Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott. Maria Rosaria
Elmino all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. udite le parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4936/23 R.G.
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elett. te domiciliata in Marano di Napoli al Corso C.F._1
Europa, n. 236 presso lo studio del difensore Avv. Adelaide Muscolo dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli avv. CP_1
Armando Gambino e Gianluca Tellone, domiciliato come in atti;
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.3.2023 parte ricorrente in epigrafe deduceva: di avere presentato, in data 25.03.2022, domanda di Assegno Unico
e Universale per i figli a carico ex lege 230/2021 in favore dei minori
[...]
18.09.2009; che l' aveva respinto la domanda in quanto “non risulta CP_1
soddisfatto il requisito del carico del figlio”; che aveva presentato ricorso amministrativo in data 27.12.2022 ma lo stesso rimaneva disatteso.
Contestava la legittimità del provvedimento di reiezione dell'ente, in quanto era titolare dei requisiti economici necessari all'accoglimento della domanda
(reddito inferiore ai 15.000 Euro) e che sussisteva anche il requisito del carico dei figli, essendo affidataria dei minori e Persona_1 Persona_2
che convivevano stabilmente con lei, in base a sentenza di affidamento del
Tribunale per i minorenni di Napoli.
Ciò posto, così concludeva “
1. Previo accertamento della sussistenza delle condizioni che legittimano il riconoscimento dell'assegno unico e universale per i figli
a carico, chiede accertarsi il diritto della ricorrente a tale assegno dalla data di presentazione della domanda;
2. Chiede di condannare parte resistente al pagamento degli arretrati maturati e non riscossi dalla ricorrente a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico;
3.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”.
Si costituiva l'istituto previdenziale resistente opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare allegava che l'assegno unico ed universale per i figli a carico – come richiesto dalla ricorrente – era stato liquidato con cadenza mensile a decorrere dal 17.02.2023 – data di valuta per l'incasso – nell'importo di €. 659,50, mentre a decorrere dal 01.06.2023,
l'importo corrisposto era di €. 531,76, e che negli importi liquidati erano compresi anche quelli per l'anno 2022 a decorrere dalla domanda amministrativa.
Acquisita ulteriore documentazione (domanda amministrativa) utile ai fini della decisione, superflua ogni ulteriore attività istruttoria, la causa era rinviata per la discussione, con termine per note. All'odierna udienza il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione in atti, all'esito della Camera di Consiglio pronunciava la presente sentenza depositata in via telematica e di cui veniva data lettura.
Preliminarmente in punto di diritto si osserva che l'art. 6 del D.lgs. 230/2021 prevede che la domanda di Assegno unico e universale possa essere presentata dal tutore o dalla persona affidataria (compresi i nonni per i nipoti), in presenza di un provvedimento di affidamento familiare disposto dal Servizio sociale locale o dal Tribunale ai sensi della Legge 184/1983, al fine di tutelare il minore in affido familiare anche preadottivo.
Va affermato pertanto il diritto della parte ricorrente alla liquidazione del trattamento “assegno Unico” per i due minori in affidamento temporaneo presso il proprio nucleo familiare, come si evidenzia dalla sentenza del
Tribunale per i minorenni di Napoli emessa in data 13.5.2019 (cfr. in atti).
Ed invero nella memoria dell' nella parte in cui viene riportata la CP_1
relazione istruttoria (cfr. in atti) si legge testualmente: “La domanda è stata in istruttoria fino al 02/05/2022, poi è stata prima sospesa e poi in evidenza al cittadino fino alla data di respinta (16/12/2022), con le 2 seguenti causali:
1) Verifica presenza sentenza tutore;
2) Non risulta soddisfatto il requisito del carico del figlio. Questo perché la richiedente presentava la domanda in qualità di Tutore/Rappresentante legale/Amministratore di sostegno del genitore naturale C.F._2
(madre dei minori).
Tuttavia, nella sezione allegati della domanda la richiedente C.F._1
allegava sentenza del 13/05/2019 emanato dal Tribunale per i minorenni di Napoli proc. N. 38/2017 ADS di affido dei minori e C.F._3
nei propri confronti, sentenza dalla quale si evince C.F._4
certamente l'affido dei minori alla richiedente, ma NON la sua qualità di
Tutore/Rappresentante legale/Amministratore di sostegno del genitore naturale osì come dichiarato in domanda. C.F._2 Non risulta possibile allegare tale sentenza, in quanto non è in formato scaricabile dalla domanda, ma è possibile visualizzarla in domanda alla sezione
ALLEGATI/PROVVEDIMENTI. Per tali motivazioni la richiedente riceveva provvedimento di reiezione dalla competente sede di Napoli De Gasperi, avverso il quale proponeva (tramite patronato Controparte_2
(NA0018), ricorso amministrativo n° 2314881 del 27/12/2022 N° Protocollo:
5173.27/12/2022.0116313 presso la sede di NAPOLI CENTRO, (consultabile CP_1
in procedura INCAS), che veniva rifiutato il 02/01/2023 con la motivazione che integralmente si riporta: “Secondo quanto previsto dalla circolare n° 32 del
10.02.2011, dal 26.04.2011, il presente canale telematico risulta di esclusivo utilizzo per la trasmissione dei ricorsi amministrativi (ex legge 88/1989) – Irricevibilita' del ricorso per effetto del vigente Regolamento dei Ricorsi. Nello specifico: - Il ricorso deve essere indirizzato all'organo competente - Deve contenere gli elementi costitutivi essenziali - Il provvedimento oggetto del contenzioso amm.vo adottato dal rappresentato , in allegato, (MANCANTE). - Eventuali allegati che CP_3
legittimano la pretesa della richiesta. Nel sottolineare che il ricorso amm.vo avverso un provvedimento di reiezione adottato dal rappresentato Istituto deve essere presentato entro i 90 giorni dalla sua ricezione, si invita la richiedente ad una nuova trasmissione, stesso canale telematico, secondo le indicazioni di cui sopra…”
L' resistente ha pertanto sostenuto che “la domanda di AUU per cui vi è CP_3
causa è stata giustamente respinta per le motivazioni sopra illustrate, in quanto la richiedente ha presentato la domanda dichiarando di essere Tutore/Rappresentante legale/Amministratore di sostegno del genitore naturale C.F._2
requisito che non si evince dalla documentazione consultata. La stessa avrebbe dovuto presentare la domanda in qualità di GENITORE AFFIDATARIO. Sarebbe bastato, per ottenere l'accoglimento della domanda, nel periodo in cui la stessa è stata nello stato IN EVIDENZA AL CITTADINO, (stato che risultava certamente visibile al patronato o al cittadino accedendo con SPID in domanda), modificare la scheda in domanda sostituendo la qualità di richiedente, da Tutore/Rappresentante legale/Amministratore di sostegno del genitore naturale a
[...]
, adempimento che non è stato effettuato, determinando la respinta Persona_3
della domanda”(cfr. note in atti). E' evidente pertanto che il diritto fatto valere dalla ricorrente risulta sussistente, essendo la domanda incontestabilmente dotata dei relativi requisiti alla data di presentazione della domanda amministrativa del
25.3.2022.
L'Amministrazione resistente, tuttavia, anziché ricorrere in via amministrativa ad una correzione della liquidazione, avvenuta solo a partire dal 3.1.2023 a seguito della nuova presentazione di domanda contenente l'indicazione del titolo “genitore affidatario” pur avendo rilevato la sussistenza - nella fattispecie - di tutti i presupposti di legge, si è arrestata all'affermazione formale di avere avuto bisogno di una nuova domanda amministrativa “corretta”, fornendo una risposta del tutto inconferente rispetto all'istanza avanzata dalla parte ricorrente nella presente sede processuale, nella quale deve procedersi all'accertamento del diritto della parte istante, non suscettibile di essere minato da ostacoli meramente burocratici in relazione alle “modalità” di compilazione della domanda amministrativa.
Né l' ha speso argomentazioni giuridiche a sostegno del diniego CP_3
dell'Ufficio, ovvero ha prospettato diverse ragioni di carattere sostanziale sottese alla “respinta”, insistendo anzi nel chiedere il rigetto della domanda della ricorrente.
Risulta altresì inveritiera l'affermazione contenuta nella comparsa di costituzione dell' (“…Negli importi liquidati, quindi, sono compresi anche CP_3
quelli per l'anno 2022 a decorrere dalla domanda amministrativa”) perchè innanzitutto smentita dalla successiva relazione amministrativa (cfr. supra).
Non vi è infine prescrizione dei ratei, tenuto conto dello svolgimento della fase amministrativa e della tempestiva istaurazione del giudizio nei termini prescritti.
Va pertanto accolta la domanda proposta dalla ricorrente, dichiarando il diritto della stessa alla percezione del trattamento assistenziale richiesto con data di decorrenza dalla domanda amministrativa del 25.3.2022 e l' va CP_1 condannata a corrispondere alla stessa i ratei maturati e non versati tra marzo
2022 e febbraio 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, tenuto conto delle ragioni della decisione e della mancanza di attività istruttoria, vengono pertanto poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo alla stregua CP_1
dei parametri di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la prestazione Assegno Unico per i figli in affidamento, come in motivazione indicato, con decorrenza dal mese di marzo 2022;
2) Condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'importo dei ratei CP_1
maturati e non versati relativi al periodo marzo 2022-febbraio 2023 oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze al soddisfo;
3) Condanna l'ente resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che sono liquidate in complessivi euro 1.370,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 10 aprile 2025 IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino