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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2515/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2515/2020 R.G., promossa da
(C.F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. MORINI RACHELE;
ATTORE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentate e Controparte_2 C.F._3
difese dall'Avv. DE PRISCO ROSSELLA;
CONVENUTE
e
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5
FU ; FU ; FU
[...] Per_1 CP_6 Per_1 CP_7
; FU FU Per_1 Controparte_8 Per_2 Controparte_9
; , ; Per_3 Controparte_10 Controparte_11
FU o loro eventuali eredi; CP_12 Per_3 CONVENUTI NON COSTITUITI
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.01.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, deve darsi atto che questo fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice con decreto presidenziale del 05.12.2024.
Ciò posto, l'odierna attrice ha agito in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, visto l'art. 1158 c.c. , dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni in favore del sig. della piena proprietà della particella di cui al Parte_1
foglio 32, particella 1329, subalterno 3, consistenza 1,5 vani e rendita 85,22 e della particella di cui al foglio 32, particella 1329, subalterno 4, classe 5, consistenza vani 1, rendita euro 37,18 del Catasto fabbricati del comune di Pitigliano (GR) come innanzi meglio descritto ed intestate la prima al sig. e Parte_1 Controparte_2
, la seconda ai sig.ri , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, con ordine per il Conservatore dei RR.II. di Grosseto di Controparte_11 CP_12
procedere alle trascrizioni e volturazioni di legge, con esonero da ogni responsabilità; condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato che “Malgrado il difetto di titolo di proprietà l'odierno esponente dall'anno 1999 e comunque da oltre vent'anni, ha utilizzato e utilizza a tutt'oggi uti dominus – in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta ed esclusiva – l'intero immobile che l'esponente ha adibito a casa vacanze e/o seconda casa - della quale si offre in comunicazione la planimetria (cfr. all. n.2) - ivi recandosi nei weekend, vacanze estive ed invernali”, che alcuno dei comproprietari ha mai rivendicato la proprietà dell'immobile, che “si è naturalmente occupato della conservazione e manutenzione dell'immobile e del vano di cui innanzi a sue esclusive spese(cfr. All. n.3), facendo eseguire negli anni lavori di ammodernamento per renderne più confortevole l'uso e migliorarne l'aspetto quali, tra gli altri, la pavimentazione, la tinteggiatura periodica, la messa a norma della canna fumaria, oltre a provvedere al pagamento degli oneri. Dalle circostanze illustrate emerge, quindi, che sono oramai trascorsi
i termini per l'usucapione dell'intero immobile e che nulla ha impedito all'attore di comportarsi come esclusivo proprietario nel godimento di tale cespite, come di fatto si è comportato senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da chicchessia”.
Le convenute e hanno aderito alla Controparte_2 Controparte_1
domanda attorea.
La domanda attorea è infondata e va respinta.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione, occorrendo di contro (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013) ovvero atti gestionali tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ. n.
16841/2005).
È stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013).
Di conseguenza, la stessa attività di coltivazione del fondo o di cura del fondo non può ritenersi per ciò solo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario. Per fondare il possesso utile per l'usucapione è necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”
(cfr. Cass. Civ. n. 17376/2018; Cass. Civ. n. 6123/2020; Cass. Civ. n.
1796/2022).
Va rilevato altresì, quanto al piano della valutazione della prova, che la giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, ha ritenuto che “l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Civ. n. 20539/2017).
A tal fine, è stato altresì evidenziato come la contumacia del convenuto e, in generale, il contegno processuale dello stesso, non vale a esonerare l'attore dall'onere della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, né il Giudice dal potere-dovere di accertare concretamente la loro ricorrenza nel caso concreto sottoposto al suo giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 10947/2003).
Così ricostruiti i principi giuridici che governano l'istituto dell'usucapione, questo Giudice ritiene che nel caso di specie non sia stata fornita adeguata allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'invocata usucapione.
Invero, le allegazioni fornite dall'attore per sostenere la domanda di usucapione appaiono generiche e insufficienti per rappresentare l'integrazione della fattispecie legale di usucapione immobiliare.
Invero, non assume alcun rilievo, alla luce dei principi di diritto richiamati, la mera allegazione di avere posseduto uti dominus per oltre venti anni, in modo continuo e indisturbato l'immobile, trattandosi di clausola generica e, come tale, inidonea a illustrare compiutamente in che modo si sia esplicata l'interversione del possesso e l'esercizio di questo nel ventennio prescritto dalla legge.
Circa le opere manutentive prospettate, va osservato che l'attore non ha illustrato in cosa siano consistite esattamente tali opere, né quando siano state effettuate.
Peraltro, di per sé, l'esecuzione di opere manutentive non può costituire attività inequivoca del solo proprietario e, quindi, non appare l'allegazione idonea a fondare la domanda attorea.
Parimenti, la mera allegazione di mancanza di rivendicazioni dei comproprietari non costituisce elemento sufficiente per fondare la domanda di usucapione, risolvendosi in un fatto negativo.
La carenza di allegazioni sufficienti a rappresentare compiutamente l'integrazione della fattispecie di usucapione rende la domanda generica e, come tale, infondata per ciò solo.
Analogamente, le prove orali assunte in corso di causa non hanno fornito informazioni sufficienti per fondare l'accoglimento della domanda attorea. Invero, va osservato che uno dei testi ) è il coniuge in Testimone_1
separazione legale dell'attore e gli altri due, pur non risultando indicazioni dai verbali di causa, paiono essere amici dell'attore.
Ebbene, i testimoni e si sono limitati a confermare i fatti Tes_2 Tes_3
dedotti dall'attore, ossia il suo possesso ultraventennale genericamente dedotto (Cap. 1, 3, 4), l'esecuzione di opere manutentive e di ristrutturazione sull'immobile, senza alcuna puntualizzazione temporale e contenutistica (Cap.
5) e che l'attore ha sempre presentato l'immobile come suo, anche in tal caso senza alcun riferimento spaziale o contenutistico (cap. 9), confermando poi i fatti negativi circa le rivendicazioni dei terzi o il pagamento di pigioni per il godimento dell'immobile, peraltro senza specificare, in che modo fossero a conoscenza di tali fatti negativi che afferiscono alla sfera personale dell'attore.
Inoltre, la teste , moglie dell'attore, ha confermato i fatti Testimone_1
allegati, generici nel contenuto, aggiungendo dettagli mai allegati dall'attore.
Ad ogni modo, lo strettissimo legame tra la teste e l'attore impone una valutazione rigorosa e riscontrata di quanto ha riferito la teste.
Nondimeno, non vi è alcun significativo riscontro documentale dei fatti dedotti dall'attore.
Le fotografie riprodotte sono prive di data certa e i bollettini del servizio elettrico ed idrico prodotti dall'attore (cfr. all. 3 fasc. attore) sono stati in parte pagati dalla convenuta fatto che appare smentire il possesso Controparte_1
esclusivo dell'attore, e risultano comunque del solo anno 2020, sicché non appaiono idonei a provare il possesso ultraventennale dell'immobile.
Peraltro, va osservato che le carenze assertive della domanda giudiziale non possono sanarsi a mezzo di prove assunte in corso di causa, dovendosi distinguere l'onere di allegazione, da assolvere con la domanda giudiziale, e l'onere di provare i fatti allegati, da assolvere a mezzo delle prove assunte in corso di causa. Né rileva l'adesione delle convenute e alla domanda CP_13 CP_1
attorea, non risultando adesioni degli altri plurimi convenuti del presente giudizio, sicché l'onere della prova a carico dell'attore resta fermo, e non potendo operare il principio di non contestazione a fronte dell'allegazione di fatti generici ad opera dell'attore, posto che tale principio può operare esclusivamente a fronte di allegazioni puntuali e specifiche della parte (cfr.
Cass. Civ. n. 37788/2021).
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea appare generica e priva di solido riscontro probatorio, sicché la stessa va respinta, restando assorbita ogni altra questione per il principio della ragione più liquida.
L'adesione delle convenute costituite alla domanda attorea e la contumacia delle altre parti convenute giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2515/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte attrice;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 04.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2515/2020 R.G., promossa da
(C.F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. MORINI RACHELE;
ATTORE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentate e Controparte_2 C.F._3
difese dall'Avv. DE PRISCO ROSSELLA;
CONVENUTE
e
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5
FU ; FU ; FU
[...] Per_1 CP_6 Per_1 CP_7
; FU FU Per_1 Controparte_8 Per_2 Controparte_9
; , ; Per_3 Controparte_10 Controparte_11
FU o loro eventuali eredi; CP_12 Per_3 CONVENUTI NON COSTITUITI
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.01.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, deve darsi atto che questo fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice con decreto presidenziale del 05.12.2024.
Ciò posto, l'odierna attrice ha agito in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, visto l'art. 1158 c.c. , dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni in favore del sig. della piena proprietà della particella di cui al Parte_1
foglio 32, particella 1329, subalterno 3, consistenza 1,5 vani e rendita 85,22 e della particella di cui al foglio 32, particella 1329, subalterno 4, classe 5, consistenza vani 1, rendita euro 37,18 del Catasto fabbricati del comune di Pitigliano (GR) come innanzi meglio descritto ed intestate la prima al sig. e Parte_1 Controparte_2
, la seconda ai sig.ri , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, con ordine per il Conservatore dei RR.II. di Grosseto di Controparte_11 CP_12
procedere alle trascrizioni e volturazioni di legge, con esonero da ogni responsabilità; condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato che “Malgrado il difetto di titolo di proprietà l'odierno esponente dall'anno 1999 e comunque da oltre vent'anni, ha utilizzato e utilizza a tutt'oggi uti dominus – in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta ed esclusiva – l'intero immobile che l'esponente ha adibito a casa vacanze e/o seconda casa - della quale si offre in comunicazione la planimetria (cfr. all. n.2) - ivi recandosi nei weekend, vacanze estive ed invernali”, che alcuno dei comproprietari ha mai rivendicato la proprietà dell'immobile, che “si è naturalmente occupato della conservazione e manutenzione dell'immobile e del vano di cui innanzi a sue esclusive spese(cfr. All. n.3), facendo eseguire negli anni lavori di ammodernamento per renderne più confortevole l'uso e migliorarne l'aspetto quali, tra gli altri, la pavimentazione, la tinteggiatura periodica, la messa a norma della canna fumaria, oltre a provvedere al pagamento degli oneri. Dalle circostanze illustrate emerge, quindi, che sono oramai trascorsi
i termini per l'usucapione dell'intero immobile e che nulla ha impedito all'attore di comportarsi come esclusivo proprietario nel godimento di tale cespite, come di fatto si è comportato senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da chicchessia”.
Le convenute e hanno aderito alla Controparte_2 Controparte_1
domanda attorea.
La domanda attorea è infondata e va respinta.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione, occorrendo di contro (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013) ovvero atti gestionali tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ. n.
16841/2005).
È stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013).
Di conseguenza, la stessa attività di coltivazione del fondo o di cura del fondo non può ritenersi per ciò solo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario. Per fondare il possesso utile per l'usucapione è necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”
(cfr. Cass. Civ. n. 17376/2018; Cass. Civ. n. 6123/2020; Cass. Civ. n.
1796/2022).
Va rilevato altresì, quanto al piano della valutazione della prova, che la giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, ha ritenuto che “l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Civ. n. 20539/2017).
A tal fine, è stato altresì evidenziato come la contumacia del convenuto e, in generale, il contegno processuale dello stesso, non vale a esonerare l'attore dall'onere della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, né il Giudice dal potere-dovere di accertare concretamente la loro ricorrenza nel caso concreto sottoposto al suo giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 10947/2003).
Così ricostruiti i principi giuridici che governano l'istituto dell'usucapione, questo Giudice ritiene che nel caso di specie non sia stata fornita adeguata allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'invocata usucapione.
Invero, le allegazioni fornite dall'attore per sostenere la domanda di usucapione appaiono generiche e insufficienti per rappresentare l'integrazione della fattispecie legale di usucapione immobiliare.
Invero, non assume alcun rilievo, alla luce dei principi di diritto richiamati, la mera allegazione di avere posseduto uti dominus per oltre venti anni, in modo continuo e indisturbato l'immobile, trattandosi di clausola generica e, come tale, inidonea a illustrare compiutamente in che modo si sia esplicata l'interversione del possesso e l'esercizio di questo nel ventennio prescritto dalla legge.
Circa le opere manutentive prospettate, va osservato che l'attore non ha illustrato in cosa siano consistite esattamente tali opere, né quando siano state effettuate.
Peraltro, di per sé, l'esecuzione di opere manutentive non può costituire attività inequivoca del solo proprietario e, quindi, non appare l'allegazione idonea a fondare la domanda attorea.
Parimenti, la mera allegazione di mancanza di rivendicazioni dei comproprietari non costituisce elemento sufficiente per fondare la domanda di usucapione, risolvendosi in un fatto negativo.
La carenza di allegazioni sufficienti a rappresentare compiutamente l'integrazione della fattispecie di usucapione rende la domanda generica e, come tale, infondata per ciò solo.
Analogamente, le prove orali assunte in corso di causa non hanno fornito informazioni sufficienti per fondare l'accoglimento della domanda attorea. Invero, va osservato che uno dei testi ) è il coniuge in Testimone_1
separazione legale dell'attore e gli altri due, pur non risultando indicazioni dai verbali di causa, paiono essere amici dell'attore.
Ebbene, i testimoni e si sono limitati a confermare i fatti Tes_2 Tes_3
dedotti dall'attore, ossia il suo possesso ultraventennale genericamente dedotto (Cap. 1, 3, 4), l'esecuzione di opere manutentive e di ristrutturazione sull'immobile, senza alcuna puntualizzazione temporale e contenutistica (Cap.
5) e che l'attore ha sempre presentato l'immobile come suo, anche in tal caso senza alcun riferimento spaziale o contenutistico (cap. 9), confermando poi i fatti negativi circa le rivendicazioni dei terzi o il pagamento di pigioni per il godimento dell'immobile, peraltro senza specificare, in che modo fossero a conoscenza di tali fatti negativi che afferiscono alla sfera personale dell'attore.
Inoltre, la teste , moglie dell'attore, ha confermato i fatti Testimone_1
allegati, generici nel contenuto, aggiungendo dettagli mai allegati dall'attore.
Ad ogni modo, lo strettissimo legame tra la teste e l'attore impone una valutazione rigorosa e riscontrata di quanto ha riferito la teste.
Nondimeno, non vi è alcun significativo riscontro documentale dei fatti dedotti dall'attore.
Le fotografie riprodotte sono prive di data certa e i bollettini del servizio elettrico ed idrico prodotti dall'attore (cfr. all. 3 fasc. attore) sono stati in parte pagati dalla convenuta fatto che appare smentire il possesso Controparte_1
esclusivo dell'attore, e risultano comunque del solo anno 2020, sicché non appaiono idonei a provare il possesso ultraventennale dell'immobile.
Peraltro, va osservato che le carenze assertive della domanda giudiziale non possono sanarsi a mezzo di prove assunte in corso di causa, dovendosi distinguere l'onere di allegazione, da assolvere con la domanda giudiziale, e l'onere di provare i fatti allegati, da assolvere a mezzo delle prove assunte in corso di causa. Né rileva l'adesione delle convenute e alla domanda CP_13 CP_1
attorea, non risultando adesioni degli altri plurimi convenuti del presente giudizio, sicché l'onere della prova a carico dell'attore resta fermo, e non potendo operare il principio di non contestazione a fronte dell'allegazione di fatti generici ad opera dell'attore, posto che tale principio può operare esclusivamente a fronte di allegazioni puntuali e specifiche della parte (cfr.
Cass. Civ. n. 37788/2021).
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea appare generica e priva di solido riscontro probatorio, sicché la stessa va respinta, restando assorbita ogni altra questione per il principio della ragione più liquida.
L'adesione delle convenute costituite alla domanda attorea e la contumacia delle altre parti convenute giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2515/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte attrice;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 04.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia