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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7299 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3588/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di NA, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Lucia Vietri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3588/2021
avente ad oggetto: appalto
TRA
(C.F./P.Iva ), in persona del rappresentante legale pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Sig. , con sede legale in NA alla Piazza G. Bovio, 14, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv.to Massimo Siciliano (C.F. ) e presso lo stesso elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in NA alla Via Toledo, 355
Attore – Ricorrente
E
Avv. Alberto Raguzzino, in persona dell'amm.re p.t. del Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in NA al Corso Secondigliano n. 166,
[...] P.IVA_2 presso l'Avv. Alberto Raguzzino, che lo difende in sostituzione dell'avv. Mario De Simone
Convenuto – Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate in atti i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice, in data 31.03.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 11.02.2021, la società Parte_1 conveniva in giudizio l'Ing. nella sua qualità di Amministratore pro tempore del CP_2
Condominio in NA al IC Soprammuro A.G.P., 13, e chiedeva accogliere le seguenti conclusioni:
1 “a) Ordinare ai sensi dell'art. 6 del contratto d'appalto del 13/03/19 e dell'art. 63 disp. att. cod. civ. all'Ing. in NA alla Via Don Luigi Sturzo, 91, nella sua qualità di amministratore CP_2 pro tempore del Condominio in NA al , C.F. , di Controparte_1 P.IVA_2 comunicare formalmente alla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, ed al di lui difensore come in atti i nominativi dei condomini che non hanno versato gli importi pro quota relativi al debito sorto nei confronti della ricorrente e pari ad € 33.133,56, completando la comunicazione con le generalità completi degli stessi – importo dovuto, codice fiscale, residenza anagrafica -.
b) Condannare lo stesso ing. a versare alla in persona del CP_2 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la somma che riterrà equa e di giustizia in titolo di sanzione per
i contegni ostativi contestati.
c) Condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. lo stesso ing. a versare CP_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €.100,00 o quella diversa
[...] ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento.
d) Con vittoria di spese e competenze di procedura.”
Parte attrice esponeva quanto segue:
- che, in data 13.03.2019 il Condominio in NA al IC , in persona Controparte_1 dell'allora amministratore p.t., Avv. Ivana Capone, commissionava alla società ricorrente lavori edili di somma urgenza per la messa in sicurezza del fabbricato condominiale al fine di eliminare il pericolo per cose e persone indicato nel fonogramma del Comune di NA Prot. 2019/206937, mediante sottoscrizione di contratto d'appalto, il quale, all'art. 1 prevedeva l'esecuzione di opere per un importo complessivo a corpo pari ad € 41.500,00 oltre I.V.A.;
- che, all'art. 7 del contratto de quo, per l'ente condominiale veniva nominato quale Direttore dei
Lavori l'Ing. ; Parte_3
- che in data 25.03.2019 i suddetti lavori appaltati iniziavano come da verbale di consegna di cantiere redatto tra le parti;
- che, in data 03.05.2019, in corso d'opera, al fine di procedere alla messa in sicurezza di una facciata laterale del fabbricato, non accessibile mediante mezzo meccanico semovente, il D.L. Ing.
comunicava al committente la necessità di utilizzare un ponteggio onde Parte_3 CP_1 consentire le lavorazioni in quota e terminare le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio e, che, pertanto, i lavori sarebbero proseguiti solo dopo la superiore approvazione all'utilizzo del ponteggio.
Pertanto, la ricorrente forniva offerta economica per la realizzazione del Parte_1 suddetto ponteggio per € 6.000,00 oltre I.V.A., la quale veniva accettata dall'allora Amministratore
p.t. del Condominio con specifica previsione che il pagamento sarebbe stato contabilizzato in calce ai pagamenti già stabiliti;
- che, altresì, in data 04.06.2019, sempre in corso d'opera, mediante comunicazione e-mail, il D.L.
Ing. comunicava all'allora amministratore p.t. del committente di aver Parte_3 CP_1 ordinato all'impresa esecutrice lavori di messa in sicurezza del fabbricato, come da incarico
2 verbalmente ricevuto, consistenti nel ripristino di una colonna pluviale insistente sulla facciata posteriore dell'edificio e che il relativo costo sarebbe stato determinato in economia a consuntivo.
Ebbene, la ricorrente in data 10.06.2019, presentava offerta economica per il Parte_1 suddetto intervento pari ad € 1.000,00 oltre I.V.A., la quale, in data 12.06.2019, veniva accettata dal
D.L. Ing. ; Parte_3
- che in data 18.06.2019, il D.L. Ing. , certificava che “…le lavorazioni eseguite Parte_3 dalla ditta “ al fabbricato ammontavano ad € 48.500,00 oltre I.V.A. al 10%, Parte_1 per un totale quindi di € 53.350,00…” e procedeva alla redazione del C.E.P. inerente ai dissesti del fabbricato ubicato in , attestando che erano “…stati completati, ai sensi Controparte_1 dell'art. 47 del Regolamento Edilizio, i lavori di messa in sicurezza da parte della ditta Parte_1
(partita IVA ) con sede in NA alla Piazza Bovio n. 14 (80133), allo scopo di
[...] P.IVA_3 eliminare ogni pericolo inerenti i dissesti riscontrati…”;
- che, per quanto ineriva la suddetta somma pari ad € 53.350,00 la ricorrente aveva emesso in corso d'opera: fattura n. 29 del 18.03.2019 per € 13.695,00 I.V.A. inclusa e saldata il 22.03.2019; fattura n.
42 del 24.04.2019 per € 3.260,72 I.V.A. inclusa e saldata il 29.04.2019; fattura n. 57 del 24.05.2019 per € 3.260,72 I.V.A. e saldata il 24.06.2019 ( fatture indicate nel doc. 11);altresì, la istante emetteva la fattura n. 72 del 18.06.2019 per € 9.130,00 I.V.A. inclusa ( doc.12), afferente ultimazione lavori, la quale restava però impagata.
Dunque, ricevendo pagamenti in acconto per un totale di € 20.216,44;
- che, in data 25.09.2019, mediante comunicazione e-mail, la ricorrente inviava nuovamente all'amministratore p.t., riepilogo delle lavorazioni eseguite con i rispettivi importi, nonché dei pagamenti ricevuti, evidenziando un saldo in credito pari ad € 33.133,56 IVA compresa di cui €
25.433,57 IVA compresa per le opere come da contratto ed € 7.700,00 I.V.A. compresa per le opere suppletive commissionate;
- che, in data 10.10.2019, l'Amministratore p.t. del inviava alla ricorrente un elenco, CP_1 tuttavia, incompleto di condomini morosi, privo di dati anagrafici quali date di nascita e codici fiscali degli stessi soprattutto per un importo pari ad € 11.075,33, non corrispondente alla somma di €
33,133,56 rivendicata in credito dalla Parte_1
- che, ai sensi dell'art. 6 del contratto d'appalto del 13.03.2019, l'appaltatore aveva dichiarato “…di accettare lo svincolo dell'obbligazione solidale a carico dei condomini…[…]…Pertanto, in caso di inadempimento, su richiesta dell'Appaltatore, l'Amministratore si obbliga di fornire l'elenco dei condomini morosi, corredato di indirizzi e recapiti nonché le quote di morosità a carico di ciascuno di essi, inoltrando all'Impresa apposita raccomandata a/r…”;
- che, le varie sollecitazioni esercitate dalla al fine di ottenere l'adempimento Parte_1 degli oneri di cui all'art. 6 del surrichiamato contratto di appalto e di cui all'art. 63 disp. att. c.c. rimanevano infruttuose ritrovandosi, dunque, impossibilitata ad ottenere la soddisfazione del proprio credito.
Sulla base di tali premesse, la formulava le conclusioni come sopra riportate. Parte_1
3 Si costituiva in giudizio in data 15.11.2021 il in Controparte_3
NA, in persona dell'allora amministratore p.t. Ing. impugnando estensivamente il CP_2 ricorso in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, ma soprattutto infondato in fatto e in diritto, chiedendone, dunque, il rigetto.
Nella suddetta memoria difensiva il esponeva quanto segue: CP_1
- che, preliminarmente, disconosceva i lavori effettuati per la posa in opera della colonna pluviale per l'importo di Euro 7.700,00, in quanto, tali lavori non erano mai stati commissionati dal condominio, né al D.L. Ing. era stata concessa alcuna delega per l'esecuzione di ulteriori lavori che Parte_3 esulavano dal contratto di appalto che il resistente aveva sottoscritto;
- che, i suddetti lavori non denotavano caratteri di urgenza e improcrastinabilità, per cui ai sensi dell'art. 5 del contratto di appalto relativamente a lavori di somma urgenza per la stabilità del fabbricato ed eventuali opere ulteriori si era stabilito che questi dovevano essere autorizzati dall'assemblea condominiale, mai tenutasi;
- che, riconosceva, dunque, che la società istante vantava nei confronti di esso un credito CP_1 pari solamente alla somma di Euro 25.433,56;
- che, forniva elenco dei nominativi dei condomini che non avevano versato le somme per i lavori di urgenza per la stabilità del fabbricato, con i quali l'amm. p.t. aveva raggiunto un accordo per il versamento mensile di una somma per la quota loro dovuta.
Sulla base di tali premesse, parte resistente formulava le seguenti conclusioni:
“1)- rigettare la domanda introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., perché inammissibile, improcedibile ed improponibile e subordinatamente rigettarla nel merito per la sua infondatezza anche in fatto ed in diritto.
2)- Compensare le spese del giudizio.”.
Con ordinanza del 25.11.2021 , il G.I., dott.ssa Luigia Stravino, letto l'art.702 ter cpc, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di cui all'art.183 cpc per la data del 31.1.2022.
Depositate le memorie istruttore, il Giudice non ammetteva le prove articolate dalle parti e stante l'espresso riconoscimento da parte del del credito dell'impresa appaltatrice nella misura CP_1 di € 25.433,56, e la previsione dell'art. 6 del contratto di appalto, letto, altresì, l'art. 186 ter c.p.c., ingiungeva all'allora Amministratore p.t., Ing. , del Condominio in NA al IC CP_2
Soprammuro A.G.P., 13, di consegnare alla istante l'elenco dei nominativi dei condomini morosi nei confronti della della somma, non contestata, pari ad € 25.433,56, completando Parte_1 tale elenco con le generalità degli stessi, importo dovuto, codice fiscale, residenza anagrafica.
All'udienza del 31.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
4 1. Preliminarmente si ritiene che la domanda attorea avente ad oggetto l'ordine di comunicazione dei nominativi dei condomini morosi per la somma pari ad € 33.133,56 vada accolta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine al profilo della spettanza della legittimazione passiva nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei condomini morosi.
Ebbene, si osserva che gli effetti dell'attività dell'Amministratore p.t., realizzate nello svolgimento del suo incarico, sono imputabili direttamente al altresì, con riferimento alla CP_1 comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, l'Amministratore è destinatario di un comando previsto dalla legge a tutela dei creditori del . CP_1
Ne consegue, dunque, che il legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'Amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore. Difatti, CP_1 la consegna dei dati dei morosi non rientra tra le attribuzioni ed i poteri rappresentativi dell'Amministratore riferibili al Condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c. Pertanto, l'omessa o tardiva esecuzione di tale comunicazione non può comportare alcuna responsabilità sul Condominio
e la conseguente condanna va emessa in danno dell'Amministratore condominiale in proprio.
Altresì, la Suprema Corte di Cassazione, II Sez. Civile, con sentenza n. 1002 del 15 gennaio 2025 ha stabilito che l'obbligo di comunicazione previsto nell'ultima parte dell'art. 63 disp. att. c.c., comma
1, delinea un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'Amministratore, con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'Amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede.
Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'Amministratore in proprio e non quale
Amministratore del la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana. CP_1
Pertanto, il ritardo o la resistenza dell'Amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni. (Cass. II Sez. Civ., n.
1002/2025).
Altresì, in combinato disposto alle statuizioni giurisprudenziali, si osserva che tra le parti intercorre contratto di appalto, sottoscritto in data 13.03.2019, ai sensi del quale nello specifico, all'art. 6
l'appaltatore dichiarava “…di accettare lo svincolo dell'obbligazione solidale a carico dei condomini…[…]…Pertanto, in caso di inadempimento, su richiesta dell'Appaltatore, l'Amministratore si obbliga di fornire l'elenco dei condomini morosi, corredato di indirizzi e recapiti nonché le quote di morosità a carico di ciascuno di essi, inoltrando all'Impresa apposita raccomandata a/r…”.
Appare, dunque, indubbio che l'amministratore sia il solo legittimato a fornire, integrando l'elenco parzialmente già prodotto in giudizio quale allegato alla propria memoria difensiva, i suddetti nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'importo dovuto, del codice fiscale e della residenza anagrafica.
5 A parziale integrazione della Ordinanza del G.I. del 31.01.2022 si riferisce che la somma per cui la società è creditrice, nei confronti del Parte_1 Controparte_4 in NA, ammonta ad Euro 33.133.56.
Difatti, si precisa che, nello specifico, relativamente alla somma pari ad Euro 25.433,56 il convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta ha espressamente riconosciuto che la CP_1 società vanta nei confronti del resistente condominio un credito pari appunto Parte_1 alla suddetta somma e non Euro 33.133,56 come richiesta dalla odierna istante.
Tuttavia, il resistente ha, nel corso del giudizio, contestato, dichiarando non dovuta, la CP_1 restante somma pari ad Euro 7.700,00 di cui più precisamente, Euro 6.600,00 ineriscono la realizzazione di un ponteggio a servizio della facciata posteriore del fabbricato, montaggio dello stesso resosi necessario ai fini dello svolgimento e del completamento dei lavori oggetto di appalto, circostanza di cui il resistente risulta essere a conoscenza come da offerta commerciale CP_1 dalla e dal accettata come Controparte_5 Controparte_3 attestante da timbro e sottoscrizione a margine della stessa (doc.n.5 all. ricorso ex art. 702 bis).
Altresì, la restante somma pari ad Euro 1.100,00 relativa a lavori di messa in sicurezza del fabbricato, consistenti nel ripristino di una pluviale insistente sulla facciata posteriore dell'edificio ( doc. n.7), viene contestata dal il quale riferisce di non aver mai commissionato i suddetti lavori, CP_1 dunque, di non aver autorizzato gli stessi in quanto ai sensi dell'art. 5 del contratto di appalto le parti avevano convenuto che per i lavori di somma urgenza relativi la stabilità del fabbricato ed eventuali opere ulteriori, era necessaria l'autorizzazione dall'assemblea condominiale;
ebbene, tale circostanza non si era verificata.
Tuttavia, in merito si precisa che, seppure non vi sia stata autorizzazione alla realizzazione dei suddetti lavori da parte dell'assemblea condominiale, la giurisprudenza è concorde nel considerare urgenti tutti i lavori indifferibili, ovvero tutti quelli che, se non realizzati tempestivamente, potrebbero provocare pericoli o danni ai singoli condomini e al stesso. Ebbene, dunque, tutte quelle CP_1 situazioni connesse ad imminenti condizioni di pericolo, anche solo potenziali, che di conseguenza non possono essere rinviate e che richiedono di intervenire il prima possibile. A titolo esemplificativo: cornicioni pericolanti, infiltrazioni d'acqua in condominio o tetti a rischio crollo.
Difatti, l'art. 1135 c.c. stabilisce e riconosce che il carattere di urgenza di tali episodi consente all'Amministratore di autorizzare l'avvio dei lavori senza l'approvazione dell'assemblea di condominio, avendo il dovere di intervenire a tutela delle parti comuni.
Pertanto, per avviare i lavori di manutenzione urgenti l'Amministratore non è obbligato ad ottenere un'autorizzazione preventiva dai condomini, però è onerato di riferire prontamente loro, nella prima assemblea utile, il carattere d'urgenza dell'intervento straordinario svolto e la spesa sostenuta, al fine di ottenere la ratifica del suo operato. Altresì i condomini sono tenuti a sostenere la suddetta spesa anche se dissenzienti, astenuti o non presenti all'assemblea.
2. Alla luce di quanto sopra espresso, questo Giudice conferma l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 31.01.2022 e, conseguentemente, ordina ai sensi dell'art. 6 del contratto d'appalto del 13.03.19 e dell'art. 63 disp. att. cod. civ. all'avv. Alberto Raguzzino, in NA al Corso Secondigliano, 166, nella sua qualità di nuovo Amministratore pro tempore del Parte_4
6
[...] al – costituitosi nel presente giudizio in data 03.01.2024, – di comunicare Controparte_1 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, i nominativi dei Parte_1 condomini che non hanno versato gli importi pro quota relativi all'ulteriore debito sorto nei confronti della ricorrente, pari ad € 7.700,00, completando la comunicazione con le generalità completi degli stessi – importo dovuto, codice fiscale, residenza anagrafica.
3. In ordine alla sollevata domanda di condanna dell'Amministratore p.t. del da parte CP_1 della al pagamento di una somma a titolo di sanzione per i contegni ostativi Parte_1 tenuti dall'Amministratore di Condominio, si osserva che un Amministratore di Condominio può essere condannato per comportamenti ostativi in giudizio, ovvero per aver ostacolato o reso difficile lo svolgimento di un processo, sia in sede civile che penale. Tali comportamenti possono includere la mancata presentazione di documenti, la resistenza attiva o passiva nel processo, o la violazione di obblighi legali.
Tuttavia, si ritiene che nel caso di specie il carattere delle azioni e più propriamente il comportamento tenuto dall'Amministratore di non appare sufficiente o tale da generare gli estremi della CP_1 condanna di natura spiccatamente sanzionatoria, in quanto non vi è stata una resistenza attiva in giudizio in mala fede o connotata da colpa grave con finalità dilatorie.
In merito all'istanza della società istante di ottenere la fissazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presene provvedimento, si ritiene che tale somma, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del significativo ritardo che l'inerzia, prima, e il comportamento processuale, poi, hanno causato nel soddisfacimento delle pretese del creditore, sia pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo ex D.M.
55/2014, come aggiornato ex D.M. n.147/022, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio.
PQM
Il Tribunale di NA, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Vietri, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. accerta e dichiara che il credito vantato dalla nei confronti del Parte_1
in NA al IC Soprammuro A.G.P., 13, è pari ad €. 33.133,56; CP_1
2. conferma l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. già pronunciata in data 31.01.2022 e, conseguentemente, ordina ai sensi dell'art. 6 del contratto d'appalto del 13.03.19 e dell'art. 63 disp. att. cod. civ., all'avv. Alberto Raguzzino, in NA al Corso Secondigliano, 166, nella sua qualità di nuovo Amministratore p.t. del Condominio in NA al IC Sopramuro A.G.P., 13, costituitosi nel presente giudizio in data 03.01.2024, di comunicare alla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., i nominativi dei condomini che non hanno
[...] versato gli importi pro quota relativi all'ulteriore debito sorto nei confronti della ricorrente, pari ad € 7.700,00, completando la comunicazione con le generalità completi degli stessi – importo dovuto, codice fiscale, residenza anagrafica;
7 3. condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.,l'Avv. Alberto Raguzzino, in NA al Corso
Secondigliano, 166, nella sua qualità di nuovo Amministratore p.t.del Condominio in NA al IC Soprammuro A.G.P., 13, a versare alla in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso;
4. condanna il resistente, Avv. Alberto Raguzzino, al pagamento, in favore della Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite, liquidate in € 3.397 per
[...] onorari, oltre spese pari ad €. 259,00 ed oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
NA, il 19.07.2025 Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa
Martina Martino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di NA, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Lucia Vietri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3588/2021
avente ad oggetto: appalto
TRA
(C.F./P.Iva ), in persona del rappresentante legale pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Sig. , con sede legale in NA alla Piazza G. Bovio, 14, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv.to Massimo Siciliano (C.F. ) e presso lo stesso elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in NA alla Via Toledo, 355
Attore – Ricorrente
E
Avv. Alberto Raguzzino, in persona dell'amm.re p.t. del Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in NA al Corso Secondigliano n. 166,
[...] P.IVA_2 presso l'Avv. Alberto Raguzzino, che lo difende in sostituzione dell'avv. Mario De Simone
Convenuto – Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate in atti i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice, in data 31.03.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 11.02.2021, la società Parte_1 conveniva in giudizio l'Ing. nella sua qualità di Amministratore pro tempore del CP_2
Condominio in NA al IC Soprammuro A.G.P., 13, e chiedeva accogliere le seguenti conclusioni:
1 “a) Ordinare ai sensi dell'art. 6 del contratto d'appalto del 13/03/19 e dell'art. 63 disp. att. cod. civ. all'Ing. in NA alla Via Don Luigi Sturzo, 91, nella sua qualità di amministratore CP_2 pro tempore del Condominio in NA al , C.F. , di Controparte_1 P.IVA_2 comunicare formalmente alla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, ed al di lui difensore come in atti i nominativi dei condomini che non hanno versato gli importi pro quota relativi al debito sorto nei confronti della ricorrente e pari ad € 33.133,56, completando la comunicazione con le generalità completi degli stessi – importo dovuto, codice fiscale, residenza anagrafica -.
b) Condannare lo stesso ing. a versare alla in persona del CP_2 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la somma che riterrà equa e di giustizia in titolo di sanzione per
i contegni ostativi contestati.
c) Condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. lo stesso ing. a versare CP_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €.100,00 o quella diversa
[...] ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento.
d) Con vittoria di spese e competenze di procedura.”
Parte attrice esponeva quanto segue:
- che, in data 13.03.2019 il Condominio in NA al IC , in persona Controparte_1 dell'allora amministratore p.t., Avv. Ivana Capone, commissionava alla società ricorrente lavori edili di somma urgenza per la messa in sicurezza del fabbricato condominiale al fine di eliminare il pericolo per cose e persone indicato nel fonogramma del Comune di NA Prot. 2019/206937, mediante sottoscrizione di contratto d'appalto, il quale, all'art. 1 prevedeva l'esecuzione di opere per un importo complessivo a corpo pari ad € 41.500,00 oltre I.V.A.;
- che, all'art. 7 del contratto de quo, per l'ente condominiale veniva nominato quale Direttore dei
Lavori l'Ing. ; Parte_3
- che in data 25.03.2019 i suddetti lavori appaltati iniziavano come da verbale di consegna di cantiere redatto tra le parti;
- che, in data 03.05.2019, in corso d'opera, al fine di procedere alla messa in sicurezza di una facciata laterale del fabbricato, non accessibile mediante mezzo meccanico semovente, il D.L. Ing.
comunicava al committente la necessità di utilizzare un ponteggio onde Parte_3 CP_1 consentire le lavorazioni in quota e terminare le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio e, che, pertanto, i lavori sarebbero proseguiti solo dopo la superiore approvazione all'utilizzo del ponteggio.
Pertanto, la ricorrente forniva offerta economica per la realizzazione del Parte_1 suddetto ponteggio per € 6.000,00 oltre I.V.A., la quale veniva accettata dall'allora Amministratore
p.t. del Condominio con specifica previsione che il pagamento sarebbe stato contabilizzato in calce ai pagamenti già stabiliti;
- che, altresì, in data 04.06.2019, sempre in corso d'opera, mediante comunicazione e-mail, il D.L.
Ing. comunicava all'allora amministratore p.t. del committente di aver Parte_3 CP_1 ordinato all'impresa esecutrice lavori di messa in sicurezza del fabbricato, come da incarico
2 verbalmente ricevuto, consistenti nel ripristino di una colonna pluviale insistente sulla facciata posteriore dell'edificio e che il relativo costo sarebbe stato determinato in economia a consuntivo.
Ebbene, la ricorrente in data 10.06.2019, presentava offerta economica per il Parte_1 suddetto intervento pari ad € 1.000,00 oltre I.V.A., la quale, in data 12.06.2019, veniva accettata dal
D.L. Ing. ; Parte_3
- che in data 18.06.2019, il D.L. Ing. , certificava che “…le lavorazioni eseguite Parte_3 dalla ditta “ al fabbricato ammontavano ad € 48.500,00 oltre I.V.A. al 10%, Parte_1 per un totale quindi di € 53.350,00…” e procedeva alla redazione del C.E.P. inerente ai dissesti del fabbricato ubicato in , attestando che erano “…stati completati, ai sensi Controparte_1 dell'art. 47 del Regolamento Edilizio, i lavori di messa in sicurezza da parte della ditta Parte_1
(partita IVA ) con sede in NA alla Piazza Bovio n. 14 (80133), allo scopo di
[...] P.IVA_3 eliminare ogni pericolo inerenti i dissesti riscontrati…”;
- che, per quanto ineriva la suddetta somma pari ad € 53.350,00 la ricorrente aveva emesso in corso d'opera: fattura n. 29 del 18.03.2019 per € 13.695,00 I.V.A. inclusa e saldata il 22.03.2019; fattura n.
42 del 24.04.2019 per € 3.260,72 I.V.A. inclusa e saldata il 29.04.2019; fattura n. 57 del 24.05.2019 per € 3.260,72 I.V.A. e saldata il 24.06.2019 ( fatture indicate nel doc. 11);altresì, la istante emetteva la fattura n. 72 del 18.06.2019 per € 9.130,00 I.V.A. inclusa ( doc.12), afferente ultimazione lavori, la quale restava però impagata.
Dunque, ricevendo pagamenti in acconto per un totale di € 20.216,44;
- che, in data 25.09.2019, mediante comunicazione e-mail, la ricorrente inviava nuovamente all'amministratore p.t., riepilogo delle lavorazioni eseguite con i rispettivi importi, nonché dei pagamenti ricevuti, evidenziando un saldo in credito pari ad € 33.133,56 IVA compresa di cui €
25.433,57 IVA compresa per le opere come da contratto ed € 7.700,00 I.V.A. compresa per le opere suppletive commissionate;
- che, in data 10.10.2019, l'Amministratore p.t. del inviava alla ricorrente un elenco, CP_1 tuttavia, incompleto di condomini morosi, privo di dati anagrafici quali date di nascita e codici fiscali degli stessi soprattutto per un importo pari ad € 11.075,33, non corrispondente alla somma di €
33,133,56 rivendicata in credito dalla Parte_1
- che, ai sensi dell'art. 6 del contratto d'appalto del 13.03.2019, l'appaltatore aveva dichiarato “…di accettare lo svincolo dell'obbligazione solidale a carico dei condomini…[…]…Pertanto, in caso di inadempimento, su richiesta dell'Appaltatore, l'Amministratore si obbliga di fornire l'elenco dei condomini morosi, corredato di indirizzi e recapiti nonché le quote di morosità a carico di ciascuno di essi, inoltrando all'Impresa apposita raccomandata a/r…”;
- che, le varie sollecitazioni esercitate dalla al fine di ottenere l'adempimento Parte_1 degli oneri di cui all'art. 6 del surrichiamato contratto di appalto e di cui all'art. 63 disp. att. c.c. rimanevano infruttuose ritrovandosi, dunque, impossibilitata ad ottenere la soddisfazione del proprio credito.
Sulla base di tali premesse, la formulava le conclusioni come sopra riportate. Parte_1
3 Si costituiva in giudizio in data 15.11.2021 il in Controparte_3
NA, in persona dell'allora amministratore p.t. Ing. impugnando estensivamente il CP_2 ricorso in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, ma soprattutto infondato in fatto e in diritto, chiedendone, dunque, il rigetto.
Nella suddetta memoria difensiva il esponeva quanto segue: CP_1
- che, preliminarmente, disconosceva i lavori effettuati per la posa in opera della colonna pluviale per l'importo di Euro 7.700,00, in quanto, tali lavori non erano mai stati commissionati dal condominio, né al D.L. Ing. era stata concessa alcuna delega per l'esecuzione di ulteriori lavori che Parte_3 esulavano dal contratto di appalto che il resistente aveva sottoscritto;
- che, i suddetti lavori non denotavano caratteri di urgenza e improcrastinabilità, per cui ai sensi dell'art. 5 del contratto di appalto relativamente a lavori di somma urgenza per la stabilità del fabbricato ed eventuali opere ulteriori si era stabilito che questi dovevano essere autorizzati dall'assemblea condominiale, mai tenutasi;
- che, riconosceva, dunque, che la società istante vantava nei confronti di esso un credito CP_1 pari solamente alla somma di Euro 25.433,56;
- che, forniva elenco dei nominativi dei condomini che non avevano versato le somme per i lavori di urgenza per la stabilità del fabbricato, con i quali l'amm. p.t. aveva raggiunto un accordo per il versamento mensile di una somma per la quota loro dovuta.
Sulla base di tali premesse, parte resistente formulava le seguenti conclusioni:
“1)- rigettare la domanda introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., perché inammissibile, improcedibile ed improponibile e subordinatamente rigettarla nel merito per la sua infondatezza anche in fatto ed in diritto.
2)- Compensare le spese del giudizio.”.
Con ordinanza del 25.11.2021 , il G.I., dott.ssa Luigia Stravino, letto l'art.702 ter cpc, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di cui all'art.183 cpc per la data del 31.1.2022.
Depositate le memorie istruttore, il Giudice non ammetteva le prove articolate dalle parti e stante l'espresso riconoscimento da parte del del credito dell'impresa appaltatrice nella misura CP_1 di € 25.433,56, e la previsione dell'art. 6 del contratto di appalto, letto, altresì, l'art. 186 ter c.p.c., ingiungeva all'allora Amministratore p.t., Ing. , del Condominio in NA al IC CP_2
Soprammuro A.G.P., 13, di consegnare alla istante l'elenco dei nominativi dei condomini morosi nei confronti della della somma, non contestata, pari ad € 25.433,56, completando Parte_1 tale elenco con le generalità degli stessi, importo dovuto, codice fiscale, residenza anagrafica.
All'udienza del 31.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
4 1. Preliminarmente si ritiene che la domanda attorea avente ad oggetto l'ordine di comunicazione dei nominativi dei condomini morosi per la somma pari ad € 33.133,56 vada accolta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine al profilo della spettanza della legittimazione passiva nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei condomini morosi.
Ebbene, si osserva che gli effetti dell'attività dell'Amministratore p.t., realizzate nello svolgimento del suo incarico, sono imputabili direttamente al altresì, con riferimento alla CP_1 comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, l'Amministratore è destinatario di un comando previsto dalla legge a tutela dei creditori del . CP_1
Ne consegue, dunque, che il legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'Amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore. Difatti, CP_1 la consegna dei dati dei morosi non rientra tra le attribuzioni ed i poteri rappresentativi dell'Amministratore riferibili al Condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c. Pertanto, l'omessa o tardiva esecuzione di tale comunicazione non può comportare alcuna responsabilità sul Condominio
e la conseguente condanna va emessa in danno dell'Amministratore condominiale in proprio.
Altresì, la Suprema Corte di Cassazione, II Sez. Civile, con sentenza n. 1002 del 15 gennaio 2025 ha stabilito che l'obbligo di comunicazione previsto nell'ultima parte dell'art. 63 disp. att. c.c., comma
1, delinea un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'Amministratore, con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'Amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede.
Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'Amministratore in proprio e non quale
Amministratore del la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana. CP_1
Pertanto, il ritardo o la resistenza dell'Amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni. (Cass. II Sez. Civ., n.
1002/2025).
Altresì, in combinato disposto alle statuizioni giurisprudenziali, si osserva che tra le parti intercorre contratto di appalto, sottoscritto in data 13.03.2019, ai sensi del quale nello specifico, all'art. 6
l'appaltatore dichiarava “…di accettare lo svincolo dell'obbligazione solidale a carico dei condomini…[…]…Pertanto, in caso di inadempimento, su richiesta dell'Appaltatore, l'Amministratore si obbliga di fornire l'elenco dei condomini morosi, corredato di indirizzi e recapiti nonché le quote di morosità a carico di ciascuno di essi, inoltrando all'Impresa apposita raccomandata a/r…”.
Appare, dunque, indubbio che l'amministratore sia il solo legittimato a fornire, integrando l'elenco parzialmente già prodotto in giudizio quale allegato alla propria memoria difensiva, i suddetti nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'importo dovuto, del codice fiscale e della residenza anagrafica.
5 A parziale integrazione della Ordinanza del G.I. del 31.01.2022 si riferisce che la somma per cui la società è creditrice, nei confronti del Parte_1 Controparte_4 in NA, ammonta ad Euro 33.133.56.
Difatti, si precisa che, nello specifico, relativamente alla somma pari ad Euro 25.433,56 il convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta ha espressamente riconosciuto che la CP_1 società vanta nei confronti del resistente condominio un credito pari appunto Parte_1 alla suddetta somma e non Euro 33.133,56 come richiesta dalla odierna istante.
Tuttavia, il resistente ha, nel corso del giudizio, contestato, dichiarando non dovuta, la CP_1 restante somma pari ad Euro 7.700,00 di cui più precisamente, Euro 6.600,00 ineriscono la realizzazione di un ponteggio a servizio della facciata posteriore del fabbricato, montaggio dello stesso resosi necessario ai fini dello svolgimento e del completamento dei lavori oggetto di appalto, circostanza di cui il resistente risulta essere a conoscenza come da offerta commerciale CP_1 dalla e dal accettata come Controparte_5 Controparte_3 attestante da timbro e sottoscrizione a margine della stessa (doc.n.5 all. ricorso ex art. 702 bis).
Altresì, la restante somma pari ad Euro 1.100,00 relativa a lavori di messa in sicurezza del fabbricato, consistenti nel ripristino di una pluviale insistente sulla facciata posteriore dell'edificio ( doc. n.7), viene contestata dal il quale riferisce di non aver mai commissionato i suddetti lavori, CP_1 dunque, di non aver autorizzato gli stessi in quanto ai sensi dell'art. 5 del contratto di appalto le parti avevano convenuto che per i lavori di somma urgenza relativi la stabilità del fabbricato ed eventuali opere ulteriori, era necessaria l'autorizzazione dall'assemblea condominiale;
ebbene, tale circostanza non si era verificata.
Tuttavia, in merito si precisa che, seppure non vi sia stata autorizzazione alla realizzazione dei suddetti lavori da parte dell'assemblea condominiale, la giurisprudenza è concorde nel considerare urgenti tutti i lavori indifferibili, ovvero tutti quelli che, se non realizzati tempestivamente, potrebbero provocare pericoli o danni ai singoli condomini e al stesso. Ebbene, dunque, tutte quelle CP_1 situazioni connesse ad imminenti condizioni di pericolo, anche solo potenziali, che di conseguenza non possono essere rinviate e che richiedono di intervenire il prima possibile. A titolo esemplificativo: cornicioni pericolanti, infiltrazioni d'acqua in condominio o tetti a rischio crollo.
Difatti, l'art. 1135 c.c. stabilisce e riconosce che il carattere di urgenza di tali episodi consente all'Amministratore di autorizzare l'avvio dei lavori senza l'approvazione dell'assemblea di condominio, avendo il dovere di intervenire a tutela delle parti comuni.
Pertanto, per avviare i lavori di manutenzione urgenti l'Amministratore non è obbligato ad ottenere un'autorizzazione preventiva dai condomini, però è onerato di riferire prontamente loro, nella prima assemblea utile, il carattere d'urgenza dell'intervento straordinario svolto e la spesa sostenuta, al fine di ottenere la ratifica del suo operato. Altresì i condomini sono tenuti a sostenere la suddetta spesa anche se dissenzienti, astenuti o non presenti all'assemblea.
2. Alla luce di quanto sopra espresso, questo Giudice conferma l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 31.01.2022 e, conseguentemente, ordina ai sensi dell'art. 6 del contratto d'appalto del 13.03.19 e dell'art. 63 disp. att. cod. civ. all'avv. Alberto Raguzzino, in NA al Corso Secondigliano, 166, nella sua qualità di nuovo Amministratore pro tempore del Parte_4
6
[...] al – costituitosi nel presente giudizio in data 03.01.2024, – di comunicare Controparte_1 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, i nominativi dei Parte_1 condomini che non hanno versato gli importi pro quota relativi all'ulteriore debito sorto nei confronti della ricorrente, pari ad € 7.700,00, completando la comunicazione con le generalità completi degli stessi – importo dovuto, codice fiscale, residenza anagrafica.
3. In ordine alla sollevata domanda di condanna dell'Amministratore p.t. del da parte CP_1 della al pagamento di una somma a titolo di sanzione per i contegni ostativi Parte_1 tenuti dall'Amministratore di Condominio, si osserva che un Amministratore di Condominio può essere condannato per comportamenti ostativi in giudizio, ovvero per aver ostacolato o reso difficile lo svolgimento di un processo, sia in sede civile che penale. Tali comportamenti possono includere la mancata presentazione di documenti, la resistenza attiva o passiva nel processo, o la violazione di obblighi legali.
Tuttavia, si ritiene che nel caso di specie il carattere delle azioni e più propriamente il comportamento tenuto dall'Amministratore di non appare sufficiente o tale da generare gli estremi della CP_1 condanna di natura spiccatamente sanzionatoria, in quanto non vi è stata una resistenza attiva in giudizio in mala fede o connotata da colpa grave con finalità dilatorie.
In merito all'istanza della società istante di ottenere la fissazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presene provvedimento, si ritiene che tale somma, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del significativo ritardo che l'inerzia, prima, e il comportamento processuale, poi, hanno causato nel soddisfacimento delle pretese del creditore, sia pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo ex D.M.
55/2014, come aggiornato ex D.M. n.147/022, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio.
PQM
Il Tribunale di NA, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Vietri, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. accerta e dichiara che il credito vantato dalla nei confronti del Parte_1
in NA al IC Soprammuro A.G.P., 13, è pari ad €. 33.133,56; CP_1
2. conferma l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. già pronunciata in data 31.01.2022 e, conseguentemente, ordina ai sensi dell'art. 6 del contratto d'appalto del 13.03.19 e dell'art. 63 disp. att. cod. civ., all'avv. Alberto Raguzzino, in NA al Corso Secondigliano, 166, nella sua qualità di nuovo Amministratore p.t. del Condominio in NA al IC Sopramuro A.G.P., 13, costituitosi nel presente giudizio in data 03.01.2024, di comunicare alla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., i nominativi dei condomini che non hanno
[...] versato gli importi pro quota relativi all'ulteriore debito sorto nei confronti della ricorrente, pari ad € 7.700,00, completando la comunicazione con le generalità completi degli stessi – importo dovuto, codice fiscale, residenza anagrafica;
7 3. condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.,l'Avv. Alberto Raguzzino, in NA al Corso
Secondigliano, 166, nella sua qualità di nuovo Amministratore p.t.del Condominio in NA al IC Soprammuro A.G.P., 13, a versare alla in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso;
4. condanna il resistente, Avv. Alberto Raguzzino, al pagamento, in favore della Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite, liquidate in € 3.397 per
[...] onorari, oltre spese pari ad €. 259,00 ed oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
NA, il 19.07.2025 Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa
Martina Martino
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