avanti al Tribunale di Milano e, nel merito, perché fosse accertata e dichiarata la compensazione legale e/o giudiziale tra quanto dovuto a e quanto richiesto da Controparte_1
e, in via riconvenzionale, perché quest'ultima fosse condannata a pagare in suo favore € Parte_1
67.562,49 (€ 98.562,49 - €31.000,00).
, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna di al pagamento di €31.000,00 Controparte_1 oltre interessi e spese e alla restituzione dell'originale del contratto fideiussorio n 14 4263.
Respinta la richiesta di riunione trovandosi le cause in fasi diverse, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e spirati i termini ex art.183.6 c.p.c. (in occasione dei quali l'opponente chiedeva la sospensione ex art 295 c.p.c. documentando che con sentenza n. 5243/2023 il Tribunale di Milano aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 11544/19 proposta da
[...]
, confermando il titolo e dichiarandolo definitivamente esecutivo) la causa veniva Parte_1 posta in decisione (con il deposito della memoria di replica l'opponente allegava che con sentenza pagina 2 di 5 resa il 13.5.2024 nel giudizio RG 2300/23, la Corte d'Appello di Milano aveva respinto l'impugnazione avverso la sentenza di I grado proposta da , confermando detta Parte_1 pronuncia).
Quindi con sentenza n. 5632/2024 pubblicata il 03/06/2024, il Tribunale, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda di di condanna di Parte_1 CP_1 al pagamento di € 31.000,00, dichiarava inammissibile la domanda di condanna alla restituzione
[...] del contratto fideiussorio, rigettava l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente e la conseguente domanda riconvenzionale, compensando tra le parti le spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello . Parte_1
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza collegiale del 12.6.2025, in esito alla discussione orale, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione, ha precisato che “non ricorreva all'epoca dell'iniziativa monitoria e non ricorre tuttora l'esigibilità del credito ingiunto, atteso che il deposito era anche a garanzia del pagamento del EU (oltre che del canone di concessione e del compenso del concessionario) (cfr art 9.2 del contratto)”, la cui spettanza in favore di (per € 98.562,49) CP_1 era stata nelle more confermata in sede di appello.
Poiché tuttavia detta pronuncia, resa dalla Corte d'Appello il 13.5.2024, non era ancora passata in giudicato, ha respinto la richiesta dell'opponente sia di dichiarare la compensazione legale e/o giudiziale, sia di condannare di alla differenza (€ 67.562,49) tra le due poste. Parte_1
^^^
Lamenta l'appellante che ha errato il primo decidente a non considerare: Parte_1
-che il deposito cauzionale era stato concesso solo a garanzia del EU (oltre che del canone di concessione e del compenso del concessionario), e non certo del contributo addizionale istituito molto dopo la stipula del contratto;
che proprio in ragione della predetta funzione, nel momento in cui il concessionario, ben prima della cessazione del rapporto contrattuale, azionava la procedura monitoria per il pagamento del contributo addizionale, lo stesso non procedeva ad escutere la garanzia ed agiva per l'intero importo che asseriva dovuto.
-che ai fini dell'esigibilità delle predette somme non rileva la sussistenza di altri giudizi pendenti relativi ad altre pretese creditorie e ciò anche se le stesse risultano portate da titoli esecutivi.
- che, se risulta legittimo il decreto ingiuntivo azionato per l'intero da parte del concessionario, deve a fortiori risultare legittimo il decreto ingiuntivo con il quale si richiede il pagamento di ciò che a suo tempo il concessionario non aveva detratto/compensato.
-che l'odierno appellante aveva ed ha il diritto di ottenere anch'egli un titolo esecutivo da poter opporre in compensazione alle somme eventualmente portate dai titoli esecutivi in possesso del concessionario;
se così non fosse l'odierno appellante dovrebbe subire un' azione esecutiva senza poter eccepire in compensazione il suo controcredito pagina 3 di 5 Chiede quindi di rigettare l'avversa opposizione e confermare integralmente il decreto Ingiuntivo n.
6869/2022 oggetto di opposizione o condannare in ogni caso la a corrispondere a Controparte_1 favore della la somma di € 31.000,00 Parte_1
§§§
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è infondato.
La liberazione della cauzione a suo tempo versata è stata subordinata alla prova dell'integrale adempimento, da parte del Gestore, di “tutte le somme a qualsiasi titolo dovute al Concessionario” ai sensi del chiaro disposto di cui all'art. 9.3
Condizione di liberazione dalla cauzione da intendersi nel senso che non devono esservi in quel momento somme dovute a qualsiasi titolo al concessionario, anche per ragioni sopravvenute, quali, nella specie, la quota di prelievo addizionale che trae fonte dall'art. 1, comma 649, L. n. 190/2014
(“Legge di Stabilità dell'anno 2015”).
La condizione di esigibilità della restituzione non si è appunto verificata poiché la posizione debitoria di , per suddetta quota di prelievo addizionale, risulta attualmente accertata con sentenza di Pt_1 secondo grado, ed una valutazione incidentale in questa sede porta ad escludere la pretesa inesistenza di quel debito proprio perché il contrario è corroborato da due sentenze di merito in tal senso, senza che ex art.337 comma 2 c.p.c. vi siano ragioni per sospendere in attesa della sentenza definitiva
Estinto quel debito, ed in mancanza di ulteriori poste debitorie, avrà diritto alla restituzione Pt_1 della cauzione, salva naturalmente la compensazione negoziale ove le parti si accordino in tal senso, mentre quella giudiziale non può operare per le ragioni richiamate dal Tribunale.
Non può quindi condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui egli avrebbe diritto di ottenere un titolo esecutivo da poter opporre in compensazione alle somme eventualmente portate dai titoli esecutivi in possesso del concessionario, poiché quel suo diritto alla restituzione della cauzione non è attuale ed esigibile per le ragioni enunciate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non complessità, con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 5632/2024 del Tribunale di Milano, che integralmente conferma
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del
D.M. 147/22 (scaglione da € 26.000 a 52.000) in complessivi € 5.500,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
pagina 4 di 5 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 18.6.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33/2025 R.G. promossa
DA
(C.F. ) con sede in Ploaghe zona Artigianale snc Parte_1 P.IVA_1
Regione Signora Elena, in persona del legale rappresentante sig. c.f. Parte_2 C.F._1 nato a [...] in data [...] elettivamente domiciliato in Alghero, alla via Oristano n. 7 presso e nello studio dell'Avv. Graziano Ruiu, nato a [...], il [...], codice fiscale C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto il quale ai sensi della normativa vigente in materia indica il seguente indirizzo PEC presso il Email_1 quale la parte elegge domicilio digitale
- appellante-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Basiglio (MI), Via Ludovico il Moro, Controparte_1 P.IVA_2
n. 6/C, palazzo Ferraris, in persona del suo Amministratore Delegato, nonché legale rappresentante pagina 1 di 5 pro tempore Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Luca GIACOBBE (C.F. ), del Foro di Roma, in forza di procura in atti C.F._4 elettivamente domiciliata presso la PEC del summenzionato difensore ( Email_2 presente nel pubblico registro RegIndE, con studio sito in Roma (RM), Via Po, n. 10
- appellata-
-
All'esito dell'udienza del 12.6.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.352 c.p.c.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (società concessionaria di ADM del Controparte_1 servizio di attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6869/22 emesso dal Tribunale di Milano, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di € 31.000,00, oltre interessi e spese del procedimento, in favore di (in qualità di gestore di apparecchi per il gioco lecito cd. “AWP” OSSIA le “slot Parte_1 machines” di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.), a titolo di restituzione del deposito cauzionale che quest'ultima aveva versato in occasione della stipulazione in data 09.09.2013, del contratto gestorio, essendo questo ormai cessato.
Deduceva: che, a mente della clausola 9.3 del contratto (doc. 4 pag. 5 opponente) la garanzia (e quindi il deposito cauzionale), una volta cessato il rapporto, sarebbe stata restituita soltanto dopo il versamento, da parte del gestore, di tutte le somme, a qualsiasi titolo, dovute al concessionario sino a quel momento;
di vantare verso il credito, in linea capitale, di € Parte_1
98.562,49, ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 11544/19 del Tribunale di Milano.
Concludeva, in via preliminare, per la riunione della causa con quella rubricata sub R.G. n.
39154/2019, pendente avanti al Tribunale di Milano e, nel merito, perché fosse accertata e dichiarata la compensazione legale e/o giudiziale tra quanto dovuto a e quanto richiesto da Controparte_1
e, in via riconvenzionale, perché quest'ultima fosse condannata a pagare in suo favore € Parte_1
67.562,49 (€ 98.562,49 - €31.000,00).
, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna di al pagamento di €31.000,00 Controparte_1 oltre interessi e spese e alla restituzione dell'originale del contratto fideiussorio n 14 4263.
Respinta la richiesta di riunione trovandosi le cause in fasi diverse, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e spirati i termini ex art.183.6 c.p.c. (in occasione dei quali l'opponente chiedeva la sospensione ex art 295 c.p.c. documentando che con sentenza n. 5243/2023 il Tribunale di Milano aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 11544/19 proposta da
[...]
, confermando il titolo e dichiarandolo definitivamente esecutivo) la causa veniva Parte_1 posta in decisione (con il deposito della memoria di replica l'opponente allegava che con sentenza pagina 2 di 5 resa il 13.5.2024 nel giudizio RG 2300/23, la Corte d'Appello di Milano aveva respinto l'impugnazione avverso la sentenza di I grado proposta da , confermando detta Parte_1 pronuncia).
Quindi con sentenza n. 5632/2024 pubblicata il 03/06/2024, il Tribunale, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda di di condanna di Parte_1 CP_1 al pagamento di € 31.000,00, dichiarava inammissibile la domanda di condanna alla restituzione
[...] del contratto fideiussorio, rigettava l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente e la conseguente domanda riconvenzionale, compensando tra le parti le spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello . Parte_1
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza collegiale del 12.6.2025, in esito alla discussione orale, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione, ha precisato che “non ricorreva all'epoca dell'iniziativa monitoria e non ricorre tuttora l'esigibilità del credito ingiunto, atteso che il deposito era anche a garanzia del pagamento del EU (oltre che del canone di concessione e del compenso del concessionario) (cfr art 9.2 del contratto)”, la cui spettanza in favore di (per € 98.562,49) CP_1 era stata nelle more confermata in sede di appello.
Poiché tuttavia detta pronuncia, resa dalla Corte d'Appello il 13.5.2024, non era ancora passata in giudicato, ha respinto la richiesta dell'opponente sia di dichiarare la compensazione legale e/o giudiziale, sia di condannare di alla differenza (€ 67.562,49) tra le due poste. Parte_1
^^^
Lamenta l'appellante che ha errato il primo decidente a non considerare: Parte_1
-che il deposito cauzionale era stato concesso solo a garanzia del EU (oltre che del canone di concessione e del compenso del concessionario), e non certo del contributo addizionale istituito molto dopo la stipula del contratto;
che proprio in ragione della predetta funzione, nel momento in cui il concessionario, ben prima della cessazione del rapporto contrattuale, azionava la procedura monitoria per il pagamento del contributo addizionale, lo stesso non procedeva ad escutere la garanzia ed agiva per l'intero importo che asseriva dovuto.
-che ai fini dell'esigibilità delle predette somme non rileva la sussistenza di altri giudizi pendenti relativi ad altre pretese creditorie e ciò anche se le stesse risultano portate da titoli esecutivi.
- che, se risulta legittimo il decreto ingiuntivo azionato per l'intero da parte del concessionario, deve a fortiori risultare legittimo il decreto ingiuntivo con il quale si richiede il pagamento di ciò che a suo tempo il concessionario non aveva detratto/compensato.
-che l'odierno appellante aveva ed ha il diritto di ottenere anch'egli un titolo esecutivo da poter opporre in compensazione alle somme eventualmente portate dai titoli esecutivi in possesso del concessionario;
se così non fosse l'odierno appellante dovrebbe subire un' azione esecutiva senza poter eccepire in compensazione il suo controcredito pagina 3 di 5 Chiede quindi di rigettare l'avversa opposizione e confermare integralmente il decreto Ingiuntivo n.
6869/2022 oggetto di opposizione o condannare in ogni caso la a corrispondere a Controparte_1 favore della la somma di € 31.000,00 Parte_1
§§§
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è infondato.
La liberazione della cauzione a suo tempo versata è stata subordinata alla prova dell'integrale adempimento, da parte del Gestore, di “tutte le somme a qualsiasi titolo dovute al Concessionario” ai sensi del chiaro disposto di cui all'art. 9.3
Condizione di liberazione dalla cauzione da intendersi nel senso che non devono esservi in quel momento somme dovute a qualsiasi titolo al concessionario, anche per ragioni sopravvenute, quali, nella specie, la quota di prelievo addizionale che trae fonte dall'art. 1, comma 649, L. n. 190/2014
(“Legge di Stabilità dell'anno 2015”).
La condizione di esigibilità della restituzione non si è appunto verificata poiché la posizione debitoria di , per suddetta quota di prelievo addizionale, risulta attualmente accertata con sentenza di Pt_1 secondo grado, ed una valutazione incidentale in questa sede porta ad escludere la pretesa inesistenza di quel debito proprio perché il contrario è corroborato da due sentenze di merito in tal senso, senza che ex art.337 comma 2 c.p.c. vi siano ragioni per sospendere in attesa della sentenza definitiva
Estinto quel debito, ed in mancanza di ulteriori poste debitorie, avrà diritto alla restituzione Pt_1 della cauzione, salva naturalmente la compensazione negoziale ove le parti si accordino in tal senso, mentre quella giudiziale non può operare per le ragioni richiamate dal Tribunale.
Non può quindi condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui egli avrebbe diritto di ottenere un titolo esecutivo da poter opporre in compensazione alle somme eventualmente portate dai titoli esecutivi in possesso del concessionario, poiché quel suo diritto alla restituzione della cauzione non è attuale ed esigibile per le ragioni enunciate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non complessità, con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 5632/2024 del Tribunale di Milano, che integralmente conferma
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del
D.M. 147/22 (scaglione da € 26.000 a 52.000) in complessivi € 5.500,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
pagina 4 di 5 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 18.6.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
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