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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1694/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 12.3.2025 vertente
TRA
CF rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall'avv. LIUZZI ALBERTO
ATTORE
E
CF: Controparte_1
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. PALOMBI P.IVA_1
EDOARDO
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni: all'udienza del 12.3.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È promossa opposizione al precetto notificato il 7.10.2024 a Pt_1
per il pagamento dell'importo complessivo di € 180.019,82 ad
[...]
asseritamente riferito alla risoluzione per Controparte_1 inadempimento di un contratto di mutuo ipotecario stipulato dallo stesso in data 18.02.2011 presso la allora Controparte_2
L'opposizione si bassa sui seguenti motivi:
[...]
a) Carenza di legittimazione attiva di per omessa prova della CP_1 titolarità del credito di cui è minacciata l'esecuzione;
b) Omessa notifica del titolo esecutivo [motivo da qualificarsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., tempestivamente proposto entro i 20 giorni dalla notifica del precetto]:
c) Abuso del credito, per essere stato concesso dall'istituto originariamente mutuante un importo che la parte mutuataria non avrebbe potuto verosimilmente sostenere con i propri redditi;
d) Omessa indicazione, nell'atto di precetto, del numero e dell'importo delle rate non pagate, con intimazione di una somma complessiva superiore anche al capitale mutuato;
e) Usurarietà degli interessi.
3. Si è costituita contestando puntualmente le avversarie CP_1 allegazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. L'opposizione è infondata.
5. Va innanzitutto respinta la richiesta istruttoria di parte opponente, che chiede disporsi CTU ricostruttiva dei rapporti di dare-avere. Si tratta, infatti, di richiesta esplorativa, evidentemente finalizzata a
2 surrogare il mancato adempimento degli oneri assertivi e probatori gravanti sulla parte, come si dirà meglio oltre.
6. Con riguardo al motivo indicato sub a), si osserva quanto segue.
Come noto, la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
Su un piano diverso opera invece la prova della titolarità, sotto il profilo sostanziale, del diritto che si assume ceduto. Al riguardo, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità afferma che “la
3 parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Ordinanza n.
24798 del 05/11/2020).
Sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova della stessa;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto. È pertanto compito del Giudice valutare se, alla luce di tutti gli atti prodotti, vi sia prova: i) della cessione;
il) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta;
iii) se utile notizia del medesimo negozio sia stata data al debitore ceduto, in coerenza con i principi sopra descritti, e perciò anche con la notifica del precetto, poiché in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della
"notizia" della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto. (cfr. in parte motiva Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021).
6.1. Premesso che l'esistenza del contratto di mutuo non è di per sé contestata, ritiene questo Giudice che sussistano elementi circostanziali idonei a ritenere che il credito azionato fosse ricompreso tra quelli che le parti hanno incluso nella cessione massiva.
In particolare, osserva il giudicante che, oltre alle Gazzette Ufficiali relative alla pubblicazione dell'operazione di cessione massiva, in seconda memoria la resistente ha prodotto una dichiarazione da parte del cedente che indica specificamente il rapporto per cui è causa. L'attore, che non ha depositato la terza memoria, nulla ha dedotto sul punto. La titolarità del credito deve dunque ritenersi provata.
4 7. Con riguardo al motivo indicato sub b), esso è infondato. Assume carattere assorbente la circostanza che l'omessa notifica del titolo esecutivo può avere rilievo, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo nella misura in cui si traduca in una concreta lesione, per la parte debitrice, delle proprie facoltà difensive. Ha infatti chiarito la corte di legittimità che “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023).
7.1. Nel caso concreto, alcun pregiudizio concreto deduce l'opponente, il quale anzi produce egli stesso il titolo esecutivo, a dimostrazione che alcuna conseguenza lesiva ha patito dalla violazione contestata.
7.2. Ad ogni buon conto, il titolo azionato è palesemente un mutuo fondiario, come emerge dal tenore dello stesso, di modo che legittimamente ne è stata omessa la notifica in uno con il precetto.
8. Con riguardo al motivo indicato sub c), esso è infondato. La contestazione di abuso del credito, in quanto attinente alla asserita violazione di una regola di comportamento, non può mai tradursi in un effetto invalidante del negozio, come chiarito dalla
Giurisprudenza di legittimità sin da Cass. Sez. Unite Civili 19 dicembre 2007, n. 26725.
8.1. Il motivo di opposizione, peraltro generico nella sua formulazione, non si riflette in alcuna specifica domanda, neanche risarcitoria, e va pertanto disatteso.
9. Con riguardo al motivo indicato sub d), esso è infondato. Al riguardo si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nel processo esecutivo, a differenza che nel processo di cognizione, il creditore
5 procedente o intervenuto ha l'onere di produrre il titolo esecutivo, ma non anche di provare l'esatto ammontare degli accessori cui ha diritto sulle somme per cui si procede, spettando al giudice dell'esecuzione, in caso rilevi l'erroneità del calcolo predisposto dalla parte, individuare anche con l'ausilio di una consulenza tecnica il corretto ammontare delle somme da assegnare al creditore a titolo di interessi e rivalutazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20658 del 02/10/2007).
9.1. Posto tale principio, che assume rilievo anche nel presente giudizio, trattandosi di opposizione pre-esecutiva, il precetto non può ritenersi viziato sul piano formale. Parte opponente non ha dedotto alcunché in ordine ad eventuali pagamenti effettuati, limitandosi a contestare la non analiticità delle somme precettate;
né alcuna precisazione sul piano assertivo è stata formulata in seguito, non essendo stata depositata la prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., risultando, in definitiva, il motivo di opposizione sguarnito di ogni concreto addentellato fattuale idoneo a darvi consistenza. Con la seconda memoria, poi, il resistente ha depositato il piano di ammortamento e il conteggio analitico degli interessi, documenti su cui la parte opponente non ha preso specificamente posizione, non avendo depositato la terza memoria. Il motivo va pertanto rigettato.
10. Con riguardo, infine, al motivo indicato sub e), esso è infondato. Parte opponente propone una contestazione in punto di usura dei tassi applicati, ma la medesima resta formulata meramente in astratto, senza alcun addentellato concreto al caso di specie: la parte nulla dice in ordine ai tassi applicati al mutuo, né indica il tasso soglia violato, né fornisce alcun conteggio a conforto di quanto dedotto. Il motivo va pertanto disatteso per assoluta genericità.
11. Alla delibazione negativa di tutti i motivi consegue il rigetto dell'opposizione.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a €260.000,00 a valori a metà tra i minimi
6 e i medi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in €10.000,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso in data 11.4.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1694/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 12.3.2025 vertente
TRA
CF rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall'avv. LIUZZI ALBERTO
ATTORE
E
CF: Controparte_1
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. PALOMBI P.IVA_1
EDOARDO
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni: all'udienza del 12.3.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È promossa opposizione al precetto notificato il 7.10.2024 a Pt_1
per il pagamento dell'importo complessivo di € 180.019,82 ad
[...]
asseritamente riferito alla risoluzione per Controparte_1 inadempimento di un contratto di mutuo ipotecario stipulato dallo stesso in data 18.02.2011 presso la allora Controparte_2
L'opposizione si bassa sui seguenti motivi:
[...]
a) Carenza di legittimazione attiva di per omessa prova della CP_1 titolarità del credito di cui è minacciata l'esecuzione;
b) Omessa notifica del titolo esecutivo [motivo da qualificarsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., tempestivamente proposto entro i 20 giorni dalla notifica del precetto]:
c) Abuso del credito, per essere stato concesso dall'istituto originariamente mutuante un importo che la parte mutuataria non avrebbe potuto verosimilmente sostenere con i propri redditi;
d) Omessa indicazione, nell'atto di precetto, del numero e dell'importo delle rate non pagate, con intimazione di una somma complessiva superiore anche al capitale mutuato;
e) Usurarietà degli interessi.
3. Si è costituita contestando puntualmente le avversarie CP_1 allegazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. L'opposizione è infondata.
5. Va innanzitutto respinta la richiesta istruttoria di parte opponente, che chiede disporsi CTU ricostruttiva dei rapporti di dare-avere. Si tratta, infatti, di richiesta esplorativa, evidentemente finalizzata a
2 surrogare il mancato adempimento degli oneri assertivi e probatori gravanti sulla parte, come si dirà meglio oltre.
6. Con riguardo al motivo indicato sub a), si osserva quanto segue.
Come noto, la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
Su un piano diverso opera invece la prova della titolarità, sotto il profilo sostanziale, del diritto che si assume ceduto. Al riguardo, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità afferma che “la
3 parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Ordinanza n.
24798 del 05/11/2020).
Sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova della stessa;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto. È pertanto compito del Giudice valutare se, alla luce di tutti gli atti prodotti, vi sia prova: i) della cessione;
il) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta;
iii) se utile notizia del medesimo negozio sia stata data al debitore ceduto, in coerenza con i principi sopra descritti, e perciò anche con la notifica del precetto, poiché in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della
"notizia" della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto. (cfr. in parte motiva Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021).
6.1. Premesso che l'esistenza del contratto di mutuo non è di per sé contestata, ritiene questo Giudice che sussistano elementi circostanziali idonei a ritenere che il credito azionato fosse ricompreso tra quelli che le parti hanno incluso nella cessione massiva.
In particolare, osserva il giudicante che, oltre alle Gazzette Ufficiali relative alla pubblicazione dell'operazione di cessione massiva, in seconda memoria la resistente ha prodotto una dichiarazione da parte del cedente che indica specificamente il rapporto per cui è causa. L'attore, che non ha depositato la terza memoria, nulla ha dedotto sul punto. La titolarità del credito deve dunque ritenersi provata.
4 7. Con riguardo al motivo indicato sub b), esso è infondato. Assume carattere assorbente la circostanza che l'omessa notifica del titolo esecutivo può avere rilievo, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo nella misura in cui si traduca in una concreta lesione, per la parte debitrice, delle proprie facoltà difensive. Ha infatti chiarito la corte di legittimità che “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023).
7.1. Nel caso concreto, alcun pregiudizio concreto deduce l'opponente, il quale anzi produce egli stesso il titolo esecutivo, a dimostrazione che alcuna conseguenza lesiva ha patito dalla violazione contestata.
7.2. Ad ogni buon conto, il titolo azionato è palesemente un mutuo fondiario, come emerge dal tenore dello stesso, di modo che legittimamente ne è stata omessa la notifica in uno con il precetto.
8. Con riguardo al motivo indicato sub c), esso è infondato. La contestazione di abuso del credito, in quanto attinente alla asserita violazione di una regola di comportamento, non può mai tradursi in un effetto invalidante del negozio, come chiarito dalla
Giurisprudenza di legittimità sin da Cass. Sez. Unite Civili 19 dicembre 2007, n. 26725.
8.1. Il motivo di opposizione, peraltro generico nella sua formulazione, non si riflette in alcuna specifica domanda, neanche risarcitoria, e va pertanto disatteso.
9. Con riguardo al motivo indicato sub d), esso è infondato. Al riguardo si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nel processo esecutivo, a differenza che nel processo di cognizione, il creditore
5 procedente o intervenuto ha l'onere di produrre il titolo esecutivo, ma non anche di provare l'esatto ammontare degli accessori cui ha diritto sulle somme per cui si procede, spettando al giudice dell'esecuzione, in caso rilevi l'erroneità del calcolo predisposto dalla parte, individuare anche con l'ausilio di una consulenza tecnica il corretto ammontare delle somme da assegnare al creditore a titolo di interessi e rivalutazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20658 del 02/10/2007).
9.1. Posto tale principio, che assume rilievo anche nel presente giudizio, trattandosi di opposizione pre-esecutiva, il precetto non può ritenersi viziato sul piano formale. Parte opponente non ha dedotto alcunché in ordine ad eventuali pagamenti effettuati, limitandosi a contestare la non analiticità delle somme precettate;
né alcuna precisazione sul piano assertivo è stata formulata in seguito, non essendo stata depositata la prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., risultando, in definitiva, il motivo di opposizione sguarnito di ogni concreto addentellato fattuale idoneo a darvi consistenza. Con la seconda memoria, poi, il resistente ha depositato il piano di ammortamento e il conteggio analitico degli interessi, documenti su cui la parte opponente non ha preso specificamente posizione, non avendo depositato la terza memoria. Il motivo va pertanto rigettato.
10. Con riguardo, infine, al motivo indicato sub e), esso è infondato. Parte opponente propone una contestazione in punto di usura dei tassi applicati, ma la medesima resta formulata meramente in astratto, senza alcun addentellato concreto al caso di specie: la parte nulla dice in ordine ai tassi applicati al mutuo, né indica il tasso soglia violato, né fornisce alcun conteggio a conforto di quanto dedotto. Il motivo va pertanto disatteso per assoluta genericità.
11. Alla delibazione negativa di tutti i motivi consegue il rigetto dell'opposizione.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a €260.000,00 a valori a metà tra i minimi
6 e i medi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in €10.000,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso in data 11.4.2025.
IL GIUDICE
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