Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 701 R.G. Cont. Anno 2022,
VERTENTE TRA
- e , rapp.ti e difesi, come in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2
Stefano Genovese;
ATTORI OPPONENTI
- in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Controparte_1
Mario Occhipinti;
CONVENUTO OPPOSTO
- (P. IVA in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_1
in Via Torre 6/B, San Bartolomeo in Galdo (BN); contumace
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art. 617 II comma c.p.c. – proc. N. 1829/2018 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c.
-1 di 8-
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di in Controparte_2
persona del l.r.p.t., regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
notificava atto di pignoramento presso terzi nei confronti del debitore Controparte_1 [...]
e dei terzi pignorati e (quali Controparte_3 Parte_1 Parte_2 soci al 50% della , per la somma precettata al debitore di € Controparte_3
7.716,11.
Il pignoramento veniva iscritto al N. 1829/2018 R.G.E. e assegnato al G.E. dott.ssa Piccolo che, alla prima udienza del 22.11.2018, verificata l'omessa dichiarazione del terzo, fissava la nuova udienza al 7.03.2019.
In data 5.03.2019, si costituivano i terzi pignorati e che Parte_1 Parte_2
rilasciavano dichiarazione negativa, evidenziando di non essere creditori della
[...]
avendo provveduto a versare integralmente il capitale sociale. Controparte_2
Tali dichiarazioni venivano contestate dal creditore nel corso del procedimento e, pertanto, il G.E. provvedeva alla chiamata in causa dei terzi ex art. 549 c.p.c., in esito alla quale questi ultimi confermavano il tenore negativo della dichiarazione resa.
Il G.E., in data 25.05.2021, emetteva l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, assegnando in pagamento al creditore procedente la somma di € 7.716,11, oltre Controparte_1
interessi dalla notifica dell'atto di precetto sino all'effettivo soddisfo e alle spese di esecuzione.
Successivamente, in data 14.06.2021, i terzi pignorati e Parte_1 Parte_2 impugnavano l'ordinanza di assegnazione del 25.05.2021, con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma II c.p.c., rappresentando l'erronea interpretazione e valutazione della dichiarazione resa e la documentazione allegata a riprova della natura negativa della stessa e chiedendo, conseguentemente, la sospensione dell'esecuzione.
Con provvedimento del 25.06.2021 il G.E. fissava l'udienza del 7.10.2021 per la comparizione delle parti e, in data 5.10.2021, si costituiva contestando l'improcedibilità, Controparte_1
inammissibilità e infondatezza del ricorso.
-2 di 8- All'esito dell'udienza del 7.10.2021, il G.E. si riservava e, con successiva ordinanza del 4.01.2022, comunicata in data 18.01.2022, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione, assegnando alle parti il termine perentorio di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel rispetto del suddetto termine, gli opponenti ex art. 617 II comma c.p.c., odierni attori, Parte_1
e introducevano il presente giudizio di merito, cui veniva assegnato
[...] Parte_2
il N. 701/2022 R.A.C.
Si costituivano in giudizio gli attori opponenti e che Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale di voler “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dalla e per l'effetto accogliere l'opposizione ex art. 617 c.p.c.; Con Controparte_1 vittoria di spese, diritti e onorari”; si costituiva, altresì, il convenuto opposto Controparte_1 che chiedeva al Tribunale di voler “dichiarare improcedibile il ricorso ex art. 617 c.p.c., per omessa notifica del ricorso e del decreto della fase sommaria dell'opposizione alla parte debitrice società litisconsorte necessario), con conseguente violazione del termine perentorio del CP_2
20.7.2021 che era stato concesso per la notifica. Rigettare le domande formulate ex adverso in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto. Con condanna dei ricorrenti alle spese legali oltre accessori di legge”; rimaneva, invece, contumace il debitore esecutato Controparte_3
[...]
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, in data
16/01/2025, il giudice riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, si evidenzia che il giudice, per il principio della “ragione più liquida”, può pronunciarsi su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente superflua l'analisi di tutte le altre questioni (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n.
11799/2017, Cass. Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del 26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del
20/05/2020).
Nel caso che ci occupa, la preliminare trattazione di una questione pregiudiziale di rito, è in grado di poter definire la vertenza.
-3 di 8- Occorre, pertanto, scrutinare preliminarmente l'eccezione formulata da di Controparte_1
improcedibilità del ricorso ex art. 617 II comma c.p.c., per omessa notifica del ricorso e del decreto della fase sommaria dell'opposizione al litisconsorte necessario, parte debitrice,
[...]
con conseguente violazione del termine perentorio del 20.7.2021 che Controparte_3
era stato concesso per la notifica.
In merito si osservi che dagli atti del fascicolo dell'esecuzione non emerge la notifica al debitore né del ricorso in opposizione ex art. 617 II comma c.p.c., né Controparte_3 del decreto di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al G.E.
Tale omissione, del resto, è riconosciuta dagli stessi attori opponenti e Parte_1 Parte_2 nelle note ex art. 183 VI comma c.p.c., depositate in data 9/05/2022.
[...]
Orbene, il contenuto della doglianza appare condivisibile e deve essere accolto, dichiarando l'improcedibilità dell'opposizione.
Quale questione di carattere dirimente, va rilevato che la preliminare fase sommaria tenutasi innanzi al giudice dell'esecuzione, sebbene espletata, appare irrimediabilmente viziata sotto il profilo della instaurazione del contraddittorio, atteso che non ha visto il coinvolgimento del debitore esecutato, rispetto al quale, come evidenziato sopra, Controparte_3 non v'è riscontro della notificazione dell'atto di opposizione e del decreto di fissazione udienza dinanzi al G.E., per la celebrazione della fase sommaria.
Verificatosi il vulnus del contraddittorio nella fase sommaria, esso non può essere recuperato dal giudice della cognizione piena.
Sul punto, recente giurisprudenza ha affermato che “… correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti per violazione del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per la notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria. Per giungere ad affermare il contrario, infatti, dovrebbe ipotizzarsi che, pur avendo violato detto termine,
l'opponente possa introdurre in via autonoma il giudizio di merito ed abbia diritto alla relativa pronuncia, dunque senza la necessità che la sua opposizione sia passata dal vaglio del giudice dell'esecuzione” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. N. 11291/2020).
Ciò posto, l'irregolare o l'omesso svolgimento della fase sommaria determina inevitabili ripercussioni nel successivo giudizio di merito, trattandosi di fase necessaria ed inderogabile non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche
-4 di 8- di tutte le parti del processo esecutivo e per esigenze di economica processuale, efficienza e regolarità del processo esecutivo.
Al riguardo, la Suprema Corte, nella sentenza n. 25170 dell'11.10.2018, evidenzia come l'omissione o l'irregolare svolgimento della fase sommaria, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo e il preventivo esame dell'opposizione da parte del Giudice dell'opposizione, determina l'improponibilità della domanda di merito el'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
Si osservi, infatti, che la prima fase dinanzi al G.E. delle opposizioni esecutive, deve ritenersi non meramente facoltativa, ma necessaria, sia tenuto conto del tenore letterale degli art. 615/617 e ss.
c.p.c., che sotto il profilo funzionale.
La fase dinanzi al G.E., infatti, è volta non solo a tutelare l'interesse dell'opponente alla eventuale sospensione della procedura espropriativa, ma a garantire l'interesse pubblicistico al regolare andamento del processo esecutivo e la corretta informazione di tutte le parti, degli interessati e degli organi della procedura della pendenza dell'opposizione.
La conseguenza è che la fase di merito, a cognizione piena, non preceduta dalla fase a cognizione sommaria dinanzi al G.E., deve ritenersi improcedibile, per mancanza di una sua fase indefettibile, da svolgersi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione (Cass. 11 ottobre 2018 n. 25170; cfr. anche
Tribunale di Benevento sentenza depositata nel fascicolo n. 657/2016 in data 10 aprile 2018 e
Tribunale di Napoli Nord, 3 giugno 2022, n. 2078 – G.U. Fiore).
La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2 e 618, nonché
619, c.p.c.) è, infatti, necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche di economia processuale, efficienza e regolarità del processo esecutivo e deflazione del contenzioso ordinario.
Ebbene, facendo applicazione dei richiamati principi alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che la bisaficità della corrente opposizione non appare assicurata per il debitore esecutato, litisconsorte necessario, non essendo ad esso stato notificato l'atto di opposizione.
-5 di 8- La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
nondimeno il Tribunale, in ragione degli arresti giurisprudenziali citati in parte motiva, consolidatisi in un momento successivo alla definizione della fase sommaria, nonché in ragione della pronuncia di rito resa, reputa la sussistenza dei presupposti, ai sensi del comma II dell'art. 92 c.p.c., per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) DICHIARA IMPROCEDIBILE l'opposizione, ex art. 617 II comma c.p.c., formulata da
E ; Parte_1 Parte_2
b) Spese compensate.
Benevento, lì 17 Maggio 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-6 di 8-